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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/06/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile composto dai Sigg.ri Magistrati:
1. Dr. Francesco Paolo Pizzo Presidente
1. Dr.ssa Francescamaria Piruzza Giudice Rel.
2. Dr. Antonino Campanella Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1295 di R.G.A.C. dell'anno 2024, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Rosaria Bonanno (pec:
; Email_1
-ricorrente-
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla CP_1 memoria di costituzione, dall'Avv. Paolo Mattozzi ((pec: ; Email_2
- resistente -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero.
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio giudiziale – sentenza parziale sullo status
* * * * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 17/02/2025 al quale si rinvia;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06/09/2024, premesso che in data 11/09/2015 ha Parte_1 contratto matrimonio concordatario a Mazara del Vallo con il resistente, trascritto nei Registri del detto Comune con il n. 184, nella Parte II, Serie A dell'anno 2015; che da tale unione sono nati i figli (il 28 Maggio 2017) e (il 24 Agosto 2020); che con sentenza n. Per_1 Persona_2
511/2023, pubblicata il 12/07/2023, nell'ambito del procedimento n. 2174/2020 R.G, veniva disposta la separazione personale dei coniugi;
che risulta dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con sentenza del 4/07/2023, senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
di lavorare come insegnante percependo un reddito lordo medio annuo di circa 1.600,00 euro (v. verbale d'udienza del 3/12/2024); che il resistente ha prestato servizio in qualità di agente del Corpo di polizia penitenziaria, cessando detta attività con decorrenza
1/08/2023; ha chiesto al Tribunale di “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 11 settembre 2015, in Mazara del Vallo, tra e , il cui Parte_1 CP_1 atto è stato trascritto nei Registri del detto Comune con il n. 184, nella Parte II, Serie A dell'anno
2011, onerando l'Ufficiale dello Stato Civile di compiere ogni necessario adempimento;
2) respingere ogni eventuale avversa domanda;
3) affidare i figli minori, e Per_1 Persona_2
, in via superesclusiva, o in subordine, esclusiva alla madre, disponendo la stabile e
[...] continuativa collocazione dei medesimi, presso quest'ultima; 4) statuire che gli incontri tra il padre e i figli avvengano per il tramite di un regime di frequentazione che preveda per il padre l'esercizio della relativa facoltà presso uno Spazio Neutro, alla costante presenza degli Operatori incaricati e secondo un calendario di incontri stabilito dallo stesso Servizio, rigettando ogni contraria avversa richiesta in merito, ribadendo all'uopo la designazione dei Servizi Sociali di Mazara del Vallo;
5) assegnare ad la casaconiugale, sita in Mazara del Vallo, nel Largo delle Sirene n. 3, Parte_1 con tutto ciò che arreda e correda il relativo immobile;
6) porre a carico del marito il versamento alla moglie di un assegno mensile, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e Per_1 [...]
, stabilendone l'entità in una somma non inferiore o maggiore ad euro 700,00 mensili, Persona_2 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, onerando, altresì, il predetto del pagamento al 50% delle spese straordinarie relative a cura, istruzione, svago ed educazione nessun'altra esclusa necessarie alla detta prole, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala;
7) condannare il
Cortese al pagamento delle spese di causa nella eventualità di soccombenza o in relazione alla condotta processuale che lo stesso andrà ad assumere”.
Con memoria di costituzione, depositata il 31/10/2024, si è costituito il resistente il quale, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha chiesto di “Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori e con collocazione Persona_3 Persona_4 prevalente presso il domicilio della madre;
- Statuire la cessazione degli incontri tra Parte_1 il padre ed i figli in modalità protetta e per l'effetto regolamentare il diritto di visita del genitore non collocatario secondo le seguenti modalità: stante la necessità di un graduale riavvicinamento dei minori con il padre, gli stessi trascorreranno con il sig. inizialmente la giornata del Sabato CP_1
o della Domenica di ogni settimana per almeno 5 ore consecutive mattutine o pomeridiane ed a partire dal mese di Aprile dell'anno 2025 due fine settimana alternati al mese dal Venerdì dall'uscita da scuola fino alla Domenica sera alle 19.00 e senza previsione di incontri infrasettimanali stante la distanza geografica tra i luoghi di residenza del padre e dei minori (cfr. Ordinanza Trib Marsala nel proc. Num. 2547/2021). - Prevedere che i minori effettuino almeno una videochiamata giornaliera con il padre;
- Prevedere che le festività vengano disciplinate secondo il regime dell'alternanza sicché i minori, nell'ottica di una graduale ripresa dei rapporti con il padre trascorrano con lo stesso per il corrente anno il giorno di Natale dalle ore 10:00 alle ore 19:00 ed il giorno di Capodanno dalle 10:00 alle ore 19:00; con decorrenza, invece, dall'anno 2025 alternativamente a rotazione con ciascun genitore dal 23 al 29 Dicembre e dal 29 Dicembre al 4 Gennaio successivo;
prevedere che, con decorrenza dall'anno 2025, i minori trascorrano alternativamente ed a rotazione con ciascun genitore Pasqua, Lunedì dell'Angelo e tutte le altre festività religiose e civili;
prevedere che con decorrenza dall'anno 2025 i minori trascorrano con il genitore non collocatario 10 giorni nel mese di Luglio e 10 giorni nel mese di Agosto;
prevedere che i minori trascorrano con ciascun genitore alternativamente a pranzo ed a cena il giorno del loro compleanno;
prevedere che per il compleanno dei genitori i minori trascorrano con il “festeggiato” la giornata in deroga all'ordinario regime di visita;
prevedere che per le ricorrenze religiose più importanti (Comunione e Cresima) i minori festeggino con ciascun genitore il giorno della ricorrenza ed il giorno seguente, avendo cura di assicurare la rotazione tra le due ricorrenze;
- Porre a carico del Cortese l'onere di corrispondere a titolo di mantenimento per i figli minori la somma di € 300,00 mensili da versare entro il giorno 5 di ogni mese ed in considerazione della sperequazione reddituale tra i genitori disporre che le spese straordinarie, per l'individuazione e regolamentazione delle quali si rimanda al protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale, vengano poste nella misura del 70% a carico della madre e per il residuo
30% a carico del padre;
- Assegnare la casa coniugale alla ricorrente fino alla maggiore età dei figli o comunque finché gli stessi coabiteranno con lei;
- Rigettare ogni diversa domanda avanzata da controparte;
”.
Verificato il passaggio degli atti al Pubblico Ministero in data 12/12/2024, la causa è stata rimessa in decisione sullo status all'udienza del 17/02/2025.
Premesso quanto sopra, la domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti del matrimonio va senz'altro accolta, essendo trascorsi più di un anno dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente di questo Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione, conclusosi con l'emissione della sentenza n. 511/2023, pubblicata il 12/07/2023, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della loro comunione di materiale e spirituale, come può facilmente desumersi dall'esito negativo del tentativo di conciliazione, nonché dalla litigiosità manifestata dalle parti in ordine alle ulteriori questioni del presente giudizio.
Tali circostanze militano nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente la presente controversia, essendo necessario procedere ad ulteriore attività istruttoria al fine di istruire le ulteriori domande formulate dalle parti.
Occorre, quindi, emettere sentenza parziale in applicazione del disposto di cui all'art. 4, 9° comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 nel testo introdotto dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, e rimettere le parti dinanzi all'istruttore per l'espletamento di ogni accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visto l'art. 279. cpv.
n.4 cod. proc. Civ.;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Mazara del Vallo in data
11/09/2015 tra , nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 CP_1
a Ribera il 26/10/1986, trascritto nei Registri del detto Comune con il n. 184, nella Parte II, Serie A dell'anno 2015;
- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
- dispone la rimessione della causa dinanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza;
- riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il 12.06.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo