Sentenza 19 gennaio 2000
Massime • 1
Il reato di bancarotta fraudolenta non è escluso dalla concentrazione in capo al medesimo soggetto di posizioni personali e sociali, per il principio dell'autonomia della personalità giuridica o anche soltanto patrimoniale della società, rispetto ad altri soggetti, persone fisiche e/o giuridiche: con la conseguenza che non si giustificano, in mancanza di corrispettivo, conferimenti di beni e capitali di una società per soddisfare debiti personali o di società controllate.
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- 2. Separati in casa, il tradimento è giustificatoLucia Izzo · https://www.studiocataldi.it/ · 12 ottobre 2016
di Lucia Izzo - Tra le cause più diffuse che determinano a carico di un coniuge l'addebito della separazione, ossia la responsabilità per la fine del matrimonio, emerge indubbiamente il tradimento, l'essere venuti meno all'obbligo di fedeltà coniugale. Si tratta di un comportamento, ai sensi dell'art. 151 del codice civile, idoneo a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, presupposto imprescindibile da valutare affinché il giudice possa pronunciarsi sull'addebito. La giurisprudenza ha tuttavia precisato che, ai fini dell'addebito, è necessario verificare che la crisi coniugale sia collegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e …
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SVOLGIMENTO Con ricorso depositato in data 3 novembre 2004 M.A. adiva questo Tribunale perché pronunziasse, con addebito di responsabilità alla resistente, la separazione coniugale da P.D., con la quale ebbe a contrarre matrimonio il 30 giugno 2000 in Vimercate (MI). A tale scopo esponeva: - di non avere avuto figli in costanza di matrimonio; - di ritenere impossibile la prosecuzione della convivenza coniugale, in conseguenza del comportamento della moglie (che, dopo avere interrotto una gravidanza contro la volontà del marito, ebbe ad abbandonare la casa coniugale), indicato come contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Della pendenza della domanda era debitamente notiziato il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2000, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. UN FOSCARINI Presidente del 19.01.2000
1. Dott. CARLO CASINI Consigliere SENTENZA
2. " VITTORIO GLAUCO EBNER " N.279
3. " SA RO " REGISTRO GENERALE
4. " PAOLO TO UN " N.11766/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo
avverso la sentenza in data 02.11.1998 dal Tribunale di Arezzo nel proc. pen. a carico di ME GI nato a [...] il [...]. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Ebner Letta la requisitoria del Pubblico Ministero nella persona del Dr. Favalli che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza in data 2.11.1998 il Tribunale di Arezzo assolveva, per insussistenza del fatto, ME GI.
Costui era stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 216 comma primo L. Fall. perché, nella sua qualità di rappresentante legale della L.M. snc - dichiarata fallita con sentenza del medesimo Tribunale in data 3.6.995 - distraeva dalle casse aziendali la somma di L. 43.479.277.
La sentenza è stata pronunciata ai sensi dell'art. 129 cpp, avendo il Tribunale ritenuto di non accogliere la richiesta di applicazione pena ritualmente formulata dall'imputato ai sensi dell'art. 444 cpp ed alla quale il P.M. aveva prestato il proprio consenso. A giustificazione della pronuncia il Tribunale ha osservato che i pagamenti effettuati dalla società fallita a favore della ditta individuale L.M. di ME GI non sono qualificabili come atti di distrazione sia perché effettuati molti anni prima della dichiarazione di fallimento della società L.M. sia perché l'imputato aveva avuto cura di lasciare traccia formale di tali operazioni (qualificate come accollo a favore di terzi) sotto forma di note di debito.
Il Tribunale ha altresì escluso che nelle predette operazioni di accollo fosse ravvisabile un intento fraudolento, "dovendosi presumere che il ME si aspettasse di fare recuperare alla società quanto pagato, evento poi non realizzatosi per il sopraggiungere della crisi economica della società". Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo.
Motivi della decisione
Con un primo motivo si deduce violazione degli artt. 444 secondo comma, e 129 comma primo cpp per avere il Tribunale - dinanzi ad una richiesta delle parti di patteggiamento della pena (che imponeva soltanto la verifica della corretta qualificazione gli indica del fatto, delle circostanze, della congruità della pena proposta e della inesistenza di cause di non punibilità) - emesso invece una decisione assolutoria fondata su un materiale probatoriamente incompleto.
Con un secondo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 216 comma primo n. 1 L.F.
Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria del 15.7.1999, ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso, perché basato solo su una diversa valutazione dei fatti.
Ritiene la Corte che il ricorso sia fondato.
In primo luogo, non è dato ravvisare la dedotta causa di inammissibilità del ricorso, in quanto i relativi motivi riguardano anche plurime violazioni di legge, processuale e sostanziale, ed in particolare la violazione da parte del Tribunale del disposto dell'art. 216 L.F.
Ciò posto, e tenuto conto del quantum devolutum all'esame di questa Corte, occorre verificare (Cass. sez. III pen. 13.2.1996 n. 456 - c.c. 2.2.1996 - P.M. in proc. Ferreo ed altro RV 204968) la sussistenza o meno di tutti i presupposti giustificativi della ritenuta causa di non punibilità.
In punto di fatto, risulta dalla sentenza impugnata che l'accollo, da parte della fallita società L.M., dei debiti della ditta individuale ME GI è stata opera del legale rappresentante della società, l'odierno imputato, titolare anche della ditta omonima. Dal medesimo provvedimento emerge altresì che tale operazione è avvenuta senza alcuna contropartita, e cioè senza alcun tipo di corrispettivo, per la società L.M.
Orbene la giurisprudenza di questa Corte, che muove dalla organica interpretazione - letterale, logica e sistematica - del disposto normativo in tema di reati fallimentari nonché dal generale principio di responsabilità del debitore fissato nell'art. 2740 del codice civile, è consolidata nel senso di ritenere che: l'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimomiale per distrazione si realizza tutte le volte in cui vi sia un distacco ingiustificato (e cioè privo di adeguata contropartita) di beni o di attività dal patrimonio aziendale con conseguente depauperamento patrimoniale, fonte di danno per la massa dei creditori;
l'elemento soggettivo consiste nel dolo generico e cioè nella consapevolezza da parte dell'agente della possibilità di tale depauperamento per effetto del tipo di operazione effettuata;
il reato di bancarotta fraudolenta non è escluso dalla concentrazione in capo al medesimo soggetto di posizioni personali e sociali, per il principio dell'autonomia dal punto di vista della personalità giuridica o anche soltanto patrimoniale rispetto ad altri soggetti, persone fisiche e/o giuridiche dal punto di vista tanto della personalità che del patrimonio: con la conseguenza che non si giustificano, in mancanza di corrispettivo, conferimenti di beni e capitali di una società per soddisfare debiti personali o di società controllate (Cass. sez. V pen. 18.3.1996 n. 2843 - ud. 8.1.1996 - Cozzi, RV 204486); la punibilità delle condotte indicate nell'art. 216 L.F. non è subordinata alla condizione che esse siano state direttamente causa o concausa della dichiarazione di fallimento o comunque del dissesto (Cass. sez. V pen.
4.9.1987 n. 1833, c.c. 14.4.1987) dell'impresa.
Invece, il Tribunale - del tutto obliterando tali consolidati principi - perviene ad affermare che non sono configurabili gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta nella condotta dell'imputato, dando rilievo a circostanze e fatti privi di effettiva e diretta valenza a tal fine - quali la risalenza nel tempo degli accolli di debito a titolo gratuito ed un supposto interesse dell'accollante ad assumere i debiti della ditta individuale, in quanto - apparentemente - operante nel medesimo settore di attività).
Inoltre, il Tribunale ricorre a presunzioni(al fine di escludere l'intento fraudolento, presume "che il ME si aspettasse di far recuperare alla società quanto pagato")che tuttavia non risultano fondate, come necessario, su indizi gravi, precisi e concordanti (art. 192 comma secondo cpp), non essendo indicati i concreti elementi, rinvenibili nel fascicolo del P.M., dai quali è stata tratta tale convinzione.
Le accertate violazioni di legge rendono conseguente l'annullamento della impugnata sentenza con rinvio, ai sensi dell'art. 323 comma primo lett. c) al Tribunale di Siena per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la impugnata sentenza, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siena.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2000