Ordinanza collegiale 20 giugno 2022
Ordinanza cautelare 14 settembre 2022
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 04/06/2025, n. 10901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10901 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10901/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05827/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5827 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Centro Selezione e Reclutamento Nazionale Esercito, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto Dirigenziale M_D AB05933 REG 2022 0098282 emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 22 del 18 marzo 2022, recante il bando con cui sono stati indetti i «Concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi ventisei sottotenenti in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, del Corpo di commissariato dell'Esercito e del Corpo sanitario dell'Esercito, anno 2022» e, in particolare, del concorso bandito all'articolo 1, punto c) per il reclutamento di «cinque Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio» nella parte in cui lede gli interessi dell'odierna parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
e per l’accertamento del diritto di parte ricorrente a beneficiare dello scorrimento della graduatoria del «concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 (dieci) Sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito» pubblicata dal Ministero intimato il 10 dicembre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Centro Selezione e Reclutamento Nazionale Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 maggio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con atto depositato il 21.3.2025 è stata prodotta una dichiarazione di rinuncia al ricorso;
- all’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento del 30.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
- la rinuncia può considerarsi ritualmente formulata, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a.;
- alla rinuncia consegue l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera c), c.p.a.;
- in considerazione della definizione in rito della controversia e tenuto conto di tutte le circostanze, le spese di lite debbano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Domenico De Falco, Presidente FF
Elena Daniele, Referendario
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Domenico De Falco |
IL SEGRETARIO