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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/07/2025, n. 3819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3819 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16302/2022 R.G., promossa
DA
, nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. ANNA C.F._1
PETROVA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a CATANIA il 30/05/1957 (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. ELENA C.F._2
CASSELLA, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate le conclusioni come note in atti, la causa è stata assunta in decisione in data 03/07/2025, con espressa rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2022 ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito . Controparte_1
Ha dedotto che dal matrimonio contratto con il resistente in data
17.08.2018 a Minsk (Bielorussia) - trascritto al Comune di Gravina di
Catania (CT) al n. 54, parte 2, serie C, anno 2018) - non sono nati figli e che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi all'infedeltà ed agli atteggiamenti contrari ai doveri coniugali del marito. Ha, pertanto, chiesto l'addebito della separazione al marito e la corresponsione di un assegno di mantenimento, a carico dello stesso e a favore della ricorrente, non inferiore a 700,00 euro mensili o nella misura che il Tribunale riterrà
congrua stante lo stato di inoccupazione della stessa.
Si è costituito , il quale ha aderito alla domanda di Controparte_1
separazione ma, nel contestare le avverse richieste e deduzioni, ha chiesto, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione alla moglie, nonché il rigetto della domanda di mantenimento mensile e l'assegnazione della casa coniugale al resistente.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle condizioni della separazione, va osservato che le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo - sottoscritto personalmente dalle parti medesime nonché dai loro procuratori e depositato telematicamente - e hanno chiesto la decisione della causa in conformità all'accordo stesso, in virtù del quale è stato stabilito quanto segue: 1) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Per definire e regolare tutti i rapporti patrimoniali tra i coniugi, il sig.
2 verserà alla sig.ra entro il mese di Controparte_1 Parte_1 maggio 2025, l'importo di € 6.500,00 omnia a tacitazione di qualunque pretesa presente, passata e futura;
3) La sig.ra rinuncia Parte_1
all'assegno di mantenimento in proprio favore;
4) La sig.ra Parte_1
rinuncia a tutte le pendenze in atti, anche in sede penale, con conseguente compensazione delle spese processuali;
5) Le parti prestano il proprio assenso alla firma di accordo di divorzio, con dichiarazione di rinuncia all'assegno divorzile e a qualsiasi tipo di prestazione economica. 6) I
coniugi danno atto di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, fatti salvi gli accordi di cui al presente accordo e rinunciano, altresì, alle reciproche richieste di mantenimento”.
Le pattuizioni concordate dalle parti sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Gli ulteriori oggetti, su cui le parti hanno espresso accordo, sono estranei al presente giudizio.
Va, dunque, pronunziata la separazione personale dei coniugi e secondo quanto concordato dai Parte_1 Controparte_1
coniugi.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
16302/2022 R.G.,
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni specificate in motivazione;
Controparte_1
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.7.25
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16302/2022 R.G., promossa
DA
, nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. ANNA C.F._1
PETROVA, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a CATANIA il 30/05/1957 (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. ELENA C.F._2
CASSELLA, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione giudiziale.
1 Precisate le conclusioni come note in atti, la causa è stata assunta in decisione in data 03/07/2025, con espressa rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.12.2022 ha Parte_1
proposto domanda di separazione personale dal marito . Controparte_1
Ha dedotto che dal matrimonio contratto con il resistente in data
17.08.2018 a Minsk (Bielorussia) - trascritto al Comune di Gravina di
Catania (CT) al n. 54, parte 2, serie C, anno 2018) - non sono nati figli e che la causa della crisi coniugale sarebbe da ricondursi all'infedeltà ed agli atteggiamenti contrari ai doveri coniugali del marito. Ha, pertanto, chiesto l'addebito della separazione al marito e la corresponsione di un assegno di mantenimento, a carico dello stesso e a favore della ricorrente, non inferiore a 700,00 euro mensili o nella misura che il Tribunale riterrà
congrua stante lo stato di inoccupazione della stessa.
Si è costituito , il quale ha aderito alla domanda di Controparte_1
separazione ma, nel contestare le avverse richieste e deduzioni, ha chiesto, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione alla moglie, nonché il rigetto della domanda di mantenimento mensile e l'assegnazione della casa coniugale al resistente.
La domanda di separazione merita accoglimento.
L'insuccesso del tentativo di conciliazione e le reciproche allegazioni in ordine agli elementi di fatto denotanti la intollerabilità della prosecuzione della convivenza suffragano sufficientemente la fondatezza della domanda.
Con riguardo alle condizioni della separazione, va osservato che le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo - sottoscritto personalmente dalle parti medesime nonché dai loro procuratori e depositato telematicamente - e hanno chiesto la decisione della causa in conformità all'accordo stesso, in virtù del quale è stato stabilito quanto segue: 1) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Per definire e regolare tutti i rapporti patrimoniali tra i coniugi, il sig.
2 verserà alla sig.ra entro il mese di Controparte_1 Parte_1 maggio 2025, l'importo di € 6.500,00 omnia a tacitazione di qualunque pretesa presente, passata e futura;
3) La sig.ra rinuncia Parte_1
all'assegno di mantenimento in proprio favore;
4) La sig.ra Parte_1
rinuncia a tutte le pendenze in atti, anche in sede penale, con conseguente compensazione delle spese processuali;
5) Le parti prestano il proprio assenso alla firma di accordo di divorzio, con dichiarazione di rinuncia all'assegno divorzile e a qualsiasi tipo di prestazione economica. 6) I
coniugi danno atto di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro, fatti salvi gli accordi di cui al presente accordo e rinunciano, altresì, alle reciproche richieste di mantenimento”.
Le pattuizioni concordate dalle parti sono compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Gli ulteriori oggetti, su cui le parti hanno espresso accordo, sono estranei al presente giudizio.
Va, dunque, pronunziata la separazione personale dei coniugi e secondo quanto concordato dai Parte_1 Controparte_1
coniugi.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
16302/2022 R.G.,
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni specificate in motivazione;
Controparte_1
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.7.25
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
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