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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/11/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 897/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2148/25, est. Dott.ssa Rossella Chirieleison, posta in decisione all'udienza collegiale del 18/11/25 e promossa
DA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.01.1986, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Guido del Foro di Cosenza, presso il cui studio in Cosenza, alla via Riccardo Misasi n. 11, è anche domiciliato, fax 0984 76577 PEC: giusta procura da Email_1 intendersi in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
(PI ) con sede legale in Venezia Mestre, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo procuratore generale, dott. giusto “Atto di CP_2
Conferimento Poteri di Rappresentanza al Personale di del 16/02/2023 a Controparte_1
Notaio dott. Rep. 44809 Racc. 17131, rappresentata e difesa in Persona_1 virtù di procura depositata in atti dall'Avv. Paolo Galli presso e nel cui studio in Genova elegge domicilio
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso: “All''Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione affinché voglia: IN VIA ISTRUTTORIA – omissis – IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
riformare la sentenza impugnata n. 2148/2025 pubblicata il 12/07/2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Milano - Sezione Lavoro, in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, all'esito del procedimento RG n. 401/2025 introdotto con ricorso dall'odierno appellante signor a seguito del licenziamento per giusta causa che lo Parte_1 ha colpito, per tutti i motivi esposti in precedenza;
accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa;
accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dal ricorrente e segnatamente:
dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 19.06.2024 per insussistenza della giusta causa indicata da parte datoriale;
ordinare alla società di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannarla Controparte_1 a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione condannare la società appellata a pagare il risarcimento del danno per aver comminato un licenziamento ingiusto, ritorsivo e discriminatorio, ivi inclusi i danni morali, biologici e materiali tutti. IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA
condannare la società a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 Controparte_1 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello,
- contrariis reiectis
- disattesa ogni contraria istanza
- previa ogni opportuna declaratoria,
- ferme e richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 436 c.p.c. tutte le argomentazioni, difese ed eccezioni contenute negli atti del giudizio di primo grado e nei verbali d'udienza da aversi qui come integralmente trascritte,
-per le ragioni tutte di cui alla presente memoria difensiva, dichiarare inammissibile o comunque respingere l'appello promosso dal signor poiché infondato in fatto ed in diritto confermando Pt_1 la sentenza di primo grado. Vinte le spese anche del presente giudizio. Laddove necessario si insiste in tutte le istanze istruttorie contenute nella memoria di primo grado da aversi qui come integralmente trascritte. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 2148/25 rigettava, ponendo le spese di lite (liquidate in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge) a carico del soccombente, il ricorso di – assunto il 13/7/21 da con Parte_1 Controparte_1 inquadramento nella categoria di Quadro I livello e mansioni da Specialista Digital e Web Innovation presso la Direzione (oggi denominata
[...]
, che era stata licenziato con Controparte_3 comunicazione del 19/6/24 per asserita giusta causa in base alla contestazione di addebiti di cui alla lettera del 10/5/24 (avere illegittimamente usufruito dal 15/04/24 al 24/04/24 del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 51/01 per prestare assistenza alla nonna residente in [...]
TO (CZ); avere inviato in ripetute occasione senza alcuna autorizzazione dalla sua casella e-mail aziendale ( alla sua casella Email_2
e-mail personale ( ) documentazione contenente informazioni Email_3 riservate di proprietà esclusiva della datrice di lavoro e dati personali dei dipendenti tutelati dalla normativa sulla privacy;
ed avere dal 23/10/23 intrattenuto una continua e defatigante corrispondenza via mail, via teams, via whatsapp e via ticket con il proprio responsabile, con i colleghi nonché con l'intera Direzione HR) – ricorso diretto ad ottenere, previa declaratoria di illegittimità del recesso datoriale, la tutela prevista dall'art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 23/15 o in subordine la tutela prevista dall'art. 3, comma 1, del decreto citato. Il giudice a quo, dopo avere riportato gli addebiti che fondavano il provvedimento espulsivo (doc. 2 ricorrente) e l'assunto attoreo di non avere mai posto in essere alcuna delle condotte ascrittegli, che comunque non rappresentavano alcuna violazione degli obblighi gravanti sul dipendente (pag. 28, ricorso ex art. 414 c.p.c.), riteneva, alla luce della documentazione prodotta dalla resistente e delle stesse deduzioni di parte ricorrente, i fatti contestati dimostrati. Quanto alla illegittima fruizione del congedo straordinario (punto 2), osservava che il mancato soggiorno/pernottamento di presso l'abitazione Parte_1 della nonna in Via Magna Grecia 30 e la omessa assistenza continuativa a favore di questa ultima nel periodo interessato emergevano dal rapporto redatto dalla agenzia investigativa versato in atti: “Dalla lettura di detto rapporto si evince che quantomeno nei giorni 22, 23 e 24 aprile 2024, il ricorrente abbia pernottato presso l'abitazione dei Suoi genitori in TO (CZ) in Via Guarasci 33 e si sia recato presso l'abitazione della signora
Per_2
- il giorno 22 aprile 2024 solamente dalle ore 18:45 alle ore 19:45
- il giorno 23 aprile 2024 dalle ore 09:55 alle ore 10:55 e dalle ore 19:50 alle ore 21:30;
- il giorno 24 aprile 2024 alle ore 12:15 per accompagnarla presso l'abitazione dei suoi genitori in TO (CZ) in Via Guarasci 33 ove la stessa si è fermata sino alle ore 16:50, orario in cui è stata riportata presso la propria abitazione dal padre del ricorrente. I fatti sopra riportati sono stati ricostruiti mediante attività di osservazione, dettagliata attraverso l'indicazione specifica degli orari in cui sono stati notati gli spostamenti dei soggetti interessati e con la messa a disposizione di documentazione fotografica. Il ricorrente non ha contestato in maniera specifica tali fatti ed in particolare il fatto di non aver soggiornato e pernottato presso l'abitazione della nonna, ivi recandovisi solo saltuariamente. Né è stato contestato il fatto che effettivamente tale familiare si trovasse nelle condizioni di uscire autonomamente di casa per recarsi a fare la spesa, utilizzando il proprio telefono cellulare per fare e ricevere telefonate. Sotto tale profilo, il ricorrente non ha nemmeno fornito prova della invalidità che affligge la signora né ha descritto di quali patologie la stessa sia afflitta. Per_2
Sia nella mail di giustificazioni del 16.5.2025, sia nel proprio ricorso il sig. formula Pt_1 contestazioni del tutto generiche, richiamando, ad esempio, il fatto che la condizione di
“Domicilio/Residenza (provvisorio)” presso la residenza del disabile fosse stata “verificata dall'INPS e ufficializzata dallo stesso Comune di TO”. E' evidente, tuttavia, che, ai fini della valutazione del legittimo ricorso al beneficio in questione, qualunque “certificazione” può essere superata dall'accertamento in concreto della insussistenza della condizione “certificata”, accertamento che nel caso di specie è stato svolto con i risultati sopra descritti (cfr. doc. 20, fascicolo resistente). Nemmeno è stato contestato, infine, che il padre del signor , stando alle medesime Pt_1 risultanze investigative, non sia persona affetta da patologia invalidante, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere egli il soggetto beneficiario del congedo straordinario, seguendo l'ordine di priorità previsto espressamente dall'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001. Inidonea a dimostrare l'asserita prestazione di assistenza è la documentazione fotografica prodotta in allegato al ricorso quale doc. 56 (peraltro senza richiamo specifico circa il contenuto e la rilevanza ai fini della decisione), posto che lo stesso ricorrente ha indicato, quali prestazioni di assistenza, attività inconferenti quali il recarsi presso l'INPS o il Comune di TO”. Quanto al fatto di essersi inoltrato documentazione aziendale sulla propria mail privata e di aver intrattenuto scambi per posta elettronica in quantità anomala con le varie funzioni aziendali per questioni esulanti dall'attività lavorativa (punto n. 3), il giudice di prime cure affermava che tali addebiti risultavano provati, la prima in quanto “il ricorrente non ha contestato il fatto in sé, affermando unicamente di avere avuto “problematiche di Information Technology” e di non avere in ogni caso diffuso informazioni riservate.”, e la seconda si ricavava dalla documentazione prodotta (doc. 27 resistente). Affermava, poi (punti 4 e 5), che dette contestazioni, globalmente considerate, erano idonee ad integrare la giusta causa di recesso: ” Il congedo straordinario spetta solo per l'assistenza a persona in condizioni di disabilità grave, debitamente accertata, che si ravvisa solo in presenza di una minorazione, «singola o plurima», che «abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» (art. 3, comma 3, I. n. 104 del 1992). Il legislatore predetermina i limiti temporali del congedo, che «non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa» (art. 42, comma 5-bis, del d.lgs. n. 151 del 2001), e definisce la misura del trattamento economico spettante al lavoratore. Tale beneficio si aggiunge a quello previsto dall'art. 33 L. n. 104/92 che consente al lavoratore di usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Si tratta di permessi riconducibili alla medesima ratio giustificatrice, incidendo entrambi sulla sfera organizzativa del datore di lavoro per assicurare un interesse reputato maggiormente meritevole di tutela, com'è appunto quello di assistere un soggetto particolarmente bisognoso…… La Suprema Corte ha chiarito che “solo ai diversi fini del godimento dei permessi di cui all'art. 33 della I. n. 104 del 1992 il legislatore, dopo aver eliminato il requisito della convivenza (art. 19 I. n. 53 del 2000), ha anche eliminato i requisiti della "continuità" e della "esclusività" dell'assistenza prestata al disabile (art. 24, comma 1, I. n. 183 del 2010, successivamente modificato ex art. 6, d. Igs. n. 119 del 2011). Tale specifica disciplina non è applicabile al diverso istituto del congedo straordinario per il quale non solo è prevista la necessità della convivenza ma anche, conformemente al dettato prescritto dall'art. 3, comma 3, I. n. 104 del 1992, che si realizzi «un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» in favore del disabile” (Cass. Sez. L., 19/07/2019, n. 19580, Rv. 654502 – 01). In ragione delle finalità dei suddetti permessi, il mancato svolgimento della prestazione lavorativa a essi riconducibile può reputarsi giustificato solo ed esclusivamente nella misura in cui sia strumentale al soddisfacimento delle esigenze per le quali il permesso stesso è concesso. Il tempo in cui il soggetto si assenta dal lavoro deve, cioè, porsi in un rapporto causale diretto con lo svolgimento di attività di assistenza al disabile, non potendo tale periodo di tempo essere utilizzato con funzione genericamente compensativa delle energie impiegate, in altri momenti, per assolvere a tali funzioni assistenziali. In assenza di tale legame causale, non è, dunque, possibile reputare legittima l'assenza del dipendente dal luogo di lavoro. Il comportamento del dipendente che si avvalga di tali benefici per attendere ad esigenze diverse da quelle assistenziali integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro, privato ingiustamente della prestazione lavorativa, che dell'ente assicurativo, chiamato a erogare indebitamente il relativo trattamento economico (ex multis, Cass. civ., sez. lav., n. 17968/16 e, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., n. 26417/24)………….. Nel caso di specie, tenuto conto delle risultanze dell'attività investigativa, può escludersi sia che il ricorrente abbia convissuto con la nonna, sia che lo stesso abbia prestato in favore della stessa assistenza continuativa, sia – ancora più a monte – che vi fossero effettive esigenze di assistenza nei confronti della signora da parte del nipote. Per_2
Le violazioni in questione sono idonee a far venire meno il rapporto fiduciario e a giustificare il licenziamento. A ciò si aggiunga la lesività delle ulteriori condotte contestate (inoltro verso la propria casella mail personale di mail aziendali con documentazione riservata e comunicazione continuativa con le funzioni aziendali per ragioni non inerenti all'attività lavorativa): la prima delle due condotte si pone in contrasto con i regolamenti aziendali citati dalla resistente circa la sicurezza informatica e il trattamento dei dati personali (docc. 21, 38, fascicolo resistente); la seconda incide sull'esatto adempimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore, evidentemente compromessa dal tempo impiegato in attività non rientranti nelle proprie mansioni.”
ha proposto appello, affidandosi a quattro ordini di censure. Parte_1
Con il primo (“violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 33, co. 3, della legge n. 104/1992“, pag. 23 e seg.), il secondo (“motivazione apparente, recte illogica e contraddittoria, nonché per violazione dell'art. 33, co. 3, della legge n. 104/1992 “ pag. 27 e seg.) ed il quarto motivo (“violazione e falsa dell'art. 33, co. 3, della legge n. 104/1992 “ pag. 30 e seg.) impugna la sentenza n. 2148/25 là dove il Tribunale di Milano ha ritenuto dimostrato l'addebito sulla mancata assistenza ad e lo Persona_2 ha ritenuto di gravità tale da legittimare il recesso in tronco. Sostiene innanzi tutto che le condotte “come descritte nella relazione investigativa disposta dall'azienda datrice di lavoro, non sono idonee ad integrare gli illeciti disciplinari contestati al lavoratore poiché non risulta provato un “abuso” del permesso ex legge n. 104/1992 utilizzato per l'assistenza alla disabile. Anzi da alcuni dei fotogrammi impressi sulla relazione risulta che l'appellante si recava all'esterno dell'abitazione non solo al fine di svolgere attività per conto della disabile ma addirittura in compagnia di quest'ultima per come emerge dalle fotografie allegate alla relazione investigativa ai nn. 09, 10, 13, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44. Pertanto la medesima relazione investigativa non fa che confermare l'assistenza del alla Pt_1 nonna, fermo restando che l'attività di sorveglianza nei giorni 22, 23, 24, 26 aprile terminava alle 20:00, salvo per il giorno 23 in cui terminava alle 21:00…” Sostiene, inoltre, invocando giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Cass. n. 7306/23), che il giudice di prime cure ha fatto malgoverno della norma di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, non avendo effettuato una verifica in concreto dell'asserito abuso del beneficio: “se il giudice non si fosse limitato a recepire integralmente il contenuto della relazione investigativa versata in atti da ed avesse CP_1 invece scrutinato con attenzione l'intera vicenda, sarebbe pervenuto a conclusioni diametralmente opposte ed avrebbe quindi riconosciuto l'insussistenza dell'abuso ascritto al lavoratore riguardo la fruizione del permesso di cui alla legge n. 104/1992.” Sostiene, ancora, che il giudice a quo ha ritenuto “superabile” qualunque certificazione che attesti la corretta applicazione della legge n. 104/92 a fronte di una perizia investigativa di parte: “Appare abnorme che il giudice abbia, in sostanza, ritenuto di poter confutare o, quantomeno, superare gli accertamenti medico-legali svolti da INPS (atto dotato di pubblica fede) prima di procedere alla concessione del beneficio solo sulla scorta di una relazione investigativa che costituisce atto di parte. Non solo il giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei requisiti giuridici per la concessione del beneficio di cui alla legge 104, dovendo, semmai e nel caso di dubbi circa l'effettiva applicabilità alla fattispecie concreta, disporre verifiche d'ufficio rientranti nel potere-dovere del giudice di accertamento dei fatti essenziali per il giudizio” Sostiene, infine, che il Tribunale di Milano non ha operato alcuna verifica in concreto in ordine alla proporzionalità della sanzione inflitta e che avrebbe dovuto escludere il carattere antigiuridico della condotta ascrittagli, poiché nella nozione di insussistenza del fatto contestato rientra anche quella di fatto privo di rilevanza disciplinare, ricordando che il beneficiario dei permessi ha la libertà di dedicare le ore di permesso anche ad altre attività e ai propri interessi personali, purché l'assistenza generale al familiare disabile rimanga permanente, continuativa e globale (cfr. Cass. Penale n. 54712/16 secondo cui l'uso dei permessi retribuiti previsti dalla legge n. 104/92 non è reato se il lavoratore non presta assistenza continua nelle ore di lavoro, ma organizza l'assistenza in modo flessibile). Con il terzo motivo (“violazione e falsa applicazione dell'art. 111, comma 6 Costituzione, dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.c., dell'art. 118 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. “, pag. 28 e seg.) impugna la sentenza n. 2148/25 là dove il Tribunale di Milano ha ritenuto provati l'inoltro di documentazione aziendale sulla propria mail privata e la intercorsa corrispondenza “in quantità anomala con le varie funzioni aziendali” - Sostiene che l'obbligo di motivazione è stato violato in quanto il giudice di prime cure si è limitato a ricalcare le osservazioni di parte resistente, mentre avrebbe dovuto motivare ed indicare con chiarezza le ragioni in virtù delle quali ha ritenuto le condotte a lui attribuite idonee a condurre alla irrogazione del licenziamento senza preavviso. Insiste, pertanto, nelle conclusioni sopra rassegnate.
resiste in giudizio, eccependo preliminarmente la inosservanza Controparte_1 dell'art.. 434 c.p.c., poiché l'impugnazione non contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza di primo grado e delle relative doglianze. Secondo la appellata il gravame, in realtà, ripropone le questioni affrontate in primo grado senza fornire alla Corte valide argomentazioni a confutazione di quanto deciso in primo grado. Sempre preliminarmente rileva che i fatti posti a fondamento del licenziamento devono ritenersi assolutamente provati e comunque non contestati dall'attuale appellante, essendo la sentenza di primo grado sul punto passata in giudicato. Difende, comunque, nel merito la pronuncia impugnata, esaminando ciascuna delle doglianze avversarie. All'udienza del 18/11/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Violazione dell'art. 434 c.p.c. L'eccezione di inammissibilità sollevata da va disattesa, in Controparte_1 quanto dal ricorso in appello si evincono sia le censure mosse alla sentenza impugnata, sia le parti di cui viene chiesta la riforma, come peraltro dimostra la puntuale replica svolta in questa sede dalla predetta società. La Suprema Corte ha chiarito al riguardo che “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (così Cass. SS. UU. n. 27199/17). E la riproposizione da parte dell'attuale appellante della difesa articolata in primo grado non rende di per sé inammissibile il presente ricorso.
*Nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine all'addebito dell'invio della documentazione aziendale sulla mail privata e in ordine alla corrispondenza in quantità anomala con varie funzioni aziendali per questioni esulanti dall'attività lavorativa (III motivo) La censura non coglie nel segno. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.” (così Cass. n. 3819/20); “La motivazione "per relationem" si può considerare carente o meramente apparente - e come tale censurabile in sede di legittimità- solo quando il "decisum" si fondi esclusivamente sul mero rinvio a precedenti o a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa, di tal che venga impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per l'impossibilità di individuare la "ratio decidendi" (così Cass. n. 662/04). In applicazione di tali principi, deve escludersi che nella sentenza impugnata ricorrano detti vizi, dato che si evince chiaramente il ragionamento che ha condotto il giudice a quo a ritenere dimostrati gli addebiti in questione (testualmente ricavabili dalla lettera di contestazione trascritta in motivazione). In relazione all'inoltro di documentazione riservata sulla casella di posta elettronica personale, in quanto non ha contestato il fatto in Parte_1 sé e si è limitato ad addurre “problematiche di Information Technology “, risultando per tabulas la natura sensibile delle informazioni raccolte (doc. 22 appellata), basti pensare al prospetto che rappresenta la pianificazione di giornate in Presenza/ Smart Working/Trasferte/Ferie del personale addetto alla unità organizzativa di pertinenza del citato lavoratore. In relazione alla corrispondenza intercorsa in varie forme in quantità anomala con diverse figure aziendali, poiché il contenuto della stessa si ricava sempre dalla documentazione offerta dalla attuale appellata e richiamata in sentenza (doc. 27).
*Indebita fruizione del congedo straordinario e sussistenza giusta causa (I,II e IV motivo) Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, stante la loro stretta connessione, sono prive di pregio. Nella fattispecie concreta è stato contestato a di avere Parte_1 indebitamente usufruito del concedo straordinario ex art. 42, 5^ comma del D.L.vo 51/01, che gli era stato concesso (circostanza incontroversa) dal 15/4/24 al 24/4/24 per prestare assistenza ad con la quale si era Persona_2 impegnato a convivere per tutto il periodo. Alla luce della indagine investigativa svolta su incarico di – le Controparte_1 cui risultanze non sono contestate – è emerso che non ha Parte_1 coabitato con la nonna e che non le ha prestato continua assistenza, essendosi recato da ella (o essendosi intrattenuto con lei) per qualche ora al giorno nelle date indicate. Risulta, altresì, che l'Inps non ha accolto la richiesta di permessi ex art. 33, 3^ comma della legge n. 104/92, avanzata il 18/11/22 per il lasso temporale 7/7/24-30/9/24 per il rifiuto temporaneo del richiedente disabile (doc. 34 appellata), a dimostrazione della mancanza di necessità di assistenza di Per_2
[...]
Ciò premesso, come correttamente messo in luce dal Tribunale di Milano, l'istituto giuridico della fruizione dei permessi ex lege n. 104/92 è diverso dal congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 51/01, richiedendo questo ultimo sia la coabitazione con il soggetto disabile, che la assistenza continua nei confronti di questo ultimo. L'orientamento di legittimità è univoco nell'affermare (cfr. Cass. n. 29062/17; Cass. n. 19580/19) che in tema di congedo straordinario la assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione;
pertanto, ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede che il dipendente deve osservare sia verso il datore di lavoro che verso l'ente assicurativo. Il Tribunale di Milano ha dunque deciso in conformità ai principi di diritto suindicati. In ogni caso, il Collegio osserva che, anche a voler seguire i principi di diritto invocati dall'attuale appellante in materia di permessi ex lege n. 104/92 – che presenta indubbi elementi di "contiguità" con il congedo straordinario – la conclusione non cambia. Invero, pur prescindendo dal presupposto della coabitazione e dalla effettiva assistenza continuativa, deve escludersi, come giustamente affermato dal giudice di prime cure in un passaggio motivazionale nemmeno censurato, “-ancora più a monte - che vi fossero effettive esigenze di assistenza nei confronti della signora da Per_2 parte del nipote”, in quanto la contestazione disciplinare abbraccia anche la inesistenza del requisito della necessità di assistere la disabile (“la quale peraltro da quanto emerso sembra essere persona autosufficiente uscendo da sola per fare la spesa, leggendo inoltre tranquillamente il display del cellulare per effettuare e ricevere chiamate…”), che non è stata dimostrata dal lavoratore, non ricavandosi da alcuna certificazione lo stato di grave handicap del familiare (anzi, per quanto sopra riportato dal provvedimento di rigetto dell'Inps, risulta il contrario). La decisione di primo grado va poi confermata anche in punto proporzionalità della sanzione espulsiva, avendo la condotta posta in essere da Pt_1
(avere utilizzato indebitamente del congedo straordinario in assenza dei
[...] presupposti di legge) integrato un abuso o uno sviamento dalle finalità del beneficio suddetto, che è idoneo ad incidere irreparabilmente sul vincolo fiduciario per le ragioni illustrate dal Tribunale di Milano. Inoltre, ulteriore condotta rilevante ai fini del giudizio ex art. 2119 c.c. è quella costituita dal secondo addebito, essendosi illegittimamente Parte_1 impossessato di dati sensibili e tutelati dalla legge sulla privacy relativi al personale in forza al suo team. L'appello va pertanto rigettato, ogni altra questione assorbita. Le spese del grado - liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/22 in base al valore indeterminabile della controversia (€ 26.001- 52.000) ed alla assenza di istruttoria - seguono la soccombenza. L'attuale appellante non è tenuto a versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12, attese le dichiarate condizioni reddituali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2148/25 del Tribunale di Milano, che conferma. Condanna l'attuale appellante alle spese del grado, che si liquidano in € 3.500,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge. Milano, 18/11/25
IL CONSIGLIERE REL. LA PRESIDENTE dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2148/25, est. Dott.ssa Rossella Chirieleison, posta in decisione all'udienza collegiale del 18/11/25 e promossa
DA
(c.f. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.01.1986, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Guido del Foro di Cosenza, presso il cui studio in Cosenza, alla via Riccardo Misasi n. 11, è anche domiciliato, fax 0984 76577 PEC: giusta procura da Email_1 intendersi in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
(PI ) con sede legale in Venezia Mestre, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo procuratore generale, dott. giusto “Atto di CP_2
Conferimento Poteri di Rappresentanza al Personale di del 16/02/2023 a Controparte_1
Notaio dott. Rep. 44809 Racc. 17131, rappresentata e difesa in Persona_1 virtù di procura depositata in atti dall'Avv. Paolo Galli presso e nel cui studio in Genova elegge domicilio
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE come da ricorso: “All''Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione affinché voglia: IN VIA ISTRUTTORIA – omissis – IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
riformare la sentenza impugnata n. 2148/2025 pubblicata il 12/07/2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Milano - Sezione Lavoro, in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, all'esito del procedimento RG n. 401/2025 introdotto con ricorso dall'odierno appellante signor a seguito del licenziamento per giusta causa che lo Parte_1 ha colpito, per tutti i motivi esposti in precedenza;
accogliere il proposto appello per i motivi tutti dedotti in narrativa;
accogliere le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dal ricorrente e segnatamente:
dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato in data 19.06.2024 per insussistenza della giusta causa indicata da parte datoriale;
ordinare alla società di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannarla Controparte_1 a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione condannare la società appellata a pagare il risarcimento del danno per aver comminato un licenziamento ingiusto, ritorsivo e discriminatorio, ivi inclusi i danni morali, biologici e materiali tutti. IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA
condannare la società a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dall'art. 3 Controparte_1 comma 1 d.lgs. n. 23/2015 nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.”
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello,
- contrariis reiectis
- disattesa ogni contraria istanza
- previa ogni opportuna declaratoria,
- ferme e richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 436 c.p.c. tutte le argomentazioni, difese ed eccezioni contenute negli atti del giudizio di primo grado e nei verbali d'udienza da aversi qui come integralmente trascritte,
-per le ragioni tutte di cui alla presente memoria difensiva, dichiarare inammissibile o comunque respingere l'appello promosso dal signor poiché infondato in fatto ed in diritto confermando Pt_1 la sentenza di primo grado. Vinte le spese anche del presente giudizio. Laddove necessario si insiste in tutte le istanze istruttorie contenute nella memoria di primo grado da aversi qui come integralmente trascritte. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 2148/25 rigettava, ponendo le spese di lite (liquidate in € 3.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge) a carico del soccombente, il ricorso di – assunto il 13/7/21 da con Parte_1 Controparte_1 inquadramento nella categoria di Quadro I livello e mansioni da Specialista Digital e Web Innovation presso la Direzione (oggi denominata
[...]
, che era stata licenziato con Controparte_3 comunicazione del 19/6/24 per asserita giusta causa in base alla contestazione di addebiti di cui alla lettera del 10/5/24 (avere illegittimamente usufruito dal 15/04/24 al 24/04/24 del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 51/01 per prestare assistenza alla nonna residente in [...]
TO (CZ); avere inviato in ripetute occasione senza alcuna autorizzazione dalla sua casella e-mail aziendale ( alla sua casella Email_2
e-mail personale ( ) documentazione contenente informazioni Email_3 riservate di proprietà esclusiva della datrice di lavoro e dati personali dei dipendenti tutelati dalla normativa sulla privacy;
ed avere dal 23/10/23 intrattenuto una continua e defatigante corrispondenza via mail, via teams, via whatsapp e via ticket con il proprio responsabile, con i colleghi nonché con l'intera Direzione HR) – ricorso diretto ad ottenere, previa declaratoria di illegittimità del recesso datoriale, la tutela prevista dall'art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 23/15 o in subordine la tutela prevista dall'art. 3, comma 1, del decreto citato. Il giudice a quo, dopo avere riportato gli addebiti che fondavano il provvedimento espulsivo (doc. 2 ricorrente) e l'assunto attoreo di non avere mai posto in essere alcuna delle condotte ascrittegli, che comunque non rappresentavano alcuna violazione degli obblighi gravanti sul dipendente (pag. 28, ricorso ex art. 414 c.p.c.), riteneva, alla luce della documentazione prodotta dalla resistente e delle stesse deduzioni di parte ricorrente, i fatti contestati dimostrati. Quanto alla illegittima fruizione del congedo straordinario (punto 2), osservava che il mancato soggiorno/pernottamento di presso l'abitazione Parte_1 della nonna in Via Magna Grecia 30 e la omessa assistenza continuativa a favore di questa ultima nel periodo interessato emergevano dal rapporto redatto dalla agenzia investigativa versato in atti: “Dalla lettura di detto rapporto si evince che quantomeno nei giorni 22, 23 e 24 aprile 2024, il ricorrente abbia pernottato presso l'abitazione dei Suoi genitori in TO (CZ) in Via Guarasci 33 e si sia recato presso l'abitazione della signora
Per_2
- il giorno 22 aprile 2024 solamente dalle ore 18:45 alle ore 19:45
- il giorno 23 aprile 2024 dalle ore 09:55 alle ore 10:55 e dalle ore 19:50 alle ore 21:30;
- il giorno 24 aprile 2024 alle ore 12:15 per accompagnarla presso l'abitazione dei suoi genitori in TO (CZ) in Via Guarasci 33 ove la stessa si è fermata sino alle ore 16:50, orario in cui è stata riportata presso la propria abitazione dal padre del ricorrente. I fatti sopra riportati sono stati ricostruiti mediante attività di osservazione, dettagliata attraverso l'indicazione specifica degli orari in cui sono stati notati gli spostamenti dei soggetti interessati e con la messa a disposizione di documentazione fotografica. Il ricorrente non ha contestato in maniera specifica tali fatti ed in particolare il fatto di non aver soggiornato e pernottato presso l'abitazione della nonna, ivi recandovisi solo saltuariamente. Né è stato contestato il fatto che effettivamente tale familiare si trovasse nelle condizioni di uscire autonomamente di casa per recarsi a fare la spesa, utilizzando il proprio telefono cellulare per fare e ricevere telefonate. Sotto tale profilo, il ricorrente non ha nemmeno fornito prova della invalidità che affligge la signora né ha descritto di quali patologie la stessa sia afflitta. Per_2
Sia nella mail di giustificazioni del 16.5.2025, sia nel proprio ricorso il sig. formula Pt_1 contestazioni del tutto generiche, richiamando, ad esempio, il fatto che la condizione di
“Domicilio/Residenza (provvisorio)” presso la residenza del disabile fosse stata “verificata dall'INPS e ufficializzata dallo stesso Comune di TO”. E' evidente, tuttavia, che, ai fini della valutazione del legittimo ricorso al beneficio in questione, qualunque “certificazione” può essere superata dall'accertamento in concreto della insussistenza della condizione “certificata”, accertamento che nel caso di specie è stato svolto con i risultati sopra descritti (cfr. doc. 20, fascicolo resistente). Nemmeno è stato contestato, infine, che il padre del signor , stando alle medesime Pt_1 risultanze investigative, non sia persona affetta da patologia invalidante, con la conseguenza che avrebbe dovuto essere egli il soggetto beneficiario del congedo straordinario, seguendo l'ordine di priorità previsto espressamente dall'art. 42 del D. Lgs. n. 151/2001. Inidonea a dimostrare l'asserita prestazione di assistenza è la documentazione fotografica prodotta in allegato al ricorso quale doc. 56 (peraltro senza richiamo specifico circa il contenuto e la rilevanza ai fini della decisione), posto che lo stesso ricorrente ha indicato, quali prestazioni di assistenza, attività inconferenti quali il recarsi presso l'INPS o il Comune di TO”. Quanto al fatto di essersi inoltrato documentazione aziendale sulla propria mail privata e di aver intrattenuto scambi per posta elettronica in quantità anomala con le varie funzioni aziendali per questioni esulanti dall'attività lavorativa (punto n. 3), il giudice di prime cure affermava che tali addebiti risultavano provati, la prima in quanto “il ricorrente non ha contestato il fatto in sé, affermando unicamente di avere avuto “problematiche di Information Technology” e di non avere in ogni caso diffuso informazioni riservate.”, e la seconda si ricavava dalla documentazione prodotta (doc. 27 resistente). Affermava, poi (punti 4 e 5), che dette contestazioni, globalmente considerate, erano idonee ad integrare la giusta causa di recesso: ” Il congedo straordinario spetta solo per l'assistenza a persona in condizioni di disabilità grave, debitamente accertata, che si ravvisa solo in presenza di una minorazione, «singola o plurima», che «abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» (art. 3, comma 3, I. n. 104 del 1992). Il legislatore predetermina i limiti temporali del congedo, che «non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa» (art. 42, comma 5-bis, del d.lgs. n. 151 del 2001), e definisce la misura del trattamento economico spettante al lavoratore. Tale beneficio si aggiunge a quello previsto dall'art. 33 L. n. 104/92 che consente al lavoratore di usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Si tratta di permessi riconducibili alla medesima ratio giustificatrice, incidendo entrambi sulla sfera organizzativa del datore di lavoro per assicurare un interesse reputato maggiormente meritevole di tutela, com'è appunto quello di assistere un soggetto particolarmente bisognoso…… La Suprema Corte ha chiarito che “solo ai diversi fini del godimento dei permessi di cui all'art. 33 della I. n. 104 del 1992 il legislatore, dopo aver eliminato il requisito della convivenza (art. 19 I. n. 53 del 2000), ha anche eliminato i requisiti della "continuità" e della "esclusività" dell'assistenza prestata al disabile (art. 24, comma 1, I. n. 183 del 2010, successivamente modificato ex art. 6, d. Igs. n. 119 del 2011). Tale specifica disciplina non è applicabile al diverso istituto del congedo straordinario per il quale non solo è prevista la necessità della convivenza ma anche, conformemente al dettato prescritto dall'art. 3, comma 3, I. n. 104 del 1992, che si realizzi «un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione» in favore del disabile” (Cass. Sez. L., 19/07/2019, n. 19580, Rv. 654502 – 01). In ragione delle finalità dei suddetti permessi, il mancato svolgimento della prestazione lavorativa a essi riconducibile può reputarsi giustificato solo ed esclusivamente nella misura in cui sia strumentale al soddisfacimento delle esigenze per le quali il permesso stesso è concesso. Il tempo in cui il soggetto si assenta dal lavoro deve, cioè, porsi in un rapporto causale diretto con lo svolgimento di attività di assistenza al disabile, non potendo tale periodo di tempo essere utilizzato con funzione genericamente compensativa delle energie impiegate, in altri momenti, per assolvere a tali funzioni assistenziali. In assenza di tale legame causale, non è, dunque, possibile reputare legittima l'assenza del dipendente dal luogo di lavoro. Il comportamento del dipendente che si avvalga di tali benefici per attendere ad esigenze diverse da quelle assistenziali integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro, privato ingiustamente della prestazione lavorativa, che dell'ente assicurativo, chiamato a erogare indebitamente il relativo trattamento economico (ex multis, Cass. civ., sez. lav., n. 17968/16 e, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., n. 26417/24)………….. Nel caso di specie, tenuto conto delle risultanze dell'attività investigativa, può escludersi sia che il ricorrente abbia convissuto con la nonna, sia che lo stesso abbia prestato in favore della stessa assistenza continuativa, sia – ancora più a monte – che vi fossero effettive esigenze di assistenza nei confronti della signora da parte del nipote. Per_2
Le violazioni in questione sono idonee a far venire meno il rapporto fiduciario e a giustificare il licenziamento. A ciò si aggiunga la lesività delle ulteriori condotte contestate (inoltro verso la propria casella mail personale di mail aziendali con documentazione riservata e comunicazione continuativa con le funzioni aziendali per ragioni non inerenti all'attività lavorativa): la prima delle due condotte si pone in contrasto con i regolamenti aziendali citati dalla resistente circa la sicurezza informatica e il trattamento dei dati personali (docc. 21, 38, fascicolo resistente); la seconda incide sull'esatto adempimento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore, evidentemente compromessa dal tempo impiegato in attività non rientranti nelle proprie mansioni.”
ha proposto appello, affidandosi a quattro ordini di censure. Parte_1
Con il primo (“violazione e falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 33, co. 3, della legge n. 104/1992“, pag. 23 e seg.), il secondo (“motivazione apparente, recte illogica e contraddittoria, nonché per violazione dell'art. 33, co. 3, della legge n. 104/1992 “ pag. 27 e seg.) ed il quarto motivo (“violazione e falsa dell'art. 33, co. 3, della legge n. 104/1992 “ pag. 30 e seg.) impugna la sentenza n. 2148/25 là dove il Tribunale di Milano ha ritenuto dimostrato l'addebito sulla mancata assistenza ad e lo Persona_2 ha ritenuto di gravità tale da legittimare il recesso in tronco. Sostiene innanzi tutto che le condotte “come descritte nella relazione investigativa disposta dall'azienda datrice di lavoro, non sono idonee ad integrare gli illeciti disciplinari contestati al lavoratore poiché non risulta provato un “abuso” del permesso ex legge n. 104/1992 utilizzato per l'assistenza alla disabile. Anzi da alcuni dei fotogrammi impressi sulla relazione risulta che l'appellante si recava all'esterno dell'abitazione non solo al fine di svolgere attività per conto della disabile ma addirittura in compagnia di quest'ultima per come emerge dalle fotografie allegate alla relazione investigativa ai nn. 09, 10, 13, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 43, 44. Pertanto la medesima relazione investigativa non fa che confermare l'assistenza del alla Pt_1 nonna, fermo restando che l'attività di sorveglianza nei giorni 22, 23, 24, 26 aprile terminava alle 20:00, salvo per il giorno 23 in cui terminava alle 21:00…” Sostiene, inoltre, invocando giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Cass. n. 7306/23), che il giudice di prime cure ha fatto malgoverno della norma di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92, non avendo effettuato una verifica in concreto dell'asserito abuso del beneficio: “se il giudice non si fosse limitato a recepire integralmente il contenuto della relazione investigativa versata in atti da ed avesse CP_1 invece scrutinato con attenzione l'intera vicenda, sarebbe pervenuto a conclusioni diametralmente opposte ed avrebbe quindi riconosciuto l'insussistenza dell'abuso ascritto al lavoratore riguardo la fruizione del permesso di cui alla legge n. 104/1992.” Sostiene, ancora, che il giudice a quo ha ritenuto “superabile” qualunque certificazione che attesti la corretta applicazione della legge n. 104/92 a fronte di una perizia investigativa di parte: “Appare abnorme che il giudice abbia, in sostanza, ritenuto di poter confutare o, quantomeno, superare gli accertamenti medico-legali svolti da INPS (atto dotato di pubblica fede) prima di procedere alla concessione del beneficio solo sulla scorta di una relazione investigativa che costituisce atto di parte. Non solo il giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza dei requisiti giuridici per la concessione del beneficio di cui alla legge 104, dovendo, semmai e nel caso di dubbi circa l'effettiva applicabilità alla fattispecie concreta, disporre verifiche d'ufficio rientranti nel potere-dovere del giudice di accertamento dei fatti essenziali per il giudizio” Sostiene, infine, che il Tribunale di Milano non ha operato alcuna verifica in concreto in ordine alla proporzionalità della sanzione inflitta e che avrebbe dovuto escludere il carattere antigiuridico della condotta ascrittagli, poiché nella nozione di insussistenza del fatto contestato rientra anche quella di fatto privo di rilevanza disciplinare, ricordando che il beneficiario dei permessi ha la libertà di dedicare le ore di permesso anche ad altre attività e ai propri interessi personali, purché l'assistenza generale al familiare disabile rimanga permanente, continuativa e globale (cfr. Cass. Penale n. 54712/16 secondo cui l'uso dei permessi retribuiti previsti dalla legge n. 104/92 non è reato se il lavoratore non presta assistenza continua nelle ore di lavoro, ma organizza l'assistenza in modo flessibile). Con il terzo motivo (“violazione e falsa applicazione dell'art. 111, comma 6 Costituzione, dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.c., dell'art. 118 Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. “, pag. 28 e seg.) impugna la sentenza n. 2148/25 là dove il Tribunale di Milano ha ritenuto provati l'inoltro di documentazione aziendale sulla propria mail privata e la intercorsa corrispondenza “in quantità anomala con le varie funzioni aziendali” - Sostiene che l'obbligo di motivazione è stato violato in quanto il giudice di prime cure si è limitato a ricalcare le osservazioni di parte resistente, mentre avrebbe dovuto motivare ed indicare con chiarezza le ragioni in virtù delle quali ha ritenuto le condotte a lui attribuite idonee a condurre alla irrogazione del licenziamento senza preavviso. Insiste, pertanto, nelle conclusioni sopra rassegnate.
resiste in giudizio, eccependo preliminarmente la inosservanza Controparte_1 dell'art.. 434 c.p.c., poiché l'impugnazione non contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza di primo grado e delle relative doglianze. Secondo la appellata il gravame, in realtà, ripropone le questioni affrontate in primo grado senza fornire alla Corte valide argomentazioni a confutazione di quanto deciso in primo grado. Sempre preliminarmente rileva che i fatti posti a fondamento del licenziamento devono ritenersi assolutamente provati e comunque non contestati dall'attuale appellante, essendo la sentenza di primo grado sul punto passata in giudicato. Difende, comunque, nel merito la pronuncia impugnata, esaminando ciascuna delle doglianze avversarie. All'udienza del 18/11/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Violazione dell'art. 434 c.p.c. L'eccezione di inammissibilità sollevata da va disattesa, in Controparte_1 quanto dal ricorso in appello si evincono sia le censure mosse alla sentenza impugnata, sia le parti di cui viene chiesta la riforma, come peraltro dimostra la puntuale replica svolta in questa sede dalla predetta società. La Suprema Corte ha chiarito al riguardo che “gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (così Cass. SS. UU. n. 27199/17). E la riproposizione da parte dell'attuale appellante della difesa articolata in primo grado non rende di per sé inammissibile il presente ricorso.
*Nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine all'addebito dell'invio della documentazione aziendale sulla mail privata e in ordine alla corrispondenza in quantità anomala con varie funzioni aziendali per questioni esulanti dall'attività lavorativa (III motivo) La censura non coglie nel segno. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.” (così Cass. n. 3819/20); “La motivazione "per relationem" si può considerare carente o meramente apparente - e come tale censurabile in sede di legittimità- solo quando il "decisum" si fondi esclusivamente sul mero rinvio a precedenti o a massime giurisprudenziali richiamati in modo acritico e non ricollegati esplicitamente alla fattispecie controversa, di tal che venga impedito un controllo sul procedimento logico seguito dal giudice proprio per l'impossibilità di individuare la "ratio decidendi" (così Cass. n. 662/04). In applicazione di tali principi, deve escludersi che nella sentenza impugnata ricorrano detti vizi, dato che si evince chiaramente il ragionamento che ha condotto il giudice a quo a ritenere dimostrati gli addebiti in questione (testualmente ricavabili dalla lettera di contestazione trascritta in motivazione). In relazione all'inoltro di documentazione riservata sulla casella di posta elettronica personale, in quanto non ha contestato il fatto in Parte_1 sé e si è limitato ad addurre “problematiche di Information Technology “, risultando per tabulas la natura sensibile delle informazioni raccolte (doc. 22 appellata), basti pensare al prospetto che rappresenta la pianificazione di giornate in Presenza/ Smart Working/Trasferte/Ferie del personale addetto alla unità organizzativa di pertinenza del citato lavoratore. In relazione alla corrispondenza intercorsa in varie forme in quantità anomala con diverse figure aziendali, poiché il contenuto della stessa si ricava sempre dalla documentazione offerta dalla attuale appellata e richiamata in sentenza (doc. 27).
*Indebita fruizione del congedo straordinario e sussistenza giusta causa (I,II e IV motivo) Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente, stante la loro stretta connessione, sono prive di pregio. Nella fattispecie concreta è stato contestato a di avere Parte_1 indebitamente usufruito del concedo straordinario ex art. 42, 5^ comma del D.L.vo 51/01, che gli era stato concesso (circostanza incontroversa) dal 15/4/24 al 24/4/24 per prestare assistenza ad con la quale si era Persona_2 impegnato a convivere per tutto il periodo. Alla luce della indagine investigativa svolta su incarico di – le Controparte_1 cui risultanze non sono contestate – è emerso che non ha Parte_1 coabitato con la nonna e che non le ha prestato continua assistenza, essendosi recato da ella (o essendosi intrattenuto con lei) per qualche ora al giorno nelle date indicate. Risulta, altresì, che l'Inps non ha accolto la richiesta di permessi ex art. 33, 3^ comma della legge n. 104/92, avanzata il 18/11/22 per il lasso temporale 7/7/24-30/9/24 per il rifiuto temporaneo del richiedente disabile (doc. 34 appellata), a dimostrazione della mancanza di necessità di assistenza di Per_2
[...]
Ciò premesso, come correttamente messo in luce dal Tribunale di Milano, l'istituto giuridico della fruizione dei permessi ex lege n. 104/92 è diverso dal congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.L.vo n. 51/01, richiedendo questo ultimo sia la coabitazione con il soggetto disabile, che la assistenza continua nei confronti di questo ultimo. L'orientamento di legittimità è univoco nell'affermare (cfr. Cass. n. 29062/17; Cass. n. 19580/19) che in tema di congedo straordinario la assistenza che legittima il beneficio in favore del lavoratore, pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, deve comunque garantire al familiare disabile in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione;
pertanto, ove venga a mancare del tutto il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede che il dipendente deve osservare sia verso il datore di lavoro che verso l'ente assicurativo. Il Tribunale di Milano ha dunque deciso in conformità ai principi di diritto suindicati. In ogni caso, il Collegio osserva che, anche a voler seguire i principi di diritto invocati dall'attuale appellante in materia di permessi ex lege n. 104/92 – che presenta indubbi elementi di "contiguità" con il congedo straordinario – la conclusione non cambia. Invero, pur prescindendo dal presupposto della coabitazione e dalla effettiva assistenza continuativa, deve escludersi, come giustamente affermato dal giudice di prime cure in un passaggio motivazionale nemmeno censurato, “-ancora più a monte - che vi fossero effettive esigenze di assistenza nei confronti della signora da Per_2 parte del nipote”, in quanto la contestazione disciplinare abbraccia anche la inesistenza del requisito della necessità di assistere la disabile (“la quale peraltro da quanto emerso sembra essere persona autosufficiente uscendo da sola per fare la spesa, leggendo inoltre tranquillamente il display del cellulare per effettuare e ricevere chiamate…”), che non è stata dimostrata dal lavoratore, non ricavandosi da alcuna certificazione lo stato di grave handicap del familiare (anzi, per quanto sopra riportato dal provvedimento di rigetto dell'Inps, risulta il contrario). La decisione di primo grado va poi confermata anche in punto proporzionalità della sanzione espulsiva, avendo la condotta posta in essere da Pt_1
(avere utilizzato indebitamente del congedo straordinario in assenza dei
[...] presupposti di legge) integrato un abuso o uno sviamento dalle finalità del beneficio suddetto, che è idoneo ad incidere irreparabilmente sul vincolo fiduciario per le ragioni illustrate dal Tribunale di Milano. Inoltre, ulteriore condotta rilevante ai fini del giudizio ex art. 2119 c.c. è quella costituita dal secondo addebito, essendosi illegittimamente Parte_1 impossessato di dati sensibili e tutelati dalla legge sulla privacy relativi al personale in forza al suo team. L'appello va pertanto rigettato, ogni altra questione assorbita. Le spese del grado - liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 147/22 in base al valore indeterminabile della controversia (€ 26.001- 52.000) ed alla assenza di istruttoria - seguono la soccombenza. L'attuale appellante non è tenuto a versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12, attese le dichiarate condizioni reddituali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2148/25 del Tribunale di Milano, che conferma. Condanna l'attuale appellante alle spese del grado, che si liquidano in € 3.500,00, oltre a spese generali, oneri ed accessori di legge. Milano, 18/11/25
IL CONSIGLIERE REL. LA PRESIDENTE dott.ssa Susanna Mantovani dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni