Sentenza 12 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/06/2001, n. 7919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7919 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2001 |
Testo completo
4 27919/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMAD CO DA VILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Ud. 22/1/01 Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente CR 18238 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere Rep. 2802 66Dott. Carlo CIOFFI % Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO 66 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 66 Dott. Francesca TROMBETTA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE ha pronunciato la seguente per diritti L. 12000 11.1.2 GIU, 2001. SENTENZA IL CANCELLIERE 066ETTO, sul ricorso iscritto al n. 773/2000 proposto APPALTO. da “ROMA 74” SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R. L., in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore MA RA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Anapo n. 26, presso lo studio dell'Avv. Dario Di Gravio che la difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso, ALLERIA ricorrente principale
contro
CO.GE.ITAL. S.R.L., già Ceisi s.r.l., già Ceisi s.a.s., in proprio e quale mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese Co.Ge.Ital.- 106/01 L CORTE SUPREMA DICASSAZIONE UFFICI Nostini s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Rilasc al Sig. SA HI, e IMPRESA COSTRUZIONI NOSTINI S.R.L.,per dirit IL CANCELLIERE in persona del suo legale rappresentante pro tempore Ing. Francesco Martinelli, domiciliate e difese come appresso, CORTE SUPREMA DI CASSAZIO UFFICIO COPIE controricorrenti Richiesta copia esecuti dal Sig. ERRA. e sul ricorso incidentale iscritto al n. 3283/2000 R.G. proposto 5000+. peranti SET. 200 da 11 IL CANCELLIE CO.GE.ITAL. S.R.L., già Ceisi s.r.l., già Ceisi s.a.s., in proprio e quale mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese Co.Ge.Ital.- CANCELLERIA Nostini s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore SA HI, e IMPRESA COSTRUZIONI NOSTINI S.R.L., A in persona del suo legale rappresentante pro tempore Ing. Francesco Martinelli, entrambe elettivamente domiciliate in Roma, Via Girolamo Da Carpi n. 6, presso lo studio dell'Avv. Pietro Guerra che, con gli Avv. Riccardo Szemere e Sebastiano Leone, le difendono in virtù di procura speciale a margine del ricorso, contro "ROMA 74" SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R. L., in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore MA RA, domiciliata e difesa come sopra, controricorrente CANCELLERIA per la cassazione della sentenza 24 novembre-14 dicembre 1999 n. 3723/99 della Corte d'appello di Roma. 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZI UFFICIO COPIE Richiesta copia stu dal Sig. CALCIO Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica per diritti L. 1200 udienza del 22 gennaio 2001, dal Cons. Cristarella Orestano;
11 SET. 2001 il IL CANCELLIE Sentito, per la ricorrente principale, l'Avv. Valerio Di Gravio che, munito di delega dell'Avv, Dario Di Gravio, ha chiesto CANCELLERIA l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale; Sentito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l'Avv. Sebastiano Leone che ha chiesto il rigetto del ricorso incidentale e l'accoglimento dell'incidentale; Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO "Roma 74", inNel 1991 la S.r.l. Cooperativa Edilizia riassunzione di una causa iniziata nel 1987, nella quale il Tribunale di Roma aveva declinato la propria competenza a favore del collegio arbitrale in materia di opere pubbliche ma era stato, poi, dichiarato competente da questa Suprema Corte, adita con ricorso ex art. 42 cod. proc. civ., convenne in giudizio, avanti lo stesso Tribunale, la s.a.s. CEISI e l'Associazione Temporanea di Imprese Ceisi-Nostini, esponendo: che con contratto in data 8.11.1983 aveva incaricato tali imprese, la seconda limitatamente all'esecuzione degli impianti tecnici, della costruzione, Su area di sua proprietà in Roma, Via dell'Imbrecciato n. 150, di cento villette a schiera da assegnare ai propri 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZI UFFICIO COPIE Richiesta copia stu soci, con relative opere di urbanizzazione, rimodellamento del terreno e dal Sig. DI GRAGRA Roo sistemazioni esterne;
che nel corso del rapporto si erano dovute per diritti L. 1.5.0 7.2001 IL CANCELLIE lamentare molte e gravi inadempienze delle imprese appaltatrici e che il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato inizialmente al 26.8.1985, CANCELLERIA aveva subito, sempre per colpa di dette imprese, varie proroghe, l'ultima delle quali al 30.4.1987; che anche questo termine era "AX059451 inutilmente decorso, per cui essa committente, con raccomandata del 18-22 maggio 1987, aveva inviato atto di diffida ad adempiere entro CANCELLER A quindici giorni, avvertendo che, in mancanza, l'appalto doveva ritenersi risolto di diritto per avere, in particolare, le appaltatrici, omesso il rinnovo della fideiussione di cui all'art. 13 del contratto, rifiutato la sottoscrizione di documenti predisposti dalla Direzione Lavori, emesso CORTE SUPREMA DI CASSI fatture non autorizzate e non rispondenti a valide obbligazioni di essa UFFICIO COPIE Cooperativa, violato il suddetto termine del 30.4.1987 e lasciato Richiesta copia dal Sig. egi ineseguiti gli ordini di servizio della Direzione Lavori;
che controparte per diritel € 6.2 aveva provveduto soltanto alla materiale consegna delle cento villette IL CANCELLI non ancora ultimate ma non aveva portato a termine le opere esterne di consolidamento del terreno, con pregiudizio per la sicurezza degli immobili. Chiese, pertanto, risolversi il contratto di appalto e gli atti aggiuntivi per fatto e colpa delle convenute, cioè per le gravi DIRITTI 01 inadempienze riscontrate o riscontrabili, oppure dichiararsi intervenuta la risoluzione di diritto a seguito di diffida, con ogni conseguenziale 4 pronuncia di condanna ai pagamenti, agli esborsi e al risarcimento dei danni, previa, se del caso, consulenza tecnico-contabile. Le convenute si costituirono, contestando la fondatezza delle pretese avversarie e chiedendo, in via riconvenzionale, declaratoria di risoluzione del contratto di appalto e degli accordi integrativi o modificativi per fatto e colpa della Cooperativa attrice, con condanna della stessa al pagamento dei corrispettivi dovuti ed al risarcimento dei danni in misura non inferiore a £ 13.108.591.000 o, comunque, in quella ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione. Con sentenza del 15.3.1997 il Tribunale dichiarò risolto il contratto d'appalto per intervenuto recesso della committente Cooperativa "Roma 74”, rigettò le domande da questa proposte nei confronti della Co.Ge.Ital. s. r. 1. (così trasformatasi nel frattempo la Ceisi s. a. s.) e dell'Associazione Temporanea di Imprese Co.Ge.Ital.- Nostini (già Ceisi-Nostini) e, in accoglimento, per quanto di ragione, delle domande riconvenzionali proposte da queste ultime, condannò l'attrice a pagare loro, rispettivamente, le somme di £ 5.924.878.831 e £.248.801.636, oltre interessi al saggio del 4 % annuo decorrenti dal 23.7.1987. Proposti gravami da tutte le parti, la Corte d'appello di Roma, con la sentenza precisata in epigrafe, ha sostanzialmente confermato la decisione di primo grado, limitandosi a rideterminare in £ 6.090.817.644, a correzione di un errore di calcolo, l'importo dovuto 5 dalla Cooperativa "Roma 74" alla Co. Ge. Ital. s.r.l.. Accertata la regolare successione nel processo, per effetto di incorporazione, della Co.Ge.Ital. s.r.l. alla Ceisi s.a.s., anche quale mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con la Nostini s.r.l., la Corte capitolina, nel respingere l'appello della Cooperativa “Roma 74", ha osservato quanto segue: - Non sussisteva la lamentata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. con riguardo alla pronuncia di risoluzione del contratto per intervenuto recesso della committente, anziché per inadempimento della stessa, come richiesto dalle imprese appaltatrici, poiché queste (pur avendo spiegato cautelativamente appello incidentale per la declaratoria, “se del caso", della risoluzione per inadempimento) non avevano contestato l'interpretazione della loro domanda in primo grado come diretta al pagamento di quanto ad esse dovuto in base all'art. 1671 cod. civ., interpretazione che il Tribunale aveva correttamente motivata col richiamo delle argomentazioni esposte nella discussione orale della causa ed illustrate nelle comparse conclusionali e di replica;
- Tali argomentazioni, infatti, erano ben utilizzabili per risolvere l'obiettiva incertezza delle conclusioni di parte convenuta con le quali si chiedeva insieme la risoluzione "per fatto e colpa" della controparte e la condanna di questa al “pagamento dei corrispettivi” dovuti in base ai contratti, richiesta, quest'ultima, riconducibile all'art. 1671, piuttosto che all'art. 1453 c. c., e perfettamente plausibile in una situazione in cui 6 ترکیه le ingentissime opere appaltate erano state pressoché ultimate, consegnate ed accettate, nonché pagate per la quasi totalità; 1 Del resto, la ratio dell'art. 112 c.p.c., rappresentata dall'esigenza di rispetto del contraddittorio, non era stata certamente violata in danno dell'attrice committente, poiché i presupposti della norma applicata (art. 1671 c.c.) erano stati desunti dai comportamenti processuali, dalle allegazioni e dai documenti prodotti dalla stessa committente e le conseguenze erano della stessa natura e consistenza di quelle che sarebbero derivate da una risoluzione in suo danno, sicché essa difettava d'interesse ad invocare l'unico risultato che sarebbe potuto scaturire dall'accoglimento della sua doglianza, cioè la risoluzione del contratto per suo fatto e colpa che controparte aveva domandato solo in via incidentale subordinata;
- Neppure avevano fondamento le lagnanze volte ad ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inosservanza della diffida ad adempiere, avendo il Tribunale correttamente chiarito che tale diffida non poteva sortire l'effetto risolutorio: innanzitutto perché il contratto, con la consegna delle cento unità abitative ultimate ed accettate senza contestazioni, era stato ormai pressoché interamente eseguito dalle imprese appaltatrici, a parte alcune opere di rifinitura di non rilevante entità; in secondo luogo perché negli accordi integrativi del 20.12.1986 e del 30.3.1987 non era stato stabilito un termine preciso per il completamento dei lavori, né esso, stante la natura del rapporto, poteva 7 essere assegnato unilateralmente;
in ultimo perché la committente era a sua volta inadempiente per aspetti ben più rilevanti di quelli addebitati alla controparte, essendo debitrice di notevoli importi liquidi ed esigibili (£778.363.484 a saldo dello stato di avanzamento dei lavori n. 49, £ 230.000.000 a fronte dell'accordo del 20.12.1986, £ 500.000.000 in conto dei sospesi contabili riconosciuti con telegramma 1.4.1987), mentre gli asseriti pregressi inadempimenti delle convenute erano coperti dalle transazioni intervenute e il mancato rinnovo della fideiussione (del resto scadente solo a fine anno) era certamente estraneo al contenuto degli accordi;
- I rilievi avanzati in primo grado contro la c. t. u. erano stati solo genericamente richiamati in appello, senza specifica critica delle motivate considerazioni con le quali il primo giudice li aveva respinti anche con riferimento al preteso effetto preclusivo dell'atto 20.12.1986 il quale contemplava solo alcune poste sospese o contestate nel precedente corso del rapporto e sanciva la rinuncia ad ulteriori richieste delle appaltatrici solo per i lavori a forfait, senza coprire, quindi, "gli errori e le inesattezze verificatisi nelle liquidazioni provvisorie contenute nei s. a.
1. emessi in corso d'opera” e, in ispecie, le riserve formalizzate dopo l'emissione del cinquantesimo s.a.l.. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la S.r.l. Cooperativa Edilizia “Roma 74” sulla base di quattro diffusissimi motivi ai quali resistono con controricorso la Co.Ge.Ital. s.r.l., in proprio e come 8 mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese Co.Ge.Ital. s.r.l.- Nostini s.r.l., e l'Impresa Costruzioni Nostini s.r.l., proponendo a loro volta ricorso incidentale affidato a due motivi, il primo dei quali condizionato, cui la Cooperativa replica con controricorso. La Cooperativa "Roma 74” e la Cogeital depositano memorie illustrative. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzitutto disposta, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi in quanto rivolti contro la stessa sentenza. -Con il primo motivo del ricorso principale denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 116, 189, 190 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1671, 1453 e segg. cod. civ., omesso esame di punti decisivi, motivazione carente, perplessa e contraddittoria, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. si censurano come - "mostruosità giuridiche", dal punto di vista concettuale e logico, le considerazioni svolte dalla Corte d'appello per escludere la extrapetizione in cui era incorso il primo giudice col pronunziare la risoluzione del contratto per intervenuto recesso della committente. In particolare si lamenta: che, per interpretare la domanda delle imprese appaltatrici nel senso suddetto, si sia parlato di “obiettiva incertezza delle conclusioni", quando ognuna delle parti aveva chiesto la risoluzione per inadempimento dell'altra; che non si sia tenuto conto della diversità degli istituti del recesso ex art. 1671 c.c. e della 9 risoluzione ex art. 1453 c. c., finendosi col premiare l'inadempiente invece di sanzionarlo;
che si sia fatto richiamo alla discussione orale e alle comparse conclusionali in primo grado, cioè ad atti del tutto inidonei a modificare l'oggetto, il tema e la causa petendi del processo;
che siano state erroneamente attribuite identiche conseguenze al recesso e alla risoluzione nonostante la già rilevata diversità dei due istituti, pur rigettandosi nel merito, paradossalmente e contraddittoriamente, la domanda di risoluzione proposta “se del caso" con l'appello incidentale. Vengono riprodotti, poi, integralmente gli argomenti e le deduzioni contenuti al riguardo nell'atto di appello, coi quali erano state specificamente censurate sia l'interpretazione data alla domanda dal Tribunale, sia l'affermazione del medesimo secondo cui le lettere raccomandate inviate dalla committente alle appaltatrici contenevano la dichiarazione di recesso dal contratto, deplorandosi che a tali argomenti e deduzioni il giudice d'appello non abbia dato risposta, senza neppure procedere alla fondamentale indagine diretta a verificare se gli inadempimenti contestati con la diffida del maggio 1987 sussistessero all'epoca di essa e alla scadenza del termine assegnato. W denunziandosi violazione e falsa Con il secondo motivo applicazione degli artt. 1454, 1668 e 1662, 2° comma, cod. civ., omesso esame di punti decisivi, motivazione carente e contraddittoria, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. si censura la sentenza - 10 impugnata là dove ha respinto gli altri motivi di appello della Cooperativa committente diretti alla declaratoria di risoluzione del contratto d'appalto per inosservanza della diffida ad adempiere. Al riguardo si lamenta, in particolare: essersi considerata la c. t. come “argomentata e documentata ricostruzione della vicenda u. contrattuale", facendola assurgere a prova dell'an e del quantum, sebbene essa fosse stata sempre fermamente contestata, anche in sede penale;
essersi ipotizzata la nonnon risolvibilità di diritto per inadempimento dell'appalto di costruzione di un complesso residenziale quando siano state ultimate le "case” ma non siano ancora state eseguite le opere infrastrutturali, inopinatamente considerate di lieve entità, senza tenersi conto della unitarietà del contratto e del suo oggetto;
essersi ritenuta l'impossibilità di assegnare unilateralmente un termine di adempimento, senza tenersi presente che, in mancanza di accordo su di esso, vale il termine già contrattualmente scaduto e dimenticandosi il principio quod sine die debetur statim debetur;
non essersi considerato che al momento della diffida ad adempiere le imprese appaltatrici erano inadempienti per la fine lavori, per il collaudo, per le fatture arbitrariamente emesse, per la fideiussione non rinnovata e per i vizi delle opere;
essersi affermato, contrariamente al vero, che la fideiussione non era ancora scaduta;
essersi omesso di riscontrare che, al momento della diffida, la Cooperativa era creditrice per anticipazioni in base a contratto ed aveva saldato tutti gli stati di avanzamento 11 approvati;
essersi ignorato che il rimedio previsto dall'art. 1662 cod. civ. - secondo cui, ove si accerti nel corso dell'opera che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare all'appaltatore, perché si conformi a tali condizioni, un congruo termine, trascorso inutilmente il quale il contratto è risolto, - costituisce una speciale applicazione di quello previsto dall'art. 1454 cod. civ. ed è utilizzabile quando il contratto è ancora in corso di esecuzione e i vizi sono eliminabili;
non essersi tenuto conto del fatto che le imprese avevano confessato in giudizio che alla scadenza del termine loro assegnato non avevano provveduto, sotto nessun profilo, ad eseguire quanto intimatogli;
non essersi tenuto presente che le imprese non avevano mai eccepito alcun inadempimento della committente prima dell'insorgere della controversia. Con il terzo motivo - denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1662, 2° comma, e segg. cod. civ. , omesso esame. di punti controversi, motivazione carente e contraddittoria, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. si censura la sentenza impugnata per il mancato accoglimento della domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla Cooperativa, domanda che aveva puntuale riscontro nella documentazione prodotta e nelle stesse determinanti ammissioni delle controparti da cui risultava che al momento della diffida e della denuncia per risoluzione, non solo 12 non erano ancora ultimate le opere di rifinitura e di sistemazione esterna, ma non erano state neppure eseguite opere fondamentali, come il muro di contenimento e il sistema di drenaggio, la cui mancanza dava luogo ad una situazione di pericolo che era stata lasciata senza alcun intervento. Segue l'elencazione degli asseriti comportamenti inadempienti delle appaltatrici a cominciare dalle “continue arbitrarie sospensioni dei lavori con contemporanea richiesta di revisione dei prezzi o di pagamento di somme eccedenti il prezzo pattuito", dalla arbitraria chiusura dei varchi e del cancello di ingresso del cantiere, per finire alle “infondate diffide della Ceisi al direttore dei lavori”, al mancato rispetto dei "termini essenziali" previsti nel contratto e negli accordi transattivi successivi, al mancato rinnovo della fideiussione, all'emissione di fatture non autorizzate e non rispondenti a valide obbligazioni della committente, alla mancata esecuzione degli ordini della Direzione dei lavori e così via. Il motivo si conclude con l'affermazione che non poteva la Corte territoriale "fare man bassa delle articolate censure e trincerarsi dietro il paravento di una consulenza contabile e delle memorie illustrative per far mancare all'appello una (doverosa) credibile, quanto meno congrua ed appagante, risposta". - denunziandosi violazione e falsa Con il quarto motivo applicazione degli artt. 112, 339 e segg, 61-64, 191-201 e 116 cod. proc. 13 civ., omesso esame del motivo d'appello concernente l'invalida ed inattendibile consulenza tecnica d'ufficio, erronea e contrastante con tutte le risultanze documentali, omessa motivazione su punti decisivi, motivazione perplessa e contraddittoria, in relazione all'art. 360 nn. 3 e -5 cod. proc. civ. si deduce che la committente aveva denunciato con apposito motivo d'appello l'utilizzo della relazione di c.t.u., contrastata dallo stesso Tribunale “in sede di reclamo endoprocessuale", ed aveva chiesto l'acquisizione dei fascicoli delle cause R.G. 20341/87 e 37976/96 sez. feriale del Tribunale (provvedimenti cautelari) e n. 533/92, mentre di tutto questo non vi era traccia nella sentenza impugnata la quale, al contrario, l'aveva fatta assurgere a dignità di argomentata e corretta ricostruzione della vicenda contrattuale. Delle su esposte censure è opportuno, per ragioni di ordine logico, esaminare prioritariamente quelle di cui al secondo, terzo e quarto motivo, tutte volte a contrastare, sotto vari profili, le affermazioni della Corte di merito circa l'insussistenza di inadempimenti delle imprese appaltatrici che potessero giustificare la invocata risoluzione del contratto d'appalto, per loro fatto e colpa, ex art. 1453, 1454 o 1662 cod. civ.. Le doglianze sono prive di fondamento e si risolvono, per la gran parte, in pure e semplici critiche, abilmente prospettate come violazioni di norme di diritto o vizi motivazionali, ad apprezzamenti e valutazioni di fatto rientranti nella sfera di insindacabilità del giudizio di merito. 14 Occorre innanzitutto rilevare, con riferimento al secondo motivo, là dove si denunzia la violazione dell'art. 1662, comma 2°, cod. civ., anche a prescindere dal rilievo che la società ricorrente non che deduce come e quando abbia invocato prima d'ora, il disposto di tale norma, in alternativa o subordinatamente a quello dell'art. 1454 cod. civ., né si duole del fatto che la Corte territoriale abbia completamente omesso di pronunciarsi sull'argomento l'istituto disciplinato dalla - norma suddetta, pur presentando una certa affinità con quello contemplato dall'art. 1454 cod. civ., se ne discosta nettamente per contenuti e presupposti, consistendo esso, non in una semplice intimazione di adempiere entro un certo termine l'obbligazione contrattuale rimasta inadempiuta, pena la risoluzione di diritto del contratto ove l'inadempimento risulti di non scarsa importanza, bensì nella contestazione, frutto di un precedente controllo di carattere tecnico cui il committente ha diritto ai sensi del primo comma dello stesso art. 1662, che l'esecuzione, ancora in corso, dell'opera appaltata non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, con fissazione di un congruo termine perché l'appaltatore si conformi a tali condizioni e regole, pena l'automatica risoluzione del contratto d'appalto indipendentemente dall'importanza delle irregolarità riscontrate in itinere. Orbene, nulla di tutto ciò poteva essere ravvisato nella lettera raccomandata del 22.5.1987 con la quale, secondo quanto riferisce la 15 stessa ricorrente, non si contestava alcunché di attinente allo svolgimento dei lavori secondo le condizioni di contratto e le regole dell'arte, ma solo il mancato rinnovo della fideiussione, l'emissione di fatture non autorizzate, il mancato rispetto del termine di completamento delle opere e la mancata esecuzione degli ordini di servizio della Direzione dei lavori. Correttamente, dunque, la Corte capitolina ha preso in considerazione soltanto il profilo della diffida ad adempiere ex art. 1454 e, uniformandosi alla incontrastata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'intimazione di tale diffida e l'inutile decorso del termine con essa fissato non eliminano la necessità dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 cod civ. (v., ex plurimis, sent. 2979/91, 4275/94), ha proceduto all'indagine volta a stabilire quale importanza rivestissero, nell'economia generale del contratto, le inadempienze addebitate alle imprese appaltatrici, indagine che l'ha portata ad escludere l'invocato effetto risolutorio della diffida, come pure, ovviamente, la risoluzione ex art. 1453 cod. civ., a causa dello scarso e marginale rilievo attribuito a quelle inadempienze, avuto riguardo all'interesse della Cooperativa committente. Si tratta, come già innanzi accennato, di un giudizio di fatto che sfugge al sindacato di questa Corte regolatrice, tranne che sotto il profilo della mancanza, insufficienza 0 contraddittorietà della motivazione, profilo, però, che, benché insistentemente prospettato e : 16 diffusamente articolato nel secondo e terzo motivo, deve ritenersi privo di consistenza, specie ove si tenga presente il costante insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui il giudice, anche d'appello, non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, ma è necessario e sufficiente, in base all'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, tesi e rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (v., ex plurimis e con particolare riguardo al giudice d'appello, sent. 1784/74, 1390/98). Il giudice a quo, infatti, pur nella concisione del suo argomentare, oltre a richiamarsi e a dare piena adesione alla "documentata ricostruzione della vicenda contrattuale operata dal c.t.u.", ha posto particolarmente l'accento sul dato di fatto, assolutamente pacifico e in nessun modo contraddetto col ricorso, che il multimiliardario contratto d'appalto era stato pressoché interamente eseguito dalle imprese appaltatrici "con la consegna delle cento unità abitative ultimate ed accettate senza contestazioni” e che restavano da compiere "soltanto opere di rifinitura di non rilevante entità”, aggiungendo che negli accordi integrativi del 20.12.1986 e del 30.3.1987 non era stato stabilito un termine preciso per il 17 completamento dei lavori, nonché evidenziando che la Cooperativa committente era a sua volta “inadempiente per aspetti ben più rilevanti di quelli che addebitava alla controparte”, poiché era debitrice di ben specificati importi liquidi ed esigibili ammontanti complessivamente ad oltre un miliardo e mezzo di lire, mentre gli altri asseriti pregressi inadempimenti delle convenute erano coperti dagli intervenuti accordi transattivi ed il mancato rinnovo della fideiussione, per altro non ancora scaduta, era estraneo al contenuto di tali accordi. Orbene, di fronte a queste affermazioni, implicanti anche una giustificazione, ex art. 1460 cod. civ., degli eventuali inadempimenti delle residue obbligazioni delle appaltatrici, la ricorrente, non potendo confutare quella più pregnante e significativa concernente l'ultimazione, consegna ed incondizionata accettazione delle cento villette, si diffonde in una lunga serie di critiche miranti a rimettere in discussione gli altri punti accertati, ossia quelli relativi all'assenza di un preciso termine per il completamento dei lavori di rifinitura, alla non rilevante entità di tali lavori, alla fideiussione non rinnovata, al suo inadempiuto debito per somme liquide ed esigibili, e così via, critiche che, là dove non consistono in mere proposizioni assertive contrapposte ai convincimenti espressi dal giudice del merito, sono del tutto generiche, scevre, come sono, di qualsiasi riferimento a specifici vizi argomentativi della sentenza impugnata e, soprattutto, di ogni indicazione in ordine al carattere decisivo degli elementi e delle circostanze assertivamente non 18 esaminati nella sentenza stessa, risolvendosi in sostanza nella pretesa di una diversa e più favorevole ricostruzione della vicenda contrattuale in tutte le sue complesse implicazioni. In ogni caso, lo si ripete, nessuna delle innumerevoli censure formulate se si esclude un timido e vago accenno a non meglio precisate cause per vizi instaurate da quelli che significativamente vengono chiamati "assegnatari" delle villette, a conferma che la Cooperativa le aveva accettate e persino assegnate ai propri soci (v. pag. 15-16 del ricorso) investe la fondamentale ratio decidendi -> rappresentata dalla constatazione che l'imponente opera appaltata era stata eseguita, consegnata ed accettata senza riserve nella sua quasi totalità, sicché, in definitiva, ciò che si mira ad ottenere in questa sede è solo un sovvertimento delle valutazioni e degli apprezzamenti che la Corte distrettuale ha espressi allorquando ha giudicato di “non rilevante entità”, coerentemente con la loro definizione come semplici “opere di finitura”, i lavori che restavano da compiere alla data (1987) della diffida e dell'inizio della controversia, ha ritenuto insussistenti o comunque insignificanti le altre pretese inadempienze delle società appaltatrici e, per converso, ha attribuito preminenza, in sede comparativa, agli inadempimenti della committente consistiti nel lasciare ineseguiti i pagamenti di ingenti somme liquide ed esigibili (circostanza, quest'ultima, neppure specificamente contraddetta nel ricorso, dove ci si limita ad asserire che erano stati saldati tutti gli stati 19 di avanzamento approvati). In ordine al quarto motivo, tutto incentrato sullo sforzo di svalutare la consulenza tecnica d'ufficio alla quale i giudici del merito hanno dato piena adesione in quanto contenente una "argomentata e documentata ricostruzione della vicenda contrattuale", occorre osservare che la ricorrente, prima di poter lamentare l'omesso esame dei rilievi mossi all'elaborato peritale, avrebbe dovuto censurare la dirimente affermazione della sentenza impugnata secondo cui quei rilievi, avanzati in primo grado, erano stati solo genericamente richiamati nell'atto di appello senza alcuna specifica critica alle considerazioni con le quali il Tribunale li aveva motivatamente respinti. Tale affermazione, invece, esprimente un chiaro giudizio di mancanza di specificità del motivo di appello formulato in proposito contro la sentenza di prime cure, viene completamente ignorata nel ricorso, dove, pur descrivendosi minuziosamente i pretesi errori di impostazione e di valutazione commessi dal consulente, ci si astiene significativamente dal precisare se tali errori furono fatti oggetto di specifici rilievi con i motivi di appello e, soprattutto, se e come vennero censurate in sede di gravame le motivate considerazioni svolte dal Tribunale a confutazione di tali rilievi, e si fa promiscuo riferimento all'atto di appello e alla comparsa conclusionale per affermare equivocamente che da essi "si trae...che nella sede collegiale del reclamo avverso il sequestro, il Tribunale contestò aspramente la 2 20 0 consulenza d'ufficio ed i suoi risultati, chiedendo al c.t.u. chiarimenti in ordine alle...contestazioni della Coop. Roma '74”, come a dire che tali contestazioni erano state fatte nell'ambito di un procedimento incidentale di sequestro durante il giudizio di primo grado. Il motivo, pertanto, deve essere considerato inammissibile. Disattesi, così, i tre motivi di ricorso testé esaminati, si può agevolmente affermare, alla luce di quanto esposto in relazione ad essi, che anche il primo motivo è immeritevole di accoglimento. La Corte di merito, infatti, al pari del Tribunale, in presenza delle contrapposte domande delle parti comunque miranti allo scioglimento del vincolo negoziale, ha proceduto ad un esame comparativo dei comportamenti tenuti dalle stesse e, come già si è detto, mentre ha considerato inesistenti, giustificati o, in ogni caso, di esigua importanza oggettiva gli inadempimenti attribuiti alle imprese appaltatrici, in quanto attinenti a semplici opere di finitura di non rilevante entità, ha giudicato, invece, inadempiente "per aspetti ben più rilevanti" la Cooperativa committente, perché rimasta debitrice verso le prime di somme liquide ed esigibili per oltre un miliardo e mezzo di lire. Ne consegue che, quand'anche fosse fondata la censura di extrapetizione mossa alla Corte territoriale e, prima ancora, al Tribunale, per essere stato il contratto dichiarato risolto per intervenuto recesso della committente, sebbene le imprese appaltatrici ne avessero chiesto, con la comparsa di risposta in primo grado, la risoluzione per 21 fatto e colpa di controparte;
quand'anche, cioè, fosse da non condividere l'interpretazione che di tale domanda hanno data i giudici del merito, in quanto basata su argomentazioni esposte dalle convenute nella discussione orale e nelle comparse conclusionali e di replica in primo grado, come tali non utilizzabili, la censura suddetta sarebbe comunque dá disattendere perché non sorretta da un effettivo e concreto interesse. Infatti, per quanto detto innanzi, la motivazione della sentenza impugnata, stante la preminenza e l'importanza in essa attribuite, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, all'inadempimento di parte committente, era tale da portare senza dubbio ad una pronuncia di risoluzione del contratto per suo fatto e colpa e le conseguenze di una tale pronuncia non le sarebbero state di certo più favorevoli, sicché, come puntualmente evidenziato dalla Corte romana, nessun reale pregiudizio è derivato per essa dall'inquadramento della domanda avversaria nel paradigma dell'art. 1671, anziché in quello dell'art. 1453 cod. civ.. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono il ricorso principale deve essere rigettato. Ciò comporta l'assorbimento del primo motivo del ricorso incidentale, con il quale, per il solo caso di accoglimento di quello principale, le imprese appaltatrici, denunziando violazione degli artt. 1453 e 1223 cod. civ. e omessa motivazione su punto decisivo della 2 2 22 2 controversia, ripropongono all'attenzione dell'eventuale giudice di rinvio la loro domanda riconvenzionale, riproposta con l'appello incidentale, di risoluzione del contratto per inadempimento di controparte, con tutte le conseguenze sul piano risarcitorio. Resta ora da esaminare il secondo motivo dello stesso incidentale con il quale - denunziandosi violazione di norme ricorso di diritto e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia à si lamenta che la Corte di merito abbia confermato la decisione di primo grado sul punto degli interessi e della rivalutazione, riconoscendo i primi solo nella misura del quattro per cento "in assenza di specifiche allegazioni sul punto", mentre avrebbe dovuto, anche d'ufficio, riconoscerli nella misura legale;
anzi avrebbe dovuto, in ossequio agli insegnamenti di questa Suprema Corte, riconoscere il danno subito dalle imprese in misura pari ai tassi bancari praticati dalle banche, data l'esistenza in atti di idonea documentazione bancaria al riguardo. La doglianza non merita accoglimento. La Corte d'appello, invero, nel confermare sul punto la sentenza di primo grado, ha rilevato che questa aveva applicato il tasso d'interessi del 4 % in aggiunta alla rivalutazione degli importi liquidati e che ciò era conforme ai criteri, dettati da questa Suprema Corte con la sentenza 1712/95, che escludono l'automatica applicazione degli interessi al tasso legale e consentono la determinazione del danno da mora in base alle circostanze del caso concreto, circostanze che nella 23 specie apparivano correttamente valutate. Tale motivazione, con particolare riguardo al richiamo che in essa si fa all'insegnamento di questa Corte regolatrice, non risulta in alcun modo censurata, poiché le ricorrenti incidentali, sull'erroneo presupposto che il giudice d'appello, nel confermare il tasso d'interesse del 4 % annuo, abbia parlato soltanto di "assenza di specifiche allegazioni sul punto", si limitano ad invocare il principio secondo cui gli interessi legali vanno riconosciuti anche in mancanza di qualsiasi allegazione, nonché a dolersi che non siano stati esaminati dei documenti bancari ed un prospetto riepilogativo da cui risultavano i maggiori tassi praticati dalle banche sulle somme concesse in prestito, per altro senza alcuna specificazione sul contenuto di tali documenti e sulla loro produzione, come pur sarebbe stato necessario in base al principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione. Anche il ricorso incidentale, pertanto, deve essere rigettato. Il criterio della soccombenza, tenendo presente che questa è di gran lunga prevalente dalla parte della ricorrente principale, induce a porre a carico della stessa le spese del presente procedimento liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi. Condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese del procedimento di cassazione a 24 favore delle parti resistenti, spese che liquida in £ 30.648.500 , ivi comprese £ 30.000.000 (trenta milioni) per onorari. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2001. IL PRESIDENTE L PRESIDE Jeune IL CONSIGLIERE ESTENSORE l IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri have 12 GUL 2001. C E LC UFFICIO A M O 1077 250.000 R 0 TE 0 a 0 A .0 0 TR i 45ST $40000 2 N 0 r E G versate s. 39 a E U V L TOT. 390000 а o i D O iz * н P * m .. rv * diz ILIP . IO .. e а o iu ! S FIC F s t a in H 5 tti т o re 5 D d F н egistrato . 5.8 5.2 IN n zia A A U rvizio е e te H ra с IS n . al n. th G e C 1 e е irig ria C S bile R A a D R M Il a s (lire a M n .ss r. o p. sp (D (D e R I 25 1 FOAL..