Sentenza 9 aprile 2010
Massime • 1
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto della richiesta, presentata da persona diversa dall'imputato o dall'indagato, di restituzione delle cose sequestrate deve essere proposto, a pena di inammissibilità, dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione e munito di procura speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/04/2010, n. 21314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21314 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 09/04/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 544
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 3591/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI EF AU, nata il [...];
avverso la Sentenza del Tribunale della Libertà di Caltanissetta del 10.11.2009;
È presente l'avv. Pennisi Rosario del Foro di Catania, difensore di fiducia della ricorrente;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. SANDRELLI Gian Giacomo;
Sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Dott. D'AMBROSIO Vito), che ha chiesto l'annullamento con rinvio in accoglimento del secondo motivo di ricorso;
Il difensore presente insiste per l'accoglimento del ricorso sotto entrambi i profili.
IN FATTO
Il ricorso ha per oggetto il provvedimento di sequestro preventivo destinato alla confisca emesso dal GIP presso il Tribunale di Gela, in data 10.10.2009, con cui era vincolata la quota di spettanza di AU NT DI EF di immobile urbano e verso cui il Tribunale del riesame di Caltanissetta respingeva istanza difensiva con Ordinanza 10.11.2009. La ragione del provvedimento cautelare reale consiste nella sottoposizione a procedimento del coniuge GE TO AN, comproprietario dell'immobile ritenuto provento di reato ed imputato di associazione per delinquere per una variegata attività di violazione alla disciplina amministrativa, corruzione, violazione del segreto d'ufficio, ecc. radicata nell'attività protesa a consentire, previa remunerazione, consistenti facilitazioni nel rilascio di diplomi scolastici.
L'impugnazione osserva che:
- l'immobile fu acquistato grazie ad un mutuo bancario i cui ratei non furono, tuttavia onorati, onde manca la dimostrazione della provenienza della provvista di ricchezza del reato;
- che l'immobile fu acquistato in costanza di separazione coniugale della ricorrente con il GE, onde non è data prova della pertinenza tra la cosa ed il reato contestato.
IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione delle cose sequestrate avanzato da persona, diversa dall'imputato o dall'indagato, che avrebbe diritto alla restituzione, deve essere presentato, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione, munito di procura speciale ai sensi dell'art. 83 c.p.c. e non dal soggetto direttamente interessato ne' da difensore sprovvisto del peculiare mandato, atteso che tale facoltà è riservata dalla legge processuale esclusivamente all'imputato. Inoltre, gli attuali motivi non furono dedotti al tribunale del riesame e consistono in profili di fatto, il cui accertamento è inibito al giudice di legittimità. Infine, manca qualsivoglia dimostrazione documentale dell'asserito inadempimento al prestito bancario e fa, inoltre, difetto l'indicazione della data di separazione coniugale tra il GE e la ricorrente, tenendo presente, come espressamente indicato dal provvedimento impugnato, che la condotta delittuosa del GE è assai più risalente nel tempo di quanto espresso nella formale contestazione. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese del procedimento ed anche al versamento della somma a favore della Cassa per le Ammende che si ritiene equo fissare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010