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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/07/2025, n. 1769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1769 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro, all'udienza del 3 luglio 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4801/2024 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso Parte_1 C.F._1 lo studio degli avv.ti Carlo La Spina e Assunta Lombardo che la rappresentano e difendono per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti del ruolo professionale per procura in atti, resistente
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
resistente contumace oggetto: assegno di invalidità civile, esenzione ticket – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 27 ottobre 2023 , lamentando l'ingiusto Parte_1 rigetto della domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'assegno di invalidità civile o in subordine dell'esenzione parziale dal ticket, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n.
5567/2023 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto e nella contumacia dell' veniva CP_2 disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva solo un'invalidità del 50%. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 18 settembre 2024, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio. Nella resistenza dell' , contumace l'Azienda, udita la discussione delle parti all'udienza CP_1 odierna la causa viene trattenuta in decisione.
2.- Occorre premettere che secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' , avendo l'art. 20 del d.l. n. CP_1
78/2009 (conv. con l. n. 102/2009) trasferito all' sia la responsabilità ultima degli CP_3 accertamenti sanitari in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo status di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa (v. da ultimo Cass. n. 2433/2023).
2.1.- Inoltre, va pure chiarito che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, non vi è ragione per disattendere le conclusioni persuasivamente motivate del consulente nominato nell'ambito dell'a.t.p..
Invero, i motivi di opposizione consistono sostanzialmente in una diversa valutazione delle certificazioni sanitarie già prodotte e da questi analiticamente esaminate.
Il dr. ha infatti rilevato che la ricorrente è affetta da “limitazione funzionale del rachide Per_1 cervicolombosacrale, miocardiopatia, sindrome varicosa arto inferiore sx”, precisando che “Le patologie in diagnosi, tutte a carattere permanente e suscettibili di ingravescenza, assumono quasi tutte un ruolo di primaria rilevanza nel concretizzare il complesso invalidante riscontrato nella ricorrente.
La miocardiopatia, vista la obiettività clinica e la valutazione elettro – funzionale emersa dagli esami ecg - grafici agli atti sotto il profilo valutativo ai fini della invalidità, è inquadrabile nella prima classe funzionale NYHA con il codice tabellare 6441 in misura massima (30%), attingendo come da normativa al DM 05/02/92.
2 La limitazione funzionale del rachide cervicolombosacrale conseguente alla spondilodiscoartrosi dei tratti cervicale e LS si esplicita in dolore alla mobilizzazione attiva e passiva del rachide, dolore riferito alla digitopressione dei processi spinosi e una marcata riduzione della capacità di flessione. In merito alla quantificazione della entità ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, attingendo come da normativa al DM 05/02/92, tale condizione, vista
l'obiettività clinica e la documentazione sanitaria, è inquadrabile con il codice 7001 parametrando la percentuale invalidante con il grado di limitazione funzionale (25%)
La flebopatia con sindrome varicosa all'arto inferiore sx vista la modesta succulenza agli arti inferiori risulta compensabile con elastocompressione. Per tale sindrome la valutazione dello stato invalidante va quantificata prendendo a riferimento con criterio analogico il cod. tabellare 6101 del
DM 05/02/92 (10%).
Per quanto attiene la riferita rinite con dispnea l'obiettività clinica da me rilevata e la documentazione sanitaria a supporto non fanno emergere elementi disfunzionali.”.
Ha inoltre precisato, in risposta ai rilievi, che “
1. la patologia rachidea dalla quale è affetta la sig.ra è causata da una condizione degenerativa artrosica che incide parzialmente sulla Pt_1 funzionalità così come da me valutato e non comprendo il motivo per il quale vada valutata con criterio analogico con una spondilite anchilopoietica non ravvisando nella documentazione in atti elementi che possano ricondurre a tale patologia.
2. La broncopatia non è stata valutata poiché, allo stato attuale, l'obiettività clinica è negativa e tale rilievo è supportato da un esame spirometrico che non evidenzia insufficienza respiratoria.
3. Per quanto attiene la cardiopatia, anche qui la quantificazione dello stato invalidante risponde al criterio relativo alla incidenza funzionale della patologia riconosciuta. Lo specialista cardiologo ha descritto una condizione che poco si discosta dalla normalità e che mi ha permesso in maniera oggettiva e non arbitraria di quantificare lo stato invalidante relativo all'apparato cardiovascolare come fatto precedentemente.”.
L'accertamento effettuato dal dr. CTU, persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra eccezione.
3 3.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano quindi a definitivo carico dell' le spese della c.t.u., liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la contumacia dell' CP_2
2) rigetta la domanda;
3) compensa le spese del giudizio.
Messina, 3.7.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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