Ordinanza cautelare 28 aprile 2022
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 07/07/2025, n. 13327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13327 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13327/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02252/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2252 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Media Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Vincenzo Bombardieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roccella Jonica, viale XXV Aprile n. 21 b;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy (già dello Sviluppo Economico), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
NE&CO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Marco Rossignoli ed Emiliano Fasulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Emiliano Fasulo in Roma, viale dei Parioli n. 27;
Canale Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Romolo Portinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via F. Marzolo;
per l'annullamento
RICORSO INTRODUTTIVO:
- della determinazione emessa dal MISE Direzione generale per i Servizi di COunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali in data 23.12.2021, con la quale è stata approvata la graduatoria degli idonei relativamente al “Bando per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. 16 – Calabria”, nonché della graduatoria alla stessa allegata;
- della determina emessa dal MISE - Direzione generale per i Servizi di COunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali in data 19.01.2022, con la quale è stata approvata la graduatoria in esito alla seduta pubblica del 17.01.2022 relativamente “Bando per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. 16 – Calabria”, nonché della graduatoria alla stessa allegata;
- di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo, connesso e/o consequenziale;
MOTIVI AGGIUNTI:
- della determina contenente l’elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale per l’area tecnica numero 16, Calabria, del 4.3.2022, con la graduatoria alla stessa allegata;
- della determina contenente l’elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale assegnatari di capacità trasmissiva con le relative numerazioni automatiche dei canali per l’area tecnica numero 16, Calabria, pubblicata il 7.3.2022.
Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, di NE&CO S.r.l. e di Canale Italia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo Media Società Cooperativa ha impugnato gli esiti (graduatoria degli idonei e degli utilmente collocati) della procedura per la selezione dei Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi (FSMA) in ambito locale dell’Area Tecnica n. 16 – Calabria, prevista dal Nuovo piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF) da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, indetta con il Bando pubblicato dall’allora Ministero dello Sviluppo economico in data 23.07.2021, per essere stata classificata, nella graduatoria, alla posizione n. 11, per il marchio/palinsesto Telemia.
Nella medesima graduatoria è stata inserita la NE &CO., che ha partecipato al Bando con il marchio Palinsesto “L’Altro Corriere”, classificandosi nella posizione n. 10 degli idonei.
2. Questi i motivi di diritto dedotti:
I. “CON RIFERIMENTO ALLA CONTROINTERESSATA NEWS & CO – SOCIETÀ COOPERATIVA -ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA DELIBERA AGCOM N. 351/11/CONS, NONCHÉ DELL’ART. 1 COMMA 8 DEL “BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI (FSMA) IN AMBITO LOCALE A CUI ASSEGNARE LA CAPACITÀ TRASMISSIVA DELLE RETI DI 1° E 2° LIVELLO DELL’AREA TECNICA N. 16”, INDETTO E PUBBLICATO DAL MISE IN DATA 23 LUGLIO 2021”. ILLEGITTIMA AMMISSIONE DEL PARTECIPANTE NON IDONEO ALLA SELEZIONE.” .
Il regolamento allegato alla delibera dell’Agcom n. 353/11/Cons del 23.06.2011, che contiene le disposizioni per l’individuazione dei soggetti legittimati a partecipare a tale bando, all’art. 3, comma 1, prevede che “Il Ministero, sulla base delle norme del presente regolamento, rilascia l’autorizzazione, in ambito nazionale o locale, per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri” , precisando, al comma 5, che “L’autorizzazione di cui al comma 1 in ambito locale è rilasciata esclusivamente a società di capitali o cooperative …in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale” e, al comma 6, che “L’autorizzazione a carattere comunitario, in ambito nazionale o locale, può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro” . Il bando di selezione, all’art. 1, comma 8, prevede una espressa riserva in favore dei detti operatori comunitari: “Una quota di capacità trasmissiva pari al 10% per la rete di primo livello e del 20% per la rete di secondo livello è riservata ai fornitori di servizi media a carattere comunitario di cui all’art. 2, comma 2 lett. n) del decreto legislativo 177/2005” .
Tanto premesso, si sostiene che la partecipante NE & Co Società Cooperativa, con il marchio/palinsesto “L’Altro Corriere”, non potesse essere ammessa alla graduatoria FSMA approvata con le determine del 23.12.2021 e 19.01.2022, in quanto, alla data di pubblicazione del Bando di selezione, svolgeva non attività commerciale, ma attività di cooperativa a mutualità prevalente.
