Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2792/2024 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1
difeso per mandato in atti dall'Avv. Benigno Maria Lavinia;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
per mandato in atti dall'Avv. Modica Francesca;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: modifica condizioni divorzio congiunto.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7/04/2025 alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, Parte_1
ha chiesto la modifica dei provvedimenti del divorzio da
[...] P_
1
riduzione del contributo al mantenimento per la IG , nata Persona_1
dall'unione coniugale il 18/10/2012, da euro 200,00 ad euro 150,00 mensili e la previsione degli incontri con la predetta nei locali dell'U.O. Spazio Neutro del Comune di Palermo secondo tempi e modalità indicati dagli operatori incaricati, atteso che “la sig.ra (come già fatto in Controparte_1
precedenza) ha continuato ad ostacolare l'esercizio del diritto-dovere di visita del sig. nei confronti della IG minore arrivando Parte_1
addirittura a negare all'odierno ricorrente la possibilità di vedere la minore adducendo giustificazioni di tale illegittima condotta fatti e circostanze non corrispondenti a verità e palesemente pretestuosi”.
Ha, dunque, chiesto di ammonire la resistente ad adottare comportamenti idonei a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità di affidamento condiviso e ne ha sollecitato la condanna al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, nei confronti della IG . Per_1
A sostegno della domanda di revisione, il ricorrente ha lamentato di essere stato del tutto estromesso dalla vita della IG a causa, a suo dire, degli atteggiamenti ostruzionistici dell'ex coniuge, la quale, anziché facilitare i contatti tra la minore ed il padre, gli avrebbe negato la possibilità di vedere e sentire . Per_1
Ha, poi, soggiunto di non svolgere attività lavorativa e di non poter corrispondere un contributo superiore a 150,00 euro mensili per il mantenimento della IG.
2. Costituitasi in giudizio con memoria depositata il 10/07/2024,
ha contestato la sussistenza dei presupposti per la Controparte_1
modifica delle condizioni economiche del divorzio invocata dal ricorrente sul rilievo della non veridicità delle doglianze poste a fondamento in ordine al rapporto genitoriale con la IG . Per_1
Ha, in particolare, dedotto di non aver mai ostacolato i contatti tra la IG
2 e , il quale invece si era totalmente disinteressato Parte_1
della crescita e delle esigenze della piccola sin dal 2019. Per_1
Ha dunque sollecitato il rigetto della domanda di riduzione del contributo al mantenimento per la IG , nonché di condanna al pagamento di Per_1
una somma a titolo di risarcimento.
Non si è opposta, invece, alla domanda di ripristino degli incontri padre- IG, da attivarsi attraverso l'U.O. Spazio Neutro del Comune di Palermo mediante l'ausilio di operatori specializzati.
3. All'esito dell'audizione delle parti, nonché dell'ascolto della IG minore
, il Giudice Delegato all'udienza del 26/11/2024, ha disposto ai sensi Per_1
dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., in via temporanea ed urgente, tenuto conto dell'assenza di un rapporto genitoriale, che gli incontri padre-IG potessero avvenire, su richiesta del genitore, presso i locali del Comune di Monreale (PA) alla presenza di operatori specializzati secondo tempi e modalità stabilite da questi ultimi.
È stato, inoltre, dato incarico al Consultorio Familiare territorialmente competente di svolgere attività di valutazione e supporto delle competenze genitoriali di entrambe le parti, nonché al Servizio Sociale del Comune di
Monreale (PA) di riferire in ordine alle condizioni di vita delle parti (vedasi verbale d'ud. citato).
Infine, all'esito dell'acquisizione della relazione trasmessa dal Consultorio
Familiare, con ordinanza del 7/04/2025 il Giudice Delegato ha disposto, ai sensi dell'art. 473 bis. 23 c.p.c., “l'affidamento in via esclusiva, a parziale modifica delle condizioni del divorzio congiunto, della IG delle parti,
, nata a [...] il [...], alla madre Persona_1 P_
” e ha posto in decisione la causa.
[...]
4. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la modifica delle condizioni del divorzio tra le parti con precipuo riguardo all'affidamento della minore in via esclusiva alla madre.
3 Ed invero, rispetto ai provvedimenti nell'interesse della prole minore, deve osservarsi che l'affidamento condiviso - comportante l'attribuzione della responsabilità genitoriale ad entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole - costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo nei casi in cui il regime di affidamento condiviso risulti “contrario all'interesse del minore”
(art. 337 quater cod. civ.).
In assenza di tipizzazione delle circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi caso per caso con “provvedimento motivato” allorchè sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (Cass. n.
16593/2008).
Altre ipotesi che consentono di derogare alla regola dell'affidamento condiviso sono state individuate dalla giurisprudenza nei casi di anomala condizione di vita o grave impedimento fisico o psichico del genitore, ma anche nelle ipotesi in cui sussista un insanabile contrasto con il figlio, ovvero un'obiettiva lontananza che renda in concreto impraticabile l'esercizio condiviso della responsabilità, ovvero, ancora, di indifferenza e totale disinteresse nei confronti del figlio, anche solo in termini di mancata contribuzione in termini economici al suo mantenimento.
In particolare, il disinteresse manifestato da un genitore nei confronti della prole attraverso la sistematica violazione degli obblighi di cura e sostegno attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali ovvero la corresponsione di somme di importo talmente esiguo da non
4 consentire ai minori un sostentamento decoroso, rappresentano circostanze idonee a giustificare l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo.
Né possono ritenersi idonee a giustificare un inadempimento siffatto motivazioni legate alla precarietà delle condizioni economiche dell'obbligato, sicché la violazione sistematica degli obblighi di cura e di sostegno perpetrata da un genitore nei confronti della prole, può costituire legittimo motivo fondante l'eccezione al regime dell'affidamento condiviso.
4.1 Nella vicenda in disamina, in allegato alle note scritte per l'udienza cartolare del 7/04/2025, il difensore del ricorrente ha depositato l'ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di questo Tribunale il 19/3/2025 nei confronti di , indagato per il reato Parte_1
di cui agli artt. 73, comma 1 bis e 80 comma 2 del D.P.R. 309/90 “perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 75 del decreto stesso, deteneva ai fini di cessione a terzi, presso un magazzino sito in Palermo, via Materassai n. 36, nella propria disponibilità, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente di tipo cocaina, del peso complessivo di gr. 4905 lordi, contenuta in due buste di plastica, suddivisa in n. 2 panetti (del peso rispettivo di 1150 gr. e 1045 gr.) e
n. 32 bustine sottovuoto con indicazione del peso e del presumibile prezzo di cessione.
Con l'aggravante dell'ingente quantità”.
Dalla relazione del Consultorio familiare di Monreale, trasmessa il
25/03/2025, è emerso che “(…) La NO ) ha partecipato a due P_
incontri mentre il signor ad un solo incontro in quanto non si è Parte_1
presentato all'appuntamento concordato per il 21/03/2025 senza informare gli operatori di eventuali impedimenti sopraggiunti. (…) Rispetto alle domande degli operatori sulle motivazioni che lo hanno indotto a lasciar trascorrere tutti questi anni senza pensare prima a coinvolgere il Tribunale o comunque a fare qualcosa, si è giustificato tirando in ballo il proprio orgoglio e l'impossibilità di
5 pagare il mantenimento alla IG.
è una ragazzina che frequenta la seconda media a Monreale con buon Per_1
rendimento scolastico ed è ben integrata nel contesto classe. Mostra un buon eloquio, ha un atteggiamento composto, rispetta i tempi di ascolto e dialoga con gli operatori senza esitazioni ed in modo spontaneo. Dichiara la propria disponibilità a incontrare il padre.
(…) Il sig. - rispetto alla sua richiesta di incontrare la IG dice Parte_1
essere stato mosso a tale scelta da un suo processo di maturazione personale
e dal desiderio di essere presente nella vita di avendo compreso l'errore Per_1
di essersi allontanato da lei. Con , continua, aveva un bellissimo Per_1
rapporto e per lui "la IG è tutto". Purtroppo ad oggi non è stato possibile raggiungere telefonicamente il sig. per programmare un altro Parte_1
appuntamento”.
, in occasione del suo ascolto all'udienza del 26/11/2024, ha Per_1
raccontato di non vedere né sentire il padre da circa 6 anni e ha dichiarato:
“Vorrei vederlo ma all'inizio non da soli perché non ho un rapporto con lui (…) Il compagno di mia madre anche se non è mio padre lo chiamo AP perché è stato sempre presente nella mia vita.
Voglio dire che mio AP non si è mai fatto sentire neppure per il mio compleanno e io avrei voluto condividere i momenti più importanti della mia vita, belli e brutti, con lui” (cfr. vedasi verbale d'ud. citato).
, dal canto suo, all'udienza di comparizione ha riferito: Controparte_1
“il padre non vede la IG da parecchio tempo, ma io non mi sono mai opposta
a che veda la IG. Il signor non si è mai fatto sentire dal 2019, ma Parte_1
lui aveva i contatti telefonici mio, di mio marito, di tutti i miei parenti e sa dove abitiamo, a Monreale. Lui non versa il contributo al mantenimento per nostra IG dal 2018. Io non ho nessuna difficoltà a far incontrare mia IG con il padre e non mi oppongo a che gli incontri avvengano presso lo Spazio Neutro, in maniera graduale visto che la bambina vede il padre da anni. Mia IG ha
6 sofferto molto dell'allontanamento del padre, che si è sottratto al suo ruolo e non voglio che questa situazione si ripeta. Io gli ho sempre detto che a prescindere dal mantenimento doveva mantenere un rapporto con ” (cfr. verbale Per_1
dell'udienza del 10/09/2024).
Non può, pertanto, revocarsi in dubbio la totale infondatezza di tutte le doglianze illustrate a fondamento del ricorso introduttivo dal , il Parte_1
quale, a fronte delle contestazioni avanzate dalla resistente, nessun supporto probatorio ha fornito in merito alle presunte condotte ostruzionistiche assunte dalla madre, la quale ha, invece, manifestato la piena disponibilità a che la IG potesse incontrare il padre e ricostruire un rapporto genitoriale, seppure con l'ausilio di operatori specializzati.
E', dunque, agevole rilevare che ha promosso il Parte_1
presente giudizio in evidente mala fede esponendo circostanze opposte rispetto ai reali accadimenti, attribuendo falsamente all'ex coniuge (l'unica che si è occupata dell'accudimento e della crescita della IG) di ostacolare il suo rapporto genitoriale con la IG che per anni ha abbandonato e, nel contempo, ha certamente illuso la minore di poter ripristinare un rapporto con la figura paterna senza aver, peraltro, cercato dapprima di contattare P_
.
[...]
Difatti, non può tralasciarsi di considerare che è stata resa edotta Per_1
del presente giudizio, nel quale- come evidenziato- è stata sentita dal Giudice
Delegato e, tuttavia, non ha potuto incontrato il padre neppure nei locali del
Comune di Monreale (ove vive con la madre) poiché nel frattempo il Parte_1
è stato per l'appunto tratto in arresto, essendo stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente di tipo cocaina ai fini ella cessione a terzi.
S'impone, pertanto, il rigetto delle richieste di ammonimento e di condanna della resistente al risarcimento del danno in favore della IG, formulate dal
, in quanto del tutto pretestuose. Parte_1
7 4.2 Ricorrono nello specifico i presupposti per disporre, a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 3292/2018, in luogo dell'affidamento congiunto ad entrambi i genitori ivi previsto, a salvaguardia dei loro interessi, un affido con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre Controparte_1
(quello che, a titolo meramente descrittivo, può essere definito come cd. affido superesclusivo), onde scongiurare la possibile paralisi decisionale su questioni afferenti la IG . Per_1
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), in que- sti casi, come quello di specie, ove appare necessario rimettere al genitore af- fidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla lo- ro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
5. Occorre, nel contempo, prevedere, un regime di frequentazione con il padre, compatibile con il fatto che questi in atto è detenuto, sicché va previsto che possa effettuare delle videochiamate con la Parte_1
IG , salvo che non vi ostino provvedimenti di segno contrario del Per_1
giudice penale e purché vi sia, in ogni caso, il consenso della minore.
8 In caso di cessazione del suo stato detentivo, Parte_1
potrà incontrare la IG presso i locali dell'U.O. Spazio Neutro del Comune di
Monreale - fatta salva ogni diversa determinazione del Giudice penale- alla presenza di operatori specializzati secondo tempi e modalità stabilite da questi ultimi, tenuto conto della prolungata assenza della figura paterna, rivelatasi del tutto inaffidabile per le ragioni enunciate, dalla vita della bambina e anche al fine di valutare la sua idoneità ad avviare e sostenere un percorso volto alla instaurazione di un corretto rapporto genitoriale, con onere di relazionare al
Giudice Tutelare.
6. Venendo alle domande di contenuto economico, il ricorrente ha chiesto la riduzione del contributo posto a suo carico per il mantenimento della IG
, da rideterminarsi in euro 150,00 mensili. Per_1
In proposito non pare superfluo rammentare che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “la definitività dei provvedimenti in tema di affidamento o mantenimento dei figli minori di genitori divorziati va intesa come assistita da un giudicato "rebus sic stantibus", per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato” (Cass. n. 6639/2023).
Nella vicenda in disamina ha dedotto di non Parte_1
alcuna svolgere attività lavorativa, di non percepire alcun reddito e di essere dunque impossibilitato a contribuire per il mantenimento della minore nella misura stabilita in sede di divorzio.
, dal canto suo, ha sollecitato il rigetto della domanda Controparte_1
avanzata dal ricorrente, eccependo l'assenza di una modifica in peius delle condizioni economiche di controparte che, già all'epoca del divorzio, non
9 svolgeva alcuna attività lavorativa (come risulta anche dalla comparsa del suo difensore nel giudizio di divorzio, nella quale era stato rappresentato che già all'epoca questi svolgeva soltanto dei lavori saltuari- si veda all. n. 3 alla comparsa di costituzione) e, del resto, non ha versato alcuna somma per il mantenimento di sin dal 2018. Per_1
Il ricorrente non ha invero dimostrato il lamentato decremento reddituale, atteso che nulla ha documentato, dal momento che ha versato in atti soltanto una certificazione dell'Agenzia dell'Entrate dalla quale emerge che lo stesso negli anni 2020 e 2021 non ha percepito alcun reddito, mentre nel 2022 ha avuto un reddito esente di euro 2.000,00 (vedasi certificazione dell'Agenzia dell'entrate allegata al ricorso introduttivo).
S'impone, pertanto, sulla scorta delle illustrate considerazioni il rigetto della domanda di revisione avanzata da . Parte_1
7. Preme, altresì, osservare che l'assegno unico universale per i figli a carico erogato dall' ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021 spetta CP_2
per intero a per effetto del disposto affidamento esclusivo Controparte_1
di . Persona_1
8. In ossequio, infine, al criterio della soccombenza, Parte_1
va condannato a rifondere le spese processuali, che si liquidano come
[...]
in dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta, disponendone il pagamento in favore dell'erario ai sensi dell'art. 133 D.Lgs. 115/2002, poiché P_
è stata ammessa al patrocinio a carico dello Stato con delibera del
[...]
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 4/07/2024.
Al riguardo, giova evidenziare che, come ha avuto occasione di precisare la Suprema Corte, “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del
10 medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite
l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto
e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. civ. n.
22017/2018, conf. n. 11590/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, udito il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti così provvede:
1. a parziale modifica della sentenza di divorzio congiunto n. 3292/2018 dispone l'affidamento esclusivo della minore , nata a Persona_1
Palermo il 18/10/2012, alla madre , ai sensi dell'art. Controparte_1
337-quater, comma 3, c.c., alla quale viene attribuito il potere di esercitare unilateralmente la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse per la minore;
2. dispone che il padre - fatta salva ogni diversa determinazione del Giudice penale - possa sentire e incontrare la IG, secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. rigetta per il resto tutte le domande avanzate da Parte_1
nei confronti di;
[...] Controparte_1
4. dispone che l' eroghi per intero a l'assegno unico CP_2 Controparte_1
per la IG;
Persona_1
5. condanna a rimborsare le spese del giudizio, Parte_1
liquidate in euro 2.800,00, oltre spese forfettarie generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone il pagamento in favore dell'Erario.
11 Così deciso, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Palermo, il 22/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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