Sentenza 5 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/12/2002, n. 17271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17271 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 30 L. 21-11-1991, N.374 (1ST.NE GIUDICE DI PACE) REPUBBLICA ITALIANA 70 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI GAS 1 2 Danni da RZA CIVILE SEZIONE diffamazione a mezzo stampa 1.m Sigg - Magistrati: Composta dagli Presidente R.G.N. 6848/99 Dott. Vincenzo CARBONE 7407/99 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere 8746/99 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron. 40550 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere - Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. Ud. 26/09/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI IT SRL, con sede in Casamicciola Terme, ' quale società editrice del periodico "Ischia Gratis", in persona dell'amministratore p.t. Vincenzo Savarese, elettivamente domiciliata in ROMA VLE ETTORE FRANCESCHINI 89, presso COPPOTELLI, difesa dagli avvocati ET DI ME, BRUNO GRANITO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DI ME ET, D'AR LV, MO RI;
2002
- intimati -
1762 e sul 2° ricorso n° 07407/99 proposto da: D'AR LV, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO CAPPELLO, difeso dall'avvocato ARMANDO CAPPELLO con studio in 80077 ISCHIA (NA) VIA DELLE GINESTRE 1, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
DI ME ET, TI IT SRL, MO RI;
- intimati e sul 3° ricorso n° 08746/99 proposto da: DI ME ET, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 101, presso SOLARI, difeso dagli avvocati LV TRANI, FRANCESCO TRANI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
D'AR LV, TI IT SRL;
intimati - avversO la sentenza n. 712/98 del Giudice di pace di ISCHIA, emessa il 16/11/98 e depositata il 18/11/98 (R.G. 654/98); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 26/09/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
2 lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha chiesto si respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. Svolgimento del processo e Motivi della decisione 1. Il giudice di pace di Ischia, con sentenza del 18 novembre 1998, ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta da ET Di LI contro la srl Valen- tino, editore del settimanale "Ischia gratis" e Salva- tore D'CO; danni che erano stati cagionati in seguito alla pubblicazione sul settimanale di un articolo a firma del D'CO, di contenuto diffamatorio. Con la decisione è stata rigettata la stessa doman- da proposta da VA D'CO
contro
IC Simo- nassi, indicato come il soggetto che aveva firmato l'articolo in questione.
2. Il giudice di pace ha affermato la responsabili- tà della srl NT e di VA D'CO, dichia- rando che le espressioni adoperate dall'articolista erano offensive e diffamatorie e li ha condannati, in solido, al pagamento della somma di lire 600.000, di- sponendo la pubblicazione del dispositivo della deci- sione sul giornale "Golfo". Lo stesso giudice ha escluso la responsabilità del 3 IM, il quale si era limitato a censurare l'arti- colo del D'CO riguardante il Di LI.
3. La srl NT IT ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata, adde- bitando alla decisione i seguenti errori: violazione dell'art. 11 della legge 8 febbraio 1948 n. 47; difetto di motivazione in ordine al contenuto diffamatorio del- l'articolo.
4. Anche VA D'CO ha, separatamente, impu- gnato la decisione, addebitando a questa il difetto di motivazione in ordine al fatto che oggetto dell'artico- lo diffamatorio fosse proprio il Di LI. Contro questo ricorso resiste ET Di LI con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale in ordine alla mancata liquidazione dei danni subiti nello svolgimento dell'attività commerciale da lui esercita- ta.
5. Ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati rimessi al P.M. per le sue conclusioni sulla controversia ed il P.M. ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato, per manifesta infondatezza.
6. I ricorsi nn. 6848, 7407 e 8746 dell'anno 1999 debbono essere riuniti, perché rivolti contro la stessa sentenza. 4 7. Le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore a lire due milio- ni, come nella specie, si debbono ritenere sempre pro- nunciate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto riferimento alle norme di diritto. Contro queste sentenze il ricorso per cassazione non può essere proposto per violazione dell'art. 360 n.5 cod. proc. civ., quando l'enunciazione del criterio di equità adottato non sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si ovvero di ra- risolva in un'ipotesi di mera apparenza, dicale ed insanabile contraddittorietà della motivazio- ne e per violazione della legge sostanziale ai sensi dell'art.360 cod. proc. civ., la quale ricorre soltanto in caso di inosservanza ° falsa applicazione della Co- stituzione e delle norme comunitarie, se di rango supe- riore a quelle ordinarie: sent. 15 ottobre 1999, n. 716/SU; 7 marzo 2001, n. 3290. 8. Il principio, condiviso dal Collegio, è applica- bile in questa vicenda processuale. Il riferimento è ai ricorsi proposti dalla Società NT e da VA D'CO ed al ricorso inciden- tale proposto da ET Di LI, nella parte in cui in questi è denunciato il difetto di motivazione.
9. La denunciata violazione di legge (legge 8 feb- 5 braio 1948 n. 47, art. 119) contenuta nel ricorso della Società NT non può essere esaminata. La violazione delle norme di diritto sostanziale è censura consentita soltanto in caso d'inosservanza 0 falsa applicazione delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, se di rango superiore a quelle or- dinarie: Cass. 7 marzo 1999, n. 716/SU. Ciò non ricorre nella fattispecie. 10. Conclusivamente i ricorsi riuniti debbono esse- re rigettati. Le spese di questo giudizio possono essere intera- mente compensate tra tutte le parti, ricorrendo giusti motivi.
p. q. m.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
dichiara interamente compensate le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 26 settembre 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Estensore Il PresidentePresidente Dott.ssa fena Ajello erta Oggi, 5.11.02 Doff ༢ ་ IL CANCER