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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2552/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato il 05.10.1982 a Rho (MI)
Cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ruggero Stretti presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata il [...] a [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ruggero Stretti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Vanzago il 28.02.2009
(anno 2009 atto n. 3 parte 2 serie A)
In separazione dei beni.
X separati consensualmente con sentenza n. 993/2024 emessa il 17.01.2024 e pubblicata il 26.01.2024 con i seguenti figli: , cittadinanza italiana, C.F. nata a [...] Persona_1 C.F._3
(MI), il 13.09.2008, e cittadinanza italiana, C.F. nato a Persona_2 C.F._4
Rho (MI), il 17.11.2011
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento paritario presso entrambi;
3. Il signor provvederà a corrispondere a titolo di mantenimento per Parte_1
i figli e , mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di € Per_1 Per_2
500,00 (mille/00) mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo a quello della separazione, al seguente IBAN [...] Banco
BPM – . Parte_2
4. Il signor dichiara di rinunciare al 50% dell'Assegno unico in favore Parte_1 della signora , che pertanto potrà richiedere autonomamente il 100% dello stesso. Parte_2
5. Il signor , inoltre, concorrerà nella misura del 50% per le spese Parte_1 straordinarie relative ai figli minori, con applicazione delle linee guida emesse dal CNF come di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, se già esistenti nell'organizzazione familiare;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o enti territoriali) scorporando la quota dovuta per il pasto, avente carattere ordinario;
c) un corso sportivo all'anno per attività non agonistica;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
6. Il signor e la signora salvo migliori accordi fra le parti, potranno tenere con Pt_1 Pt_2 sé i figli minori, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e degli impegni scolastici dei figli, una settimana a testa in alternanza;
7. Il signor e la signora inoltre, potranno trascorrere con i figli, durante il Pt_1 Pt_2 periodo estivo, due settimane anche non consecutive ciascuno, da concordare fra le parti non appena a conoscenza del piano ferie lavorativo e comunque entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
i genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente la località prescelta per le vacanze con i figli, fornendo il relativo indirizzo.
8. I figli minori e trascorreranno, inoltre, i giorni di Natale, Capodanno, Pasqua Per_1 Per_2
e tutte le altre festività, in via alternata con l'uno e l'altro genitore. In caso di disaccordo, negli anni pari prevarrà la volontà paterna e negli anni dispari prevarrà la volontà materna.
9. Il cane ST resterà nell'abitazione coniugale con la signora ma verrà mantenuto Pt_2
a spese del signor Pt_1
10. Le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di reciproco mantenimento.
11. I coniugi si rilasciano vicendevolmente consenso al rinnovo e/o al rilascio dei propri documenti d'identità, nonché di quelli relativi ai figli minori, compresi quelli validi per l'espatrio ed i passaporti, e si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio.
12. Le parti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto e in parte le medesime domande o domande ad esse connesse.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Vanzago il 28.02.2009 tra
[...]
e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di lite;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vanzago perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.03.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG