TRIB
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/11/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. SC Clemente PI, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4339/2024
tra
, , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. MASSIMILIANO LO PRESTI, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva , in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. IVANO MARCEDONE, giusta procura in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data il 23.10.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato l'8.11.2024.
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è
stato depositato il 17.1.2024 entro il termine di sei mesi dalla comunicazione del verbale della Commissione medica in sede amministrativa, datata l'1.10.2023
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi parzialmente fondata, limitatamente al requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare la sussistenza del diritto al riconoscimento dell'invalidità civile superiore o almeno pari al 74%, determinando anche la data di decorrenza di tale beneficio e dunque la data a partire dalla quale la ricorrente ha acquisito il diritto a percepire l'assegno di invalidità civile previsto per coloro che ottengano il riconoscimento dello status in oggetto;
ha richiesto altresì l'accertamento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione scritta depositata Persona_1
il 5.09.2024 ha ritenuto la ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In
particolare il CTU ha accertato che è affetta dalle seguenti Parte_1
II infermità: “spondiloartrosi e discopatie lombari, tiroidite e morbo di DD in
trattamento continuato, esiti intervento sindrome tunnel carpale dx […]. Da quanto
detto, e dopo aver confrontato tutte le patologie riportate in diagnosi medico legale con
le relative tabelle emanate con D.M. del 5/2/02 per la valutazione dell'Invalidità Civile,
si può affermare che la signora può ritenersi invalida al 68% Parte_1
(sessantotto per cento) dallo stato attuale in quanto solo adesso si sono individuati
direttamente le limitazioni funzionali relative ai vari distretti. Ai sensi della Legge 104
può considerarsi portatrice di handicap ai sensi del comma 1 dell'art. 3”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo per avere sottostimato le patologie di cui era affetta.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU,
in persona del dott. , il quale nella relazione depositata il 28.08.2025, ha Persona_2
concluso nel senso di ritenere che è affetta da “Morbo di DD Parte_1
ed ipotiroidismo da tiroidite ed iposurrenalismo in trattamento farmacologico in
soggetto affetto da Spondilosi cervicale e Radicolopatia L5-S1 bilaterale a discreta I.F..
Tale complesso patologico di carattere ingravescente, caratterizzato da discrete
limitazioni algo-funzionali a carico della colonna vertebrale nel suo tratto cervico-
lombare, da astenia, spossatezza, facile affaticabilità, comprovata soprattutto dalle
risultanze dell'esame obiettivo effettuato in sede di operazioni peritali e da opportuna
documentazione clinica a firma dei sanitari endocrinologi dell'U.O.C. di Endocrinologia
III dell'ospedale Cannizzaro di Catania del 09.06.2025 attestante: “Ipotiroidismo ed
iposurrenalismo in trattamento”, a mio avviso depone per un peggioramento delle
condizioni cliniche e rende la ricorrente allo stato attuale invalida con riduzione della
capacità lavorativa nella misura del 75% a partire dal mese di Giugno 2025 con
revisione a due anni e portatrice di handicap ai sensi del comma 1 art. 3 L. 104/92”.
Da un punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro parzialmente divergenti circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento di tale beneficio.
Tuttavia, la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito tiene conto di un complesso patologico e di un quadro clinico più aggiornato rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP. Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata,
dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass.
Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuto in capo alla ricorrente una condizione di invalidità civile pari al 75%, con conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere l'assegno di invalidità, con decorrenza dal mese di Giugno 2025 e revisione a due anni (giugno 2027), ma portatrice di handicap ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della
L. 104/92.
Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario (dal mese di giugno 2025),
successiva alla data della visita medica dinanzi alla Commissione ASP (29.9.2023)
sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del
IV giudizio;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro con ricorso iscritto al nr 4339/2024 R.G. Parte_1 CP_1
depositato l'8.11.2024 a seguito di A.T.P.:
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente il requisito sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 28.08.2025 dal dott.
Persona_2
Compensa le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
SC Clemente PI
V
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. SC Clemente PI, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.09.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4339/2024
tra
, , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. MASSIMILIANO LO PRESTI, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva , in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. IVANO MARCEDONE, giusta procura in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data il 23.10.2024 ed il ricorso in opposizione è stato depositato l'8.11.2024.
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è
stato depositato il 17.1.2024 entro il termine di sei mesi dalla comunicazione del verbale della Commissione medica in sede amministrativa, datata l'1.10.2023
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi parzialmente fondata, limitatamente al requisito sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di nominare un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare la sussistenza del diritto al riconoscimento dell'invalidità civile superiore o almeno pari al 74%, determinando anche la data di decorrenza di tale beneficio e dunque la data a partire dalla quale la ricorrente ha acquisito il diritto a percepire l'assegno di invalidità civile previsto per coloro che ottengano il riconoscimento dello status in oggetto;
ha richiesto altresì l'accertamento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992.
Il CTU nominato in sede di ATP, dott. nella relazione scritta depositata Persona_1
il 5.09.2024 ha ritenuto la ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In
particolare il CTU ha accertato che è affetta dalle seguenti Parte_1
II infermità: “spondiloartrosi e discopatie lombari, tiroidite e morbo di DD in
trattamento continuato, esiti intervento sindrome tunnel carpale dx […]. Da quanto
detto, e dopo aver confrontato tutte le patologie riportate in diagnosi medico legale con
le relative tabelle emanate con D.M. del 5/2/02 per la valutazione dell'Invalidità Civile,
si può affermare che la signora può ritenersi invalida al 68% Parte_1
(sessantotto per cento) dallo stato attuale in quanto solo adesso si sono individuati
direttamente le limitazioni funzionali relative ai vari distretti. Ai sensi della Legge 104
può considerarsi portatrice di handicap ai sensi del comma 1 dell'art. 3”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo per avere sottostimato le patologie di cui era affetta.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU,
in persona del dott. , il quale nella relazione depositata il 28.08.2025, ha Persona_2
concluso nel senso di ritenere che è affetta da “Morbo di DD Parte_1
ed ipotiroidismo da tiroidite ed iposurrenalismo in trattamento farmacologico in
soggetto affetto da Spondilosi cervicale e Radicolopatia L5-S1 bilaterale a discreta I.F..
Tale complesso patologico di carattere ingravescente, caratterizzato da discrete
limitazioni algo-funzionali a carico della colonna vertebrale nel suo tratto cervico-
lombare, da astenia, spossatezza, facile affaticabilità, comprovata soprattutto dalle
risultanze dell'esame obiettivo effettuato in sede di operazioni peritali e da opportuna
documentazione clinica a firma dei sanitari endocrinologi dell'U.O.C. di Endocrinologia
III dell'ospedale Cannizzaro di Catania del 09.06.2025 attestante: “Ipotiroidismo ed
iposurrenalismo in trattamento”, a mio avviso depone per un peggioramento delle
condizioni cliniche e rende la ricorrente allo stato attuale invalida con riduzione della
capacità lavorativa nella misura del 75% a partire dal mese di Giugno 2025 con
revisione a due anni e portatrice di handicap ai sensi del comma 1 art. 3 L. 104/92”.
Da un punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro parzialmente divergenti circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento di tale beneficio.
Tuttavia, la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito tiene conto di un complesso patologico e di un quadro clinico più aggiornato rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP. Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata,
dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass.
Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuto in capo alla ricorrente una condizione di invalidità civile pari al 75%, con conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere l'assegno di invalidità, con decorrenza dal mese di Giugno 2025 e revisione a due anni (giugno 2027), ma portatrice di handicap ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della
L. 104/92.
Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario (dal mese di giugno 2025),
successiva alla data della visita medica dinanzi alla Commissione ASP (29.9.2023)
sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del
IV giudizio;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro con ricorso iscritto al nr 4339/2024 R.G. Parte_1 CP_1
depositato l'8.11.2024 a seguito di A.T.P.:
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente il requisito sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 28.08.2025 dal dott.
Persona_2
Compensa le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
SC Clemente PI
V