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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 05/11/2024, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 660 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 12/04/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. GAMBAZZI ALESSANDRA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CARBONE FRANCESCA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21.10.2024
OGGETTO: divorzio contenzioso
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE
ALL'UDIENZA DEL 17.10.2024
* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 12.04.2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con in Soresina il 10 settembre 2006 (atto 10, anno 2006, Controparte_1
serie A, parte 2 ), unione dalla quale è nata la figlia (nata il [...]), e di essersi separata Per_1
dal marito con verbale di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Cremona
n. 2064/2021 del 17 maggio 2021 (pubblicato il 19.05.2021), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La ricorrente chiedeva di affidare la figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento della Per_1 stessa presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà) e la regolamentazione della frequentazione paterna meglio precisata in ricorso. In punto economico, chiedeva Parte_1 di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore mediante versamento alla madre di € 321,60, oltre al 50% delle spese straordinarie;
domandava inoltre un assegno divorzile di ammontare pari a € 300 mensili.
Con comparsa depositata il 02.09.2024, si costituiva in giudizio , aderendo alla Controparte_1
richiesta di divorzio della moglie;
il resistente chiedeva l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso di sé, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie e la regolamentazione delle frequentazioni come indicate in comparsa;
il resistente inoltre chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda di assegno divorzile in favore della moglie e, in via riconvenzionale, di disporre il trasferimento di proprietà in proprio favore dell'autovettura Ford Focus TG: DF201PE.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano dinanzi al GOP all'udienza del
14/10/2024 ove le stesse esplicitavano le condizioni dell'accordo raggiunto. All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, ritenuto l'accordo corrispondente all'interesse della prole ed equo e congruo in punto economico, provvedeva dunque in via temporanea e urgente come da accordo e rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 30/10/2024.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in Soresina il 10 settembre 2006 (atto 10, anno 2006, serie A, parte 2 ).
Dal matrimonio è nata la figlia (nata il [...]), Per_1 Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Cremona n. 2064/2021 del 17 maggio 2021 (pubblicato il 19.05.2021).
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno presentato conclusioni congiunte in punto di conferma del regime di affido della minore conformemente a quanto già disposto in sede di separazione, pervenendo ad un pieno accordo a definizione del presente giudizio.
Osserva preliminarmente il Tribunale che documentazione depositata e acquisita consente a questa
Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio ed in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita della minore , non ritenendosi in alcun modo necessario l'ascolto della medesima, tenuto conto Per_1
del pieno accordo tra le parti, secondo il dettato dell'art. 473 bis.4, ult. co. c.p.c.
In specie, nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale, le parti hanno dimostrato di essere in grado di raggiungere accordi nell'interesse della prole, impegnandosi, già all'epoca della separazione, a collaborare attivamente al fine di gestire in modo sereno e condiviso la genitorialità.
Ciò posto, osservato che l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore per garantire l'attuazione della bigenitorialità, può pertanto confermarsi l'affido condiviso della minore Per_1
(nata il [...]) a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse della medesima.
rimarrà collocata presso la madre, con la quale la stessa è sempre rimasta a vivere. Per_1
Quanto ai tempi di frequentazione paterna, ritiene il Collegio che questo aspetto non debba essere puntualmente regolamentato, quanto alla situazione ordinaria, considerati gli impegni e le esigenze della minore, così come evidenziati dai genitori;
le parti, del resto, hanno dato prova di saper collaborare e comunicare proficuamente nell'interesse della prole, come sopra osservato, sicchè deve formularsi una prognosi favorevole circa la loro capacità di garantire e gestire un sereno ed equilibrato accesso di ad entrambi i genitori. Per_1 Pertanto, anche in corrispondenza dei desideri della minore, appare preferibile nulla statuire sui tempi di frequentazione ordinari che restano rimessi alla autonoma regolamentazione, con l'auspicabile collaborazione della madre, collocataria prevalente della prole.
Si provvede pertanto come in dispositivo, secondo quanto condiviso dalle parti, anche quanto ai periodi di vacanza.
*
Assegnazione della casa coniugale
Al collocamento prevalente della figlia presso la residenza della madre consegue l'assegnazione in favore di parte ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare sita in Annicco via
Martiri di Cefalonia n. 7 (in comproprietà) ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della figlia dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, in conformità delle stesse domande delle parti.
* Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche e accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando essi profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle parti delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto offerto e documentato.
Le parti hanno infatti spontaneamente giudicato i rispettivi redditi adeguati, non formulando, in sede di precisazione delle conclusioni, alcuna domanda di assegno divorzile.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE, così statuisce: 1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da CP_1
e in Soresina il 10 settembre 2006 (atto 10, anno 2006, serie A,
[...] Parte_1
parte 2 );
2. CONFERMA l'affidamento della minore (nata il [...]) in via condivisa ad entrambi Per_1
i genitori, con collocamento della stessa, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3. CONFERMA l'assegnazione alla madre della casa coniugale sita in Annicco via Martiri di
Cefalonia n. 7 (in comproprietà tra i coniugi);
4. DISPONE che, salvi migliori accordi tra i genitori, la frequentazione paterna avvenga liberamente, tenuto conto degli impegni scolastici e extrascolastici della minore;
le festività natalizie e pasquali saranno equamente suddivise tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza; durante il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con la figlia un periodo di 15 giorni anche non consecutivi da comunicare all'altro entro il 30/05 di ogni anno;
5. DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia (nata il [...]) Per_1 mediante versamento alla madre di € 321,00 al mese (somma rivalutabile secondo gli indici
ISTAT), entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, da intendersi qui integralmente richiamato;
6. DÀ ATTO che le parti concordano che le rate del mutuo contratto con la Banca “Credit –
Agricole” per l'acquisto della casa coniugale, il cui termine di pagamento scadrà il
30/11/2043, saranno versate pro quota sul conto corrente acceso per il pagamento del mutuo;
a tal fine i coniugi si impegnano a mantenere il conto corrente comune sul quale sono attualmente addebitate le predette rate e a versare, entro le scadenze previste, pro quota, le somme necessarie per il pagamento delle rate del mutuo e del premio di assicurazione all'immobile; tutte le spese bancarie relative alla tenuta del conto corrente comune continueranno da e a essere sostenute ragione pari al Parte_1 Controparte_1
50% ciascuno;
7. DÀ ATTO che si impegna a cedere a titolo gratuito, entro il 31/12/2024, Controparte_1
l'autovettura Ford Focus tg DF201PE a , la quale si impegna Parte_1 all'adempimento a proprie spese delle pratiche relative al passaggio di proprietà;
8. DISPONE, su accordo delle parti, che l'assegno unico venga percepito integralmente da
[...]
; Pt_1
9. DÀ ATTO che dichiara di rinunciare all'assegno divorzile e, Parte_1
conseguentemente, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra; 10. DICHIARA compensate le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Soresina per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 30/10/2024.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Giorgio Scarsato Presidente
Federica Meloni Giudice
Benedetta Fattori Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso in data 12/04/2024,
DA
(cf: ) nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall' avv. GAMBAZZI ALESSANDRA , elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(cf: ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CARBONE FRANCESCA elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Cremona ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21.10.2024
OGGETTO: divorzio contenzioso
*
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLA PARTE RICORRENTE E DELLA PARTE RESISTENTE RASSEGNATE
ALL'UDIENZA DEL 17.10.2024
* CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo il 12.04.2024, , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con rito concordatario con in Soresina il 10 settembre 2006 (atto 10, anno 2006, Controparte_1
serie A, parte 2 ), unione dalla quale è nata la figlia (nata il [...]), e di essersi separata Per_1
dal marito con verbale di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Cremona
n. 2064/2021 del 17 maggio 2021 (pubblicato il 19.05.2021), chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La ricorrente chiedeva di affidare la figlia minore a entrambi i genitori, con collocamento della Per_1 stessa presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale (in comproprietà) e la regolamentazione della frequentazione paterna meglio precisata in ricorso. In punto economico, chiedeva Parte_1 di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della minore mediante versamento alla madre di € 321,60, oltre al 50% delle spese straordinarie;
domandava inoltre un assegno divorzile di ammontare pari a € 300 mensili.
Con comparsa depositata il 02.09.2024, si costituiva in giudizio , aderendo alla Controparte_1
richiesta di divorzio della moglie;
il resistente chiedeva l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento della stessa presso di sé, la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie e la regolamentazione delle frequentazioni come indicate in comparsa;
il resistente inoltre chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda di assegno divorzile in favore della moglie e, in via riconvenzionale, di disporre il trasferimento di proprietà in proprio favore dell'autovettura Ford Focus TG: DF201PE.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., le parti comparivano dinanzi al GOP all'udienza del
14/10/2024 ove le stesse esplicitavano le condizioni dell'accordo raggiunto. All'udienza di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., il Giudice Delegato, ritenuto l'accordo corrispondente all'interesse della prole ed equo e congruo in punto economico, provvedeva dunque in via temporanea e urgente come da accordo e rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La causa veniva discussa e decisa nella camera di consiglio del 30/10/2024.
*
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e deve essere accolta.
Emerge agli atti che e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in Soresina il 10 settembre 2006 (atto 10, anno 2006, serie A, parte 2 ).
Dal matrimonio è nata la figlia (nata il [...]), Per_1 Le parti si sono in seguito separate con verbale di separazione consensuale omologato con decreto del Tribunale di Cremona n. 2064/2021 del 17 maggio 2021 (pubblicato il 19.05.2021).
Evidenzia il Collegio che lo stato di separazione tra le parti si è protratto per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione e avendo le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/70 e successive modifiche (L.
55/2015) per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
*
La responsabilità genitoriale
Le parti hanno presentato conclusioni congiunte in punto di conferma del regime di affido della minore conformemente a quanto già disposto in sede di separazione, pervenendo ad un pieno accordo a definizione del presente giudizio.
Osserva preliminarmente il Tribunale che documentazione depositata e acquisita consente a questa
Autorità Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio ed in particolare in punto di responsabilità genitoriale tutelante per il percorso di crescita della minore , non ritenendosi in alcun modo necessario l'ascolto della medesima, tenuto conto Per_1
del pieno accordo tra le parti, secondo il dettato dell'art. 473 bis.4, ult. co. c.p.c.
In specie, nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale, le parti hanno dimostrato di essere in grado di raggiungere accordi nell'interesse della prole, impegnandosi, già all'epoca della separazione, a collaborare attivamente al fine di gestire in modo sereno e condiviso la genitorialità.
Ciò posto, osservato che l'affido condiviso è il regime privilegiato dal legislatore per garantire l'attuazione della bigenitorialità, può pertanto confermarsi l'affido condiviso della minore Per_1
(nata il [...]) a entrambi i genitori, trattandosi della soluzione maggiormente rispondente all'interesse della medesima.
rimarrà collocata presso la madre, con la quale la stessa è sempre rimasta a vivere. Per_1
Quanto ai tempi di frequentazione paterna, ritiene il Collegio che questo aspetto non debba essere puntualmente regolamentato, quanto alla situazione ordinaria, considerati gli impegni e le esigenze della minore, così come evidenziati dai genitori;
le parti, del resto, hanno dato prova di saper collaborare e comunicare proficuamente nell'interesse della prole, come sopra osservato, sicchè deve formularsi una prognosi favorevole circa la loro capacità di garantire e gestire un sereno ed equilibrato accesso di ad entrambi i genitori. Per_1 Pertanto, anche in corrispondenza dei desideri della minore, appare preferibile nulla statuire sui tempi di frequentazione ordinari che restano rimessi alla autonoma regolamentazione, con l'auspicabile collaborazione della madre, collocataria prevalente della prole.
Si provvede pertanto come in dispositivo, secondo quanto condiviso dalle parti, anche quanto ai periodi di vacanza.
*
Assegnazione della casa coniugale
Al collocamento prevalente della figlia presso la residenza della madre consegue l'assegnazione in favore di parte ricorrente dell'immobile già adibito a casa coniugale-familiare sita in Annicco via
Martiri di Cefalonia n. 7 (in comproprietà) ritenendosi tale provvedimento necessario al fine di garantire la preservazione in favore della figlia dell'habitat domestico, inteso come il centro stabile e costante degli affetti, degli interessi e delle consuetudini ed abitudini di vita in cui pure si esprime e si articola la vita familiare, in conformità delle stesse domande delle parti.
* Le statuizioni economiche e le ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche e accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati offerti, ritiene di poter recepirne integralmente il contenuto, non presentando essi profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, risultando i profili economici dell'accordo idonei ad assicurare alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle parti delle rispettive posizioni personali ed economico-patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze, ciò tenuto conto di quanto offerto e documentato.
Le parti hanno infatti spontaneamente giudicato i rispettivi redditi adeguati, non formulando, in sede di precisazione delle conclusioni, alcuna domanda di assegno divorzile.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può dunque trovare integrale accoglimento anche per le restanti pattuizioni negoziali che danno atto di un integrale accordo tra le parti e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme e/o comunque dare atto delle pattuizioni negoziali come raggiunte.
* le spese di lite
Stante il pieno accordo tra le parti le spese di lite devono essere compensate per intero.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ANCHE IN
ACCOGLIMENTO DELLE CONCLUSIONI CONGIUNTE, così statuisce: 1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da CP_1
e in Soresina il 10 settembre 2006 (atto 10, anno 2006, serie A,
[...] Parte_1
parte 2 );
2. CONFERMA l'affidamento della minore (nata il [...]) in via condivisa ad entrambi Per_1
i genitori, con collocamento della stessa, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3. CONFERMA l'assegnazione alla madre della casa coniugale sita in Annicco via Martiri di
Cefalonia n. 7 (in comproprietà tra i coniugi);
4. DISPONE che, salvi migliori accordi tra i genitori, la frequentazione paterna avvenga liberamente, tenuto conto degli impegni scolastici e extrascolastici della minore;
le festività natalizie e pasquali saranno equamente suddivise tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza; durante il periodo estivo ciascun genitore trascorrerà con la figlia un periodo di 15 giorni anche non consecutivi da comunicare all'altro entro il 30/05 di ogni anno;
5. DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento della figlia (nata il [...]) Per_1 mediante versamento alla madre di € 321,00 al mese (somma rivalutabile secondo gli indici
ISTAT), entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Cremona, da intendersi qui integralmente richiamato;
6. DÀ ATTO che le parti concordano che le rate del mutuo contratto con la Banca “Credit –
Agricole” per l'acquisto della casa coniugale, il cui termine di pagamento scadrà il
30/11/2043, saranno versate pro quota sul conto corrente acceso per il pagamento del mutuo;
a tal fine i coniugi si impegnano a mantenere il conto corrente comune sul quale sono attualmente addebitate le predette rate e a versare, entro le scadenze previste, pro quota, le somme necessarie per il pagamento delle rate del mutuo e del premio di assicurazione all'immobile; tutte le spese bancarie relative alla tenuta del conto corrente comune continueranno da e a essere sostenute ragione pari al Parte_1 Controparte_1
50% ciascuno;
7. DÀ ATTO che si impegna a cedere a titolo gratuito, entro il 31/12/2024, Controparte_1
l'autovettura Ford Focus tg DF201PE a , la quale si impegna Parte_1 all'adempimento a proprie spese delle pratiche relative al passaggio di proprietà;
8. DISPONE, su accordo delle parti, che l'assegno unico venga percepito integralmente da
[...]
; Pt_1
9. DÀ ATTO che dichiara di rinunciare all'assegno divorzile e, Parte_1
conseguentemente, i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra; 10. DICHIARA compensate le spese di lite.
SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
Manda al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di Soresina per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così è deciso in Cremona nella camera di consiglio del 30/10/2024.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Benedetta Fattori dott. Giorgio Scarsato