TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/11/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 106/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI II sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice TE DE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 106/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO PISENTI Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
col patrocinio dell'avv. EFISIO LACONI CP_1
APPELLATO oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 374/2023, pubblicata il 29 giugno 2023
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “In via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente in Parte_1 primo grado;
b) annullare e riformare la sentenza n. 374/2023, emessa il 28.06.2023 e pubblicata in data 29.06.2023, dal Giudice di Pace di Sassari, Dott.ssa Maria Antonietta Re, a definizione del procedimento contraddistinto all'R.G. n. 1358/2022, avuto riguardo a tutte le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente ivi comprese le spese di lite e per l'effetto c) dichiarare Parte_1 la piena legittimità e debenza delle somme di cui alla fattura n. 2016000500342601 del 28.04.2016 di
€320,54; d) dichiarare che nessun credito di cui alla fattura (…) può intendersi prescritto e conseguentemente e) condannare il sig. al pagamento della fattura (…) oltre interessi CP_1 per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata: f) accertare sempre in riferimento alla fattura oggetto di causa (…) l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti del signor e, per l'effetto, g) condannare Parte_1 CP_1 quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di oltre interessi per Parte_1 ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese di lite, compensi legali, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 1 di 5 PER L'APPELLATO: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) Rigettare l'appello proposto dalla soc. e per l'effetto confermare la Parte_1 sentenza n. 374/23 del Giudice di Pace di Sassari emessa in data 28.06.2023; b) Con vittoria di spese ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 10 gennaio 2024 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 CP_1 proponendo tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe che aveva interamente
[...] accolto la domanda dell'odierno appellato, diretta a sentir dichiarare l'illegittimità del preteso addebito in fattura dei cosiddetti “conguagli regolatori per partite pregresse” e comunque la prescrizione del relativo credito.
Esponeva come la causa fosse stata promossa dal sig. che, titolare di un'utenza idrica Pt_1 CP_1 per uso domestico, aveva contestato il credito portato nella fattura n. 2016000500342601 emessa dal gestore il 28 aprile 2016 per un importo di € 320,54, a titolo di “conguaglio partite pregresse 2005- 2011”. L'attore aveva eccepito l'illegittima applicazione retroattiva di atti amministrativi a un rapporto ormai eseguito e la carenza del potere impositivo del gestore, nonché, in subordine, la prescrizione del credito vantato dal gestore a tal titolo. Aveva quindi adito il giudice di pace per sentir negare la contestata pretesa creditoria. Aveva resistito in giudizio la società chiedendo il rigetto della domanda attrice e la conferma dell'esistenza del credito vantato. Il giudice di pace, accogliendo la domanda, aveva dichiarato non dovuta la somma di cui alla fattura e condannato alle spese di lite. Pt_1
La società chiedeva pertanto la riforma della decisione impugnata, lamentando la violazione, l'erronea interpretazione e la falsa applicazione da parte del giudice di prime cure della normativa di settore in tema di conguagli regolatori, nonché la non conformità della pronuncia ai più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione. Osservava come le partite pregresse costituissero una componente tariffaria di competenza dell'anno 2014, ritualmente quantificata ed approvata dall'Ente d'Ambito e poi addebitata all'utenza nei modi stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico Integrato (AEEGESI, ora ARERA), e che l'attività del gestore del servizio idrico doveva essere improntata al rispetto del criterio di pieno recupero dei costi d'investimento e di esercizio, nonché dell'equilibrio economico finanziario sancito dalla normativa europea recepita dal legislatore. Ribadiva l'appellante la legittimità della Delibera 26 giugno 2014, n. 18, con cui il Commissario Straordinario dell'Ente aveva approvato la quantificazione dei conguagli Controparte_2 relativi alle “partite pregresse”, imponendone la riscossione ad nel rispetto del principio di Pt_1 matrice comunitaria del recupero dei costi. Richiamava al riguardo l'art. 154 del D.Lgs. 152 del 2006 che, ponendo il principio di commisurazione della tariffa, quale corrispettivo del servizio idrico, alla
“qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari”, ne prevedeva anche la parametrazione all' “entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia (…), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi pagina 2 di 5 inquina paga”. richiamava anche la disciplina di regolamentazione delle tariffe in base al Pt_1
“Metodo Tariffario Normalizzato” approvato col D.M. del 1° agosto 1996, che stabiliva come queste dovessero tener conto “dei costi reali, delle economie conseguenti al miglioramento di efficienza e al superamento della frammentazione delle attuali gestioni”. Tale metodo prendeva le mosse dalla previsione di costi operativi e investimenti previsionali ed era soggetto ad una verifica ex post rispetto ai costi effettivi, demandando all'Autorità d'Ambito l'analisi degli eventuali disallineamenti tra i costi ammissibili previsionali ed i costi ammissibili effettivi, dandosi in tal modo origine ai conguagli regolatori. Aggiungeva l'appellante che detto metodo tariffario normalizzato, nel porre comunque un tetto massimo alle tariffe, consentiva il recupero dei costi di gestione posticipandolo negli anni successivi, quando il limite di prezzo non veniva raggiunto. In applicazione di tale disciplina, il D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, aveva attribuito all'AEEGSI (oggi ARERA) la competenza esclusiva in materia di approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato e questa vi aveva provveduto con la Delibera n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 e correlato Allegato A, disciplinando la quantificazione dei conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, nonché stabilendo i criteri e le modalità di recupero delle partite pregresse da parte dei gestori. Nello specifico, gli articoli 31 e 32 del predetto Allegato A, prevedevano che gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle relative funzioni di regolazione e controllo fossero quantificati ed approvati dalle autorità d'Ambito, come era appunto avvenuto nella specie attraverso la deliberazione adottata dal Commissario il 26 giugno 2014, alla quale si era uniformata. Pt_1
Erroneamente quindi il giudice di prime cure, riconducendo la pretesa all'ambito della revisione tariffaria, ritenuta inammissibilmente retroattiva, anziché al metodo di determinazione delle tariffe, la aveva ritenuta ingiustificata alla stregua del principio di corrispettività delle reciproche prestazioni del gestore e dell'utente, ritenendo detto obbligo di pagamento non correlato alla controprestazione ed integrante un prelievo coattivo a carico dell'utente diretto a finanziare il gestore, trattandosi piuttosto di un elemento di costo non composto solamente dal corrispettivo dovuto per gli effettivi consumi, bensì appunto dalle voci previste da detta normativa. Sottolineava inoltre come nella specie la Pt_1 quantificazione dei conguagli non fosse frutto dell'applicazione di nuove regole tariffarie, bensì della necessità, prevista e consentita dalla precedente normativa, di assicurare la copertura di costi sorti nel passato ed accertati ex post, come pure chiarito da AEEGSI con il documento n. 230/2015. Non si trattava pertanto, secondo l'appellante, di provvedimenti amministrativi dotati di effetti retroattivi, bensì di atti che disponevano l'adeguamento tariffario “ora per allora”, sulla base di una valutazione successiva effettuata sulla scorta delle informazioni riferite ad anni precedenti, valutazione peraltro coerente col principio di recupero dei costi, stabilito per il futuro e non incidente propriamente sui rapporti pregressi. Del tutto legittima era dunque la delibera adottata dall'AEEGSI n. 643 del 2013 che nell'introdurre un nuovo sistema tariffario individuava anche con riferimento ai costi pregressi le componenti di cui tener conto per la futura determinazione delle tariffe. Il riferimento all'entità dei consumi dell'utente costituiva inoltre solo il parametro per quantificare gli importi dei conguagli e non propriamente il corrispettivo dovuto al gestore. L'appellante richiamava quindi i recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, e segnatamente della pronuncia delle Sezioni Unite n. 29593/2022, che riconoscevano, anche implicitamente e con varie pagina 3 di 5 argomentazioni, la legittimità del recupero dei costi pregressi mediante l'applicazione ora per allora dei relativi conguagli. Chiedeva quindi la riforma totale della sentenza di primo grado, contestando anche la condanna alla rifusione delle spese di lite e concludendo come sopra trascritto. Si costituiva l'appellato e contestava i motivi di gravame, osservando che il quadro normativo correttamente ricostruito dal giudice di pace non era mutato nemmeno a seguito dei recenti approdi giurisprudenziali che, secondo la difesa dell'appellante, avrebbero legittimato la pretesa di pagamento dei conguagli regolatori. Richiamava, in particolare, l'argomento fondato sull'illegittima retroattività delle previsioni della delibera n. 643/2013 dell'AEEGSI laddove prevedeva il recupero di costi maturati negli anni 2005 – 2011, in difetto di una norma di rango primario che glielo consentisse. Sosteneva inoltre che anche la delibera commissariale fosse illegittima in quanto esulava dai limiti della normativa che aveva attribuito all'AEEGSI il compito di definire le componenti tariffarie e disponeva retroattivamente l'aumento dei costi per gli utenti con riferimento ad un deficit di bilancio riferito agli anni 2005/2011. Richiamava, per altro verso, l'appellato i recenti arresti del giudice di legittimità sul fondamento del diritto del gestore di chiedere i conguagli in contestazione e, segnatamente, il principio per cui grava sull'ente gestore del servizio idrico l'onere di provare l'imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa (in tal senso Cass., ordinanza n. 5127 del 17/02/2023). In definitiva, argomentava l'appellato, i costi da recuperare avrebbero dovuto comunque essere giustificati e rispondenti a variazioni strutturali del servizio, ossia ad incrementi dell'investimento o all'ottimizzazione dei costi di gestione, non potendo addebitarsi agli utenti le perdite accumulate negli esercizi precedenti e i deficit di bilancio. Dovevano, pertanto, condividersi le motivazioni espresse dal giudice di prime cure al riguardo. Sulla base di tali rilievi il chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. La causa era istruita solo con produzioni documentali e veniva in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., sulle riportate conclusioni.
*** L'appello è infondato e dev'essere rigettato sulla base delle seguenti motivazioni. In ordine alla ricorrenza del credito vantato da a titolo di conguaglio per partite pregresse, Pt_1 come determinato nel 2014 dall'autorità amministrativa con riferimento ad un periodo precedente, deve ribadirsi che il recupero posticipato dei costi riferiti ad esercizi anteriori (e segnatamente agli anni dal 2005 al 2011), è ammissibile e lecito, richiamandosi al riguardo l'orientamento già espresso dalle Sezioni Unite civili della Cassazione nell'ordinanza n. 29593/2022 con cui, sebbene incidentalmente con riferimento alla prescrizione del credito vantato al riguardo dalla società di gestione, era stato implicitamente riconosciuto come detti importi siano in linea di principio dovuti, nonché il recente intervento delle Sezioni Unite che, con la sentenza n.23858 del 26 agosto 2025, ricostruito il complesso quadro normativo di settore, hanno, in sintesi e preliminarmente, richiamato il fondamento normativo del potere demandato dall'art. 31, comma 1, della delibera AEEGSI n. 643/2013 che aveva previsto i conguagli anche con riferimento a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, stabilendo che essi dovessero esprimersi “in unità di consumo” e pagina 4 di 5 attribuendo al la relativa approvazione, intervenuta con Parte_2 la citata delibera n. 18 del 26 giugno 2014 che li aveva riconosciuti e quantificati. Tuttavia, l'appellante non ha specificamente censurato la seconda parte della sentenza. Infatti, il giudice di pace, dopo aver richiamato le pronunce con cui la suprema Corte aveva reputato ammissibili i conguagli regolatori mediante l'imposizione all'utente di costi individuati e addebitati ora per allora, ha applicato (correttamente o meno, non ha importanza, in difetto di rilievi sul punto di parte appellante) i principi affermati dalle successive ordinanze del giudice di legittimità e, segnatamente, dalla n. 5127 del 17 febbraio 2023. In base a detta pronuncia, grava sull'ente gestore del servizio idrico l'onere di provare l'imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa. La sentenza impugnata applica, infatti, il principio, più volte affermato dalla corte prima dell'ultimo arresto delle Sezioni Unite, per cui il recupero dei costi per partite pregresse può reputarsi consentito solamente ove questi siano «giustificati» e rispondenti alle «variazioni strutturali» del servizio, ovvero “all'incremento degli investimenti o all'ottimizzazione dei costi di gestione", come pure sottolineato dall'appellato. Non è, per contro, consentito al gestore, secondo detto orientamento, addebitare all'utente errori previsionali che abbiano portato ad un incremento dei costi del servizio rispetto a quelli inizialmente stimati, né far ricorso al meccanismo dei conguagli tariffari per sopperire alle perdite accumulate negli esercizi precedenti al mutamento della disciplina, eventualmente ascrivibili ad errori di gestione o di programmazione. Tale motivazione, fondata sul mancato assolvimento da parte di a detto onere probatorio, è Pt_1 ulteriore e distinta da quelle inerenti al divieto di retroattività della previsione dei conguagli e al nesso di corrispettività fra le prestazioni, argomenti su cui sono fondati i motivi di gravame, e non è stata affatto censurata dall'appellante. Trattandosi di motivazione dirimente e idonea a sorreggere la decisione impugnata, la cui correttezza non può essere vagliata d'ufficio in difetto di puntuali argomenti non spesi sul punto dall'appellante, la sentenza non può che essere confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico di Pt_1
dovendo anche dichiararsi che ricorrono le condizioni per il pagamento del doppio del contributo
[...] unificato ex art. 13, comma 1 - quater del DPR n.115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 228 del 2012.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'appello proposto da confermando per l'effetto la sentenza impugnata, n. 374/2023 del giudice di pace di Parte_1
Sassari. Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, CP_1 liquidate in complessivi € 600,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge. Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato. Sassari 10 novembre 2025 Il giudice
TE DE
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI II sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice TE DE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 106/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO PISENTI Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
col patrocinio dell'avv. EFISIO LACONI CP_1
APPELLATO oggetto: appello sentenza del giudice di pace di Sassari n. 374/2023, pubblicata il 29 giugno 2023
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “In via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente in Parte_1 primo grado;
b) annullare e riformare la sentenza n. 374/2023, emessa il 28.06.2023 e pubblicata in data 29.06.2023, dal Giudice di Pace di Sassari, Dott.ssa Maria Antonietta Re, a definizione del procedimento contraddistinto all'R.G. n. 1358/2022, avuto riguardo a tutte le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente ivi comprese le spese di lite e per l'effetto c) dichiarare Parte_1 la piena legittimità e debenza delle somme di cui alla fattura n. 2016000500342601 del 28.04.2016 di
€320,54; d) dichiarare che nessun credito di cui alla fattura (…) può intendersi prescritto e conseguentemente e) condannare il sig. al pagamento della fattura (…) oltre interessi CP_1 per ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
in via subordinata: f) accertare sempre in riferimento alla fattura oggetto di causa (…) l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da nei confronti del signor e, per l'effetto, g) condannare Parte_1 CP_1 quest'ultimo al pagamento del credito così determinato a favore di oltre interessi per Parte_1 ritardato pagamento ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato. Con vittoria di spese di lite, compensi legali, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 1 di 5 PER L'APPELLATO: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: a) Rigettare l'appello proposto dalla soc. e per l'effetto confermare la Parte_1 sentenza n. 374/23 del Giudice di Pace di Sassari emessa in data 28.06.2023; b) Con vittoria di spese ed onorari”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 10 gennaio 2024 conveniva davanti a questo tribunale Parte_1 CP_1 proponendo tempestivo appello contro la sentenza di cui in epigrafe che aveva interamente
[...] accolto la domanda dell'odierno appellato, diretta a sentir dichiarare l'illegittimità del preteso addebito in fattura dei cosiddetti “conguagli regolatori per partite pregresse” e comunque la prescrizione del relativo credito.
Esponeva come la causa fosse stata promossa dal sig. che, titolare di un'utenza idrica Pt_1 CP_1 per uso domestico, aveva contestato il credito portato nella fattura n. 2016000500342601 emessa dal gestore il 28 aprile 2016 per un importo di € 320,54, a titolo di “conguaglio partite pregresse 2005- 2011”. L'attore aveva eccepito l'illegittima applicazione retroattiva di atti amministrativi a un rapporto ormai eseguito e la carenza del potere impositivo del gestore, nonché, in subordine, la prescrizione del credito vantato dal gestore a tal titolo. Aveva quindi adito il giudice di pace per sentir negare la contestata pretesa creditoria. Aveva resistito in giudizio la società chiedendo il rigetto della domanda attrice e la conferma dell'esistenza del credito vantato. Il giudice di pace, accogliendo la domanda, aveva dichiarato non dovuta la somma di cui alla fattura e condannato alle spese di lite. Pt_1
La società chiedeva pertanto la riforma della decisione impugnata, lamentando la violazione, l'erronea interpretazione e la falsa applicazione da parte del giudice di prime cure della normativa di settore in tema di conguagli regolatori, nonché la non conformità della pronuncia ai più recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione. Osservava come le partite pregresse costituissero una componente tariffaria di competenza dell'anno 2014, ritualmente quantificata ed approvata dall'Ente d'Ambito e poi addebitata all'utenza nei modi stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico Integrato (AEEGESI, ora ARERA), e che l'attività del gestore del servizio idrico doveva essere improntata al rispetto del criterio di pieno recupero dei costi d'investimento e di esercizio, nonché dell'equilibrio economico finanziario sancito dalla normativa europea recepita dal legislatore. Ribadiva l'appellante la legittimità della Delibera 26 giugno 2014, n. 18, con cui il Commissario Straordinario dell'Ente aveva approvato la quantificazione dei conguagli Controparte_2 relativi alle “partite pregresse”, imponendone la riscossione ad nel rispetto del principio di Pt_1 matrice comunitaria del recupero dei costi. Richiamava al riguardo l'art. 154 del D.Lgs. 152 del 2006 che, ponendo il principio di commisurazione della tariffa, quale corrispettivo del servizio idrico, alla
“qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari”, ne prevedeva anche la parametrazione all' “entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia (…), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi pagina 2 di 5 inquina paga”. richiamava anche la disciplina di regolamentazione delle tariffe in base al Pt_1
“Metodo Tariffario Normalizzato” approvato col D.M. del 1° agosto 1996, che stabiliva come queste dovessero tener conto “dei costi reali, delle economie conseguenti al miglioramento di efficienza e al superamento della frammentazione delle attuali gestioni”. Tale metodo prendeva le mosse dalla previsione di costi operativi e investimenti previsionali ed era soggetto ad una verifica ex post rispetto ai costi effettivi, demandando all'Autorità d'Ambito l'analisi degli eventuali disallineamenti tra i costi ammissibili previsionali ed i costi ammissibili effettivi, dandosi in tal modo origine ai conguagli regolatori. Aggiungeva l'appellante che detto metodo tariffario normalizzato, nel porre comunque un tetto massimo alle tariffe, consentiva il recupero dei costi di gestione posticipandolo negli anni successivi, quando il limite di prezzo non veniva raggiunto. In applicazione di tale disciplina, il D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, aveva attribuito all'AEEGSI (oggi ARERA) la competenza esclusiva in materia di approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato e questa vi aveva provveduto con la Delibera n. 643/2013/R/IDR del 27/12/2013 e correlato Allegato A, disciplinando la quantificazione dei conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, nonché stabilendo i criteri e le modalità di recupero delle partite pregresse da parte dei gestori. Nello specifico, gli articoli 31 e 32 del predetto Allegato A, prevedevano che gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle relative funzioni di regolazione e controllo fossero quantificati ed approvati dalle autorità d'Ambito, come era appunto avvenuto nella specie attraverso la deliberazione adottata dal Commissario il 26 giugno 2014, alla quale si era uniformata. Pt_1
Erroneamente quindi il giudice di prime cure, riconducendo la pretesa all'ambito della revisione tariffaria, ritenuta inammissibilmente retroattiva, anziché al metodo di determinazione delle tariffe, la aveva ritenuta ingiustificata alla stregua del principio di corrispettività delle reciproche prestazioni del gestore e dell'utente, ritenendo detto obbligo di pagamento non correlato alla controprestazione ed integrante un prelievo coattivo a carico dell'utente diretto a finanziare il gestore, trattandosi piuttosto di un elemento di costo non composto solamente dal corrispettivo dovuto per gli effettivi consumi, bensì appunto dalle voci previste da detta normativa. Sottolineava inoltre come nella specie la Pt_1 quantificazione dei conguagli non fosse frutto dell'applicazione di nuove regole tariffarie, bensì della necessità, prevista e consentita dalla precedente normativa, di assicurare la copertura di costi sorti nel passato ed accertati ex post, come pure chiarito da AEEGSI con il documento n. 230/2015. Non si trattava pertanto, secondo l'appellante, di provvedimenti amministrativi dotati di effetti retroattivi, bensì di atti che disponevano l'adeguamento tariffario “ora per allora”, sulla base di una valutazione successiva effettuata sulla scorta delle informazioni riferite ad anni precedenti, valutazione peraltro coerente col principio di recupero dei costi, stabilito per il futuro e non incidente propriamente sui rapporti pregressi. Del tutto legittima era dunque la delibera adottata dall'AEEGSI n. 643 del 2013 che nell'introdurre un nuovo sistema tariffario individuava anche con riferimento ai costi pregressi le componenti di cui tener conto per la futura determinazione delle tariffe. Il riferimento all'entità dei consumi dell'utente costituiva inoltre solo il parametro per quantificare gli importi dei conguagli e non propriamente il corrispettivo dovuto al gestore. L'appellante richiamava quindi i recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, e segnatamente della pronuncia delle Sezioni Unite n. 29593/2022, che riconoscevano, anche implicitamente e con varie pagina 3 di 5 argomentazioni, la legittimità del recupero dei costi pregressi mediante l'applicazione ora per allora dei relativi conguagli. Chiedeva quindi la riforma totale della sentenza di primo grado, contestando anche la condanna alla rifusione delle spese di lite e concludendo come sopra trascritto. Si costituiva l'appellato e contestava i motivi di gravame, osservando che il quadro normativo correttamente ricostruito dal giudice di pace non era mutato nemmeno a seguito dei recenti approdi giurisprudenziali che, secondo la difesa dell'appellante, avrebbero legittimato la pretesa di pagamento dei conguagli regolatori. Richiamava, in particolare, l'argomento fondato sull'illegittima retroattività delle previsioni della delibera n. 643/2013 dell'AEEGSI laddove prevedeva il recupero di costi maturati negli anni 2005 – 2011, in difetto di una norma di rango primario che glielo consentisse. Sosteneva inoltre che anche la delibera commissariale fosse illegittima in quanto esulava dai limiti della normativa che aveva attribuito all'AEEGSI il compito di definire le componenti tariffarie e disponeva retroattivamente l'aumento dei costi per gli utenti con riferimento ad un deficit di bilancio riferito agli anni 2005/2011. Richiamava, per altro verso, l'appellato i recenti arresti del giudice di legittimità sul fondamento del diritto del gestore di chiedere i conguagli in contestazione e, segnatamente, il principio per cui grava sull'ente gestore del servizio idrico l'onere di provare l'imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa (in tal senso Cass., ordinanza n. 5127 del 17/02/2023). In definitiva, argomentava l'appellato, i costi da recuperare avrebbero dovuto comunque essere giustificati e rispondenti a variazioni strutturali del servizio, ossia ad incrementi dell'investimento o all'ottimizzazione dei costi di gestione, non potendo addebitarsi agli utenti le perdite accumulate negli esercizi precedenti e i deficit di bilancio. Dovevano, pertanto, condividersi le motivazioni espresse dal giudice di prime cure al riguardo. Sulla base di tali rilievi il chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. La causa era istruita solo con produzioni documentali e veniva in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., sulle riportate conclusioni.
*** L'appello è infondato e dev'essere rigettato sulla base delle seguenti motivazioni. In ordine alla ricorrenza del credito vantato da a titolo di conguaglio per partite pregresse, Pt_1 come determinato nel 2014 dall'autorità amministrativa con riferimento ad un periodo precedente, deve ribadirsi che il recupero posticipato dei costi riferiti ad esercizi anteriori (e segnatamente agli anni dal 2005 al 2011), è ammissibile e lecito, richiamandosi al riguardo l'orientamento già espresso dalle Sezioni Unite civili della Cassazione nell'ordinanza n. 29593/2022 con cui, sebbene incidentalmente con riferimento alla prescrizione del credito vantato al riguardo dalla società di gestione, era stato implicitamente riconosciuto come detti importi siano in linea di principio dovuti, nonché il recente intervento delle Sezioni Unite che, con la sentenza n.23858 del 26 agosto 2025, ricostruito il complesso quadro normativo di settore, hanno, in sintesi e preliminarmente, richiamato il fondamento normativo del potere demandato dall'art. 31, comma 1, della delibera AEEGSI n. 643/2013 che aveva previsto i conguagli anche con riferimento a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, stabilendo che essi dovessero esprimersi “in unità di consumo” e pagina 4 di 5 attribuendo al la relativa approvazione, intervenuta con Parte_2 la citata delibera n. 18 del 26 giugno 2014 che li aveva riconosciuti e quantificati. Tuttavia, l'appellante non ha specificamente censurato la seconda parte della sentenza. Infatti, il giudice di pace, dopo aver richiamato le pronunce con cui la suprema Corte aveva reputato ammissibili i conguagli regolatori mediante l'imposizione all'utente di costi individuati e addebitati ora per allora, ha applicato (correttamente o meno, non ha importanza, in difetto di rilievi sul punto di parte appellante) i principi affermati dalle successive ordinanze del giudice di legittimità e, segnatamente, dalla n. 5127 del 17 febbraio 2023. In base a detta pronuncia, grava sull'ente gestore del servizio idrico l'onere di provare l'imprevedibilità del costo di cui chiede retroattivamente il recupero agli utenti, nonché la sua pertinenza e corrispettività rispetto al servizio offerto, trattandosi di fatti costitutivi della pretesa. La sentenza impugnata applica, infatti, il principio, più volte affermato dalla corte prima dell'ultimo arresto delle Sezioni Unite, per cui il recupero dei costi per partite pregresse può reputarsi consentito solamente ove questi siano «giustificati» e rispondenti alle «variazioni strutturali» del servizio, ovvero “all'incremento degli investimenti o all'ottimizzazione dei costi di gestione", come pure sottolineato dall'appellato. Non è, per contro, consentito al gestore, secondo detto orientamento, addebitare all'utente errori previsionali che abbiano portato ad un incremento dei costi del servizio rispetto a quelli inizialmente stimati, né far ricorso al meccanismo dei conguagli tariffari per sopperire alle perdite accumulate negli esercizi precedenti al mutamento della disciplina, eventualmente ascrivibili ad errori di gestione o di programmazione. Tale motivazione, fondata sul mancato assolvimento da parte di a detto onere probatorio, è Pt_1 ulteriore e distinta da quelle inerenti al divieto di retroattività della previsione dei conguagli e al nesso di corrispettività fra le prestazioni, argomenti su cui sono fondati i motivi di gravame, e non è stata affatto censurata dall'appellante. Trattandosi di motivazione dirimente e idonea a sorreggere la decisione impugnata, la cui correttezza non può essere vagliata d'ufficio in difetto di puntuali argomenti non spesi sul punto dall'appellante, la sentenza non può che essere confermata. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carico di Pt_1
dovendo anche dichiararsi che ricorrono le condizioni per il pagamento del doppio del contributo
[...] unificato ex art. 13, comma 1 - quater del DPR n.115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 228 del 2012.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, rigetta l'appello proposto da confermando per l'effetto la sentenza impugnata, n. 374/2023 del giudice di pace di Parte_1
Sassari. Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali, CP_1 liquidate in complessivi € 600,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge. Dichiara la ricorrenza dei presupposti per il pagamento a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato. Sassari 10 novembre 2025 Il giudice
TE DE
pagina 5 di 5