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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1632 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte, in persona dei in persona dei sottoscritti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott.ssa Rosanna De Rosa Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 1629 del ruolo generale dell'anno 2020, vertente tra
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Caretti (c.f. ) e ( ) C.F._2 Controparte_1 CodiceFiscale_3
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_2 P.IVA_1 dall'avv. Leopoldo Papa (c.f. ) C.F._4
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante: accogliere l'appello e, in riforma della sentenza n.424/2020 del tribunale di
Benevento, condannare all'integrale risarcimento, in favore dell'istante, di tutti i CP_2 danni subiti nella misura di € 12.214,38 come determinata dal ctp oltre il costo della Per_1 consulenza di parte pari ad € 1.200,00) o a quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, anche a seguito di ctu che sin d'ora si richiede, interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese del doppio grado.
Per l'appellata: dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità del gravame e, nel merito, il rigetto con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e in qualità di Parte_1 CP_3
proprietari (acquirenti) di un appartamento sito in San Giorgio del Sannio - censito in catasto al fol.
23, p.lla 298, sub. 32, piano 2, cat. A2 cl. 6 vani 6, compreso nel condominio “Millenium”-, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, l'impresa di costruzioni CP_2
per ottenere il risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro 12.214,38.
[...]
A sostegno della domanda deducevano che: -in data 19.09.2001 avevano acquistato, con atto per notar da (amministratore unico di l'indicato appartamento, Persona_2 Persona_3 Controparte_2
del quale il venditore aveva garantito la realizzazione in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, anche in relazione all'allaccio alla fogna pubblica e lo scarico dei reflui condominiali;
- in seguito ad un esposto presentato alla Procura della Repubblica in data
21.6.2011 dalla sign.ra , proprietaria di un fondo agricolo posto a valle del fabbricato Parte_2
- avente ad oggetto la circostanza che il scaricava “a cielo aperto” le acque reflue ed i CP_4
liquidami del fabbricato, in assenza di qualsivoglia allaccio di tubatura alla pubblica fogna - il
Comune di San Giorgio del Sannio, con ordinanza n. 17 del 14.07.2011, aveva disposto l'immediata esecuzione dei necessari lavori di collegamento;
- il del 18.7.2011, aveva Controparte_5 realizzato l'allacciamento alla pubblica fogna, ponendo a carico dei condomini, secondo le rispettive quote millesimali, l'esborso per tali lavori, pari a complessivi euro 33.298,00; - i lavori erano stati ultimati in data 26.7.2011 e, all'esito della realizzazione, era stato comunicato (prot.n.584) dall'amministratore del condominio l'avvenuto allaccio della fogna condominiale alla rete fognaria pubblica posta su via Bosco Lucarelli;
- come evincibile dalla tabella condominiale n.13 allegata, all'attore era stata richiesta la partecipazione alle spese, con importo pari ad Parte_1
euro 1.900,32, in relazione alla quota millesimale di sua proprietà.
Per i danni subiti, imputabili unicamente alla società alienante, quantificati in euro 12.214,38 come da consulenza di parte allegata (corrispondente ad una serie di voci indicate nell'elaborato) la responsabilità doveva ascriversi alla società avendo questa omesso di comunicare Controparte_2 la mancanza dell'allaccio alla fogna del fabbricato - e dell'immobile oggetto di vendita- ed inducendo in malafede gli attori all'acquisto dell'appartamento.
Si costituiva in giudizio la eccependo l'inammissibilità della domanda, dal momento CP_2
che la richiesta formulata – sia contrattualmente che extra-contrattualmente - dagli attori risultava soggetta a termini di decadenza e prescrizione oramai decorsi. Deduceva inoltre, nel contestare la responsabilità per l'accadimento alla società convenuta, che non poteva configurarsi l'ipotesi di aliud pro alio e che il aveva effettuato, senza alcun avvertimento all'impresa Controparte_6
convenuta – nell'estate del 2011 – modifiche strutturali dell'impianto fognario.
Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 424/2020, pubblicata il 21.02.2020, rigettava la domanda degli attori e li condannava in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate, previa compensazione per metà, in euro 2.017,50 per compensi, oltre al rimorso delle spese generali secondo i vigenti parametri, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Il giudizio di appello.
Avverso detta sentenza ha interposto appello affidato ad una serie di motivi. Parte_1
A) Con un primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure è pervenuto ad un'errata statuizione in merito all'avvenuta prescrizione dell'azione proposta per decorso dell'anno dalla consegna, poiché egli aveva depositato le relative note raccomandate in data
2.09.2011 e 13.11.2013. Ha contestato anche la decadenza per omessa denuncia dei vizi dell'opera, dal momento che l'appellante era stato costretto, successivamente all'emanazione dell'ordinanza comunale, al pagamento di un importo determinato in base alla quota millesimale di sua proprietà e, quindi, non era stato in grado di denunciare alcunchè se non dopo avere appreso dell'esecuzione dei lavori (luglio del 2011). Ha ribadito di avere inviato due atti di costituzione in mora ( in data 2.9.2011
e 13.11.2013) e in ogni caso di aver introdotto il giudizio nel 2015 ( l'atto di citazione è stato notificato in data 25.6.2015 ad . CP_2
B) Con un secondo motivo di gravame, ha rilevato che la vendita de qua - contrariamente a quanto asserito in prime cure – integrava l'ipotesi di “aliud pro alio”, dal momento che era stato consegnato, come provato, un immobile (non collegato alla fogna, per cui non qualificabile civile abitazione) diverso da quello pattuito (rappresentato fittiziamente come agibile).
C) Con un terzo motivo di appello, ha eccepito che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere sufficientemente provata – sulla scorta delle allegazioni documentali - la richiesta di risarcimento dei danni, non solo per il danno emergente, ma anche per tutte le altre voci, in quanto non prescritte, ma dovute ( in particolare per le risultanze della consulenza tecnica di parte, redatta dall'ing. . Per_1 D) Con un ulteriore motivo, in relazione alla liquidazione delle spese, l'appellante ha evidenziato la contraddittorietà della motivazione addotta dal Tribunale, con riferimento alla compensazione delle spese ( da un lato ha detto che l'attore non poteva ignorare il fatto, dall'altro che c'erano dei dubbi sulla possibile assenza del tratto fognario necessario all'allacciamento della fognatura ).Ha chiesto pertanto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni rese in primo grado.
Si è costituita contestando la fondatezza del gravame. CP_2
L'odierna appellata ha rilevato, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, in quanto non conforme alle prescrizioni di cui all'art. 342 cpc. Ha eccepito l'avvenuta prescrizione e decadenza delle pretese azionate, dal momento che le missive di controparte – contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima – non erano mai state prodotte in giudizio ed il termine di otto giorni ex art. 1495 cc era risultato ampiamente decorso (come del resto riconosciuto dallo stesso appellante).
Ancora, ha rilevato che in merito alla qualificazione della vendita in esame, non poteva CP_2 configurarsi l'ipotesi di “aliud pro alio”, dal momento che questa prospettazione non era stata avanzata in citazione, ragion per cui doveva ritenersi inammissibile. Infine l'odierna appellata ha rilevato che la domanda risarcitoria era sfornita di riscontri probatori.
Con decreto presidenziale del 16.10.2024 comunicato alle parti costituite, è stato disposto, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. lo svolgimento dell'udienza del 12.11.2024 mediante il deposito di c.d. note di trattazione scritta.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, all'udienza del 12.11.2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità ex 342 c.p.c. dell'appello formulata da Su tale profilo giova richiamare l'arresto della S.C. Controparte_2 secondo il quale, “l'atto di appello deve contenere una parte volitiva, con cui si indicano le questioni
e i punti contestati della sentenza impugnata, e una parte argomentativa, che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza rivestire particolari forme sacramentali, né contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione” (così Cass.S.U 16/11/2017, n. 27199). Si tratta di orientamento confermato in successive decisioni della Corte di legittimità, la quale ha più di recente ribadito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. non richiede la necessità per l'appellante di indicare nell'atto di appello un progetto alternativo di sentenza, ma soltanto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa volta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, sottolineando nuovamente che il giudizio di appello non è stato trasformato in un giudizio a critica vincolata come il ricorso per cassazione (cfr.Cass.8/4/2024, n. 9378; Cass. 28/7/2023, n.
23100). Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame. Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass.
28/10/2020 n. n. 23781). Sulla scorta di tali premesse, deve evidenziarsi che, nella vicenda per cui è causa, l'appello formulato da è idoneo a superare lo scrutinio di ammissibilità Parte_1
nel senso innanzi esposto, avendo lo stesso criticato la sentenza di primo grado attraverso una chiara individuazione dei punti di tale decisione contestati ed esponendo altresì, in modo compiuto ed esaustivo, le ragioni dei propri rilievi critici, in tal modo affiancando alla parte volitiva anche una parte argomentativa diretta a confutare il percorso logico-giuridico seguito dal Tribunale di
Benevento.
Precisati come in premessa i termini della controversia, l'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione. I primi due motivi di gravame formulati dall'appellante vanno esaminati congiuntamente, in quanto entrambi relativi alla ricostruzione della vicenda e all'inquadramento giuridico della fattispecie in esame.
Va premesso che dagli atti di causa appaiono documentate alcune circostanze di fatto, nella specie:
-che gli attori e avevano acquistato in data 19.9.2001, con atto Parte_1 CP_3 per notar da (amministratore unico di l'appartamento Persona_2 Persona_3 Controparte_2
sito in San Giorgio del Sannio - censito in catasto al fol. 23, p.lla 298, sub. 32, piano 2, cat. A2 cl. 6 vani 6, compreso nel condominio “Millenium”-, del quale il venditore aveva garantito la conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché l'allaccio alla fogna pubblica e lo scarico dei reflui condominiali;
- che in seguito all'esposto presentato alla Procura della Repubblica in data
21.6.2011 dalla proprietaria di un fondo agricolo posto a valle del fabbricato, i condomini avevano appreso della mancanza del collegamento alla fognatura pubblica e che il Controparte_6 scaricava “a cielo aperto” le acque reflue ed i liquidami del fabbricato;
- che effettuati in urgenza i lavori disposti dal Comune di S.Giorgio del Sannio, ultimati in data 26.7.2011, l'amministratore del aveva comunicato ai condomini l'avvenuto allacciamento della fogna condominiale alla CP_4
rete fognaria pubblica posta su via Bosco Lucarelli; -che, come evincibile dalla tabella condominiale n.13 allegata, l'importo complessivo dei lavori di collegamento pari ad euro 33.298,00, aveva comportato la partecipazione a detta spesa da parte dell'appellante per l'importo di euro 1.900,32 in relazione alla quota millesimale di proprietà.
Osserva la Corte che la domanda risarcitoria introdotta da va qualificata nei Parte_1 termini di cui all'art.1494, secondo comma, cod.civ., in quanto egli ha agito per ottenere il risarcimento dei danni sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a scongiurare l'eventuale presenza di vizi nell'immobile venduto (nel caso in esame la mancanza dell'allacciamento alla fogna comunale dell'intero fabbricato, nel quale è ricompreso l'appartamento acquistato dagli attori). Tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo. Quando
l'azione di risarcimento dei danni è proposta dall'acquirente ex art.1494 del codice civile, senza alcun collegamento con altre domande, sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore essa può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene
(Cass.n.29783/2024). Vertendosi in ipotesi di responsabilità contrattuale, per la stessa opera il termine di prescrizione decennale, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità.
Richiamati tali principi, devono pertanto ritenersi inconferenti le eccezioni di decadenza e di prescrizione ex art.1495 c.c. sollevate dall'appellata Controparte_2
Ed invero l'appellante ha avuto contezza dei vizi dell'immobile solo quando, dopo l'esposto presentato dalla proprietaria confinante, furono eseguiti con urgenza i lavori di allacciamento alla fogna comunale, ultimati il 26.7.2011. Ed avendo dovuto necessariamente corrispondere una quota parte (pari ad euro 1.900,32 euro) per i lavori effettuati al condominio, ha chiesto il rimborso per i danni patiti al venditore, atteso l'inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti, ascrivibile ad Controparte_2
Pertanto alcuna contestazione/denuncia poteva ragionevolmente essere effettuata dall'appellante prima della manifestazione dei vizi - non conoscibili - nei rigidi termini decadenziali imposti dalla norma richiamata (ai fini di evitare la decadenza dal diritto alla garanzia); dalla ricostruzione in fatto della vicenda, nella sostanza non contestata, si evince che la conoscenza dei vizi è stata raggiunta dai condomini - e dal - solo con la realizzazione dei lavori, disposti su ordine Parte_1 dell'amministrazione comunale, quando non poteva essere più effettuata alcuna denuncia. In ogni caso si rileva che non è maturata la prescrizione in danno dell'appellante per l'azione proposta, trattandosi come prima indicato, di azione contrattuale, soggetta al termine di prescrizione decennale.
L'appellante ha inoltre assunto di avere inviato due atti di costituzione in mora ad CP_2
segnatamente in data 2.9.2011 e 13.11.2013, dei quali la controparte contesta la ricezione;
prescindendo da tali atti, si rileva che l'azione è stata introdotta con citazione del 25.6.2015, dunque tempestivamente, avendo l'appellante agito per il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale.
La società appellata va pertanto condannata al pagamento della somma di euro CP_2
1.900,32, corrisposta da per la realizzazione dei lavori di allacciamento del Parte_1
alla fogna comunale: trattasi “della realizzazione del sistema di scarico Controparte_6
fognario mediante impianto di sollevamento dal momento che il collegamento veniva effettuato con fogna pubblica di via Bosco Lucarelli, posta a quota più alta rispetto al pozzetto degli scarichi condominiali”( cfr. consulenza di parte attrice, a firma ing. . Vi è prova che l'allaccio alla Per_1 fogna comunale, del quale il venditore aveva attestato la presenza con l'atto di vendita del 19.9.2001, era in realtà inesistente;
del che l'esborso sopportato dall'appellante è conseguenza diretta dell'inadempimento contrattuale del venditore di (i lavori di costruzione del fabbricato CP_2
erano subordinati al collegamento alla fogna comunale, che non è stato poi realizzato).
L'appellata è tenuta a corrispondere l'importo di euro 1.900,32 a (pari al danno Parte_1 emergente per l'installazione dell'impianto di sollevamento). Nessuna altra voce di danno va riconosciuta in favore dell'appellante (per spese di gestione per l'impianto di sollevamento - e non a gravità- e per il deprezzamento dell'immobile), in quanto non provata. Nei suddetti termini va pertanto accolto- parzialmente- il motivo di motivo di appello concernente il quantum della pretesa azionata.
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, in seguito alla riforma della sentenza di primo grado, la Corte deve procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali, liquidando e rideterminando le spese di entrambi i gradi, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr.Cass.n.5890/2022;
Cass.n.3877/2021; Cass.n.9064/2018)
Pertanto va applicato il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'esito complessivo del giudizio. In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellante vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale espletata in rapporto alla natura e alle complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri di cui al d.m. n.
55/2014 e successive integrazioni, per i giudizi ordinari dinanzi al Tribunale (tab. n.2), quanto al primo grado, e per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12) per il secondo grado, secondo lo scaglione coerente con il valore della causa (cfr. Cass. n. 28325/2022). In considerazione della non particolare complessità della controversia e delle questioni trattate, va fatta applicazione dei valori minimi in relazione a tutte le fasi di entrambi i gradi di giudizio.
Nulla viene disposto nel presente grado ai fini del rimborso del contributo unificato, che non risulta essere stato versato.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n.
[...] CP_2
424/2020 pubblicata il 21.02.2020, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n.424/2020 del tribunale di
Benevento, condanna al pagamento in favore di dell'importo Controparte_2 Parte_1
di euro 1.900,32, oltre interessi legali dalla domanda;
2) dichiara tenuta e condanna in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_2 delle spese del doppio grado in favore dell'appellante, che liquida come segue:
- quanto al giudizio di primo grado, in € 237,00 per esborsi, € 1.276 per compensi professionali e spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- quanto al presente grado in € 1.457,5 per compensi professionali e spese forfettarie pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Presidente
dott. Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
dott.ssa Rosanna De Rosa