Sentenza 27 novembre 2012
Massime • 1
È inammissibile l'appello del difensore della parte civile munito di procura speciale a norma dell'art. 100 cod. proc. pen. priva di una univoca specificazione in ordine al conferimento del potere di impugnazione, posto che la procura alle liti, essendo funzionale a conferire lo "ius postulandi", non è assimilabile a quelle previste dagli artt. 76 e 122 cod. proc. pen., le quali attribuiscono al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale. (Fattispecie in cui la procura conteneva la nomina del difensore al quale veniva conferito il potere di rappresentare la parte "in ogni grado del giudizio in relazione alla sopra estesa dichiarazione di costituzione di parte civile").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/11/2012, n. 14980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14980 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/11/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 1620
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 21252/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile:
RL IA EM, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 3 novembre 2011 emessa dalla Corte d'appello di Potenza, nel procedimento a carico di:
ER AL;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del Sostituto Procuratore generale Dr. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'avvocato Ursini Gildo, difensore dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso della parte civile.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da RL IA EM, in qualità di parte civile, contro la sentenza del 7 luglio 2010 del Tribunale di Potenza, nella parte in cui aveva assolto ER AL dal reato di cui all'art.479 c.p. (capo B), per avere, in qualità di pubblico ministero presso la procura di Brindisi, falsamente attestato nella richiesta di archiviazione relativa al procedimento penale iscritto a seguito della denuncia presentata dalla RL, per le minacce che erano state rivolte ai propri genitori, di avere acquisito ed esaminato i tabulati telefonici dell'utenza 0831.899493 relativi ai due mesi precedenti alla denuncia e che dagli stessi non sarebbero emerse telefonate utili alle indagini, circostanza non corrispondente al vero in quanto i tabulati inerenti al periodo 10.6.2005-10.8.2005 non sarebbero mai stati acquisiti.
I giudici di secondo grado hanno ritenuto inammissibile l'appello perché privo di apposita procura speciale rilasciata ai sensi dell'art. 122 c.p.p. per la proposizione dell'impugnazione, ritenendo insufficiente la procura in atti, conferita dalla RL all'avvocato Giovanni Piazza Spessa del foro di Milano, ai sensi dell'art. 100 c.p.p. ed allegata all'atto di costituzione di parte civile.
2. L'avvocato Giovanni Piazza Spessa, in qualità di difensore della costituita parte civile, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità.
Con l'unico motivo dedotto censura la sentenza per erronea applicazione degli artt. 100 e 591 c.p.p.. In particolare, il ricorrente rileva che l'art. 100 c.p.p., al comma 4, riconosce al difensore la possibilità di compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che non sono ad essa espressamente riservati, sicché, essendo pacifico che il diritto di proporre impugnazione non rientra tra i diritti personali della parte, deve ritenersi che l'impugnazione possa essere esercitata dal difensore della parte civile, nominato ai sensi dell'art. 100 c.p.p., purché dal mandato risulti la volontà della parte di estendere l'efficacia della procura anche agli ulteriori gradi del procedimento. Nella specie, la procura conferita dalla parte civile prevedeva il conferimento del potere di rappresentanza processuale "in ogni grado del giudizio", senza alcuna indicazione delimitativa, per cui manifestava in maniera inequivocabile la volontà di IA EM RL di estendere il mandato all'appello, quale ulteriore grado di giudizio. Si chiede, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Correttamente la Corte d'appello di Potenza ha ritenuto che quella rilasciata da IA EM RL all'avvocato Giovanni Piazza Spessa fosse una procura speciale ex art. 100 c.p.p., con cui è stata conferita la rappresentanza tecnica in giudizio, ma non la legittimatio ad processum, per la quale sarebbe stata necessaria un'apposita procura rilasciata a norma dell'art. 122 c.p.p., con l'espressa previsione del potere di impugnazione. Previsione che nella procura non figura, in quanto contiene solo la nomina del difensore al quale viene conferito il potere di rappresentare la parte "in ogni grado del giudizio in relazione alla sopra estesa dichiarazione di costituzione di parte civile", ma nessun riferimento viene fatto al potere di impugnazione, che non può essere desunto, come richiede la ricorrente, dalla semplice menzione ai gradi del giudizio.
Nella specie, non è utilizzabile neppure quella giurisprudenza che ammette la possibilità di vincere la presunzione di limitazione degli effetti della procura rilasciata ai sensi dell'art. 100 c.p.p. ad un determinato grado, come stabilito dal successivo del citato articolo, comma 3, sulla base di una diversa volontà emergente dalla procura stessa (Sez. 5^, 28 settembre 2010, n. 42660, Moretti;
Sez. 5^, 25 giugno 2008, n. 33369, Pugliese;
Sez. 5^, 8 luglio 2008, n. 33453, Boschi), perché la procura rilasciata all'avvocato Giovanni Piazza Spessa non contiene alcun riferimento al potere di impugnazione, limitandosi a menzionare il solo potere di rappresentanza.
Il principio di immanenza della costituzione di parte civile che, secondo quanto prevede l'art. 76 c.p.p., comma 2, attribuisce al difensore della parte civile di resistere all'impugnazione dell'imputato, non comprende anche l'azione di impugnazione della sentenza che, invece, richiede un mandato specifico (Sez. un., 27 ottobre 2004, n. 44712, Mazzarella;
Sez. 5^, 28 settembre 2010, n. 42660, Moretti). Come è stato rilevato dalla dottrina, non vi è alcuna possibilità di assimilare la procura alle liti di cui all'art. 100 c.p.p., con la procura cui fanno riferimento gli artt. 76 e 122 c.p.p.: la prima conferisce un valido mandato defensionale funzionale a far valere nel giudizio le pretese della parte (ius postulandi), l'altra attribuisce al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale.
In conclusione, deve escludersi la possibilità di riconoscere valore di procura speciale ai fini della proposizione dell'impugnazione al mandato difensivo conferito dalla parte civile al proprio difensore, in quanto il mandato ad impugnare deve contenere, come si è detto, il conferimento dello specifico potere di impugnazione in modo espresso. La mancanza, nel caso in esame, di ogni univoca specificazione al riguardo ha pienamente giustificato la pronuncia di inammissibilità oggetto di impugnazione.
4. All'infondatezza del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2013