Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2000, n. 279
CASS
Sentenza 19 gennaio 2000

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Massime1

Il reato di bancarotta fraudolenta non è escluso dalla concentrazione in capo al medesimo soggetto di posizioni personali e sociali, per il principio dell'autonomia della personalità giuridica o anche soltanto patrimoniale della società, rispetto ad altri soggetti, persone fisiche e/o giuridiche: con la conseguenza che non si giustificano, in mancanza di corrispettivo, conferimenti di beni e capitali di una società per soddisfare debiti personali o di società controllate.

Commentari3

  • 1L’addebito della separazione per infedeltà. Breve focus sull’art. 151 del codice civile
    Massimiliano Pagliaccia · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

  • 2Separati in casa, il tradimento è giustificato
    Lucia Izzo · https://www.studiocataldi.it/ · 12 ottobre 2016

    di Lucia Izzo - Tra le cause più diffuse che determinano a carico di un coniuge l'addebito della separazione, ossia la responsabilità per la fine del matrimonio, emerge indubbiamente il tradimento, l'essere venuti meno all'obbligo di fedeltà coniugale. Si tratta di un comportamento, ai sensi dell'art. 151 del codice civile, idoneo a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, presupposto imprescindibile da valutare affinché il giudice possa pronunciarsi sull'addebito. La giurisprudenza ha tuttavia precisato che, ai fini dell'addebito, è necessario verificare che la crisi coniugale sia collegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e …

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  • 3Tribunale di Monza: Sentenza n.388 del 26 gennaio 2006
    https://www.antonellapedone.com/articoli · 26 gennaio 2006

    SVOLGIMENTO Con ricorso depositato in data 3 novembre 2004 M.A. adiva questo Tribunale perché pronunziasse, con addebito di responsabilità alla resistente, la separazione coniugale da P.D., con la quale ebbe a contrarre matrimonio il 30 giugno 2000 in Vimercate (MI). A tale scopo esponeva: - di non avere avuto figli in costanza di matrimonio; - di ritenere impossibile la prosecuzione della convivenza coniugale, in conseguenza del comportamento della moglie (che, dopo avere interrotto una gravidanza contro la volontà del marito, ebbe ad abbandonare la casa coniugale), indicato come contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Della pendenza della domanda era debitamente notiziato il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2000, n. 279
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 279
Data del deposito : 19 gennaio 2000

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