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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/07/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di AL, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 439/2024 promossa
Da
, , tutte nella qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Duca. Persona_1
APPELLANTE Contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Cacioppo .
[...]
-APPELLATO
All'udienza del 12 giugno 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza del 30/11/2023 il G.L. del Tribunale di AL , decidendo sul ricorso proposto da , in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità sulla minore , e , rispettivamente Parte_3 Parte_2 coniuge e figli del defunto ha negato l'eziologia professionale del Persona_1 decesso del de cuius dovuto ad arresto cardio-circolatorio in polmonite COVID ed ha pertanto rigettato la domanda proposta dai ricorrenti al fine di ottenere le provvidenze assicurative a carico dell' previste dall'art. 85 D.P.R. n. 1124/1965 a favore dei CP_1 familiari superstiti. Avevano premesso le ricorrenti:
-che era docente di ruolo presso l'Istituto Vittorio Emanuele III° di Persona_1
AL insegnate del corso F e che in data 9/11/2020, a seguito della comparsa di sintomi, aveva effettuato un tampone molecolare per sintomatologia da covid che aveva dato esito positivo;
-che in data 17/11/2020 era stato ospedalizzato presso l'Ospedale Cervello con diagnosi di polmonite bilaterale da Sars-Covid2, e che in data 8/12/2020 era sopravvenuto il decesso. Ricondotta l'eziologia dell'exitus ad affezione contratta durante la prestazione lavorativa, le predette familiari avevano chiesto oltre alla rendita di cui all'art. 85 D.P.R. n. 1124/1965 anche l' assegno funerario . Ha ritenuto di contro il G.L. che le risultanze istruttorie non avevano sciolto il dubbio su possibili cause ed occasioni del contagio alternative all'ambiente lavorativo, essendo emerse circostanze contrastanti in ordine ai plausibili tempi di incubazione della malattia ed al rischio di contagio intervenuto successivamente all'ultimo tampone negativo (23/10/2020), allorquando, secondo quanto dichiarato dalla teste , la classe 2^F era Tes_1 stata posta in quarantena dal 16/10 al 13/11 e soltanto un alunno del corso F (classe 1^) era risultato positivo in data 22/11. I familiari ricorrenti hanno proposto appello.
Resiste anche in questo grado l' che ne chiede il rigetto. CP_1
All'esito della prova testimoniale e della espletata c.t.u. medico-legale , la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
******** L'appello muove dall'assunto che , rispetto al rischio del contagio da coronavirus – qualificato come infortunio sul lavoro dall'art. 42 comma 2° D.L. n. 18/2020 convertito in Legge 27/2020 - e tenuto conto dell'elevato rischio professionale riconducibile all'attività svolta comportante il costante contatto con il pubblico/utenza, non suscettibile di interruzione o sospensione e di modalità di espletamento alternative, doveva applicarsi il principio della “presunzione semplice d'origine”, secondo il quale , in presenza di un elevato rischio , la prova di un contagio di origine professionale poteva ritenersi “presunta “in presenza di indizi gravi, precisi e concordanti;
che sotto tale profilo, meritevole di censura doveva giudicarsi la decisione di primo grado che aveva equivocato la dichiarazione resa dalla teste la quale , contrariamente a quanto ritenuto dal G.L., aveva riferito di un Tes_1 alunno positivo il 16/10 che era rimasto in quarantena fino al 13/11 mentre la classe 2^ F era tornata regolarmente a frequentare in presenza a partire dal 30/10. Il gravame è fondato. L'istruzione espletata nel giudizio di primo grado e segnatamente l'attestazione proveniente dalla della dirigente scolastica del 24/3/2021 riferisce attendibilmente che dalla data del 30/1/2020 la classe 2^ F era tornata a frequentare in presenza e che tra il 16/10 ed il 13/11/2020 si era registrata la positività di un'alunna di tale classe e mentre altra comunicazione di positività aveva riguardato altro alunno della 1^ F in data 22/11/2020. A ciò aggiungasi che, come riferito da altro referto del 29/3/2021, nell'ambito dell'intero istituto scolastico vi erano stati altri episodi di contagio del personale docente e di collaboratori scolatici tra il 16/10/2020 ed il 7/12/2020. Sulla scorta di tale quadro indiziario è stato pertanto conferito incarico al c.t.u. Dott. di rispondere al quesito sul grado di probabilità che il contagio da coronavirus Per_2 qualificato dalla legge come infortuni sul lavoro sia avvenuto a causa e/o in occasione della prestazione lavorativa. In proposito è noto che , secondo la Circolare n. 13 del 2020 in materia di eziopatogenesi CP_1 lavorativa delle malattie infettive e parassitarie, l' tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, CP_1 per l'aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta. In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall' . La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, CP_1 chiarisce che la tutela assicurativa spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e CP_1 parassitarie negli ambienti di lavoro e/o nell'esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro6 per tutti i lavoratori assicurati all' Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza dei CP_1 requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori appartenenti all'area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela assicurativa Nell'attuale situazione CP_1 pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale, considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il nuovo coronavirus. A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l'utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari. Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l'ambito di intervento in quanto residuano quei casi, anch'essi meritevoli di tutela, nei quali manca l'indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini dell'accertamento medico-legale la presunzione semplice. Ebbene, in ragione del carattere esemplificativo e non tassativo della elencazione sopra esposta, deve anzitutto convenirsi che l'attività lavorativa svolta dallo docente in Per_1 servizio presso l'Istituto scolastico Vittorio Emanuele III° di AL , implicasse un costante contatto con il pubblico.
Un tanto procede dalla massima di esperienza in ragione della quale , ad onta delle rigide limitazioni al tempo esistenti riguardo le relazioni esterne, proprio la tipologia dei compiti affidati allo ne imponeva inevitabilmente un continuo e ininterrotto Per_1 rapporto personale con gli utenti. A tale dato di esperienza si associa la deduzione che la presenza di controlli su positività tra i colleghi di lavoro, porta a ritenere come plausibile fonte di contagio gli stessi colleghi ovvero l'utenza con cui il lavoratore era a contatto. Deve allora convenirsi con la conclusione raggiunta dal c.t.u. secondo la quale:
“È accertato il nesso di causalità, in base al criterio della preponderanza, tra attività lavorativa/ambiente lavorativo e la malattia contratta dal sig. Persona_1
L'analisi dei tempi medi di incubazione, della latenza tra contagio e comparsa dei sintomi, delle date dei contagi certificati all'interno della scuola, delle negatività dei tamponi eseguiti dai familiari conviventi, porta ad affermare che il contagio da SarsCov2, che ha causata il decesso del prof.
[...]
sia avvenuto molto verosimilmente in ambiente lavorativo. Persona_1
Tenuto conto che nell'ambito familiare non si sono registrate positività al Sars-Cov2, antecedentemente alla positività del de cuius e di contro si erano avuti più casi di positività all'interno della scuola dove il prof. lavorava, secondo il criterio della preponderanza, Per_1 appare più probabile che non che l'infezione da Covid 19, causa della morte, sia stata contratta durante l'attività lavorativa. Il rispetto delle norme di prevenzione adottate nelle scuole, come dimostrato da vari studi di revisione della letteratura scientifica, non poteva garantire il sicuro controllo del contagio ma limitarne la diffusione”. Per le considerazioni che precedono la sentenza di primo grado merita riforma. Andrà riconosciuta la rendita quali familiari superstiti e ciascuno per le quote di pertinenza in favore di , minorenne al tempo del Parte_1 Parte_3 sinistro, e di , soggetto di anni diciannove all'epoca del decesso e Parte_2 frequentante un corso di studi universitari come si evince dalla certificazione di pagamento della tassa universitaria prodotta in causa, oltre all'assegno funerario in conformità alla previsione di cui all'art. 85 D.P.R. n. 1124/1965. Le spese dell'intera causa vanno regolate secondo soccombenza e poste a carico dell CP_1 così come gli oneri della c.r.t. espletata nel presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 4191/2023 emessa dal Tribunale di AL in data 30 novembre 2023, dichiara che in dipendenza del decesso da infortunio sul lavoro occorso a , Persona_1 Parte_1
e hanno diritto alla rendita ai superstiti ed Parte_2 Parte_3 all'assegno funerario e, per l'effetto, condanna l' alla corresponsione dei relativi CP_1 importi alle predette ricorrenti nelle percentuali spettanti ,oltre accessori di legge. Condanna l' in misura al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese del doppio CP_1 grado del giudizio che liquida in complessivi € 1.800,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi € 3.000,00 per il giudizio di appello oltre per entrambi spese generali, iva e cpa in quanto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della c.t.u. nel presente grado espletata. CP_1
AL 12 giugno 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco