Sentenza 12 febbraio 2014
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione, l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal difensore del terzo interessato sprovvisto di procura speciale non può essere sanata mediante la concessione di un termine a norma dell'art. 182 cod. proc. civ. (In motivazione, la Corte ha osservato che la disciplina del ricorso per cassazione nel processo penale è strutturalmente diversa da quella prevista per il processo civile, e che, comunque, anche nel giudizio civile di legittimità non è possibile sanare "ex post" l'inammissibilità causata dalla mancanza di procura speciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2014, n. 17938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17938 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 12/02/2014
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 308
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 15672/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI IA N. IL 22/07/1957;
ET SY N. IL 22/06/1979;
ET RI N. IL 26/09/1981;
LF UR N. IL 20/01/1975;
avverso il decreto n. 3/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del 11/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gaeta che ha chiesto dichiarare la inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO FATTO E DIRITTO
1. L'avvocato Alfredo Cordigliano, quale difensore di IF GI, RU US, RU ED, FI MA, tutti eredi di RU CI e terzi interessati nella misura di prevenzione patrimoniale promossa in esito al decesso di quest'ultimo, propone ricorso per cassazione avverso il decreto con il quale la Corte di appello di Lecce ha dato conferma alla confisca disposta in primo grado dal Tribunale di Lecce avuto riguardo a diverse utilità, alcune in testa al prevenuto deceduto, altre intestate formalmente ai ricorrenti ma ritenute nella disponibilità sostanziale del predetto.
2. Vengono proposti a sostegno del ricorso diversi profili di violazione di legge sostanziale e processuale i quali - prescindendo dalla manifesta infondatezza degli stessi, in taluni aspetti in limine alla radicale inammissibilità perché estranei ai motivi consentiti ex lege per il ricorso in cassazione in materia di prevenzione - risultano travolti in rito dalla mancanza di procura in capo al difensore che ha sottoscritto il ricorso.
3. Nella esperienza di questa Corte si suole costantemente affermare che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico all'interno del giudizio penale, come è il caso degli odierni ricorrenti, vale la regola, espressamente menzionata dall'art. 100 c.p.p., per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, in forza alla quale essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 c.p.c.. A differenza della parte assoggettata all'azione penale cui, nel caso, va equiparato il proposto rispetto alla chiesta misura di prevenzione patrimoniale, legittimati a stare in giudizio di persona, i soggetti portatori di ragioni di interesse esclusivamente civilistico, dunque, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non possono stare personalmente in giudizio, ma hanno un onere di patrocinio che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore (così pedissequamente, tra i tanti arresti conformi, quello reso da questa sezione della Corte distinto dal nr. 13798/11; ed in linea a siffatto orientamento si vedano le sentenze n. 23107 del 23/04/2013; N. 21314 del 2010 Rv. 247440, N. 8942 del 2011 Rv. 252438, N. 25849 del 2012 Rv. 253081, N. 10972 del 2013 Rv. 25518).
4. Ne conseguono due immediati corollari. La partecipazione al processo del soggetto sussumibile all'egida delle categorie disciplinate dall'art. 100 c.p.p., è radicalmente inficiata sia nel caso in cui a tanto provveda lo stesso personalmente sia laddove siffatta partecipazione venga realizzata tramite un difensore non munito del mandato ex art. 100 citato.
Non rileva, poi, al fine, che l'art. 100 c.p.p., non preveda espressamente, tra le categorie di soggetti ivi indicati, anche il terzo interessato nelle misure di prevenzione, risultando quest'ultima posizione processuale, in ragione del carattere meramente civilistico degli interessi che ne giustificano la partecipazione al relativo procedimento, pienamente equiparata a quelle espressamente menzionate,non in termini di tassatività, dalla norma in esame (cfr da ultimo sul punto, per un arresto di questa sezione, la sentenza nr. 47548/13); ne', guardando in termini più immediati alla fattispecie che occupa, la valutazione muta laddove il terzo assuma tale posizione nel processo di prevenzione patrimoniale perché mero successore del proposto, deceduto nelle more del giudizio o anche prima della instaurazione dello stesso (cfr sul tema la sentenza nr. 5885/14, sempre di questa sezione della Corte).
5. Non occorre, peraltro, che la procura conferita dal terzo, laddove il tema venga in discussione nell'ambito di una impugnazione - nel caso quella di legittimità - abbia necessariamente e specificatamente ad oggetto il gravame da interporre. Non va intesa infatti la procura speciale in questione siccome immediatamente ed altrettanto esclusivamente funzionale alla impugnazione da proporre ed in ragione di ciò, dunque, per forza di cose, cronologicamente successiva alla decisione da contrastare con il gravame.
5.1 Al fine pare opportuno precisare cosa si intenda nell'art. 100 c.p.p., per "procura speciale" anche per differenziare siffatta procura da quella considerata dall'art. 122 c.p.p., linea con quanto icasticamente indicato in alcuni recenti arresti di questa Corte (ci si riferisce alle sentenze nn. 1286/2014 e 2889/14). Ragioni letterali e sistematiche rendono evidente che non si tratta di conferimento di procura in relazione a singoli atti del procedimento ma di procura "speciale alle liti", limitata al dato procedimento di interesse quando per contro la disposizione che specificatamente disciplina la "procura speciale per determinati atti" è quella, ben diversa, di cui all'art. 122 c.p.p.. Va all'uopo considerato che l'art. 100 c.p.p., per quanto già anticipato ricalca essenzialmente il modello di cui all'art. 83 c.p.c., come confermato dalla pressoché sostanziale identità del testo delle due norme che in più punti coincidono integralmente (dalle modalità di conferimento al dato della perduranza del mandato sino ai poteri conferiti al difensore: art. 100 c.p.p., commi 2 e 3, da leggere in raffronto all'art. 83 c.p.c., commi 3 e 4, nonché al tenore dell'art. 84 c.p.c.). E cosa si intenda per procura speciale risulta chiaramente dal testo della norma di cui all'art. 83 c.p.c.:
secondo tale disposizione la procura alle liti "può essere generale o speciale": con la procura generale "alle liti" è possibile conferire ad un difensore il potere di rappresentanza in tutte le cause civili che un soggetto ha o avrà in corso mentre la procura speciale è quella riferita solo ad un determinato procedimento.
5.2 Ne viene che la disposizione di cui all'art. 100 c.p.p., nel disciplinare la procura alle liti nell'ambito del processo penale per i soggetti che, come detto, debbono far valere interessi civilistici, ritiene necessaria la "procura speciale" per il determinato procedimento non consentendo che, invece, possa svolgere, senza specifico incarico, le proprie funzioni, ancorché per interessi civilistici, il difensore nominato con procura generale alle liti. E che la procura in questione riguardi il procedimento e non singoli atti è considerazione che trova più conferme nel testo dell'art. 100 citato: dal comma 3, che, come già detto, prevede che la procura speciale "si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa volontà diversa", affermazione che non avrebbe senso se riferita ad una procura per singoli specifici atti e che per contro, proprio validando la possibilità che la procura possa essere espressamente ampliata agli altri gradi del giudizio dimostra che si tratta di una procura che vale per il procedimento e non per singoli atti;
dal comma 2, che prevede che la "procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile;
dal comma 4 che chiarisce che il difensore può compiere tutti gli atti del procedimento salvo quelli "espressamente riservati" alla parte ovvero gli atti di disposizione "del diritto in contesa" salvo la specifica attribuzione di potere;
va da sè, anche in questo caso, che tale disposizione ha senso nel caso in cui il difensore abbia procura per il procedimento e non per i singoli atti.
5.3 Altra cosa è, invece, la "procura speciale per determinati atti" disciplinata dall'art. 122 c.p.p., che prevede la procura per singoli determinati atti che, con riferimento alle "altre parti private", sono appunto quelli "espressamente riservati" alla parte di cui all'art. 100 c.p.p., comma 4.. La "procura speciale" di cui all'art. 122 c.p.p., per quanto riguarda i soggetti caratterizzati dal perseguimento di fini meramente civilistici all'interno del processo penale, è invece l'atto con il quale viene attribuita anche la capacità di essere il soggetto del rapporto processuale, non solo quindi (come è nel caso dell'art. 100 c.p.p.) colui che assiste e svolge le difese del soggetto del rapporto processuale (che in questo caso rimane la parte privata).Essa, dunque, per quanto riguarda queste parti private, finisce per essere diversa dall'atto (la procura ex art. 100 c.p.p.) con il quale viene attribuito al difensore lo ius postulandi;
piuttosto, sempre se conferita al difensore, assume la funzione diversa di ascrivere allo stesso anche la capacità di essere il soggetto del rapporto processuale: più precisamente, per non allontanarsi dal tema delle impugnazioni che qui immediatamente interessa, in linea generale, il gravame potrà dirsi ritualmente proposto dal terzo interessato tramite il difensore in forza del mandato alle liti conferito ex art. 100 c.p.p., rilasciato nelle forme di cui ai commi primo e secondo della norma citata da ultimo, laddove un siffatto potere risulti ricompreso nel mandato stesso;
quando, per contro, il gravame risulta direttamente proposto dal difensore in ragione del ruolo di diretto protagonista del rapporto processuale in luogo del terzo interessato, viene necessariamente in gioco la procura speciale ex art. 122 c.p.p., la quale non può che esplicitamente considerare l'atto da interporre (e non genericamente il procedimento di riferimento) e, altrettanto indefettibilmente, deve essere successiva alla decisione da contrastare.
5.4 In ragione di quanto sopra precisato, è di tutta evidenza:
- che il difensore del soggetto dotato di posizione processuale sussunta tra quelle catalogabili all'interno della norma in disamina, munito del mandato alle liti ex art. 100 c.p.p., in ragione del conferito ius postulandi sarà legittimato a compiere ogni atto del procedimento di interesse del patrocinato a questi non esclusivamente riservato senza che occorra alcuna specificazione in tal senso in seno al relativo mandato;
che tale facoltà è destinata ad esondare anche gli argini del grado processuale di immediato riferimento rispetto all'epoca di conferimento del mandato purché il tenore dell'atto legittimi una siffatta volontà vincendo così la presunzione di cui all'art. 100 c.p.p., comma 3;
- che in linea con quanto sopra vanno letti gli arresti di questa Corte in forza ai quali (a far tempo da Sez. U, Sentenza n. 44712 del 27/10/2004 in poi: ex plurimis tra le più recenti, cfr N. 42660 del 2010 Rv. 249337. N. 14980 del 2012 Rv. 254861, N. 25849 del 2012 Rv, 253081; N. 35535 del 2013,Rv256368 ; 37720 del 2013, RV 256972) è legittimato a proporre appello il difensore munito di procura speciale ex art. 100 c.p.p., e ciò anche quando il mandato non contiene espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 c.p.p., comma 3, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire al difensore stesso anche un siffatto potere;
- a siffatta conclusione non si sottrae neppure il gravame di legittimità, considerando al fine che le ne' la normativa generale in materia di impugnazione ( per quel che qui immediatamente interessa l'art. 573 c.p.p.) ne' quella specifica in tema di ricorso per cassazione (l'art. 613 c.p.p.) subordinano la rituale proposizione del ricorso alla presenza di uno specifico mandato difensivo espressamente in tal senso conferito successivamente alla sentenza da impugnare (alla stregua di quanto accade nel rito civile per quanto si dirà da qui a poco), dovendosi per contro rintracciare l'unico limite rinvenibile sul punto alla iscrizione del patrocinante nell'albo speciale della cassazione, esclusa per quanto già anticipato, la possibilità che il ricorso sia personalmente proposto dalla parte privata.
6. Ora, poiché nel caso in esame il ricorso risulta articolato esclusivamente dal difensore nell'interesse dei terzi interessati (in proprio ma anche quali eredi del proposto) senza che risulti, in uno all'atto o in precedenza, nei pregressi gradi merito, alcun mandato alle liti all'uopo conferito con riferimento al procedimento che occupa, ne consegue alla luce di quanto sopra evidenziato, la inammissibilità del gravame.
7. Siffatta conclusione non può infine ritenersi validamente ostacolata da un recente orientamento interpretativo tracciato da alcuni arresti di questa Corte in forza al quale, riscontrato il difetto di procura speciale nei termini sopra riferiti, anche nel giudizio di legittimità va consentito alla parte interessata di sanare tale difetto di rappresentanza processuale in ragione della applicazione, nel processo penale, della regola dettata, nel rito civile, dall'art. 182 c.p.c., il quale consente al fine al giudice di concedere alla parte un termine entro il quale provvedere in tal senso (Sezione 6^, sentenza nr 11933/14; in linea, sempre sezione sesta, sentenza 1289/12; sezione 3^, sentenza nr 11966/10).
7.1 Sono diverse le considerazioni che depongono in senso contrario rispetto a siffatta soluzione interpretativa.
In primo luogo va rimarcata l'autosufficienza sul punto del dato normativo evincibile dal rito penale per come sopra succintamente ricostruito. Vero è che gli interessi in gioco sottesi alle posizioni ricomprese nel dettato dell'art. 100 c.p.p., hanno tutti matrice esclusivamente civilistica e che il mandato regimentato da siffatta ultima norma risulta sostanzialmente ricostruito in linea con gli artt. 83 e 84 c.p.c.. Ma la speculante delle due forme processuali non può essere sopravvalutata sino al punto di bypassare l'autonomo istituto processualpenalistico della "procura speciale" ex art. 100 c.p.p., o per modificarne contenuto e rilevanza, soprattutto quando questo si riveli assolutamente autosufficiente a garantire una completa regolamentazione delle dinamiche processuali di riferimento. Ciò ancor più decisamente quando il richiamo integrativo alla disciplina civilistica, invece di ampliare le possibilità di superamento dei vizi formali destinati ad ostacolare la trattazione nel merito delle questioni in processo (finalità dichiaratamente sottesa alla interpretazione contraria a quella qui propugnata) realizzi piuttosto un risultato di segno assolutamente opposto. Si è detto infatti che anche per il giudizio di Cassazione ben può valere il mandato alle liti conferito in primo grado purché lo stesso abbia connotazioni tali da ricavare dal testo dello stesso la volontà della parte di conferire procura al difensore in tali termini: manca, infatti, nel rito penale una disposizione che imponga, per la proposizione del ricorso di legittimità nell'interesse delle parti private di cui all'art. 100 cpp il conferimento di apposita procura speciale in tal senso finalizzata precipuamente alla proposizione del ricorso per cassazione.
7.2 Per contro, nel rito civile, la proposizione del ricorso per Cassazione presuppone, a pena di inammissibilità, una procura speciale immediatamente volta alla introduzione del gravame di legittimità. Lo prevede specificatamente l'art. 365 c.p.c., il quale, nella costante lettura di questa Corte, viene ricostruito in termini tali da imporre che il mandato sia espressamente finalizzato al giudizio di legittimità, sia dunque mirato a contrastare la sentenza da impugnare e quindi per forza di cose successivo alla sentenza stessa (cfr da ultimo, Cassazione Civile, sentenza nr 9664/12; sentenza nr 15338/12; sentenza nr 17866/13; SS UU, sentenza 3775/14).
7.3 Da tali considerazioni discendono due corollari. Il sistema penale, anche quando tratta le questioni legate ad interessi meramente civilistici veicolate nel processo penale, guardando al giudizio di legittimità si atteggia diversamente dal rito civile così da rendere dubbi fenomeni di osmosi interpretativa favoriti dalla pedissequa applicazione di principi ricavabili dal sistema civile. In secondo luogo, se si volesse seguire la linea ermeneutica qui contrastata si dovrebbe comunque pervenire alla inammissibilità del ricorso (in Cassazione proposto in assenza della procura speciale) giacché la sanatoria prevista dall'art. 182 c.p.c. - la quale, per inciso, testualmente copre in via di sanatoria ex tunc, assentita dal Giudice, i profili invalidanti la procura, non quelli afferenti la esistenza stessa del mandato - si riferisce al processo di cognizione e mal si attaglia al giudizio di legittimità laddove alla mancanza della procura speciale consegue ex lege la inammissibilità del ricorso e la definitività della sentenza impugnata in ragione della mancata instaurazione di un valido rapporto processuale, non essendo possibile la ratifica ex post della pregressa attività difensiva tramite il successivo conferimento della procura considerando al fine il combinato disposto di cui all'art. 125, commi 2 e 3, e art. 365 stesso codice (sul punto vedi la citata sentenza 9464/12).
7.4 Ne consegue che anche a voler applicare le regole proprie del processo civile in sede di ricorso per cassazione proposto dalle parti private coinvolte nel processo penale (qui nel processo di prevenzione) si perviene, in simili ipotesi, ad una soluzione ancor più rigorosa rispetto a quella immediatamente evincibile dal dato normativo immediatamente ricavabile dal codice di rito penale: in siffatta ipotesi infatti, esclusa la possibilità di avvalersi del termine ex art. 182 c.p.c., la mancanza della procura speciale finalizzata al procedimento di legittimità mai potrebbe essere surrogata dal conferimento di un precedente mandato alle liti, comprensivo anche della possibilità di proporre impugnazione, rilasciato nella fase di merito.
7.5 Non sembra, infine, che la soluzione adottata si ponga in termini di contrasto con i principi generali ricavabili dalla normativa sovrannazionale richiamata dalla sentenza nr. 11933/14 di questa stessa sezione della Corte che, tra gli arresti di segno contrario alla via interpretativa qui propugnata, più approfonditamente esamina il tema in discussione.
La presenza del mandato alle liti ex art. 100 c.p.p., quale presupposto di ammissibilità del ricorso costituisce infatti esplicazione della regola generale in forza alla quale l'accesso alla giurisdizione per la trattazione di questioni di natura civilistica, siano esse veicolate pure all'interno del processo penale, impone a monte la presenza del patrocinio tecnico e, nel caso del giudizio di legittimità, di quello abilitato alla giurisdizioni superiori, dato di riferimento che, quale limite interno previsto dal nostro ordinamento, non sembra essere posto in discussione dall'orientamento contrario a quello qui privilegiato.
Ne consegue che tutti i profili volti a riportare in ambiti di recessività siffatto requisito formale rispetto alle esigenze sostanzialistiche volte a garantire la disamina nel merito di una relativa questione finiscono per trovare un ostacolo insuperabile laddove, come nella specie, il vizio formale impinga sulla stessa valida istaurazione del rapporto processuale, conferendo definitività alla decisione irritualmente contrastata. Il tutto alla stregua di quanto analogamente accade laddove il ricorso di legittimità risulti proposto dalla parte privata, diversa dall'imputato o dal proposto, personalmente o da difensore non iscritto nell'apposito albo in violazione del disposto di cui all'art. 100 c.p.p., e art. 613 c.p.p.. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio e ciascuno di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata in via equitativa come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2014