Sentenza 30 settembre 2015
Massime • 1
In tema di ricorso in materia di misure di prevenzione personali, il terzo interessato ai fini civili non può stare in giudizio personalmente, ma solo attraverso difensore munito di procura speciale alle liti ex art. 100 cod. proc. pen.,- non essendo appropriata allo scopo la procura a compiere singoli atti di cui all'art. 122 cod. proc. pen,- anche qualora la prima non contenga espresso riferimento al potere di interporre detto gravame, purchè la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., possa essere vinta dall'univoca manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione del mandato, di attribuire anche un siffatto potere.
Commentario • 1
- 1. In tema di ricorso in materia di misure di prevenzione occorre la procura specialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 22 settembre 2022
Indice La questione La soluzione adottata dalla Cassazione Conclusioni 1. La questione La Corte di Appello di Potenza, sezione misure di prevenzione, aveva rigettato un appello presentato dal proposto e dai terzi interessati avverso il decreto del Tribunale di Potenza con il quale era stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, nonché la confisca di prevenzione nei confronti di quest'ultimo e dei terzi interessati. Avverso tale provvedimento era proposto ricorso per Cassazione. Potrebbero interessarti anche: Per la parte privata, il gravame è personale e richiede una apposita procura speciale ove l'impugnazione sia presentata …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2015, n. 3727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3727 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2015 |
Testo completo
3 7 27 / 1 6 27 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE : SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: NICOLA MILO - Presidente - SENTENZA Dott. - Consigliere - 1638 N. Dott. VINCENZO ROTUNDO REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO N. 4821/2015 - Consigliere - Dott. ALESSANDRA BASSI Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente . SENTENZA sul ricorso proposto da: DE LI RO N. IL 10/01/1944 DI LA N. IL 30/12/1977 DE LI RM IA CHIARA DI FOLCO MARIA ME MAMMONE STEFANO N. IL 11/10/1976 LL AN N. IL 08/03/1947 avverso il decreto n. 17/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 13/05/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. G elen elle Mei term export in motwear on;
7 Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto e diritto 1. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Roma ha integralmente revocato, con effetti ex tunc, la decisione del Tribunale di Frosinone con la quale era stata disposta ai danni di IN DI, la misura di ' prevenzione personale della sorveglianza speciale. Con la stessa decisione la Corte distrettuale, sempre con riferimento al decreto reso in primo grado dal Tribunale di Frosinone, ha dato parziale conferma alla confisca di prevenzione disposta ai danni, oltre che del DI, anche di GE De LI, avuto riguardo a diverse utilità ( partecipazioni societarie e relativi compendi patrimoniali, fabbricati, terreni, autovetture, rapporti bancari e depositi finanziari) in testa ai citati proposti o comunque nella sostanziale disponibilità degli stessi, pur risultando formalmente intestati a soggetti terzi.
2. Hanno interposto ricorso in Cassazione i due proposti ( il DI tramite due autonomi atti di impugnazione) ed i terzi interessati De LI EL, CU AN RI in proprio e quale socia della Immobiliare 2005 di CC RA e c Sas nonchè CC RA in proprio e nella qualità di socia della citata società, tutti soggetti legati alla posizione del GE De LI;
ancora, RI ME Di LC, in proprio e quale amministratore della Alaimmobiliare srl e TE MM in proprio e quale accomandatario della Financial Motor Group sas, terzi legati alle utilità ascritte alla disponibilità sostanziale del DI.
3. Con requisitoria scritta depositata il 24 aprile 2015 la Procura Generale della Corte ha concluso per la reiezione dei ricorsi del De LI GE della CU AN RI e di CC RA;
per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi presentati nell'interesse di DI IN;
per la inammissibilità, in ragione della assenza di procura speciale conferita al difensore, dei ricorsi dei terzi interessati De LI EL, Di LC RI ME, MM TE.
4. Hanno depositato memorie difensive il 16 settembre 2015 la difesa di EL De LI;
il 24 settembre 2015 la difesa di RI ME Di Falco. 1 5. Ragioni diverse portano alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi sottoposti alla verifica di questa Corte. . Occorre, in particolare, distinguere le posizioni dei due proposti da quelle dei terzi interessati, le quali ultime risultano tutte legate da un comune vizio invalidante, quello afferente il difetto di procura conferita ai F rispettivi difensori. immediatamente afferenteMancanza di procura in alcuni casi l'impugnazione di legittimità ; in altri ( ci si riferisce alle posizioni della CC e della CU) inerente la proposizione, all'epoca, dell'appello, senza che la ritualità della proposizione del gravame di legittimità possa valere a sanare i profili di inammissibilità inficianti a monte l'appello e non rilevando al fine che una tale declaratoria non sia stata resa dalla Corte distrettuale potendo oggi provvedere in tal senso la Corte di ' legittimità nella verifica del percorso processuale che porta alla decisione : del ricorso in cassazione (cfr da ultimo Sez. 5, n. 7452 del 16/10/2013 - dep. 17/02/2014, P.G. in proc. Logojan, Rv. 259528).
6. Come già segnalato da questa sezione della Corte ( tra i diversi arresti la Sentenza n. 17938 del 2014) con valutazioni interpretative che hanno trovato piena conferma nella recente decisione assunta sul tema dalle Sezioni unite ( si veda in motivazione la sentenza n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli e altro, Rv. 260894), per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico all'interno del giudizio penale, come è il caso degli odierni ricorrenti, vale la regola, espressamente menzionata dall'art. 100 c.p.p., per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, in forza alla quale essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 c.p.c.. A differenza della parte assoggettata all'azione penale cui, nel caso, va equiparato il proposto rispetto alla chiesta misura di prevenzione patrimoniale, legittimata a stare in giudizio di persona, i soggetti portatori di ragioni di interesse esclusivamente civilistico, dunque, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non possono stare personalmente in giudizio, ma hanno un onere di 2 patrocinio che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore (così pedissequamente, tra i tanti arresti conformi, quello reso da questa sezione della Corte distinto dal nr. 13798/11; ed in linea a siffatto orientamento si vedano le sentenze n. 23107 del 23/04/2013; N. 21314 del 2010 Rv. 247440, N. 8942 del 2011 Rv. 252438, N. 25849 del 2012 Rv. 253081, N. 10972 del 2013 Rv. 25518).
6.1. Ne conseguono due immediati corollari. La partecipazione al processo del soggetto sussumibile all'egida delle categorie disciplinate dall'art. 100 c.p.p., è radicalmente inficiata sia nel caso in cui a tanto provveda lo stesso personalmente sia laddove siffatta partecipazione venga realizzata tramite un difensore non munito del art. 100mandato ex citato. Non rileva, poi, al fine, che l'art. 100 c.p.p., non preveda espressamente, tra le categorie di soggetti ivi indicati, anche il terzo interessato nelle misure di prevenzione, risultando quest'ultima posizione processuale, in ragione del carattere meramente civilistico degli interessi che ne giustificano la partecipazione al relativo procedimento, pienamente equiparata a quelle espressamente menzionate, non in termini di tassatività, dalla norma in esame (cfr da ultimo sul punto, per un arresto di questa sezione, la sentenza nr. 47548/13).
6.2. Non occorre, peraltro, che la procura conferita dal terzo, laddove il tema venga in discussione nell'ambito di una impugnazione, abbia necessariamente e specificatamente ad oggetto il gravame da interporre. Non va intesa infatti la procura speciale in questione siccome immediatamente ed altrettanto esclusivamente funzionale alla impugnazione da proporre ed in ragione di ciò, dunque, per forza di cose, cronologicamente successiva alla decisione da contrastare con il gravame. Al fine pare opportuno precisare cosa si intenda nell'art. 100 c.p.p., per "procura speciale" anche per differenziare siffatta procura da quella considerata dall'art. 122 c.p.p., in linea con quanto icasticamente indicato in alcuni recenti arresti di questa Corte (ci si riferisce alle sentenze nn. 1286/2014 e 2889/14). Ragioni letterali e sistematiche rendono evidente che non si tratta di conferimento di procura in relazione a singoli atti del procedimento ma di procura "speciale alle liti", limitata al dato 3 procedimento di interesse quando per contro la disposizione che specificatamente disciplina la "procura speciale per determinati atti" è quella, ben diversa, di cui all'art. 122 c.p.p.. Va all'uopo considerato che l'art. 100 c.p.p., per quanto già anticipato ricalca essenzialmente il modello di cui all'art. 83 c.p.c., come confermato dalla pressoché sostanziale identità del testo delle due norme che in più punti coincidono integralmente (dalle modalità di conferimento al dato della perduranza del mandato sino ai poteri conferiti al difensore: art. 100 c.p.p., commi 2 e 3, da leggere in raffronto all'art. 83 c.p.c., commi 3 e 4, nonché al tenore dell'art. 84 c.p.c.). E cosa si intenda per procura speciale risulta chiaramente dal testo della norma di cui all'art. 83 c.p.c.:secondo tale disposizione la procura alle liti "può essere generale o speciale" con la procura generale "alle liti" è possibile conferire ad un difensore il potere di rappresentanza in tutte le cause civili che un soggetto ha o avrà in corso mentre la procura speciale è quella riferita solo ad un determinato procedimento. Ne viene che la disposizione di cui all'art. 100 c.p.p., nel disciplinare la procura alle liti nell'ambito del processo penale per i soggetti che, come detto, debbono far valere interessi civilistici, ritiene necessaria la "procura speciale" per il determinato procedimento non consentendo che, invece, possa svolgere, senza specifico incarico, le proprie funzioni, ancorché per interessi civilistici, il difensore nominato con procura generale alle liti. E che la procura in questione riguardi il procedimento e non singoli atti è considerazione che trova più conferme nel testo dell'art. 100 citato: dal comma 3, che, come già detto, prevede che la procura speciale "si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa volontà diversa", affermazione che non avrebbe senso se riferita ad una procura per singoli specifici atti e che per contro, proprio validando la possibilità che la procura possa essere espressamente ampliata agli altri gradi del giudizio dimostra che si tratta di una procura che vale per il procedimento e non per singoli atti;
dal comma 2, che prevede che la "procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile dal comma 4 che chiarisce che il difensore può compiere tutti gli i atti del procedimento salvo quelli "espressamente riservati" alla parte 4 ovvero gli atti di disposizione "del diritto in contesa" salvo la specifica attribuzione di potere;
va da sè, anche in questo caso, che tale disposizione ha senso nel caso in cui il difensore abbia procura per il procedimento e non per i singoli atti. Altra cosa è, invece, la "procura speciale per determinati atti" disciplinata dall'art. 122 c.p.p., che prevede la procura per singoli determinati atti che, con riferimento alle "altre parti private", sono appunto quelli "espressamente riservati" alla parte di cui all'art. 100 c.p.p., comma 4.. La "procura speciale" di cui all'art. 122 c.p.p., per quanto riguarda i soggetti caratterizzati dal perseguimento di fini meramente civilistici all'interno del processo penale, è invece l'atto con il quale viene attribuita anche la capacità di essere il soggetto del rapporto processuale, non solo quindi (come è nel caso dell'art. 100 c.p.p.) colui che assiste e svolge le difese del soggetto del rapporto processuale (che in questo caso rimane la parte privata). Essa, dunque, per quanto riguarda queste parti private, finisce per essere diversa dall'atto (la procura ex art. 100 c.p.p.) con il quale viene attribuito al difensore lo ius postulandi;
piuttosto, sempre se conferita al difensore, assume la funzione diversa di ascrivere allo stesso anche la capacità di essere il soggetto del rapporto processuale: più precisamente, per non allontanarsi dal tema delle impugnazioni che qui immediatamente interessa, in linea generale, il gravame potrà dirsi ritualmente proposto dal terzo interessato tramite il difensore in forza del mandato alle liti conferito ex art. 100 c.p.p., rilasciato nelle forme di cui ai commi primo e secondo della norma citata da ultimo, laddove un siffatto potere risulti ricompreso nel mandato stesso;
quando, per contro, il gravame risulta direttamente proposto dal difensore in ragione del ruolo di diretto protagonista del rapporto processuale in luogo del terzo interessato, viene necessariamente in gioco la procura speciale ex art. 122 c.p.p., la quale non può che esplicitamente considerare l'atto da interporre (e non genericamente il procedimento di riferimento) e, altrettanto indefettibilmente, deve essere successiva alla decisione da contrastare.
6.3. In ragione di quanto sopra precisato, è di tutta evidenza: che il difensore del soggetto dotato di posizione processuale sussunta tra quelle catalogabili all'interno della norma in disamina, munito del 5 mandato alle liti ex art. 100 c.p.p., in ragione del conferito ius postulandi sarà legittimato a compiere ogni atto del procedimento di interesse del patrocinato a questi non esclusivamente riservato senza che occorra alcuna specificazione in tal senso in seno al relativo mandato;
- che tale facoltà è destinata ad esondare anche gli argini del grado processuale di immediato riferimento rispetto all'epoca di conferimento del mandato purché il tenore dell'atto legittimi una siffatta volontà, vincendo così la presunzione di cui all'art. 100 c.p.p., comma 3; - che in linea con quanto sopra vanno letti gli arresti di questa Corte in forza ai quali (a far tempo da Sez. U, Sentenza n. 44712 del 27/10/2004 in poi: ex plurimis tra le più recenti, cfr N. 42660 del 2010 Rv. 249337. N. 14980 del 2012 Rv. 254861, N. 25849 del 2012 Rv, 253081; N. 35535 del 2013,Rv256368 ; 37720 del 2013, RV 256972) è legittimato a proporre appello il difensore munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p., e ciò anche quando il mandato non contiene espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 c.p.p., comma 3, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato di attribuire - stesso anche un al difensore siffatto potere;
a siffatta conclusione non si sottrae neppure il gravame di legittimità, - considerando al fine che le ne' la normativa generale in materia di impugnazione ( per quel che qui immediatamente interessa l'art. 573 c.p.p.) ne' quella specifica in tema di ricorso per cassazione (l'art. 613 c.p.p.) subordinano la rituale proposizione del ricorso alla presenza di uno specifico mandato difensivo espressamente in tal senso conferito successivamente alla sentenza da impugnare (alla stregua di quanto accade nel rito civile), dovendosi per contro rintracciare l'unico limite rinvenibile sul punto alla iscrizione del patrocinante nell'albo speciale della cassazione, esclusa la possibilità che il ricorso di legittimità sia personalmente proposto dalla parte privata.
6.4. Venendo al caso di specie, i ricorsi dei terzi interessati De LI EL, Di LC e MM sono stati proposti esclusivamente dal difensore nell'interesse dei suddetti senza che risulti conferito alcun mandato alle liti con riferimento al procedimento che occupa. Tanto non 6 emerge dall'atto e non trova spunti di segno contrario tra i documenti trasmessi a questa Corte in esito ala verifica all'uopo eseguita Ne consegue, alla luce di quanto sopra evidenziato, la inammissibilità dei rispettivi ricorsi.
6.5. Va ulteriormente precisato che : come chiarito dall'arresto delle sezioni unite sopra richiamato ( sentenza n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli), non può ovviarsi al vizio riscontrato utilizzando al fine il meccanismo in sanatoria previsto dall'art. 182 cpc , trattandosi di disposizione il cui portato non può essere trasferito nel giudizio penale;
non fa gioco il successivo conferimento della procura una volta interposto il ricorso ove siano comunque scaduti i termini per impugnare ( così che la procura conferita al difensore della Di LC, allegata con le memorie, lascia invariata la riscontrata ragione di inammissibilità del ricorso), deve ritenersi manifestamente infondata la questione di costituzionalità degli artt. 615 comma II cod. proc.pen. (nella parte in cui non prevede che la inammissibilità del ricorso non possa essere dichiarata nel caso che lo stesso sia stato proposto con il rispetto delle forme indicate nella giurisprudenza della Corte di Cassazione) e 610 comma II, sempre del codice di rito (nella parte in cui non prevede che la risoluzione dei contrasti ha efficacia soltanto in relazioni alle situazioni future) per l'asserito contrasto con il comma II dell'art. 24 Cost., questione sollevata nelle memorie addotte nell'interesse della De LI EL, perché, a tacer d'altro, è del tutto errato il presupposto di partenza del ragionamento addotto, quello della incertezza interpretativa inerente il puntuale conferimento dello ius postulandi da parte del terzo interessato in funzione della impugnazione in materia di prevenzione, fondato, da tempo, su un consolidato orientamento espresso da questa Corte nei termini sopra riferiti ( mentre il conflitto interpretativo risolto dalle Sezioni unite "Borrelli" afferiva piuttosto al diverso e logicamente successivo tema, cui si accennato sopra, della applicabilità, nel giudizio di legittimità penale dell'art. 182 cod.proc.pen. muovendo dalla certa esigenza, comunque, di un mandato alle liti comunque all'uopo conferito a supporto della impugnazione cfr quanto incidentalemnte evidenziato 7 nella motivazione della citata sentenza a pagina 19 nel rimarcare l'assenza di interpretazioni in contrasto con i principi sanciti dalla Cedu); perde di consistenza il tema della trattazione del presente giudizio in pubblica udienza e non nelle forme del camerale non partecipato, tema addotto da alcune delle difese dei terzi interessati, a fronte della mancata instaurazione a monte di un rituale rapporto processuale in sede di legittimità.
6.5. Ad una soluzione finale identica, anche se seguendo un percorso diverso, si perviene per le posizioni delle terze interessate CC e CU. I due ricorsi di riferimento contengono l'esplicito conferimento del mandato ad impugnare la decisione della Corte di Appello di Torino innanzi a questa Corte. Ma tale apparente ritualità risulta travolta dalla mancanza di un valido mandato in tal senso conferito nei pregressi gradi del giudizio. ' in grado di appello si faceva riferimento ad un Più precisamente mandato difensivo senza ulteriori precisazioni di dettaglio quanto a contenuto e momento di conferimento. Nulla era allegato all'appello; né, ancora la verifica d'ufficio operata dalla Corte, nei limiti di quanto allegato e trasmesso, ha dato luogo al rinvenimento di un mandato difensivo comunque concesso anche in primo grado il cui contenuto, esplicitato nei termini già riferiti, potesse legittimare il difensore alla proposizione dell'appello. Da qui la inammissibilità anche di tali impugnazioni quale effetto derivato della inammissibilità originaria dell'appello.
7. Il ricorso proposto nell'interesse di GE De LI è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. Con il gravame si ripropongono pedissequamente tutti i motivi originariamente addotti con l'appello, superati dalla Corte distrettuale con valutazioni da ritenersi immuni da errori in diritto.
7.1. Secondo la costante interpretazione offerta da questa Corte, nel procedimento di prevenzione il proposto è legittimato ad impugnare il provvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi solo ove espliciti le specifiche ragioni che lo giustificano a contraddire in luogo dei 8 titolari formali dei beni, ad esempio deducendo un sovraccarico di acquisizioni a lui riferite, idoneo ad incidere sulla valutazione della proporzione tra la sua capacità patrimoniale e le utilità acquisite (Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013 - dep. 21/08/2013, Cardone e altri, Rv. 256265 da ultimo pedissequamente ribadita da Sez. 2, Sentenza n. 30935 del 07/05/2015, Rv. 264295). Non merita censure dunque la valutazione spesa nel ritenere il proposto non legittimato a contraddire rispetto alle ragioni di doglianza, manifestate nel ricorso ( punti sub a ec del gravame ) inerenti utilità, oggetto di ablazione, formalmente in testa a terzi diversi dallo stesso, rispetto alle quali il ricorrente abbia omesso di rivendicare a sé la titolarità sostanziale dei beni in questione.
7.2. Sono poi, palesemente inconferenti le contestazioni tese a contrastare il requisito soggettivo della misura di prevenzione adottata, nel caso fondato sul giudicato caduto sulla decisione, separatamente assunta, con la quale al proposto è stata applicata una misura di prevenzione personale. Sotto siffatto versante ( doglianze esposte sub B e D del ricorso) è di tutta evidenza che sono inammissibili tutte le contestazioni volte a mettere in discussione la sussistenza della pericolosità, oggetto di separato e definitivo accertamento che, in ragione di tanto andavano veicolate per il tramite di una istanza di revoca della misura ex art. 7 legge 1423/56 e che, comunque, avrebbero fatto gioco solo se in grado di escludere ex tunc gli estremi della pericolosità originariamente accertata, rimanendo per il resto, la confisca insensibile alle ' sopravvenienze successive alla originaria verifica sottesa alla applicazione della misura di prevenzione personale ( sopravvenienze, peraltro, esaminate già nel corso del procedimento di prevenzione personale e smentite, quanto alla loro fondatezza, dalla decisione resa da questa stessa Corte sul ricorso nell'occasione interposto dal De LI). Non merita, poi, un approfondimento particolare il tema della natura, qualificata O semplice , della pericolosità ascrivibile al proposto considerando che nella specie la misura è stata emessa nella vigenza della legge 125/08 e che in forza di tale previsione normativa ( segnatamente in virtù dell'art. 11 ter) è stato abrogato l'art. 14 della 9 legge 55/90 ( che limitava alla sola pericolosità qualificata l'applicabilità degli interventi di prevenzione patrimoniale) con conseguente nuova espansione dell'art. 19, comma primo, della L. n. 152 del 1975. In ragione di tanto, ancor prima della entrata in vigore del codice antimafia, è stato sostenuto da questa Corte ( cfr Sez. U, n. 13426 del 25/03/2010 dep. 09/04/2010, Cagnazzo e altri, Rv. 246272) che, accanto alle misure di prevenzione personali, pure quelle patrimoniali del sequestro e della confisca possono essere applicate nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi perché abitualmente dediti a traffici delittuosi, o perché vivono abitualmente anche solo in parte - con i proventi di attività delittuose, a prescindere dalla tipologia dei reati in riferimento. Che , infine, il dato normativo offerto dalla novella del 2008 sia suscettibile di applicazione retroattiva anche per profili di pericolosità emersi precedentemente alla entrata in vigore della stessa è conclusione interpretativa definitivamente asseverata sempre dalle sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 4880/15, Spinelli); il che rende definitivamente infondati i motivi di doglianza sul punto sollevati dalla difesa del proposto.
8. Ricorsi nell'interesse del proposto IN DI.
8.1. Va premesso che il ricorrente è stato sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con decreto reso dal Tribunale di Torino in data del 19 gennaio 2011; decreto questo coperto dal sopravvenuto giudicato. Il 20 dicembre 2012 il detto decreto è stato revocato per sopravvenuta carenza del requisito della attualità della pericolosità originariamente ritenuta. La misura personale è stata nuovamente applicata al proposto contestualmente alla confisca oggetto della odierna impugnazione;
ed anche tale secondo intervento, limitatamente alla misura personale, è stato fatto oggetto di revoca il 5 marzo 2014, avendo il Tribunale ritenuto nuovamente cessata, ex post, la pericolosità originariamente riscontrata. 10 I Giudici distrettuali, con il decreto oggi portato all'attenzione di questa Corte, accogliendo l'appello, hanno infine annullato con effetti ex tunc la nuova misura, ritenendo che i motivi addotti a sostegno del giudizio di pericolosità non consentivano di ritenere la stessa dotata del requisito della attualità sin dal momento della sua nuova applicazione.
8.2. Tanto precisato, deve ritenersi inammissibile il secondo motivo del ricorso predisposto nell'interesse del proposto dall'avvocato Cassiani. Si contesta, con tale doglianza, il giudizio di pericolosità reso sotto il versante della misura di prevenzione personale;
misura che tuttavia, non solo è stata fatta oggetto di revoca ( ancora prima di assumere definitività) ma che la Corte distrettuale ha comunque annullato integralmente, con effetti ex tunc. Difetta dunque il ricorrente di interesse rispetto alla prospettazione del tema. f Nè le valutazioni critiche esposte in ricorso mantengono funzionalità nell'ottica volta a contrastare l'intervento in prevenzione di matrice patrimoniale. Quest'ultimo, infatti, ben riposa sul primo giudizio di pericolosità , reso a supporto della originaria misura di prevenzione personale, poi revocata ma solo con effetti ex nunc. E non essendo l'attualità della pericolosità requisito essenziale della confisca di prevenzione, sono in definitiva certamente inconferenti i profili di critica involgenti il tema della pericolosità.
8.3. Quanto alla misura patrimoniale, nel ricorso a firma dell'avvocato Cassiani si contrasta il giudizio di sproporzione tra redditi del proposto e gravemente utilità confiscate. Il provvedimento sul punto sarebbe deficitario perché avrebbe dovuto precisare non solo il versante dei redditi del ricorrente ma anche quello dei costi affrontati per procedere all'acquisizione di ciascuna utilità. E nel caso tanto mancherebbe a integralmente . E' a dirsi, tuttavia, che la decisione contrastata (si vedano i fogli 56 e 57 ), muovendo dal giudizio di pericolosità ascritto al ricorrente con il decreto più volte citato ( fatto oggetto di revoca solo ex nunc ), ha legato la misura applicata alla ritenuta provenienza illecita dei beni confiscati, frutto della partecipazione del ricorrente, tra gli anni 2001 e 2007, all'organizzazione criminale, della quale avrebbe fatto parte anche 11 il De LI, finalizzata alla realizzazione di ingenti proventi attraverso la esecuzione delle cosiddette frodi carosello, garantite, nel risultato illecito programmato, dal coinvolgimento di società cartiere, da un numero assolutamente elevato di acquisti intracomunitari con la conseguente possibilità di evadere l'Iva, dalla emissione di fatture per operazioni inesistenti per volumi di affari pari a milioni di euro. In questa cornice di riferimento e lungo il medesimo arco temporale nel quale si manifestava la pericolosità sociale del proposto si sono costituite ed hanno concretamente operato nel settore di riferimento, implementando nel tempo la propria azione imprenditoriale, tutte le società, direttamente о indirettamente riferibili al DI, coinvolte nell'intervento in ablazione, dirette destinatarie di alcune delle fatture emesse dalle società cartiere così da profittare dell'evasione dell'Iva per lucrare illeciti proventi. Non potendosi operare un formale distinguo tra attività produttiva lecita riferibile a detti enti sociali e investimenti illeciti garantiti dalla descritta attività criminale in ragione della inscindibilità delle relative componenti aziendali, la Corte è infine pervenuta ad un giudizio complessivo in forza al quale le partecipazioni sociali riferibili a tali società ed il complessivo patrimonio delle stesse altro non costituivano che il frutto della attività illecita valutata a sostegno della ritenuta pericolosità sociale, tanto da divenire oggetto diretto dell'intervento ablativo prescindendo dal giudizio di sproporzione reddituale cui pure fa riferimento, in via alternativa, l'art. 2 ter, comma II legge 575/65 nel segnare i presupposti della confisca di prevenzione. Rispetto a tali snodi argomentativi il ricorso a firma dell'avvocato Cassiani denunzia evidenti profili di aspecificità. Si prescinde, infatti, integralmente da ogni confronto critico con tali valutazioni, utili, da sole a fondare la decisione assunta, rendendo inconferenti le ulteriori ragioni di doglianza, legate alla sproporzione reddituale ed eccentriche rispetto al corpo centrale del giudizio speso dai giudici distrettuali.
