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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/12/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 353 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 15.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 25/01/1977), rappresentata e difesa dall'avv. Messina ES EL, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via del
Gelsomino n. 37, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a Parte_2 C.F._2
Reggio Calabria (RC) il 04/06/1975), rappresentato e difeso dall'avv. Messina
ES EL, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio
Calabria, Via del Gelsomino n. 37, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 11/02/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 06/09/2001;
-considerato che con decreto del 10/03/2025 visto l'art. 127 ter c.p.c. e considerata l'opportunità di sostituire la celebrazione dell'udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, come espressamente chiesto dalle parti, è stato assegnato alle parti termine sino al 5/11/2025 alle ore 10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 03/11/2025 il suddetto termine è stato differito al giorno 26/11/2025 alle ore 10:00;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Per_ Reggio Calabria il 06/09/2001; b) dal matrimonio è nata la figlia (19/11/2006), maggiorenne non autosufficiente;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
10/03/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 11/02/2025 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2 -dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 79, parte I, anno 2001, alle seguenti condizioni:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
- la casa coniugale, sita in sita in Cardeto (RC) alla via via Contrada Chiumputo n.
3/A, sarà assegnata alla IG.ra con tutti gli arredi che la Parte_1
Per_ compongono, la quale continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia;
- le spese ordinarie sulla casa coniugale (manutenzione ordinaria, bollette, spese condominiali di ordinaria e straordinaria amministrazione) graveranno in via esclusiva sulla IG.ra ; Pt_1
- nessun contributo di mantenimento sarà dovuto alla sig.ra , considerata Pt_1
l'indipendenza economica dei coniugi;
- l'autovettura tipo Jeep targata GN786KH, di proprietà della sig.ra
[...]
, rimarrà nella sua esclusiva disponibilità; Parte_1
- l'autovettura tipo Renault targata EG158RY, di proprietà del sig. Parte_2
, rimarrà nella sua esclusiva disponibilità;
[...]
Per_
- il IG. corrisponderà alla figlia maggiorenne un contributo Parte_2
mensile a titolo di mantenimento della stessa pari ad € 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 353 dell'anno 2025 Volontaria Giurisdizione, riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 15.12.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 25/01/1977), rappresentata e difesa dall'avv. Messina ES EL, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, Via del
Gelsomino n. 37, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a Parte_2 C.F._2
Reggio Calabria (RC) il 04/06/1975), rappresentato e difeso dall'avv. Messina
ES EL, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio
Calabria, Via del Gelsomino n. 37, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -visto il ricorso depositato in data 11/02/2025, con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il 06/09/2001;
-considerato che con decreto del 10/03/2025 visto l'art. 127 ter c.p.c. e considerata l'opportunità di sostituire la celebrazione dell'udienza mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, come espressamente chiesto dalle parti, è stato assegnato alle parti termine sino al 5/11/2025 alle ore 10:00 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e “dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473bis.48, 473bis.13 comma 3, 473bis.12 comma 3 c.p.c.;
-preso atto che con decreto del 03/11/2025 il suddetto termine è stato differito al giorno 26/11/2025 alle ore 10:00;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Per_ Reggio Calabria il 06/09/2001; b) dal matrimonio è nata la figlia (19/11/2006), maggiorenne non autosufficiente;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato regolarmente comunicato all'ufficio del P.M. in data
10/03/2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato in data 11/02/2025 da
[...]
e , così provvede: Parte_1 Parte_2 -dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, atto n. 79, parte I, anno 2001, alle seguenti condizioni:
- i coniugi sono autorizzati a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
- la casa coniugale, sita in sita in Cardeto (RC) alla via via Contrada Chiumputo n.
3/A, sarà assegnata alla IG.ra con tutti gli arredi che la Parte_1
Per_ compongono, la quale continuerà ad abitarvi unitamente alla figlia;
- le spese ordinarie sulla casa coniugale (manutenzione ordinaria, bollette, spese condominiali di ordinaria e straordinaria amministrazione) graveranno in via esclusiva sulla IG.ra ; Pt_1
- nessun contributo di mantenimento sarà dovuto alla sig.ra , considerata Pt_1
l'indipendenza economica dei coniugi;
- l'autovettura tipo Jeep targata GN786KH, di proprietà della sig.ra
[...]
, rimarrà nella sua esclusiva disponibilità; Parte_1
- l'autovettura tipo Renault targata EG158RY, di proprietà del sig. Parte_2
, rimarrà nella sua esclusiva disponibilità;
[...]
Per_
- il IG. corrisponderà alla figlia maggiorenne un contributo Parte_2
mensile a titolo di mantenimento della stessa pari ad € 250,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 15.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna