Art. 15.
Il minimo di dieci anni previsto dall' art. 25 e dall' art. 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , rispettivamente, per il diritto al conseguimento della indennita' diretta una volta tanto e di quella indiretta, e' ridotte ad un anno compiuto di servizio utile.
Nei riguardi degli iscritti alla Cassa, per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, e' pure ridotto ad un anno compiuto il minimo di cinque anni di servizio reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione previsto dall'ultimo comma dell' art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610 , al fine del conseguimento del diritto ad altra indennita' una volta tanto.
Il minimo di dieci anni previsto dall' art. 25 e dall' art. 27 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 , rispettivamente, per il diritto al conseguimento della indennita' diretta una volta tanto e di quella indiretta, e' ridotte ad un anno compiuto di servizio utile.
Nei riguardi degli iscritti alla Cassa, per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, e' pure ridotto ad un anno compiuto il minimo di cinque anni di servizio reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione previsto dall'ultimo comma dell' art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610 , al fine del conseguimento del diritto ad altra indennita' una volta tanto.