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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2343/24 r. g. l., vertente
TRA
(già , rappresentata e difeso dagli avv.ti Marco Marazza e Parte_1 Parte_1
Domenico De Feo, elettivamente domiciliata in Napoli, via Martucci n. 56, presso lo studio dell'avv. Mario De Mathia
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, Controparte_1 presso i quali elettivamente in Napoli, via Cariteo n. 8
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello in atti l' proponeva tempestivo appello avverso la sent. n. Parte_1
1461 del 2024 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da veniva dichiarata l'irregolarità del Controparte_1
contratto di somministrazione a tempo determinato intercorso tra le parti fin dal 9 maggio 2016,
1 con inquadramento nel 3^ e non nel 4^ livello retributivo, con conseguente ordine di riammissione in servizio del predetto, nelle medesime mansioni già espletate, riconducibili appunto al 3^ livello, con condanna alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate per il diverso inquadramento riconosciuto (3^ livello), nonché a un'indennità risarcitoria, ex art. 32 della l. n. 183 del 201, pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori di legge.
Censurava detta pronuncia, per falsa applicazione dell'art. 33 del d.l.vo n. 81 del 2015, avendo il Tribunale da un lato ritenuto specifica l'apposta causa giustificativa del termine (picchi di intensa attività della commessa Vodafone), dall'altro ne ha negato l'effettività, perché mancavano specifici riferimenti temporali e ai flussi in sovrannumero, così difettando l'effettivo collegamento tra tale ragione giustificatrice e l'utilizzo della prestazione lavorativa della parte. In ogni caso, detto elemento non rientrava nella fattispecie dell'art. 33 sopra cit. e la conversione del rapporto in capo all'utilizzatore era prevista nelle sole ipotesi di cui al successivo art. 38.
Deduceva, inoltre, la falsa applicazione dell'art. 31 del d.l.vo n. 81 del 2015 in ordine al mancato rispetto dei limiti quantitativi del ricorso alla somministrazione a tempo determinato
(c.d. “clausola di contingentamento), rilevando che in primo luogo l'onere probatorio del mancato rispetto della soglia incombeva sul lavoratore e che comunque l'eventuale violazione non dava luogo alla conversione. In ogni caso rivendicava di aver offerto prova del rispetto della soglia contrattualmente prevista (15%), avendo documentato che nell'anno 2016, a fronte di un numero medio di dipendenti a tempo indeterminato pari a 202, il numero dei somministrati a tempo determinato era parti a 13 (doc. 3 della produzione in primo grado).
Contestava, infine, con articolate argomentazioni, sulla base della prova testimoniale svolta e del raffronto tra la declaratoria del 2^ livello di formale inquadramento e del 3^ preteso, il superiore inquadramento riconosciuto nella pronuncia gravata.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il conseguente integrale rigetto della domanda proposta da controparte con il ricorso di primo grado.
Si costituiva che articolatamente resisteva all'appello. Controparte_1
All'odierna esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisone.
L'appello va parzialmente accolto, nei termini che seguono.
Il contratto di somministrazione azionato, stipulato con la somministrante Randstad, con l'odierna appellante quale utilizzatrice, ratione temporis è disciplinato dal d.l.vo n.81 del 2015, nella sua formulazione originaria, che introduce un regime di acausalità.
2 Sostiene parte appellata, e così il primo Giudice, ma quest'ultimo nell'errata prospettiva della permanente applicazione del d.l.vo n. 276 del 2003, che si pone in ogni caso in ogni caso un profilo di valutazione dell'effettiva temporaneità delle esigenze. Tale assunto non può essere condiviso. Con il nuovo testo normativo il legislatore porta a compimento il percorso già iniziato con la legge n.92 del 2012, che aveva introdotto la possibilità di stipulare il primo contratto di somministrazione a tempo determinato senza indicazione della causale per una durata massima di 12 mesi ovvero, nell'ipotesi in cui la missione fosse avvenuta nell'ambito di un processo organizzativo di cui all'art. 5, comma 3, della medesima legge, e con il d.l.vo n.
34 del 2014, sostituendo il sistema causale, fondante il ricorso al contratto di somministrazione, con limiti quantitativi. In sintesi, la percentuale di contingentamento prende il posto della causale giustificativa, mutando radicalmente il modello di controllo nei contratti di lavoro flessibili. Dunque, il contratto di somministrazione in esame è sottoposto al regime di acausalità ed alcuno scrutinio della sussistenza di ragioni legittimanti doveva essere compiuto.
Ne discende che il contratto in questione, datato 9 maggio 2016 è conforme a quanto previsto dall'art 33 cit., per il quale: “1. Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori 2. Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori 3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio in missione presso l'utilizzatore.”
Questi sono gli unici elementi che dovevano essere ritenuti idonei dal Tribunale per la legittimità del contratto. Inoltre, la conversione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore per somministrazione c.d. irregolare è prevista solo nelle ipotesi contemplate dall'art. 38 che a sua volta recita
“1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
2. Quando la
3 somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli
31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”.
A ciò consegue che la qualificazione della somministrazione come irregolare che dà diritto alla conversione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore può quindi avvenire solo in ipotesi tassative ed in particolare, in caso di: violazione della percentuale di assunzioni a termine per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli
4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché in caso di assenza di forma scritta del contratto o di mancata indicazione dei requisiti essenziali indicati nell'art. 33 sopra cit..
Tale conclusione trova riscontro anche nella più recente giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass.
Sez. lav. N. 15226/2023, per la quale la norma dell'art. 1, comma 1, del d.l.vo n. 368 del 2001, con la quale è stata recepita la direttiva 1999/70/CE che nella sua formulazione originaria disponeva che il contratto a termine potesse essere legittimamente stipulato solo a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo è stata poi radicalmente modificata, con ilil dl. n. 34 del 2014, conv. in l. n. 78 del 2014, con la cancellazione di ogni riferimento alle ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive giustificative dell'adozione del contratto a termine. Tale impostazione aveva successivamente trovato conferma con il d.l.vo n. 81 del 2015 (poi parzialmente superato dal d.l. n. 87 del 2018).
Pertanto, conclude la sulla norma in rilievo anche nel presente procedimento, Parte_2
ratione temporis vigente, consente l'apposizione del termine al contratto di lavoro senza che sia necessario indicare "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Il criterio per valutare la legittimità del termine è ravvisato dalla disposizione nel periodo massimo di utilizzo della prestazione individuato in trentasei mesi e nella possibilità di prevedere, in tale limite, non più di cinque proroghe dell'originario contratto.
L'appello va accolto anche sul motivo relativo alla causa di contingentamento.
4 Richiamato l'art.31, comma 2, del d.l.vo n.81/2015, nella formulazione ratione temporis vigente, va chiarito che il limite quantitativo era quello individuato nei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, nella specie, il limite del 15% in media annua.
Al riguardo parte datoriale ha prodotto le comunicazioni effettuate, per il periodo di riferimento, alle RSU, dalle quale si evince il pieno rispetto del soglia per le assunzioni con somministrazione.
Si potrebbe obiettare che dette comunicazioni non costituiscono attestazioni incontrovertibili, ma va anche detto che esse sono passate sotto la verifica dei sindacati destinatari senza che risulti mosso alcun rilievo e in tale ambito assume rilevanza la mancata specifica contestazione, in primo grado, della così posta consistenza numerica degli assunti a termine. Ebbene, rileva il
Collegio che, come è noto “nel rito del lavoro, la mancata contestazione da parte del convenuto del fatto costitutivo del diritto rende inutile la prova purché i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché posti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo il convenuto contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova, oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito, su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo” (cfr.
Cass. Sez. lav. n.13878/2007; Cass. SU n° 11353/2004, Cass. Sez. lav. n.1878/2012). Dunque, il principio di non contestazione, imponendo al convenuto, ma anche all'attore, di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti a fondamento della domanda, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (Cass. S.U. n. 761 del 23.1.2002
Corte Appello Bari sez. II n. 1058/2019).
Ebbene, sulla scorta di tali principi, poteva e può ritenersi provato il rispetto della clausola di contingentamento in quanto, a fronte dell'analitica deduzione della società resistente in ordine alla consistenza numerica del numero degli assunti a termine, il ricorrente, nella prima difesa utile, non aveva specificamente contestato tale.
5 A diverse conclusioni non si perviene alla luce del principio di vicinanza della prova, definito da Cass. Sez. U. 30/10/2001, n. 13533, come quel criterio per cui l'onere della prova deve essere
"ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione" e che quindi è destinato a operare quando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrano indicazioni univoche per identificare i fatti costitutivi (cfr. da ultimo Cass. civile Sez. III, n.12910/2022). In altre parole,
“il principio di vicinanza della prova non si contrappone ma è anzi consustanziale alla regola di cui all'art. 2697 c.c., rispetto alla quale la vicinanza o riferibilità funge da criterio ermeneutico che aiuta nell'individuazione dei fatti costitutivi rispetto a quelli estintivi, modificativi o impeditivi, introducendo il canone per cui, nel rispetto delle possibili varianti di senso della disposizione attributiva della situazione soggettiva, i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre i secondi, tutt'al contrario, coincidono con quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto. La vicinanza, in altre parole, riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto e non già la possibilità concreta di acquisire la prova” (cfr. da ultimo Cass. civile sez. III n.
12910/2022).
Nella fattispecie al vaglio, vi è una traccia documentale del rispetto della soglia numerica in discorso, espressa da un'informazione rivolta alla rappresentanza sindacale in azienda, tale da rendere possibile e qualificata l'eventuale contestazione sul punto da parte del lavoratore.
In tale contesto, una sostanzialmente mancata presa di posizione del ricorrente sul fatto allegato e documentato dal convenuto, in virtù del principio espresso dall'art.115 c.p.c. e dei principi che governano il rito del lavoro, ha determinato che il comportamento processuale di non contestazione ha espunto il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti integrativi possibili.
A quanto esposto consegue che la somministrazione per cui è causa non può considerarsi irregolare, per cui la sentenza va riformata in ordine al detto profilo e alla conseguenze della conversione, della riammissione in servizio e del diritto a un'indennità risarcitoria ex art. 32 della l. n. 183 del 201, delineate dal primo Giudice.
L'appello va invece rigettato in ordine alle svolte mansioni superiori, correttamente riconosciute dal primo Giudice.
Sul punto occorre partire, su un piano generale, dai condivisibili principi espressi dalla giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. av. n. 8025/2003), per la quale nelle controversie promosse per il riconoscimento dell'espletamento di una mansione superiore a quella di formale inquadramento risulta essenziale la comparazione, sul piano della deduzione della parte e poi, ovviamente, a livello probatorio, fra la declaratoria contrattuale rivestita e
6 quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate, occorrendo esplicitare e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Occorre, poi, dare prova della prevalenza, per quantità e qualità, delle mansioni superiori asseritamente svolte su quelle formalmente riconosciute.
Il procedimento logico-giuridico volto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (così Cass. Sez. lav., n. 30580/2019).
Nella fattispecie al vaglio la comparazione tra le qualifiche coinvolte del CCNL applicato, come ben riportato nella meria di costituzione dell'appellato, conduce all'esito che segue.
2^ livello, di formale riconosciuto inquadramento del Tufano:
"Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare
e lavoratori che svolgono attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione e prolungata esperienza e pratica di ufficio".
Appartengono a questo livello, quindi, i lavoratori che hanno conoscenze professionali elementari oppure i lavoratori che svolgono attività che non richiedono particolare preparazione o esperienza.
Laddove vengono svolte attività non elementari o che comportano della preparazione o esperienza, il livello spettante è il 3^ azionato e riconosciuto dal Tribunale. La declaratoria contrattuale al riguardo prevede:
"Appartengono a questo livello le lavoratrici/lavoratori che, in possesso di specifiche cognizioni teorico-pratiche, nell'ambito di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero le lavoratrici/i lavoratori che svolgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità”.
Rispetto al livello 2°, il 3° livello si riferisce quindi ai lavoratori che non hanno conoscenze professionali di tipo elementare, ma specifiche cognizioni teorico - pratiche e che svolgono
7 attività operative non elementari, o che non richiedono preparazione o esperienza, ma attività operative o esecutive di media complessità.
Nell'ambito della declaratoria del 3° livello vi è la qualifica dell'Addetto al call center ovvero:
"Lavoratrice/tore che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici/social/digital mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto di sistemi informativi
e programmi software dedicati, svolge secondo procedure standardizzate e metodologie definite e predefiniti, attività di informazione di carattere generale e/o supporto commerciale alla clientela di servizi telefonici di TLC ovvero connessione alla rete internet;
svolge inoltre compiti ausiliari conseguenti, funzionali e con nessi a quelli del front office, atti al completamento del ciclo organizzativo del parti colare e specifico servizio reso dal call center”.
Dunque, le due figure professionali qui in rilievo individuate dal CCNL, nell'ambito dei servizi di call center/customer care sono: 2° livello, l'Addetto alle informazioni telefoniche Call
Center e 3° livello, Operatore di Call Center/ Customer Care . Orbene, l'Addetto alle informazioni telefoniche, che è la qualifica più bassa prevista dal CCNL per il personale dipendente non apprendista, fornisce appunto informazioni mediante la consultazione di dati a videoterminale ed espleta le attività operative correlate, mentre l'Addetto al Call Center si occupa di informazioni generali e/o supporto commerciale alla clientela e/o attività di vendita di servizi telefonici ovvero di connessione alla rete internet. La figura dell'Addetto al call center, inoltre, prescrive una determinata competenza, proprio come presupposto nela declaratoria generale del 3^ livello, che prescrive il possesso di specifiche cognizioni teorico- pratiche senza alcuna riferimento ad una particolare competenza e/od una speci fica attività.
Adattando tale ricostruzione alla prova testimoniale svolta, anche come riportata nell'atto di appello, non può residuare alcun dubbio sull'inquadramento attoreo nel 3^ livello del CCNL.
Come esposto anche nella sentenza impugnata, la teste ha affermato:”…io Testimone_1
ed il ricorrente avevamo le stesse mansioni, eravamo operatori telefonici inbound, dovevamo dare informazioni commerciali sempre e solo per Vodafone. Anche se dovevamo dare solo informazioni commerciali, dovevamo vendere anche prodotti come ADSL, offerte sulla fibra.
Noi stipulavamo contratti attraverso mail o registrazioni telefoniche. Stesso al momento, inviavamo via mail il contratto da sottoscrivere, il cliente lo firmava, scannerizzava ed inviava.
