Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2015, n. 3727
CASS
Sentenza 30 settembre 2015

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Massime1

In tema di ricorso in materia di misure di prevenzione personali, il terzo interessato ai fini civili non può stare in giudizio personalmente, ma solo attraverso difensore munito di procura speciale alle liti ex art. 100 cod. proc. pen.,- non essendo appropriata allo scopo la procura a compiere singoli atti di cui all'art. 122 cod. proc. pen,- anche qualora la prima non contenga espresso riferimento al potere di interporre detto gravame, purchè la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., possa essere vinta dall'univoca manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione del mandato, di attribuire anche un siffatto potere.

Commentario1

  • 1In tema di ricorso in materia di misure di prevenzione occorre la procura speciale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 settembre 2022

    Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione La Corte di Appello di Potenza, sezione misure di prevenzione, aveva rigettato un appello presentato dal proposto e dai terzi interessati avverso il decreto del Tribunale di Potenza con il quale era stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nonché la confisca di prevenzione nei confronti di quest'ultimo e dei terzi interessati. Avverso tale provvedimento era proposto ricorso per Cassazione. Potrebbero interessarti anche: Per la parte privata, il gravame è personale e richiede una apposita procura speciale ove l'impugnazione sia presentata …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2015, n. 3727
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3727
Data del deposito : 30 settembre 2015

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