Ordinanza collegiale 2 luglio 2025
Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 18/12/2025, n. 22918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22918 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22918/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07130/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7130 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia:
1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 5 maggio 2025, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle visite mediche sostenute in data 5 maggio 2025, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, co. 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'art. 6, co. 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
2) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con il quale è stata indetta una procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. l, co. 287, 289 e 295 della citata legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario di cui all'art. 6, co. 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
3) del decreto del Ministro dell'Interno n. 163 del 18 settembre 2008 "Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco, Articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" e successive modifiche ed integrazioni;
4) del decreto dipartimentale n. 31 del 26 febbraio 2021 e successive modificazioni con cui è stata nominata la commissione medica per la citata procedura concorsuale;
5) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, e successive modificazioni, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura in questione;
6) del decreto ministeriale n. 166 del 4 novembre 2019 e dell'allegato “A”, "Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", unitamente alla Tabella “A” che fa parte integrante del decreto;
7) dell'art. 1, co. 1, lettera “b”, e co. 2 dell'art. 1, del decreto Ministero Interno 4 novembre 2019, n. 166;
8) dell'art. 5, co. 7, del decreto del Ministro dell'Interno del 18 settembre 2008, n. 163, e successive modifiche, secondo cui il giudizio definitivo di non idoneità comporta l'esclusione dal concorso;
9) del decreto di esclusione n. 2085 del 21 maggio 2025 dalla procedura concorsuale;
10) della scheda medica del 6 maggio 2025 della commissione medica che ha espresso il seguente giudizio di non idoneità nei confronti del ricorrente: “Alterazione dei parametri di composizione corporea: Massa grassa (FM) 27,1%” - Decreto Ministero dell'Interno 4 novembre 2019 n. 166, Art. 1, comma 1, lettera b”;
11) della cartella clinica degli esami sostenuti in sede concorsuale;
12) del D.M. 238 del 14 novembre 2018, art. 9, con il quale è stata indetta la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 1, co. 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservata al personale volontario, che disciplina l'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale nella parte in cui prevede che «i giudizi di non idoneità espressi dalla Commissione, nominata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento 18 settembre 2008, n.163, comportano l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento e, qualora integrino un caso di inidoneità ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, determinano gli effetti ivi previsti»;
13) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
14) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019;
15) del D.M. 5 febbraio 2002 e specificatamente della Tabella “A” dello stesso decreto;
16) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l’ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
17) dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, e dell'allegato “A”;
18) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni;
19) ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di cancellazione dall'elenco dei vigili del fuoco volontari istituito presso il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo per inidoneità al servizio ai sensi dell'art. 20, co. 1, lett. g) del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, non ancora adottato né notificato al ricorrente;
20) ove occorre e possa, della graduatoria finale del D.M. n. 310 del 11 giugno 2019 e successive modifiche;
21) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale
e per l'adozione delle misure cautelari collegiali volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria
nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. RI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 6 giugno 2025 e depositato in data 17 giugno 2025, il sig. -OMISSIS- ha impugnato l’esclusione dalla procedura di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetta con decreto dipartimentale del 14 novembre 2018, n. 238, disposta, con decreto n. 2085 del 21 maggio 2025, a causa dell’ «alterazione dei parametri di composizione corporea. Massa grassa (FM): 27,1 %. Decreto Ministero Interno 4 novembre 2019 n. 166, Capo 1, Art. 1, comma 1, lettera b)» , contestando, in sintesi, con due motivi di ricorso, l’attendibilità e il difetto di motivazione/di istruttoria della presupposta attività di accertamento eseguita il 6 maggio 2025 dagli organi concorsuali, anche alla luce degli esiti delle visite alle quali si è autonomamente sottoposto presso l’ASM di Matera il 30 aprile e il 27 maggio 2025 e nelle quali è stata rilevata una percentuale di massa grassa pari, rispettivamente, a 19,1 % e 19,7 %, in tutti e due i casi al di sotto del limite massimo del 24,2 % previsto dalla disciplina regolamentare contenuta nell’art. 3 del d.P.R. n. 207 del 17 dicembre 2015.
2. L’amministrazione si è costituita in data 25 giugno 2025 con memoria di stile.
3. Con ordinanza del 2 luglio 2025, n. 12979, questo Tribunale ha disposto una verificazione per l’accertamento dei requisiti controversi, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandone l’esecuzione alla Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare con sede in Roma, nonché ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nella graduatoria finale di merito del concorso, entro il termine di 90 giorni.
4. Solo a seguito della camera di consiglio, in data 3 luglio 2025, la difesa erariale ha spiegato le proprie difese, chiedendo il rigetto del ricorso in applicazione del principio di irripetibilità degli accertamenti sui requisiti psico-fisici fuori dalla sede concorsuale.
5. Il verificatore, con relazione depositata in data 16 settembre 2025, ha attestato che, alla visita bioimpedenzometrica eseguita in pari data, il ricorrente aveva una percentuale di massa grassa del 23,5 %, compatibile con i valori-limite previsti dalla fonte regolamentare.
6. In data 24 settembre 2025 il ricorrente ha dato prova di aver adempiuto all’ordine di integrazione del contraddittorio depositando l’attestazione rilasciata dalla p.a. dell’avvenuta pubblicazione del ricorso, dell’ordinanza e dell’elenco dei controinteressati in pari data sul proprio sito internet.
7. Alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, previo avviso alle parti di una possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato e va accolto, per l’assorbente motivo costituito dalla comprovata erroneità dell’accertamento eseguito dalla commissione medica in data 6 maggio 2025.
La documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente, rilasciata da struttura pubblica (l’ASM di Matera), certifica, in ben due occasioni, sia prima (in data 30 aprile 2025) che dopo (in data 27 maggio 2025) lo svolgimento della prova di concorso (in data 6 maggio 2025), una composizione della massa corporea con un indice di massa grassa tra il 19,1 % e il 19,7 %, apparendo idonea a dimostrare l’inattendibilità degli accertamenti svolti dall’amministrazione in data 6 maggio 2025, quando al ricorrente è stato attribuito un indice di massa grassa molto superiore (27,1 %).
Tali evidenze sono, poi, ulteriormente suffragate dalla relazione del verificatore, che ha rilevato un PBF del 23,5 %, ancora una volta al di sotto del limite massimo del 24,2 %.
Secondo la giurisprudenza prevalente, «a fronte di un giudizio medico di inidoneità in sede concorsuale, il difforme esito di una verificazione disposta dal giudice può assumere rilievo, qualora sia acclarato che il primo giudizio sia stato conseguenza di un travisamento o che sia palesemente inattendibile (ad es. per l’inaffidabilità delle metodiche e/o delle strumentazioni utilizzate, o per errata interpretazione dei risultati degli accertamenti); in tal caso la verificazione disposta in sede giurisdizionale può essere volta ad appurare se la competente Commissione medica nominata dall'Amministrazione in ambito concorsuale abbia adottato una metodologia di analisi corretta, potendo formare oggetto di approfondimento istruttorio proprio l'attendibilità del giudizio. Se, dunque, il giudizio espresso in sede di verificazione non può sostituirsi a quello proprio e di spettanza esclusiva dell'Amministrazione, può disvelare in via sintomatica l'inattendibilità di quello reso dalla Commissione in sede di concorso ovvero il vizio della funzione ravvisabile nel travisamento dei fatti dovuto a incompleta rappresentazione degli elementi di valutazione (Cons. Stato Sez. II, 30 giugno 2021, n. 4989; id. 11 giugno 2021, n. 4518; id. 12 maggio n. 3675)» (Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2023, n. 9514).
Nel presente giudizio, pertanto, la verificazione corrobora la tesi, che trova già ampio riscontro nella produzione documentale di parte, di un’errata valutazione dei parametri fisici del ricorrente da parte dell’amministrazione, che finisce con il viziare insanabilmente il successivo provvedimento di esclusione.
In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione e definitiva ammissione del ricorrente, ora per allora, alle successive fasi, anche addestrative, della procedura.
9. Le spese, considerata la natura della vicenda contenziosa, possono essere integralmente compensate tra le parti. Le spese di verificazione, quantificate in € 500,00 (cinquecento/00), vanno poste, invece, a carico dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione impugnato, nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, fatte salve le spese di verificazione, quantificate in € 500,00 (cinquecento/00) e poste a carico dell’amministrazione, da liquidarsi come da documentazione versata in atti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA ER, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
RI RA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RA | RA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.