..Il ricorrente ha stipulato sia contratti per registrazione, che per via mail. ADR…posso dire che dovevamo aggiornarci in base alle offerte Vodafone, dovevamo cercare di vendere almeno un contratto all'ora, circa sei ore al giorno di lavoro, pertanto, dovevo stipulare sei contratti al giorno ed i team leader controllavano. se non riuscivamo, venivamo richiamati, correvamo il rischio di non essere prorogati, o di essere prorogati per un tempo minore…Noi, al numero
8 Vodafone, rispondevamo sia per i clienti, che per persone non clienti Vodafone, potevamo vendere prodotti. Utilizzavamo anche le chat alle quali non accedevano solo i clienti
Vodafone…” Analogamente la teste :”… Abbiamo svolto attività di assistenza Testimone_2
telefonica per Vodafone. Di somministrati eravamo quindici o sedici operatori, tutti con le stesse mansioni, addetti al call center con assistenza telefonica, rispondevamo alle chiamate per
Vodafone di qualunque tipo. Non avevamo competenza per i guasti, era un numero verde, chiedevano informazioni sulla vodafone station perché era un prodotto sempre in fase di aggiornamento. Davamo informazioni commerciali, non eravamo addetti alla vendita ma ci potevamo occupare di informazioni telefoniche. ADR A volte la telefonata si concludeva con un contratto che noi potevamo stipulare, qualora il cliente volesse stipulare un certo tipo di contratto per linee telefoniche fisse. ADR Avevamo dei programmi, jack non lo abbiamo mai utilizzato, utilizzavamo i programmi VOLA, . Erano dei programmi che Parte_3
servivano per inserire i dati dei clienti per concludere il contratto, attraverso questi due programmi arrivavano le chiamate. OKA era il database di Vodafone, GENESIS non ricordo, non mi pare di averlo utilizzato. ADR Noi non facevamo di nostra iniziativa le telefonate ai clienti, dovevamo rispondere alle telefonate. Il nostro lavoro si svolgeva sempre sulla base di una telefonata ricevuta. I team leader erano contenti se la telefonata si concludeva con la stipula di un contratto, ci chiedevano di cercare di concludere il contratto, attraverso le informazioni proponevamo di concludere il contratto. Potevamo anche prendere un appuntamento con il cliente per richiamarli. ADR I team leader erano particolarmente interessati alle quantità di contratti conclusi, loro chiedevano di mantenere una resa tra ore di lavoro e contratti come se dovessero giustificare le nostre ore di lavoro in base al numero dei contratti. Se non riuscivamo a chiudere i contratti venivamo convocati in riunioni individuali o di gruppo e si lamentavano del fatto che non avevamo concluso almeno un contratto all'ora. ..Loro dicevano chiaramente che nell'ipotesi in cui non si arriva a concludere almeno un contratto all'ora le persone non venivano richiamate e i team leader minacciavano di non rinnovare i contratti o di ridurre le ore lavorate ove non si arrivasse a concludere almeno un contratto all'ora all'esito delle telefonate ricevute al numero verde. Lavoravamo su turni, avevamo un turno dalle 08:00 alle 14:00, dalle
14:00 alle 22:00, il turno intermedio dalle 10:00 alle 16:00. Io nell'ipotesi in cui non andavo a lavorare, mandavo un certificato alla Randstad che poi lo girava in Assist. Per permessi o ferie chiedevamo ai team leader. I turni venivano fatti in Assist.…Al numero verde chiamavano non solo clienti Vodafone, ma anche clienti esterni. Noi concludevamo contratti anche con esterni a Vodafone”.
9 Trattasi di deposizioni che appaiono chiare, ove i fatti risultano esposti senza enfasi, ma con puntualità, dalle quali emerge inequivocabilmente, come ben riportata nella pronuncia impugnata, lo svolgimento di una costante attività di vendita accanto a un'attività di informazione che anzi appariva funzionalizzata all'attività di vendita. Emerge, altresì, che il ricorrente operava con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolgendo secondo procedure standardizzate e metodologie definite e predefiniti, attività di informazione di carattere generale e/o supporto commerciale alla clientela di servizi telefonici di TLC ovvero connessione alla rete internet, nonché svolgeva compiti ausiliari conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal call center. Di qui la conferma, sul profilo in esame, della sentenza appellata.
In conclusione, l'appello proposto va solo parzialmente accolto, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda volta alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e alla riammissione in servizio, con la corresponsione dell'indennità risarcitoria.
La sentenza, invece, va confermata nella parte in cui riconosce a Controparte_1
l'inquadramento superiore e condanna alle differenze retributive connesse al superiore 3^ livello retributivo.
In considerazione della reciproca soccombenza le spese di lite del doppio grado, vanno compensate nella misura di due terzi, mentre per la restante parte si reputa equo valorizzare la soccombenza della parte datoriale sul superiore inquadramento riconosciuto, liquidandosi, con distrazione, come indicato in dispositivo alla luce dei parametri offerti dal d.m. n. 55 del 2014, come come aggiornati dal d.l. mn. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda volta alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla riammissione in servizio e alla corresponsione dell'indennità risarcitoria;
conferma la sentenza nella parte in cui riconosce a l'inquadramento superiore e condanna alle Controparte_1
differenze retributive connesse al terzo livello retributivo;
dichiara compensate, tra le parti, nella misura di due terzi, le spese di lite del doppio grado;
condanna l' a corrispondere a con distrazione agli avv.ti Parte_1 Controparte_1
Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, il rimanente terzo delle spese medesime, che liquida,
10 per compenso, in euro 1.800,00 in primo grado e in euro 1.000,00 per il grado presente, in entrambi i caso oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati:
dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente
dr. Antonietta Savino -Consigliere
dr. Daniele Colucci -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2343/24 r. g. l., vertente
TRA
(già , rappresentata e difeso dagli avv.ti Marco Marazza e Parte_1 Parte_1
Domenico De Feo, elettivamente domiciliata in Napoli, via Martucci n. 56, presso lo studio dell'avv. Mario De Mathia
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, Controparte_1 presso i quali elettivamente in Napoli, via Cariteo n. 8
APPELLATO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello in atti l' proponeva tempestivo appello avverso la sent. n. Parte_1
1461 del 2024 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto da veniva dichiarata l'irregolarità del Controparte_1
contratto di somministrazione a tempo determinato intercorso tra le parti fin dal 9 maggio 2016,
1 con inquadramento nel 3^ e non nel 4^ livello retributivo, con conseguente ordine di riammissione in servizio del predetto, nelle medesime mansioni già espletate, riconducibili appunto al 3^ livello, con condanna alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate per il diverso inquadramento riconosciuto (3^ livello), nonché a un'indennità risarcitoria, ex art. 32 della l. n. 183 del 201, pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre accessori di legge.
Censurava detta pronuncia, per falsa applicazione dell'art. 33 del d.l.vo n. 81 del 2015, avendo il Tribunale da un lato ritenuto specifica l'apposta causa giustificativa del termine (picchi di intensa attività della commessa Vodafone), dall'altro ne ha negato l'effettività, perché mancavano specifici riferimenti temporali e ai flussi in sovrannumero, così difettando l'effettivo collegamento tra tale ragione giustificatrice e l'utilizzo della prestazione lavorativa della parte. In ogni caso, detto elemento non rientrava nella fattispecie dell'art. 33 sopra cit. e la conversione del rapporto in capo all'utilizzatore era prevista nelle sole ipotesi di cui al successivo art. 38.
Deduceva, inoltre, la falsa applicazione dell'art. 31 del d.l.vo n. 81 del 2015 in ordine al mancato rispetto dei limiti quantitativi del ricorso alla somministrazione a tempo determinato
(c.d. “clausola di contingentamento), rilevando che in primo luogo l'onere probatorio del mancato rispetto della soglia incombeva sul lavoratore e che comunque l'eventuale violazione non dava luogo alla conversione. In ogni caso rivendicava di aver offerto prova del rispetto della soglia contrattualmente prevista (15%), avendo documentato che nell'anno 2016, a fronte di un numero medio di dipendenti a tempo indeterminato pari a 202, il numero dei somministrati a tempo determinato era parti a 13 (doc. 3 della produzione in primo grado).
Contestava, infine, con articolate argomentazioni, sulla base della prova testimoniale svolta e del raffronto tra la declaratoria del 2^ livello di formale inquadramento e del 3^ preteso, il superiore inquadramento riconosciuto nella pronuncia gravata.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con il conseguente integrale rigetto della domanda proposta da controparte con il ricorso di primo grado.
Si costituiva che articolatamente resisteva all'appello. Controparte_1
All'odierna esito della trattazione scritta la causa veniva riservata per la decisone.
L'appello va parzialmente accolto, nei termini che seguono.
Il contratto di somministrazione azionato, stipulato con la somministrante Randstad, con l'odierna appellante quale utilizzatrice, ratione temporis è disciplinato dal d.l.vo n.81 del 2015, nella sua formulazione originaria, che introduce un regime di acausalità.
2 Sostiene parte appellata, e così il primo Giudice, ma quest'ultimo nell'errata prospettiva della permanente applicazione del d.l.vo n. 276 del 2003, che si pone in ogni caso in ogni caso un profilo di valutazione dell'effettiva temporaneità delle esigenze. Tale assunto non può essere condiviso. Con il nuovo testo normativo il legislatore porta a compimento il percorso già iniziato con la legge n.92 del 2012, che aveva introdotto la possibilità di stipulare il primo contratto di somministrazione a tempo determinato senza indicazione della causale per una durata massima di 12 mesi ovvero, nell'ipotesi in cui la missione fosse avvenuta nell'ambito di un processo organizzativo di cui all'art. 5, comma 3, della medesima legge, e con il d.l.vo n.
34 del 2014, sostituendo il sistema causale, fondante il ricorso al contratto di somministrazione, con limiti quantitativi. In sintesi, la percentuale di contingentamento prende il posto della causale giustificativa, mutando radicalmente il modello di controllo nei contratti di lavoro flessibili. Dunque, il contratto di somministrazione in esame è sottoposto al regime di acausalità ed alcuno scrutinio della sussistenza di ragioni legittimanti doveva essere compiuto.
Ne discende che il contratto in questione, datato 9 maggio 2016 è conforme a quanto previsto dall'art 33 cit., per il quale: “1. Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
d) la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
e) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
f) il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori 2. Con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori 3. Le informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile della missione, devono essere comunicate per iscritto al lavoratore da parte del somministratore all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio in missione presso l'utilizzatore.”
Questi sono gli unici elementi che dovevano essere ritenuti idonei dal Tribunale per la legittimità del contratto. Inoltre, la conversione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore per somministrazione c.d. irregolare è prevista solo nelle ipotesi contemplate dall'art. 38 che a sua volta recita
“1. In mancanza di forma scritta il contratto di somministrazione di lavoro è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
2. Quando la
3 somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli
31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione”.
A ciò consegue che la qualificazione della somministrazione come irregolare che dà diritto alla conversione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore può quindi avvenire solo in ipotesi tassative ed in particolare, in caso di: violazione della percentuale di assunzioni a termine per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli
4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro;
da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché in caso di assenza di forma scritta del contratto o di mancata indicazione dei requisiti essenziali indicati nell'art. 33 sopra cit..
Tale conclusione trova riscontro anche nella più recente giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass.
Sez. lav. N. 15226/2023, per la quale la norma dell'art. 1, comma 1, del d.l.vo n. 368 del 2001, con la quale è stata recepita la direttiva 1999/70/CE che nella sua formulazione originaria disponeva che il contratto a termine potesse essere legittimamente stipulato solo a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo è stata poi radicalmente modificata, con ilil dl. n. 34 del 2014, conv. in l. n. 78 del 2014, con la cancellazione di ogni riferimento alle ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive giustificative dell'adozione del contratto a termine. Tale impostazione aveva successivamente trovato conferma con il d.l.vo n. 81 del 2015 (poi parzialmente superato dal d.l. n. 87 del 2018).
Pertanto, conclude la sulla norma in rilievo anche nel presente procedimento, Parte_2
ratione temporis vigente, consente l'apposizione del termine al contratto di lavoro senza che sia necessario indicare "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo". Il criterio per valutare la legittimità del termine è ravvisato dalla disposizione nel periodo massimo di utilizzo della prestazione individuato in trentasei mesi e nella possibilità di prevedere, in tale limite, non più di cinque proroghe dell'originario contratto.
L'appello va accolto anche sul motivo relativo alla causa di contingentamento.
4 Richiamato l'art.31, comma 2, del d.l.vo n.81/2015, nella formulazione ratione temporis vigente, va chiarito che il limite quantitativo era quello individuato nei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, nella specie, il limite del 15% in media annua.
Al riguardo parte datoriale ha prodotto le comunicazioni effettuate, per il periodo di riferimento, alle RSU, dalle quale si evince il pieno rispetto del soglia per le assunzioni con somministrazione.
Si potrebbe obiettare che dette comunicazioni non costituiscono attestazioni incontrovertibili, ma va anche detto che esse sono passate sotto la verifica dei sindacati destinatari senza che risulti mosso alcun rilievo e in tale ambito assume rilevanza la mancata specifica contestazione, in primo grado, della così posta consistenza numerica degli assunti a termine. Ebbene, rileva il
Collegio che, come è noto “nel rito del lavoro, la mancata contestazione da parte del convenuto del fatto costitutivo del diritto rende inutile la prova purché i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché posti a fondamento del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo il convenuto contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova, oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito, su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo” (cfr.
Cass. Sez. lav. n.13878/2007; Cass. SU n° 11353/2004, Cass. Sez. lav. n.1878/2012). Dunque, il principio di non contestazione, imponendo al convenuto, ma anche all'attore, di prendere posizione nell'atto di costituzione sui fatti posti a fondamento della domanda, fanno della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsiasi controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (Cass. S.U. n. 761 del 23.1.2002
Corte Appello Bari sez. II n. 1058/2019).
Ebbene, sulla scorta di tali principi, poteva e può ritenersi provato il rispetto della clausola di contingentamento in quanto, a fronte dell'analitica deduzione della società resistente in ordine alla consistenza numerica del numero degli assunti a termine, il ricorrente, nella prima difesa utile, non aveva specificamente contestato tale.
5 A diverse conclusioni non si perviene alla luce del principio di vicinanza della prova, definito da Cass. Sez. U. 30/10/2001, n. 13533, come quel criterio per cui l'onere della prova deve essere
"ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione" e che quindi è destinato a operare quando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrano indicazioni univoche per identificare i fatti costitutivi (cfr. da ultimo Cass. civile Sez. III, n.12910/2022). In altre parole,
“il principio di vicinanza della prova non si contrappone ma è anzi consustanziale alla regola di cui all'art. 2697 c.c., rispetto alla quale la vicinanza o riferibilità funge da criterio ermeneutico che aiuta nell'individuazione dei fatti costitutivi rispetto a quelli estintivi, modificativi o impeditivi, introducendo il canone per cui, nel rispetto delle possibili varianti di senso della disposizione attributiva della situazione soggettiva, i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre i secondi, tutt'al contrario, coincidono con quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto. La vicinanza, in altre parole, riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto e non già la possibilità concreta di acquisire la prova” (cfr. da ultimo Cass. civile sez. III n.
12910/2022).
Nella fattispecie al vaglio, vi è una traccia documentale del rispetto della soglia numerica in discorso, espressa da un'informazione rivolta alla rappresentanza sindacale in azienda, tale da rendere possibile e qualificata l'eventuale contestazione sul punto da parte del lavoratore.
In tale contesto, una sostanzialmente mancata presa di posizione del ricorrente sul fatto allegato e documentato dal convenuto, in virtù del principio espresso dall'art.115 c.p.c. e dei principi che governano il rito del lavoro, ha determinato che il comportamento processuale di non contestazione ha espunto il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti integrativi possibili.
A quanto esposto consegue che la somministrazione per cui è causa non può considerarsi irregolare, per cui la sentenza va riformata in ordine al detto profilo e alla conseguenze della conversione, della riammissione in servizio e del diritto a un'indennità risarcitoria ex art. 32 della l. n. 183 del 201, delineate dal primo Giudice.
L'appello va invece rigettato in ordine alle svolte mansioni superiori, correttamente riconosciute dal primo Giudice.
Sul punto occorre partire, su un piano generale, dai condivisibili principi espressi dalla giurisprudenza della S.C. (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. av. n. 8025/2003), per la quale nelle controversie promosse per il riconoscimento dell'espletamento di una mansione superiore a quella di formale inquadramento risulta essenziale la comparazione, sul piano della deduzione della parte e poi, ovviamente, a livello probatorio, fra la declaratoria contrattuale rivestita e
6 quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate, occorrendo esplicitare e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale. Occorre, poi, dare prova della prevalenza, per quantità e qualità, delle mansioni superiori asseritamente svolte su quelle formalmente riconosciute.
Il procedimento logico-giuridico volto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio (così Cass. Sez. lav., n. 30580/2019).
Nella fattispecie al vaglio la comparazione tra le qualifiche coinvolte del CCNL applicato, come ben riportato nella meria di costituzione dell'appellato, conduce all'esito che segue.
2^ livello, di formale riconosciuto inquadramento del Tufano:
"Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare
e lavoratori che svolgono attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione e prolungata esperienza e pratica di ufficio".
Appartengono a questo livello, quindi, i lavoratori che hanno conoscenze professionali elementari oppure i lavoratori che svolgono attività che non richiedono particolare preparazione o esperienza.
Laddove vengono svolte attività non elementari o che comportano della preparazione o esperienza, il livello spettante è il 3^ azionato e riconosciuto dal Tribunale. La declaratoria contrattuale al riguardo prevede:
"Appartengono a questo livello le lavoratrici/lavoratori che, in possesso di specifiche cognizioni teorico-pratiche, nell'ambito di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero le lavoratrici/i lavoratori che svolgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità”.
Rispetto al livello 2°, il 3° livello si riferisce quindi ai lavoratori che non hanno conoscenze professionali di tipo elementare, ma specifiche cognizioni teorico - pratiche e che svolgono
7 attività operative non elementari, o che non richiedono preparazione o esperienza, ma attività operative o esecutive di media complessità.
Nell'ambito della declaratoria del 3° livello vi è la qualifica dell'Addetto al call center ovvero:
"Lavoratrice/tore che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici/social/digital mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call center) e con il supporto di sistemi informativi
e programmi software dedicati, svolge secondo procedure standardizzate e metodologie definite e predefiniti, attività di informazione di carattere generale e/o supporto commerciale alla clientela di servizi telefonici di TLC ovvero connessione alla rete internet;
svolge inoltre compiti ausiliari conseguenti, funzionali e con nessi a quelli del front office, atti al completamento del ciclo organizzativo del parti colare e specifico servizio reso dal call center”.
Dunque, le due figure professionali qui in rilievo individuate dal CCNL, nell'ambito dei servizi di call center/customer care sono: 2° livello, l'Addetto alle informazioni telefoniche Call
Center e 3° livello, Operatore di Call Center/ Customer Care . Orbene, l'Addetto alle informazioni telefoniche, che è la qualifica più bassa prevista dal CCNL per il personale dipendente non apprendista, fornisce appunto informazioni mediante la consultazione di dati a videoterminale ed espleta le attività operative correlate, mentre l'Addetto al Call Center si occupa di informazioni generali e/o supporto commerciale alla clientela e/o attività di vendita di servizi telefonici ovvero di connessione alla rete internet. La figura dell'Addetto al call center, inoltre, prescrive una determinata competenza, proprio come presupposto nela declaratoria generale del 3^ livello, che prescrive il possesso di specifiche cognizioni teorico- pratiche senza alcuna riferimento ad una particolare competenza e/od una speci fica attività.
Adattando tale ricostruzione alla prova testimoniale svolta, anche come riportata nell'atto di appello, non può residuare alcun dubbio sull'inquadramento attoreo nel 3^ livello del CCNL.
Come esposto anche nella sentenza impugnata, la teste ha affermato:”…io Testimone_1
ed il ricorrente avevamo le stesse mansioni, eravamo operatori telefonici inbound, dovevamo dare informazioni commerciali sempre e solo per Vodafone. Anche se dovevamo dare solo informazioni commerciali, dovevamo vendere anche prodotti come ADSL, offerte sulla fibra.
Noi stipulavamo contratti attraverso mail o registrazioni telefoniche. Stesso al momento, inviavamo via mail il contratto da sottoscrivere, il cliente lo firmava, scannerizzava ed inviava.
..Il ricorrente ha stipulato sia contratti per registrazione, che per via mail. ADR…posso dire che dovevamo aggiornarci in base alle offerte Vodafone, dovevamo cercare di vendere almeno un contratto all'ora, circa sei ore al giorno di lavoro, pertanto, dovevo stipulare sei contratti al giorno ed i team leader controllavano. se non riuscivamo, venivamo richiamati, correvamo il rischio di non essere prorogati, o di essere prorogati per un tempo minore…Noi, al numero
8 Vodafone, rispondevamo sia per i clienti, che per persone non clienti Vodafone, potevamo vendere prodotti. Utilizzavamo anche le chat alle quali non accedevano solo i clienti
Vodafone…” Analogamente la teste :”… Abbiamo svolto attività di assistenza Testimone_2
telefonica per Vodafone. Di somministrati eravamo quindici o sedici operatori, tutti con le stesse mansioni, addetti al call center con assistenza telefonica, rispondevamo alle chiamate per
Vodafone di qualunque tipo. Non avevamo competenza per i guasti, era un numero verde, chiedevano informazioni sulla vodafone station perché era un prodotto sempre in fase di aggiornamento. Davamo informazioni commerciali, non eravamo addetti alla vendita ma ci potevamo occupare di informazioni telefoniche. ADR A volte la telefonata si concludeva con un contratto che noi potevamo stipulare, qualora il cliente volesse stipulare un certo tipo di contratto per linee telefoniche fisse. ADR Avevamo dei programmi, jack non lo abbiamo mai utilizzato, utilizzavamo i programmi VOLA, . Erano dei programmi che Parte_3
servivano per inserire i dati dei clienti per concludere il contratto, attraverso questi due programmi arrivavano le chiamate. OKA era il database di Vodafone, GENESIS non ricordo, non mi pare di averlo utilizzato. ADR Noi non facevamo di nostra iniziativa le telefonate ai clienti, dovevamo rispondere alle telefonate. Il nostro lavoro si svolgeva sempre sulla base di una telefonata ricevuta. I team leader erano contenti se la telefonata si concludeva con la stipula di un contratto, ci chiedevano di cercare di concludere il contratto, attraverso le informazioni proponevamo di concludere il contratto. Potevamo anche prendere un appuntamento con il cliente per richiamarli. ADR I team leader erano particolarmente interessati alle quantità di contratti conclusi, loro chiedevano di mantenere una resa tra ore di lavoro e contratti come se dovessero giustificare le nostre ore di lavoro in base al numero dei contratti. Se non riuscivamo a chiudere i contratti venivamo convocati in riunioni individuali o di gruppo e si lamentavano del fatto che non avevamo concluso almeno un contratto all'ora. ..Loro dicevano chiaramente che nell'ipotesi in cui non si arriva a concludere almeno un contratto all'ora le persone non venivano richiamate e i team leader minacciavano di non rinnovare i contratti o di ridurre le ore lavorate ove non si arrivasse a concludere almeno un contratto all'ora all'esito delle telefonate ricevute al numero verde. Lavoravamo su turni, avevamo un turno dalle 08:00 alle 14:00, dalle
14:00 alle 22:00, il turno intermedio dalle 10:00 alle 16:00. Io nell'ipotesi in cui non andavo a lavorare, mandavo un certificato alla Randstad che poi lo girava in Assist. Per permessi o ferie chiedevamo ai team leader. I turni venivano fatti in Assist.…Al numero verde chiamavano non solo clienti Vodafone, ma anche clienti esterni. Noi concludevamo contratti anche con esterni a Vodafone”.
9 Trattasi di deposizioni che appaiono chiare, ove i fatti risultano esposti senza enfasi, ma con puntualità, dalle quali emerge inequivocabilmente, come ben riportata nella pronuncia impugnata, lo svolgimento di una costante attività di vendita accanto a un'attività di informazione che anzi appariva funzionalizzata all'attività di vendita. Emerge, altresì, che il ricorrente operava con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolgendo secondo procedure standardizzate e metodologie definite e predefiniti, attività di informazione di carattere generale e/o supporto commerciale alla clientela di servizi telefonici di TLC ovvero connessione alla rete internet, nonché svolgeva compiti ausiliari conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal call center. Di qui la conferma, sul profilo in esame, della sentenza appellata.
In conclusione, l'appello proposto va solo parzialmente accolto, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda volta alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e alla riammissione in servizio, con la corresponsione dell'indennità risarcitoria.
La sentenza, invece, va confermata nella parte in cui riconosce a Controparte_1
l'inquadramento superiore e condanna alle differenze retributive connesse al superiore 3^ livello retributivo.
In considerazione della reciproca soccombenza le spese di lite del doppio grado, vanno compensate nella misura di due terzi, mentre per la restante parte si reputa equo valorizzare la soccombenza della parte datoriale sul superiore inquadramento riconosciuto, liquidandosi, con distrazione, come indicato in dispositivo alla luce dei parametri offerti dal d.m. n. 55 del 2014, come come aggiornati dal d.l. mn. 147 del 2022.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda volta alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alla riammissione in servizio e alla corresponsione dell'indennità risarcitoria;
conferma la sentenza nella parte in cui riconosce a l'inquadramento superiore e condanna alle Controparte_1
differenze retributive connesse al terzo livello retributivo;
dichiara compensate, tra le parti, nella misura di due terzi, le spese di lite del doppio grado;
condanna l' a corrispondere a con distrazione agli avv.ti Parte_1 Controparte_1
Ernesto Maria Cirillo e Francesco Cirillo, il rimanente terzo delle spese medesime, che liquida,
10 per compenso, in euro 1.800,00 in primo grado e in euro 1.000,00 per il grado presente, in entrambi i caso oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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