In proposito si fa notare che detto marchio/palinsesto (ex “RTC SPORT”) è stato acquistato dalla NE &CO a mezzo di atto di cessione di ramo aziendale stipulato in data 13.02.2019, nella quale l’acquirente risultava avere la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ex art. 2512. La “denuncia di modifica del 25/10/2021” avrebbe formalizzato la cancellazione della NE & CO, allora iscritta all’Albo cooperative con il n. C117652, dalla sezione degli enti a mutualità prevalente. Infatti il Consiglio di Amministrazione avrebbe deliberato l’eliminazione delle clausole relative alla mutualità prevalente ex art. 2514 cod.civ. in data 20.05.2021 e l’Assemblea dei Soci avrebbe deliberato la modifica dello statuto sociale, eliminando le clausole di mutualità prevalente, in data 11.06.2021.
La P.A. non avrebbe, perciò, potuto rilasciare il relativo provvedimento di voltura in favore della cooperativa (a mutualità prevalente) NE &CO, con contestuale variazione di denominazione in “L’altro corriere”, e di conseguenza la successiva domanda di partecipazione al bando in epigrafe richiamato da parte di tale soggetto risulterebbe inammissibile e/o non idonea.
II. “CON RIFERIMENTO AL POSIZIONAMENTO NELLE GRADUATORIE IMPUGNATE DELLA PARTECIPANTE NEWS & CO. SOCIETÀ COOPERATIVA ALLA POSIZIONE N. 10 CON PUNTI TOTALI 201,38. ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 4 LETT. III) E ALL. A DEL MEDESIMO BANDO, CRITERIO A2). MANCATA DIMOSTRAZIONE DELLA EFFETTIVA APPLICAZIONE DEI GIORNALISTI ALLA ATTIVITÀ DI FORNITORE DI SERVIZI AUDIOVISIVO (FSMA)” .
Riguardo al punteggio pari a 201,38, conseguito da NE& Co, interamente attribuito dal criterio “A2” del bando relativo al numero di giornalisti, si osserva in primo luogo che tali lavoratori subordinati, ai fini della procedura competitiva in questione, assumono rilevo solo se effettivamente applicati all'attività di fornitore di servizi media audiovisivi ed ivi occupati per il biennio 2019-2020, mentre dalle visure camerali già allegate emergerebbe che la prevalente attività esercitata dalla NE & CO fosse, quantomeno alla data di pubblicazione dei bandi, quella di “Agenzia di stampa a carattere locale” e quella secondaria di “Edizione di quotidiani”, per cui sarebbe poco credibile che la partecipante che occupa un totale di 10 dipendenti, non tutti con la mansione di giornalista, e che non esercita l’attività di FSMA quale attività principale, possa aver ottenuto il punteggio pari a 201,38, ricavandolo esclusivamente dal criterio A2 dell’allegato al bando di selezione.
3. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dello Sviluppo economico e la controinteressata NE &CO., entrambi producendo poi memoria difensiva e copiosa documentazione.
3.1. In particolare, la predetta controinteressata ha rimarcato che, in base all’art. 1, comma 1037, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017, come modificato dall’art. 32 quater, comma 1, del d.l. n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 2018, n. 132 del 2018, “In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l’annullamento di atti e provvedimenti adottati nell’ambito delle procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica e l’eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisionale”.
Essa ha altresì eccepito la carenza di interesse, essendo la ricorrente utilmente collocata nella graduatoria dei FSMA (Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi in ambito locale) dell’Area Tecnica n. 16 corrispondente alla Regione Calabria, per accedere alla rete di primo livello della stessa Area Tecnica, essendo irrilevante essere collocato al decimo o all’undicesimo posto.
Sempre in rito NE&CO S.r.l. ha eccepito l’inammissibilità del ricorso laddove si contesta la sua attività di cooperativa a mutualità prevalente, per mancata impugnazione dell’autorizzazione FSMA rilasciata dalla DGSCERP del Ministero dello Sviluppo Economico in suo favore.
Infine la suindicata controinteressata ha controdedotto alle doglianze di parte avversa.
3.2. Anche il Ministero dello Sviluppo economico ha ribadito che la normativa vigente in materia assicura il solo risarcimento del danno per equivalente, disponendo che l’annullamento di atti e provvedimenti adottati nell’ambito delle procedure di cui ai commi da 1026 a 1036 dell’art. 1 della legge 205 del 2017 non comporta la reintegrazione o esecuzione in forma specifica.
Ha eccepito pure il difetto di interesse, non avendo l’ammissione della controinteressata alla procedura arrecato alcun danno alla ricorrente.
Infine anch’esso ha resistito alle censure di parte ricorrente, concludendo per la reiezione del ricorso e, ancor prima, della domanda cautelare proposta.
4. Con atto per motivi aggiunti notificato il 18.03.2022 e depositato in giudizio il 22.03.2022 Media Società Cooperativa ha impugnato la determina ministeriale del 4.3.2022 contenente l’elenco dei FSMA locali assegnatari di capacità trasmissiva nella citata area tecnica n. 16 e la graduatoria alla stessa allegata, nonché la determina ministeriale pubblicata il 7.3.2022 contenente l’elenco dei FSMA locali assegnatari di capacità trasmissiva nella stessa area tecnica e le relative numerazioni LCN, nonché la graduatoria alla stessa allegata.
In tale graduatoria la società NE & CO risulta posizionata al posto n. 11 sopravanzando Media Soc. Cooperativa, posizionata al posto n. 12.
Entrambe le società sono state, tuttavia, sopravanzate da altra società, che nella precedente graduatoria FSMA si trovava in posizione non lesiva, cui invece, nella nuova graduatoria è stata attribuita la posizione n. 10 con punteggio totale 47,94 (di cui punti 10,00 per punteggio qualità della programmazione; punti 0,00 per punteggio dipendenti; punti 0,00 per punteggio giornalisti; punti 10,00 per punteggio storicità del marchio; punti 27,94 per punteggio Auditel) ed LCN assegnato n. 19: Canale Italia con marchio palinsesto Canale Italia 83 extra.
5. Con riferimento alla posizione di quest’ultima la ricorrente ha dedotto:
III. “ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DEL BANDO DI SELEZIONE PUBBLICATO DAL MISE IN DATA 22 GENNAIO 2022. – IMPOSSIBILITÀ A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE DI SOGGETTO NON DIFFUSO NELL’AREA TECNICA DI RIFERIMENTO 16 – CALABRIA.” .
Secondo l’art. 2, comma 1, di tale bando possono partecipare alla selezione tutti i soggetti “idonei” collocati nella graduatoria pubblicata sul sito istituzionale, di cui all’art. 5, comma 4, del bando per la formazione delle graduatorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) in ambito locale a cui assegnare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e 2° livello dell’area tecnica n. 16 – Calabria, del 23.07.2021, vale a dire con canale regolarmente diffuso e rilevato in etere nell’area interessata.
Da una verifica effettuata sul sito istituzionale del MISE il marchio/palinsesto Canale Italia 83 Extra non risulterebbe diffuso nell’area tecnica n. 16 Calabria, essendo stata rilevata la diffusione del solo marchio Canale Italia 83.
L’assenza di tale rilevamento, riferita alla data attuale, sarebbe confermata inoltre dalla rilevazione storica effettuata sui dati Auditel per gli anni 2019 – 2020.
IV. “ILLEGITTIMITÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 E DELL’ALL. A, LETTERA D DEL BANDO PER L’ATTRIBUZIONE DELLA NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI OPERANTI IN AMBITO LOCALE DELL’AREA TECNICA N. 16 – CALABRIA. ILLEGITTIMA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO AUDITEL.” .
La maggior parte del punteggio è stato riconosciuto in riferimento al parametro “punteggio Auditel” previsto dal combinato disposto dell’art. 6, comma 3, lettera a), del Bando, e dell’All. A, lettera d), dello stesso.
I dati di ascolto sarebbero inesistenti ed evidentemente riferiti ad altri marchi che non hanno partecipato alla selezione.
Infatti sarebbero stati rilevati ascolti con riferimento a marchio con denominazione simile, vale a dire il marchio Canale Italia 83, ma tali rilevazioni non potrebbero essere utilizzate per attribuire il punteggio di cui si discute ad un altro e distinto marchio.
6. Si è costituita in giudizio anche Canale Italia S.r.l., chiamata in giudizio con i motivi aggiunti, depositando successivamente documentazione e memoria, con cui ha difeso la propria posizione.
7. Con ordinanza n. 2758 del 28.04.2022 è stata respinta la domanda cautelare portata col ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti.
8. Fissato il ricorso all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato dell’11.04.2025, Canale Italia ha depositato la graduatoria definitiva del 29.04.2024, mentre NE & CO ed il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno prodotto memoria ex art. 73 c.p.a.
8.1. In particolare, NE & CO ha ribadito quanto già affermato nella memoria prodotta in precedenza.
8.2. Il Ministero invece, dopo aver eccepito nuovamente “l’inammissibilità della domanda di annullamento, ai sensi e per gli effetti della disposizione speciale contenuta nel comma 1037
dell’art. 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017” , ha eccepito altresì “l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, a fronte della mancata impugnazione degli elenchi LCN aggiornati e pubblicati sul sito ministeriale il 30 ottobre 2023 e 29 aprile 2024”.
9. Infine alla predetta udienza dell’11.04.2025, celebrata da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., il ricorso comprensivo dei motivi aggiunti è stato trattenuto in decisione.
9.1. Esso è privo di fondamento per le ragioni che saranno di seguito esposte e, pertanto, deve essere respinto, per cui può prescindersi dal vaglio delle eccezioni mosse da NE & CO e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
10. Secondo l’art. 1, comma 1, lett. a), del bando, qui di interesse, possono partecipare alla procedura di che trattasi “tutti i soggetti titolari, alla data di pubblicazione del bando, di autorizzazione per fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale per uno o più marchi, ai sensi della delibera AGCOM n. 353/11/Cons, e diffusi con la relativa numerazione automatica (LCN), attribuita ai sensi della delibera n. 366/10/Cons, nell’area tecnica n. 16 – Calabria” .
A monte, il regolamento allegato alla delibera dell’Agcom n. 353/11/Cons del 23.06.2011 citata cui la norma del bando fa rinvio, invocato da parte ricorrente, individua i soggetti che possono essere titolari di autorizzazioni.
10.1. Secondo la ricorrente, NE & Co non avrebbe dovuto essere ammessa alla procedura de qua, in quanto, alla data di pubblicazione del Bando di selezione, svolgeva non attività commerciale, ma attività di cooperativa a mutualità prevalente, il che avrebbe impedito a monte il rilascio dell’autorizzazione, il cui possesso, come si è appena rimarcato, costituisce ineludibile requisito di partecipazione (alternativamente all’ipotesi diversa che qui non rileva – dei soggetti nuovi entranti).
10.2. Ma a ben vedere ciò che in effetti si contesta in ricorso è la circostanza che a tale Società non avrebbe dovuto essere rilasciata l’autorizzazione, mentre, secondo il dato storico pacifico – e lo riconosce la stessa ricorrente –, il marchio/palinsesto “L’Altro Corriere” (ex “RTC SPORT”) è stato acquistato dalla NE & CO a mezzo di atto di cessione di ramo aziendale stipulato in data 13.02.2019 ed è stata autorizzata la voltura dell’autorizzazione in suo favore (provvedimento dell’11.04.2019, in atti).
In altre parole si intende, senza impugnarla – e ove invece fosse stata proposta impugnazione questa sarebbe stata tardiva-, censurare l’autorizzazione, in virtù della quale, indipendentemente dalla tipologia di attività a suo tempo svolta, legittimamente NE & CO è stata ammessa alla procedura.
10.3. Di conseguenza la prima doglianza dedotta è infondata.
11. COe si è visto in precedenza, in subordine, ove la partecipazione della suindicata Società si fosse ritenuta legittima, la ricorrente contesta il punteggio attribuito alla stessa, in particolare, con riferimento criterio “A2” del bando relativo al numero di giornalisti, sostenendo l’inverosimilità di tale punteggio, considerato che essa occupa un totale di 10 dipendenti, non tutti con la mansione di giornalista, e non esercita l’attività di FSMA quale attività principale.
11.1. Si tratta di una censura del tutto generica, fondata su mere presunzioni e non suffragata da alcun elemento a supporto, come tale inammissibile, mentre il punteggio al riguardo è stato attribuito sulla base del numero dei giornalisti occupati nell’attività di FSMA dichiarati, dato ovviamente verificabile sulla base di tutte le comunicazioni all’Ente previdenziale.
12. Infine con i motivi aggiunti la Società ricorrente assume che Canale Italia S.r.l. con il marchio/palinsesto Canale Italia 83 Extra avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura in quanto non presente con tale marchio nell’ambito territoriale dell’area tecnica n. 16 – Calabria, essendo presente con il diverso ed autonomo marchio Canale Italia 83, i cui dati di ascolto in ogni caso non sarebbero valutabili ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio in ragione della già evidenziata autonomia di quest’ultimo.
12.1. Le due censure afferenti ai motivi aggiunti come sopra richiamate in modo riassuntivo vanno disattese.
12.2. In proposito soccorre l’art. 3, comma 3, del bando, il quale, alla lett. f), dispone che “la domanda di partecipazione dovrà contenere: f) l’eventuale iscrizione all’Auditel per il Marchio oggetto della domanda indicando la corrispondente dicitura se diversa da quella autorizzata”.
È proprio il caso che ricorre nella specie, laddove Canale Italia nella domanda presentata ha indicato, quale marchio rilevato da Auditel, il marchio “Canale Italia 83” e, in considerazione di ciò, l’Auditel ha fornito al Ministero i dati di ascolto concernenti tale marchio, che hanno legittimamente consentito il riconoscimento del punteggio ottenuto da Canale Italia S.r.l..
12.3. Quindi nessuna esclusione avrebbe dovuto essere comminata nei riguardi di quest’ultima e nessuna violazione è stata compiuta nell’attribuzione del punteggio Auditel nei suoi confronti.
13. Conclusivamente, alla luce di quanto sinora considerato e ritenuto, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
14. Data la peculiarità della vicenda esaminata, si ravvisano le ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei Magistrati:
Rita Tricarico, Presidente, Estensore
Enrico Mattei, Consigliere
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO