Articolo 5 della Legge 26 marzo 1999, n. 106
Articolo 4Articolo 6
Versione
24 aprile 1999
Art. 5. 1. E' consentita la cooperazione ad attivita' militari svolte in un contesto multinazionale, anche con Stati non Parte della convenzione, purche' le attivita' dei militari italiani siano compatibili con le disposizioni della convenzione.
2. Alle Forze armate di altri Stati che stazionino in Italia in base ad accordi internazionali si applicano le disposizioni della convenzione.
Entrata in vigore il 24 aprile 1999