Articolo 182 del Codice penale
Articolo 163Articolo 165
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1 luglio 1931
Art. 182.

(Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena)

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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