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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/12/2025, n. 1807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1807 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1027/2024 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Valeria
[...]
ZE, OV UN e IA ZE, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliana Murino, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.3.2024 il signor ha convenuto in Parte_1 giudizio l' al fine di accertare e dichiarare il proprio diritto al maggior CP_1 indennizzo per l'aggravamento delle malattie professionali (“ipoacusia professionale”
e “periartrite delle spalle”) da cui è affetto, nella misura del danno biologico che sarebbe risultata in corso di causa.
A fondamento del ricorso ha esposto di godere di una rendita complessiva del 20%, di cui 3% per “periartrite delle spalle maggiore a dx in assenza di ripercussioni funzionali”, 12% per “focalità erniaria in L1/l2 foraminale sn in L3/L4, foraminale dx in L5/L5 e L5/S1”, e 6% per “ipoacusia”, riconosciuta dall' convenuto in CP_1 seguito a domanda amministrativa, con decorrenza dal 27.9.2023.
pagina 1 In ragione dell'aggravamento dei postumi relativi alla patologia alle spalle ed al mancato riconoscimento del quantum richiesto per la patologia uditiva, egli aveva presentato, in data 18.1.2024, il ricorso in opposizione, non accolto dall' . CP_1
2. L ha resistito in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso, ribadendo la CP_1 congruità delle percentuali riconosciute in via amministrativa.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante c.t.u..
*******
4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Al fine di valutare, sulla base delle vigenti tabelle delle menomazioni , l'effettiva CP_1 entità del danno biologico derivato al ricorrente, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha riscontrato quanto segue: “il Sig. , è risultato Parte_1 affetto da ipoacusia a carattere neurosensoriale che mostra i caratteri audiomorfologici tipici del danno uditivo da cronica esposizione al rumore, e tendinopatia bilaterale delle spalle.
2) Il descritto deficit uditivo determina oggi un danno biologico valutabile nella misura del 17% circa (17.5 per cento).
3) Il danno biologico derivante dalla malattia articolare a carico delle spalle - oggi come all'epoca dell'iter amministrativo - può essere stabilito nella misura del 9%
(nove per cento) che, conglobato con il danno del 12% già riconosciuto dall' per CP_1 la artropatia vertebrale (MP 510840406 del 1.3.2011), porta ad un danno complessivo del 20% circa;
4) Il danno biologico complessivamente derivante da malattia articolare professionale
(20%) e sordità da rumori (17.5%) può essere oggi definito nella misura complessiva del 36% circa (trentasei per cento), a decorrere dal 27.9.2023.”.
In particolare, per quanto concerne la patologia uditiva, il consulente ha evidenziato “la presenza di un quadro audiomorfologico compatibile con un danno cocleare da cronica esposizione al rumore, di entità tale da determinare oggi un danno biologico pari al 17% circa. Tenuto conto del naturale andamento clinico del trauma acustico cronico di natura professionale (lentamente evolutivo e tendenzialmente irreversibile),
è da ritenersi che la tecnoacusia di cui il è affetto fosse già presente all'epoca Pt_1 della domanda amministrativa (2023), in misura analoga a quella oggi riscontrata”.
In ragione di quanto fin qui esposto, non essendovi motivo alcuno per discostarsi dagli esiti ai quali è giunto l'ausiliario, ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto
pagina 2 all'indennizzo siccome rapportato ad un danno biologico del 36% a far data dalla domanda amministrativa (27.9.2023).
L' deve perciò essere condannato alla corresponsione dell'indennizzo in favore CP_1 del ricorrente, siccome rapportato alla percentuale di danno biologico del 36% sopra indicata, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, con decorrenza di legge.
5. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in applicazione del criterio della soccombenza, l' CP_1 deve essere condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato, osservata la tabella di riferimento per la materia previdenziale e tenuto conto del valore della causa.
A tal fine, si osserva che, ai sensi dell'art. 13 c.p.c., il valore della causa è compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, avuto riguardo al valore dell'indennizzo dovuto.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico dell' le spese di consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il ricorrente, signor ha diritto di percepire: un Parte_1 indennizzo rapportato ad un danno biologico del 36%, a far data dal 27.9.2023;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento dell'indennizzo in favore del CP_1 ricorrente, siccome rapportato alle percentuali di danno biologico sopra indicate, con decorrenza dal 27.9.2023, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria se superiore, calcolati come per legge;
3) condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, che CP_1 liquida in euro 6.115,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1 liquidate con separato decreto.
Cagliari, 17/12/2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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