Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/04/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2127/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Silvia Rigon ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g.Lav. 2127/2022 promossa da:
(c.f. , (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f. , (c.f. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (c.f. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(c.f. ), Parte_7 C.F._7 Parte_8
(c.f. ), (c.f. C.F._8 Parte_9
), (c.f. ), C.F._9 Parte_10 C.F._10
(c.f. ), (c.f. Parte_11 C.F._11 Parte_12
), (c.f. C.F._12 Parte_13 C.F._13
), (c.f. ), (c.f. Parte_14 C.F._14 Parte_15
), (c.f. C.F._15 Parte_16
), (c.f. ), C.F._16 Parte_17 C.F._17
(c.f. ), (c.f. Parte_18 C.F._18 Parte_19
), (c.f. C.F._19 Parte_20
), (c.f. ), C.F._20 Parte_21 C.F._21
pagina 1 di 10
), rappresentati e difesi dall'avv. Barbara MARGHERITA, C.F._23
come da procura allegata al ricorso
RICORRENTI contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Maria BASSAN, come da procura allegata alla memoria
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
Accogliersi il presente ricorso e, per l'effetto, condannarsi l' Controparte_1
(P. Iva e C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1
tempore, con sede legale in Padova, via Enrico degli Scrovegni n. 14, datore di lavoro dei ricorrenti, a corrispondere in favore dei sotto indicati ricorrenti, per i titoli di cui in premessa, le rispettive somme per ciascuno sotto indicate ed espresse in Euro, così come espresse in dettaglio nei conteggi riportati ai documenti da n. 1
a n. 9, da ritenersi facenti parte integrante e sostanziale del presente ricorso o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre a interessi e successive occorrende e rivalutazione come per legge:
1. (Cod. Fiscale: , un credito pari Parte_1 C.F._1 ad € 1.899,80; 2. (Cod. Fiscale: ), un Parte_2 C.F._2
credito pari ad € 1.507,45; 3. (Cod. Fiscale: Parte_3
), un credito pari ad € 1.598,31; 4. C.F._3 Parte_4
(Cod. Fiscale: un credito pari ad € 1.416,59; 5. C.F._4 Pt_5
(Cod. Fiscale: ), un credito pari ad € 1.713,95; 6.
[...] C.F._5
(Cod. Fiscale: , un credito pari ad € Parte_6 C.F._6
1.053,15; 7. (Cod. Fiscale: ), un Parte_7 C.F._7 credito pari ad € 974,68; 8. (Cod. Fiscale: Parte_8
pagina 2 di 10 un credito pari ad € 1.139,88; 9. C.F._8 Parte_9
(Cod. Fiscale: ), un credito pari ad €
[...] C.F._9
1.395,94; 10. (Cod. Fiscale: ), un Parte_10 C.F._10
credito pari ad € 1.210,09; 11. (Cod. Fiscale: Parte_11
), un credito pari ad € 871,43; 12. C.F._11 Parte_12
(Cod. Fiscale: ), un credito pari ad € 346,92; 13. C.F._12
(Cod. Fiscale: ), un credito pari Parte_13 C.F._13
ad € 1.709,82; 14. (Cod. Fiscale: , Parte_14 C.F._14 un credito pari ad € 1.457,89; 15. (Cod. Fiscale: Parte_15
, un credito pari ad € 949,90; 16. C.F._15 [...]
(Cod. Fiscale: ), un credito pari ad € Parte_16 C.F._16
702,10; 17. (Cod. fiscale: ), un credito Parte_17 C.F._17
pari ad € 896,21; 18. (Cod. Fiscale: Parte_18
, un credito pari ad € 1.367,03; 19. C.F._18 Parte_19
(Cod. Fiscale: ) un credito pari ad € 582,33; 20. C.F._19
(Cod. Fiscale: un credito pari Parte_20 C.F._20
ad € 1.127,49; 21. (Cod. Fiscale: , Parte_21 C.F._21
un credito pari ad € 1.660,26; 22. (Cod. Fiscale: Parte_22
), un credito pari ad € 1.135,75; 23. C.F._24 Parte_25
(Cod. Fiscale: ), un credito pari ad € 1.767,64; C.F._25
Con rifusione di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
Per parte convenuta: rigettare tutte le domande formulate dai ricorrenti in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa. In ogni caso, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto.
Il ricorso non merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
pagina 3 di 10 1. I ricorrenti, in epigrafe indicati, dipendenti ed ex dipendenti dell' CP_1
premesso di avere lavorato - alcuni con la qualifica di
[...]
infermiere/ostetrico mentre altri come operatore socio/sanitario - in turni e di aver effettuato, a partire dal 2020, turni di lavoro in sala parto - specificatamente indicati per ciascuno di essi - richiamato l'art. 86, comma 6 lettera b) del CCNL Comparto
Sanità del 21.5.2018, hanno affermato il diritto a decorrere dal 2020 all'indennità per particolari condizioni di lavoro, in base all'accordo integrativo aziendale siglato in data 10.12.2019 e all'accordo applicativo dell'11.2.2020. Essi hanno lamentato il mancato pagamento di detta indennità, pur a fronte di reiterati solleciti inoltrati all indennità regolarmente invece corrisposta al Controparte_1
personale del pronto soccorso.
2. Si è costituita la contestando la fondatezza della Controparte_1
domanda dei ricorrenti, di cui ha chiesto il rigetto.
3. La causa è stata istruita, sulla base dei documenti prodotti, con l'assunzione della prova testimoniale.
4. I ricorrenti - infermieri ed operatori sociosanitari che negli anni 2020, 2021,
2022 hanno prestato servizi in turni di lavoro presso le sale parto - lamentano la mancata corresponsione, a decorrere da gennaio 2020, da parte della
[...]
delle indennità di cui all'art. 86 comma 6 lett. b) del CCNL CP_1
Comparto Sanità (prevista per coloro che operano in particolari condizioni di lavoro), in particolare dell'indennità di sala parto, indennità che sarebbe prevista a loro favore dall'accordo integrativo aziendale siglato in data 10.12.2019 e all'accordo applicativo dell'11.2.2020.
Secondo i ricorrenti spetterebbe loro, per ogni giornata di effettivo servizio presso la sala parto, l'indennità di € 4.13 che l'art. 86 comma 6 lettera b) riconosce al personale infermieristico impiegato “nelle terapie intensive e nelle sale operatorie”.
pagina 4 di 10 5. Tuttavia, diversamente da quanto inteso da parte ricorrente, non risulta essere stato stipulato alcun accordo integrativo che estenda anche al personale della sala parto l'indennità prevista dall'art. 86 comma 6 CCNL Comparto Sanità e, dunque, manca la fonte del diritto rivendicato.
5.1. In base all'art. 8, comma 5, C.C.N.L. Comparto Sanità del 21/05/2018, oggetto della contrattazione integrativa aziendale sono “i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro
e incarichi) e 81 (Fondo premialità e fasce)” .
L' art. 86 del C.C.N.L. riconosce alcune indennità ai lavoratori del comparto sanità che operino in particolari condizioni di lavoro. In particolare, il comma 6 prevede che “Al personale infermieristico competono, altresì, le seguenti indennità per ogni giornata di effettivo servizio prestato: a) nelle terapie intensive e nelle sale operatorie: € 4,13; b) nelle terapie sub-intensive e nei servizi di nefrologia e dialisi: 4,13. c) nei servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuati dal D.M. del 30 gennaio 1998 e s.m.i.: € 5,16. I servizi elencati nel presente comma sono individuati, nell'ambito del confronto regionale di cui all'art.
6, dalle regioni in conformità alle disposizioni legislative di organizzazione vigenti.”.
Il successivo comma 10 prevede la possibilità di estendere le suddette indennità anche ad altri operatori del ruolo sanitario, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'art. 80.
5.2. In data 10/12/2019 (doc. 10 parte ricorrente) l' ha Controparte_1
stipulato con l'Organizzazione Sindacale CISL Funzione Pubblica e con la
Rappresentanza Sindacale Unitaria un accordo integrativo aziendale avente per oggetto l'utilizzo delle risorse e dei fondi contrattuali di cui agli artt. 80 e 81 del
C.C.N.L. Comparto Sanità del 21/05/2018, in base al quale in particolare è stata stabilita “l'omogeneizzazione delle indennità di cui agli artt. 86 e seguenti del
pagina 5 di 10 C.C.N.L. 21/05/2018, prevedendo una maggiorazione della spesa pari a circa €
300.000, che saranno puntualmente individuate con successivo accordo, a partire dal 2020 come indicato nella previsione di spesa fondo art. 80 di cui alla tabella allegato 1” (la sottolineatura è di chi scrive).
Pertanto, l'accordo integrativo aziendale del 10/12/2019 ha previsto la possibilità della successiva estensione delle indennità di cui all'art. 86 anche ad altri operatori sanitari, al fine di realizzare un'omogeneizzazione delle suddette indennità, prevedendo però che le indennità oggetto di tale estensione e, quindi, gli operatori sanitari destinatari delle stesse, sarebbero state “puntualmente individuate con successivo accordo, a partire dal 2020”.
Tale accordo non contiene dunque alcun espresso riferimento all'indennità di sala parto né all'attribuzione dell'indennità di € 4,13 al personale impiegato presso le sale parto, stabilendo invece espressamente la necessità di un successivo accordo per l'attuazione di tale omogenizzazione.
5.3. Tuttavia, alcun accordo sull'indennità di sala parto risulta essere stato stipulato dall' in data 11.2.2020. Controparte_2
La e-mail inviata dall'Ufficio Personale Relazioni Sindacali– ove in particolare si legge “si invia la documentazione relativa all'incontro di oggi” – è un mero ordine del giorno dell'incontro che si sarebbe tenuto nel pomeriggio (doc. 11 ricorrente).
Ed il verbale dell'11.2.2020 non risulta contenere alcun accordo, ma è soltanto un verbale dell'incontro nel quale le parti – l' e le rappresentanze Controparte_2
sindacali – si sono confrontate, tra le altre questioni, anche sulla omogeneizzazione delle indennità, illustrata dalla dott.ssa (si legge “ : Per_1 Per_1
illustrazione come da testo allegato”). Nel suddetto verbale non viene dato atto di alcuna discussione in relazione alla questione dell'omogeneizzazione delle indennità e tantomeno del raggiungimento di un accordo.
Né, soprattutto, risulta – né in calce né in altre parti del verbale – la sottoscrizione dei partecipanti e delle parti sociali.
pagina 6 di 10 Parimenti alcuna sottoscrizione vi è nel testo dell'allegato alla mail (doc. 11 ricorrente), che si limita a indicare per punti, in maniera sintetica, i temi programmati per l'incontro dello stesso 11.2.2020.
Dai suddetti documenti non risulta, pertanto, la stipulazione di un accordo di estensione dell'indennità di cui all'accordo integrativo del 10.12.2019 al personale operante nelle sale parto.
Vero è che il comma 6 dell'art. 86 CCNL del 21.5.2018 subordina l'estensione delle indennità ad un confronto regionale che avrebbe dovuto aggiungere, ai servizi già indicati, gli ulteriori servizi ai quali estendere l'indennità.
5.5. In ragione di tali evidenze documentali, non può essere sufficiente, per sostenere l'esistenza di un accodo, la testimonianza resa dalla signora – Tes_1
segretaria della CGL e appartenente alla RSU – la quale, riferendosi all'incontro dell'11.2.2020 cui ha partecipato, ha dichiarato “ (…) l'incontro è stato molto breve, dove l'accordo è stato letto ed esplicitato in poche parole dalla dott.ssa
; non era necessaria alcuna discussione perché avevamo fatto mesi e mesi di Per_2
commissione bilaterale dove questo accordo è stato costruito. Questo era il primo accordo complessivo delle tre C'è stata un'esplicitazione dell'applicazione CP_1
dell'accordo raggiunto. ADR questo accordo era già stato decisione in commissione bilaterale;
hanno semplicemente esplicitato l'applicazione dell'accordo. Era solo un'applicazione dell'accordo decentrato. Non era necessaria una sottoscrizione perché era stato definito già in commissione,
l'accordo base era già stato votato dalla RSU;
questa era una semplice applicazione. ADR c'era stata l'illustrazione delle modalità per l'erogazione dell'indennità. C'è stata la lettura della definizione di come sarebbero state pagate, l'esplicitazione diceva solo a chi veniva pagato e quanto veniva pagato e da quando. ADR lì non ci fu nessuna discussione perché si dava per sottoscritto
l'accordo, l'avevamo già discusso per mesi nelle commissioni bilaterali. Per me era un'illustrazione di un accordo già preso. ADR alla riunione c'ero io, c'era la
pagina 7 di 10 dott.ssa e la sig.ra e c'era anche tutta l'amministrazione, Persona_3 Per_1
come il direttore amministrativo e direttore sanitario;
vado a ricordo, non mi ricordo esattamente. Era un incontro politico che vedeva tutto il tavolo. ADR escludo che fosse un accordo interlocutorio..”.
Quanto riferito dalla teste esprime, in realtà, soltanto una sua personale percezione e valutazione, come è anche quanto dichiarato dalla teste signora Tes_2
rappresentante sindacale che aveva partecipato all'incontro (”per me era
l'esplicitazione di un accordo già raggiunto”).
Quanto inteso dalle testi introdotte da parte ricorrente è stato contraddetto dalla teste di parte convenuta signora , direttore dell'unità Testimone_3
complessa risorse umane, componente della commissione trattante le relazioni sindacali, la quale ha dichiarato: “Nella riunione dell'11 febbraio 2020, come emerge dalla mail inviata successiva, veniva chiesto dalle organizzazioni sindacali di estendere l'indennità per la sala operatoria e per le terapie intensive alle ostetriche di sala parto;
non poteva essere introdotta dalla contrattazione decentrata, ma era possibile solo a livello regionale. Ci eravamo impegnati ad effettuare una verifica. ADR Era una riunione in cui ci eravamo impegnati a verificare la possibilità di estendere questa indennità. ADR L'accordo non si può essere considerato concluso, devono esserci due parti, la sottoscrizione e il visto del collegio sindacale che ne controlla la legittimità anche rispetto ai vincoli di bilancio. La riunione si era conclusa nel senso che avremmo valutato l'estensione, ma che non era possibile a livello aziendale;
si erano invitate la parti a contattare il livello regionale. ADR alle assistenti sociali questa indennità è stata erogata in quanto deriva non dall'accordo decentrato, ma dal contratto nazionale…… Ne stavamo solo discutendo;
a questa discussione non è mai seguito un contratto sottoscritto dalle parti;
era un incontro di discussione”.
Nello stesso senso è la dichiarazione della teste la quale ha Testimone_4 dichiarato: “ …io ho partecipato alla riunione dell'11 febbraio 2020; io sono
pagina 8 di 10 referente per l'ufficio relazioni sindacali quindi di solito partecipo alle riunioni;
il mio ruolo è tecnico. Ho illustrato e ho predisposto la documentazione necessaria.
Io preparo la documentazione e la illustro, come ho fatto in quell'occasione. ADR era un'illustrazione di alcuni punti che avevamo in scaletta che avevamo in delegazione;
quell'incontro si era concluso con l'illustrazione dei punti;
l'accordo in cui si definivano alcune materie era stato sottoscritto a dicembre;
alcuni punti in discussione sono stati portati avanti. Quello non aveva neppure la forma dell'accordo. ADR la riunione si era conclusa che avremmo verificato se avessimo potuto o dovuto erogare l'indennità. ADR abbiamo inviato la mail riepilogativa già il giorno stesso. ADR forse in qualche incontro successivo, la richiesta è stata portata avanti;
poi ci sono state delle note di richiesta perché non avessimo già Parte_ applicato l'accordo, mi pare della ADR di consueto non facciamo accordi applicativi degli accordi integrativi;
di solito applichiamo gli accordi integrativi che abbiamo sottoscritto. ADR a fronte di questo che non è un accordo applicativo, non abbiamo erogato alcuna indennità”.
È invero evidente che, in mancanza della sottoscrizione delle parti, non può dirsi raggiunto alcun accordo collettivo integrativo, che peraltro necessariamente esigeva anche una preliminare verifica di spesa.
5.5. In mancanza della sottoscrizione di uno specifico accordo integrativo, non può rilevare, a sostegno della pretesa di parte ricorrente, il riconoscimento dell'indennità a favore del personale del pronto soccorso.
Come risulta dai documenti prodotti dalla convenuta, la corresponsione dell'indennità al personale del pronto soccorso deriva da diversa fonte collettiva, precedente alla fusione delle cui è seguita la costituzione in data Parte_27
11.2017 dell' (cfr. docc. 6 – 11 convenuta). Controparte_1
5.6. In data 2.11.2022 è stato stipulato un nuovo CCNL Comparto Sanità, decorrente dall'1.1.2019, che non contiene più le previsioni dell'art. 86 del CCNL previgente.
pagina 9 di 10 5.7. La pretesa dei ricorrenti al pagamento dell'indennità di sala parto è, pertanto, priva di fondamento, sicché il ricorso va rigettato.
6. La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, rigetta le domande di parte ricorrente;
compensa tra le parti le spese del giudizio.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione.
Padova, 12 dicembre 2024
Il giudice del lavoro
Silvia Rigon
pagina 10 di 10