8.4. Anche i motivi posti a fondamento del ricorso a firma dell'avvocato 2. Taglienti non meritano sorte diversa. 12 Vengono, infatti, ribaditi, con il gravame, motivi in rito tutti superati, con coerente lettura del dato normativo di riferimento, dalla decisione impugnata.
8.4.1. Così è a dirsi per la mancata audizione del proposto in primo grado dopo che questi ne ebbe a fare apposita richiesta. E sono sul punto decisivi, nel cristallizzare l'infondatezza del rilievo, il riferimento alla tardività della lagnanza che, in quanto riconducibile ad una nullità intermedia, andava comunque eccepita alla prima udienza immediatamente successiva alla formulazione della richiesta rimasta inevasa ai sensi del comma II dell'art. 182 cod.pen. mentre nel caso ha costituito solo un motivo di appello;
sia, ancora, il fatto che tale prerogativa venne comunque riconosciuta in appello al proposto, sentito dai Giudici distrettuali ( cfr quanto indicato a pagina 50 ) tanto da deprivare definitivamente di rilievo la doglianza che non avrebbe comunque giustificato la restituzione del procedimento al primo giudice.
8.4.2. Nè assume rilievo la mancata escussione dell'amministratore giudiziario, che, ove omessa, non risulta sanzionata da alcuna invalidità inficiante il procedimento, non altrimenti dettagliata dalla difesa.
8.4.3. La mancata assunzione delle dichiarazioni dei soggetti indicati dalla difesa a sostegno della posizione del ricorrente risulta poi motivata dalla Corte distrettuale in ragione della genericità della relativa richiesta, priva di dettaglio sugli argomenti oggetto della escussione e tale dunque da non disvelare la pertinenza e la rilevanza dell'incombente istruttorio rivendicato e pretermesso. In presenza di siffatta argomentazione, la decisione impugnata si sottrae a censure prospettabili in questa sede giacchè solo una motivazione assolutamente carente o meramente apparente può giustificare la verifica di legittimità in materia di prevenzione. E del resto, la genericità della prospettazione sul punto veicolata con l'appello e stigmatizzata dalla Corte distrettuale, è stata ulteriormente replicata in questa sede, considerando al fine che in parte qua il ricorso si sottrae ad ogni precisazione in punto alla esatta indicazione non tanto della decisività ma anche della stessa rilevanza della prova pretermessa, aprioristicamente rivendicata.
8.4.4. Infine, quanto alla inefficacia del sequestro per il decorso del termine massimo di durata della misura temporanea previsto ex lege, il 13 motivo deve ritenersi inammissibile perché ha un contenuto ( non solo apodittico e generico ma soprattutto) diverso da quello devoluto con l'appello laddove si contestava l'intervenuta scadenza del termine annuale mentre oggi ci si lamenta della inadeguata motivazione della proroga puntualmente indicata, in termini di compiuta esaustività, dalla Corte in risposta al sommario rilievo addotto in quella sede.
8.4.5. Gli ulteriori motivi di doglianza esposti nel ricorso che occupa, tesi a contrastare il giudizio di sproporozione reddituale e quello di pericolosità sociale, si sovrappongono e peraltro con toni di assoluta genericità, con quelli dedotti nell'altro gravame proposto nell'interesse del proposto e risultano dunque integralmente assorbiti dalle valutazioni spese in precedenza in occasione della relativa verifica.
9. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello di una somma, determinata come da dispositivo, liquidata in termini di equità in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Nicola Milo Benedetto Paternò Raddusa Byat Ree DEPOSITATO IN CANCELLERIA L 27 GEN 2016, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R Piera Esposito P L O N E 14