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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 10/04/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 38/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 23.2.2024 a mezzo PEC da
(c.f. assistito e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1
via congiunta e disgiunta, dagli Avv.ti Fausto Cadeo e Giovanna Bellini del
Foro di Brescia;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. ), in PA P.IVA_1
persona del legale rappresentante e Presidente di Giunta pro CP_2
tempore, assistita e difesa dall'Avv. Kurt Aschbacher del Foro di Bolzano;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione rigettarsi il formulato appello da parte da parte della PA
(Corte d'appello di Trento RG 83/2019) in quanto infondato
[...]
giusta l' Ordinanza della Corte di AS 12 ottobre 2023 pubblicata l'
11 dicembre 2023 n. 34581 / 2023 racc.;
- confermarsi la sentenza del Tribunale di Trento n. 133/2019, pubblicata il
13.2.19 R.G. n. 1577/2017 limitatamente alla determinazione relativa al solo danno fisico subito dall'attore e determinato in sentenza;
- in via istruttoria: disporsi nuova perizia medico legale atta ad accertare la sussistenza ed in quale misura siano valutabili i danni psicologici subiti da in occasione dell'aggressione subita dall'orso in data 15 Parte_1
agosto 2014;
- in via gradata: in accoglimento del proposto appello incidentale da parte di (Corte d'appello di Trento RG 83/2019) condannarsi Parte_1
Parte l'appellante in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, quale danno psichico della somma di € 30.297,00= oltre ad interessi e rivalutazione alla liquidazione;
- condannarsi la , in persona del Presidente PA
pro tempore a rifondere a le spese del giudizio di secondo Parte_1
grado, della presente fase, e del procedimento di cassazione.”
Per parte convenuta in riassunzione
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità imputabile in capo alla , PA
pag. 2/20 l'insussistenza di qualsivoglia danno risarcibile in capo alla stessa in ragione dei fatti ed eventi per cui è causa e per l'effetto confermare parzialmente la sentenza di secondo grado n. 59/2020 emessa in data
04.02.2020 e pubblicata il 25.02.2020 dalla Corte d'Appello di Trento con rigetto delle domande tutte di cui all'atto di appello in riassunzione ex art. 392 cpc formulate dal sig. in quanto infondate in fatto e in Parte_1
diritto e, in accoglimento dell'appello incidentale formulato nel presente atto dalla , condannare il sig. PA Parte_1
al la rifusione delle spese e dei compensi di lite per il I, il II grado di giudizio e per quello di AS, oltreché ponendo a carico dello stesso le spese per la CTU assunta nel primo grado processuale;
in via gradata: nella denegata ipotesi di mancata conferma della sentenza di secondo grado n. 59/2020 emessa in data 04.02.2020 e pubblicata il
25.02.2020 dalla Corte d'Appello di Trento, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità imputabile in capo alla
, l'insussistenza di qualsivoglia danno PA
risarcibile in capo alla stessa in ragione dei fatti ed eventi per cui è causa e per l'effetto rigettare le domande tutte di cui all'atto di appello in riassunzione ex art. 392 cpc formulate dal sig. in quanto Parte_1
infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento dell'appello incidentale formulato nel presente atto dalla , PA
condannare il sig. alla rifusione delle spese e dei compensi Parte_1
di lite per il I, il II grado di giudizio e per quello di AS, oltreché ponendo a carico dello stesso le spese per la CTU assunta nel primo grado processuale;
pag. 3/20 in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità della , accertare che, in forza PA
Parte di quanto esposto nel motivo d'appello n. 3 di parte il danno eventualmente risarcibile in favore del sig. ammonterebbe, Parte_1
dal lato del danno non patrimoniale di carattere biologico, alla minor somma di € 8.733,50 e, pertanto, riformare nei termini la sentenza impugnata;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, per il I e II grado di giudizio, oltre a quello di AS e al presente grado di riassunzione, oltre a spese generali al 15% ed IVA e CAP come per legge;
in via istruttoria: si chiede che il Collegio voglia emettere ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'appellato, ai fini della produzione nel presente giudizio di tutta la documentazione comprovante la percezione, da parte del medesimo, di eventuali somme di denaro o altre erogazioni suscettibili di valutazione economica, da questi percepite da
INPS, INAIL, od assicurazioni private in ragione dei fatti e dei presunti danni per cui è causa. Ciò, con l'evidente fine di ottenere certezza in ordine alle somme di denaro già ottenute dall'attore per i medesimi fatti per cui è causa, nonché per impedire ogni eventuale indebita compensatio lucri cum damno, secondo l'insegnamento, tra le tante di Cass. SS.UU. 12564, 12565
e 12566/2018.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dd. 11.04.2017 conveniva in giudizio Parte_1
la per sentirla condannare al risarcimento PA
dei danni dallo stesso patiti a causa di un'aggressione subita il giorno
15.08.2014 da parte di un orso in località Pinzolo (TN). Esponeva di essersi pag. 4/20 imbattuto nell'animale mentre si trovava nel bosco immediatamente sovrastante l'abitato del paese;
il plantigrado lo aveva attaccato mentre era intento a ricercare funghi;
ne conseguiva una colluttazione, al termine della quale raggiunto dai familiari allertati telefonicamente, veniva Pt_1
trasportato al vicino Pronto Soccorso di Tione di . CP_1
Per effetto dell'aggressione subita, l'attore lamentava danni fisici alla mano, al gluteo e al ginocchio;
aveva inoltre sviluppato, dal giorno dell'accaduto, il timore degli spazi naturali a lui sempre familiari, con disfunzioni nel comportamento relazionale e danno psichico. Chiedeva quindi che la lo risarcisse dell'importo di € PA
144.179,00, atteso che l'esemplare di orso che lo aveva attaccato, in seguito individuato, era stato introdotto nel territorio trentino a seguito della iniziativa “Life ursus” di cui la PAT era co-promotrice.
Si costituiva la , eccependo in via PA
preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'editio actionis;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande ivi azionate, rilevando la totale assenza di prova circa l'aggressione asseritamente subita dall'attore, nonché la genericità della domanda risarcitoria per indeterminatezza del richiamo ai molteplici titoli giuridici in base ai quali
Parte era invocata la responsabilità della Ad ogni modo, sottolineava la correttezza dell'operato della nella gestione dell'orso individuato CP_1
come responsabile del fatto dedotto in causa, il quale, monitorato costantemente sin dalla sua comparsa nel territorio trentino, non si era reso mai protagonista di atteggiamenti aggressivi nei confronti dell'uomo, sfocianti, in cd. “falsi attacchi”, ovvero in aggressioni dirette. Ciò posto, contestava la domanda azionata anche sotto il profilo del quantum.
pag. 5/20 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di documenti, prova testimoniale ed espletamento di CTU medico-legale.
Con sentenza n. 133/2019 pubblicata il 13.2.2019, il Tribunale di Trento, condannava la a pagare a favore dell'attore PA
a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 14.976,93 ed a rifondere allo stesso le spese del giudizio, ponendo le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Ritenuto che il fatto storico fosse provato dalle dichiarazioni rese dall'attore ai familiari allertati e ai sanitari intervenuti, nonché dalla compatibilità delle ferite riportate dal con l'aggressione Pt_1
dell'animale - tipicamente presente nel territorio trentino - il Tribunale accertava la responsabilità della convenuta. Rilevava in particolare che essa aveva recepito con propria delibera di Giunta n. 1467/2007 il cd.
PACOBACE ovvero il Piano d'Azione per la conservazione dell'Orso
Bruno sulle Alpi Centro-orientali, il quale conteneva, tra l'altro, un capitolo sui criteri e sulle procedure d'azione nei confronti di orsi problematici e di intervento in situazioni di criticità; sulla base di tale documento di riferimento per lo Stato italiano, le Regioni e le Province Autonome, la
PAT si configurava come titolare del potere di amministrazione del territorio e di gestione della fauna selvatica ed era quindi tenuta ad assumere precauzioni per scongiurare rischi all'uomo, anche mediante misure di informazione ai frequentatori delle aree, quali ad esempio turisti o cercatori di funghi, investita di un ruolo di garanzia rispetto alle conseguenze nocive del comportamento degli animali insediati.
Quanto alle conseguenze dell'aggressione sulla persona dell'attore, rilevava che la relazione peritale dava atto dell'esito cicatriziale pag. 6/20 consolidato della ferita più importante ed al contempo, in relazione al danno psichico, del permanere di una sintomatologia molto modesta, sostanzialmente consistente nell'evitare tendenzialmente i luoghi che ricordavano l'evento. Richiamava quindi gli esiti della CTU, la quale aveva quantificato un periodo di inabilità temporanea totale di 8 giorni, cui erano seguiti 6 giorni di inabilità parziale al 75%, 30 giorni al 50% e 21 giorni al 25% nonché un ulteriore periodo di circa 6 mesi di inabilità parziale minima al 10% durante il quale il quadro psichico si era stabilizzato in percentuali molto modeste, che, considerate unitamente al danno biologico di natura estetica, venivano classificate in una misura pari al 5-6%. Determinava quindi sulla scorta delle Tabelle di Milano il danno non patrimoniale complessivo in euro 14.911,00, di cui euro 4.973,00 per inabilità temporanea ed euro 9.938,00 per invalidità permanente, sulla base di 6 punti di inabilità; stabiliva che gli interessi legali venissero attribuiti con decorrenza da ottobre 2016, con conseguente liquidazione di complessivi euro 14.976,93.
Proponeva appello la articolando quattro PA
motivi di gravame. Con il primo motivo, qualificata come aquiliana la responsabilità ad essa ascritta, censurava l'assenza di prova del fatto tipico, dell'elemento soggettivo - anche colposo – in capo al debitore danneggiante, nonché la mancata analisi circa la sussistenza del nesso di causalità, come richiesti dall'art 2043 c.c.. Rilevava inoltre la violazione del principio posto dall'art. 112 c.p.c. in quanto il Giudice si era pronunciato sulla questione relativa agli strumenti di precauzione nonostante l'attore non avesse mai allegato, dedotto, o eccepito alcuna Parte violazione da parte della di qualsivoglia dovere informativo. Con il pag. 7/20 terzo motivo censurava che il danno biologico era stato liquidato nella misura del 6%,mentre avrebbe dovuto essere determinato nella media del
5-6% liquidato dal CTU. Infine chiedeva la riforma della statuizione sulle spese da porsi a carico di controparte in ragione dell'auspicata riforma della sentenza impugnata. Chiedeva quindi in via principale la riforma della sentenza;
in subordine, nel caso di rigetto dei motivi nn. 1, 2, e 4,
l'accertamento del danno nella minore somma di € 8.733,50; con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva deducendo che era provata la responsabilità Parte_1
Parte aquiliana della proponeva altresì appello incidentale con cui si doleva del fatto che il CTU, disattendendo la documentazione medica in atti, avesse escluso la sussistenza di un danno biologico di carattere psichico, di cui quindi chiedeva il risarcimento nella somma di €
30.297.00; in via istruttoria sollecitava l'espletamento di una nuova CTU volta a stimare l'entità di tale pregiudizio;
con condanna di spese e compensi professionali di causa.
Con sentenza n. 59/2020 pubblicata il 25.2.2020, la Corte di Appello di
Trento rigettava la domanda proposta da compensando Parte_1
interamente le spese di lite e ponendo in capo a ciascuna parte metà delle spese di CTU. In particolare, dato per certo il fatto storico dell'aggressione da parte dell'orso ai danni del rilevava la Pt_1
mancanza di prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla appellante, riconducendo la fattispecie nell'ambito di CP_1
applicazione dell'art. 2043 c.c. e non già all'art. 2052 c.c. atteso che l'animale selvatico, una volta immesso o reimmesso in ambiente naturale e pag. 8/20 riacquistata la sua normale istintività, non può più essere oggetto di controllo.
Sul punto osservava come non vi fossero elementi per ritenere che, all'epoca, i boschi sopra l'abitato di Pinzolo presentassero una significativa pericolosità per l'uomo a causa della presenza di orsi, né vi erano motivi per ritenere che chi frequentava detti luoghi boschivi versasse in una situazione di particolare pericolo;
pertanto, l'aggressione integrava il primo attacco di un orso ai danni dell'uomo nel territorio trentino e quindi un evento eccezionale e imprevedibile, verificatosi, come poi accertato, a causa del normale istinto di protezione dell'animale nei confronti della prole e non già di una pericolosità dello stesso.
La Corte territoriale osservava come il Tribunale avesse ricondotto la Parte responsabilità della alla generica omissione di azioni informative ai frequentatori delle aree frequentate da turisti o ricercatori di funghi, senza tuttavia individuare quali azioni sarebbero state idonee a evitare l'evento dannoso. Sottolineava che l'appellato, residente nel paese di Pinzolo, era presumibilmente a conoscenza della frequentazione, da parte di orsi, del luogo dell'incidente; inoltre, si poteva presumere che anche l'adozione di specifiche misure, come ad esempio l'apposizione di segnaletica, non avrebbe scongiurato il rischio dell'aggressione ai danni dello stesso, atteso che il non aveva mai dedotto che, se debitamente allertato della Pt_1
presenza degli animali, non si sarebbe avventurato nel bosco.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 59/2020 pubblicata il 25.2.2020, proponeva ricorso per AS , affidando Parte_1
il mezzo di impugnazione a quattro motivi.
pag. 9/20 Con il primo censurava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2043
c.c. e dell'art. 2052 c.c., ricordando che con la pronuncia n. 7696/2020, la
AS, mutando il precedente orientamento, aveva individuato nella fattispecie di cui all'art 2052 c.c. il criterio di imputazione della responsabilità derivante dai danni cagionati da animali, che quindi, prescindendo dall'effettiva custodia dell'animale, si fondava sulla utilizzazione o sulla proprietà ; adduceva che nello specifico la proprietà degli animali selvatici oggetto di tutela legislativa era configurabile in capo allo Stato, ovvero agli Enti cui era stata devoluta la relativa funzione e quindi della , fatta salva la prova del caso PA
fortuito.
Con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 112 – 345 c.p.c, in quanto la Corte di Appello aveva ravvisato il caso fortuito, che
Parte tuttavia non era mai stato dedotto dalla Con il terzo censurava la contraddittorietà della motivazione in ordine alla circostanza che la zona in cui l'incidente si era verificato fosse frequentata da orsi. Con il quarto motivo lamentava che l'appello incidentale non era stato preso in considerazione dalla Corte territoriale, per cui doveva essere esaminato in sede di rinvio.
Resisteva con controricorso la proponendo PA
ricorso incidentale con cui, a mezzo dell'unico motivo, deduceva la violazione del principio della soccombenza.
Con ordinanza n. 34581/2023 di data 12.10.2023 pubblicata il 11.12.2023, la Corte di AS accoglieva il primo motivo del ricorso principale, dichiarava assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso pag. 10/20 incidentale, cassava la sentenza impugnata rinviando, anche per le spese del giudizio, alla Corte d'Appello di Trento in diversa composizione.
Con atto di citazione notificato in data 23 febbraio 2024 Parte_1
riassumeva il giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Trento PA
n. 133/2019 pubblicata in punto di responsabilità e liquidazione del danno fisico;
inoltre domandava, in accoglimento dell'appello incidentale, il risarcimento del danno psichico nella somma di € 30.297,00= oltre ad interessi e rivalutazione alla liquidazione;
chiedeva infine la rifusione delle spese del giudizio di secondo grado, di quello di cassazione e del giudizio di rinvio.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della PA
domanda proposta da con conferma della sentenza della Corte di Pt_1
Appello n. 59/2020 emessa in data 04.02.2020 e pubblicata il 25.02.2020 ; in accoglimento dell'appello incidentale formulato , domandava che fosse condannato alla rifusione delle spese e dei compensi Parte_1
di lite per il I e II grado di giudizio e per quello di AS;
chiedeva infine che l'onere della CTU fosse posto a carico dell'attore in riassunzione.
Sulle conclusioni sopra riportate, la causa veniva rimessa al Collegio con provvedimento in data 13.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il thema decidendum è inderogabilmente delimitato dal principio di diritto formulato dalla AS che, accogliendo il primo motivo del ricorso principale con cui era stata censurata la qualificazione della fattispecie, ha così statuito: “I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla
pag. 11/20 P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n.
157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. In materia di danni da fauna selvatica, a norma dell'art. 2052 c.c., grava pertanto sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla CP_3
(o, nel caso di specie, alla Provincia autonoma, titolare, in ragione del peculiare assetto costituzionale ed in questo - ed a tali fini almeno - da reputarsi equiparata alla a statuto ordinario, del potere di CP_3
gestione della fauna selvatica insediata nel territorio) fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (tra le più recenti, Cass. civ.,
Sez. III, 05/09/2023, n. 25868; Cass. civ., Sez. III, 07/07/2023, n. 19332;
Cass. civ., Sez. III, 08/05/2023, n. 12159).”
Ha ulteriormente specificato che “La o, come nella specie, la CP_3
Provincia autonoma, per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico (recte: che l'attore abbia
pag. 12/20 già provato essere stato causato dalla condotta dell'animale selvatico appartenente a specie protetta e di proprietà pubblica), dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna
è diretta (per la sistemazione delle problematiche relative agli oneri probatori implicati dall'art. 2051 c.c.: Cass., Sez. 3, Ordinanze nn. 2478,
2480 e 2482 del 01/02/2018).
Laddove, in altri termini, la o, come nella specie, la Provincia CP_3
autonoma in ragione del suo peculiare regime costituzionale, dimostri che la condotta dell'animale, che sia stato dimostrato dall'attore essere la causa del danno, non era ragionevolmente prevedibile (avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale della relativa specie) o comunque, anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, comunque compatibili con la funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema cui la protezione della fauna selvatica è diretta, che naturalmente richiede che gli animali selvatici vivano in stato di libertà e non in cattività (come nel caso
pag. 13/20 di comportamenti degli animali oggettivamente non controllabili, quali ad esempio il volo degli uccelli), andrà senz'altro esente da responsabilità.”
Ha quindi concluso che “La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tali principi, mandando assolta da ogni pretesa la per il CP_1
rilievo di una assenza di una colpa generica, anziché in base alla rigorosa disamina di una prova liberatoria come appena descritta”.
Alla luce di tali principi si impongono alcune considerazioni.
Nel contestare la propria responsabilità, la deduce che il CP_1
comportamento tenuto in epoca precedente il 15.08.2014 dall'orsa non aveva mai fatto ipotizzare una sua classificazione quale Per_1
soggetto “pericoloso” in base ai criteri del PACOBACE, che all'epoca subordinava rigidamente le eventuali possibilità di rimozione di un orso esclusivamente alla fattispecie di acclarata “pericolosità per l'uomo” secondo i parametri riportati negli schemi inseriti in date documento.
Aggiunge che di contro tutti gli elementi convergevano nel senso di evidenziare che, nella gestione della popolazione plantigrada, incluso l'esemplare che avrebbe aggredito l'attore, la PAT si era sempre
“comportata secundum legem”. Sottolinea che dalla data della sua liberazione sul territorio trentino, era stata costantemente Per_1
monitorata con radiocollare ed altri strumenti di localizzazione, di cui aveva dato atto anche controparte alla pagina 7 del suo atto introduttivo in primo grado e non si era mai resa protagonista di atteggiamenti aggressivi nei confronti dell'uomo, sfocianti, ad esempio, in cd. “falsi attacchi”, ovvero in aggressioni dirette. Conclude quindi che la condotta aggressiva dell'orso nei confronti del è stata improvvisa e non prevedibile né Pt_1
altrimenti evitabile “se non con l'abbattimento di tutti gli esemplari della pag. 14/20 specie” essendo stata dettata da quell'istinto materno di protezione che l'orso femmina ha nei confronti dei propri cuccioli (presenti insieme alla madre al momento dell'aggressione).
In via preliminare deve sottolinearsi che non sono valorizzabili le pur blande obiezioni sollevate dalla convenuta in riassunzione in relazione alla effettiva verificazione del fatto , in quanto , in assenza di ricorso incidentale per AS da parte della relativamente CP_1
all'accertamento dell'aggressione da parte dell'orso, operato con ampia ed articolata motivazione dal giudice del gravame, che aveva respinto la domanda del sotto diverso profilo, si è formato il giudicato sulla Pt_1
ricostruzione della vicenda nei termini delineati nella sentenza della Corte di Appello. Solo per completezza di motivazione va osservato inoltre che dell'aggressione da parte dell'orsa per cui è causa, è stata fatta Per_1
menzione anche nel “ Rapporto Orso 2014” redatto a cura della stessa
Provincia, dimesso in atti.
Come illustrato, la AS ha chiarito i termini in cui può essere raggiunta la prova liberatoria richiesta dall'art 2052 c.p.c ribadendo un indirizzo consolidato che ha evidenziato che deve consistere nella dimostrazione “che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, operando, così, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno. Occorrerà, in altri, provare che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che, comunque, non era evitabile, e ciò anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla
pag. 15/20 situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta.” (ex plurimis Cass.13848 2020).
Nello specifico la si è sostanzialmente limitata ad invocare che CP_1
in base alle linee guida del PACOBACE l'orsa doveva essere Per_1
classificata come non pericolosa, non essendo stata in precedenza protagonista di episodi significativi secondo i criteri di valutazione formulati in tale documento.
Deve tuttavia sottolinearsi che anche ritenendo non contestata la circostanza che l'esemplare fosse dotato di radiocollare, la non CP_1
ha dimostrato, neppure a mezzo di relazioni redatte dai competenti servizi, di avere “monitorato” attraverso tale dispositivo, ovvero con altri strumenti, la condotta e quanto meno l'ubicazione dello specifico esemplare anche solo in relazione ai periodi in cui aveva i cuccioli;
e comunque non ha fornito dati circostanziati relativi all'orsa che Per_1
possano confermare che non vi fossero avvisaglie di condotte che potessero denotare reazioni “pericolose” alla presenza dell'uomo, tali da porre in essere interventi, anche diversi dall'abbattimento( che è l'unico a cui ha fatto riferimento al difesa della ) atti ad evitare l'incontro CP_1
fortuito fra l'esemplare e l'uomo, in zone frequentate da entrambe le specie.
In assenza di elementi relativi allo specifico esemplare , la tesi secondo cui la aggressione posta in essere, che le parti deducono concordemente essere attribuibile alla presenza dei cuccioli, fosse un evento imprevedibile e non evitabile rimane una mera petizione di principio , per cui non può
pag. 16/20 ritenersi che la abbia fornito la prova liberatoria , di cui era CP_1
onerata ai sensi dell'art 2052 c.c.
In relazione alla quantificazione del danno, la difesa del lamenta Pt_1
che le conseguenze di tipo psichiatrico non sarebbero state correttamente valutate e liquidate dal CTU, che pur aveva accertato la “sussistenza di sintomatologia riferibile al danno psicologico”; pertanto sollecita una nuova consulenza tecnica relativa a tale aspetto richiamando le argomentazioni svolte in modo più diffuso con l'appello incidentale.
La doglianza tuttavia non è fondata.
Dalla lettura della CTU emerge che in occasione della visita e del contestuale colloquio, il periziando aveva riferito di avere utilizzato lo
Xanax su prescrizione del medico curante per dormire, e di averlo successivamente “ svezzato” salvo assumerlo talvolta su consiglio della moglie quando lo vedeva agitato;
aveva inoltre fatto presente di avere assunto sertralina su indicazione del Centro di salute mentale e di averla progressivamente sospesa. Aveva inoltre descritto le proprie paure e sensazioni quando si trovava nel bosco, anche per lavoro. Il CTU si è inoltre specificamente soffermato non solo sugli esiti delle lesioni agli arti e sul gluteo, ma anche sulle conseguenze di tipo psichico, prendendo atto dell'evoluzione in senso positivo per il paziente e delle quali ha esplicitamente tenuto conto per indicare fra il 5 ed il 6 % la percentuale da liquidare a titolo di biologico permanente.
Inoltre, in occasione della risposta alle osservazioni del consulente di parte, ha espressamente analizzato anche i due certificati medici dimessi dalla difesa dell'attore , rispettivamente in data 17 marzo 2016 del dottor medico curante , ed in data 1 aprile 2016 a firma Persona_2
pag. 17/20 della dottoressa del CSM di Tione, ritenendo che i dati da essi Per_3
desumibili coincidessero con quanto riferito dal periziando in sede di anamnesi.
Infine il CTU ha parimenti formulato delle considerazioni in ordine al contenuto della perizia redatta nel 2017 dal dottor nonché alle Per_4
osservazioni formulate dal medesimo, quale CTP, alla bozza di perizia, ed ha concluso affermando di non ravvisare elementi per modificare le conclusioni formulate nella bozza.
Non coglie nel segno quindi la difesa del quando censura che il Pt_1
CTU avrebbe operato una disamina incompleta dei documenti da essa dimessi;
al contempo l'attore in riassunzione si limita a censurare come non corretta la complessiva quantificazione del danno biologico, senza fornire spunti per circostanziare e supportare la tesi secondo cui il danno biologico di tipo psicologico sarebbe stato sottostimato;
pertanto non vi sono quindi i presupposti per una rinnovazione della CTU.
La valutazione del dottor formulata sulla base di una completa Per_5
analisi degli elementi in atti e di una accurata valutazione di tutti gli esiti dell'aggressione subita dal , va quindi pienamente condivisa;
al Pt_1
pari della liquidazione operata sulla base della perizia da parte del
Tribunale che ha determinato il danno biologico permanente, complessivamente considerato e quindi comprensivo anche della componente di natura psichica, nella misura del 6%.
Conclusivamente va accertata la responsabilità ai sensi dell'art 2052 c.c. della che va condannata a pagare a PA
a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 14.976,93, Parte_1
pag. 18/20 già comprensivo di rivalutazione ed interessi legali alla data della liquidazione ad opera dal Tribunale.
In difetto di tempestivo appello incidentale in punto di mancato riconoscimento di ulteriori interessi su tale importo, si è formato il giudicato sulla statuizione.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (ex plurimis
Cass.29056/2024; Cass. 19345/2014).
La , soccombente in relazione alla domanda PA
risarcitoria proposta dal va quindi condannata a rifondere all'attore Pt_1
in riassunzione le spese che si liquidano applicando il DM 147/22 ( dovendosi fare riferimento allo scaglione fra euro 5201,00 a euro
26.000,00 entro cui è ricompreso l'importo per cui la domanda è stata accolta nei valori medi.
Tali spese si liquidano per il giudizio avanti il Tribunale in € 4835,00 per compensi come da nota spese dimessa, oltre € 797,90 per spese esenti;
per il giudizio di appello in € 5.809,00 per compensi, oltre € 795,65 per spese esenti;
per il giudizio di legittimità € 3.082,00 per compensi, oltre € 770,40 per spese esenti;
per il giudizio di rinvio in € 5.809,00 per compensi, oltre € 545,00 per spese esenti;
pag. 19/20 il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
L'onere della CTU va posto in via definitiva a carico della . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio da AS
Accertata la responsabilità della ai sensi PA
dell'art 2052 c.c. la condanna a pagare a a titolo di Parte_1
risarcimento del danno l'importo di € 14.976,93.
Condanna la a rifondere a PA Parte_1
le spese di lite che si liquidano per il giudizio avanti al Tribunale in €
4835,00 per compensi , oltre € 797,90 per spese esenti;
per il giudizio di appello in € 5.809,00 per compensi, oltre € 795,65 per spese esenti;
per il giudizio di legittimità € 3.082,00 per compensi, oltre € 770,40 per spese esenti;
per il giudizio di rinvio in € 5.809,00 per compensi, oltre € 545,00 per spese esenti;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
Pone l'onere della CTU in via definitiva a carico di PA
.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 01/04/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
pag. 20/20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
R.G. 38/2024
La Corte D'Appello di Trento, 2^sez. Contenzioso Ordinario, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Liliana Guzzo Presidente
Dott.ssa Maria Tulumello Consigliere relatore
Dott.ssa Renata Fermanelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione in riassunzione notificato in data 23.2.2024 a mezzo PEC da
(c.f. assistito e difeso, in Parte_1 CodiceFiscale_1
via congiunta e disgiunta, dagli Avv.ti Fausto Cadeo e Giovanna Bellini del
Foro di Brescia;
ATTORE IN RIASSUNZIONE
Contro
(C.F. ), in PA P.IVA_1
persona del legale rappresentante e Presidente di Giunta pro CP_2
tempore, assistita e difesa dall'Avv. Kurt Aschbacher del Foro di Bolzano;
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per parte attrice in riassunzione rigettarsi il formulato appello da parte da parte della PA
(Corte d'appello di Trento RG 83/2019) in quanto infondato
[...]
giusta l' Ordinanza della Corte di AS 12 ottobre 2023 pubblicata l'
11 dicembre 2023 n. 34581 / 2023 racc.;
- confermarsi la sentenza del Tribunale di Trento n. 133/2019, pubblicata il
13.2.19 R.G. n. 1577/2017 limitatamente alla determinazione relativa al solo danno fisico subito dall'attore e determinato in sentenza;
- in via istruttoria: disporsi nuova perizia medico legale atta ad accertare la sussistenza ed in quale misura siano valutabili i danni psicologici subiti da in occasione dell'aggressione subita dall'orso in data 15 Parte_1
agosto 2014;
- in via gradata: in accoglimento del proposto appello incidentale da parte di (Corte d'appello di Trento RG 83/2019) condannarsi Parte_1
Parte l'appellante in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, quale danno psichico della somma di € 30.297,00= oltre ad interessi e rivalutazione alla liquidazione;
- condannarsi la , in persona del Presidente PA
pro tempore a rifondere a le spese del giudizio di secondo Parte_1
grado, della presente fase, e del procedimento di cassazione.”
Per parte convenuta in riassunzione
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis, in via principale: accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità imputabile in capo alla , PA
pag. 2/20 l'insussistenza di qualsivoglia danno risarcibile in capo alla stessa in ragione dei fatti ed eventi per cui è causa e per l'effetto confermare parzialmente la sentenza di secondo grado n. 59/2020 emessa in data
04.02.2020 e pubblicata il 25.02.2020 dalla Corte d'Appello di Trento con rigetto delle domande tutte di cui all'atto di appello in riassunzione ex art. 392 cpc formulate dal sig. in quanto infondate in fatto e in Parte_1
diritto e, in accoglimento dell'appello incidentale formulato nel presente atto dalla , condannare il sig. PA Parte_1
al la rifusione delle spese e dei compensi di lite per il I, il II grado di giudizio e per quello di AS, oltreché ponendo a carico dello stesso le spese per la CTU assunta nel primo grado processuale;
in via gradata: nella denegata ipotesi di mancata conferma della sentenza di secondo grado n. 59/2020 emessa in data 04.02.2020 e pubblicata il
25.02.2020 dalla Corte d'Appello di Trento, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia responsabilità imputabile in capo alla
, l'insussistenza di qualsivoglia danno PA
risarcibile in capo alla stessa in ragione dei fatti ed eventi per cui è causa e per l'effetto rigettare le domande tutte di cui all'atto di appello in riassunzione ex art. 392 cpc formulate dal sig. in quanto Parte_1
infondate in fatto e in diritto e, in accoglimento dell'appello incidentale formulato nel presente atto dalla , PA
condannare il sig. alla rifusione delle spese e dei compensi Parte_1
di lite per il I, il II grado di giudizio e per quello di AS, oltreché ponendo a carico dello stesso le spese per la CTU assunta nel primo grado processuale;
pag. 3/20 in via subordinata: nella denegata ipotesi di riconoscimento della responsabilità della , accertare che, in forza PA
Parte di quanto esposto nel motivo d'appello n. 3 di parte il danno eventualmente risarcibile in favore del sig. ammonterebbe, Parte_1
dal lato del danno non patrimoniale di carattere biologico, alla minor somma di € 8.733,50 e, pertanto, riformare nei termini la sentenza impugnata;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite, per il I e II grado di giudizio, oltre a quello di AS e al presente grado di riassunzione, oltre a spese generali al 15% ed IVA e CAP come per legge;
in via istruttoria: si chiede che il Collegio voglia emettere ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti dell'appellato, ai fini della produzione nel presente giudizio di tutta la documentazione comprovante la percezione, da parte del medesimo, di eventuali somme di denaro o altre erogazioni suscettibili di valutazione economica, da questi percepite da
INPS, INAIL, od assicurazioni private in ragione dei fatti e dei presunti danni per cui è causa. Ciò, con l'evidente fine di ottenere certezza in ordine alle somme di denaro già ottenute dall'attore per i medesimi fatti per cui è causa, nonché per impedire ogni eventuale indebita compensatio lucri cum damno, secondo l'insegnamento, tra le tante di Cass. SS.UU. 12564, 12565
e 12566/2018.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dd. 11.04.2017 conveniva in giudizio Parte_1
la per sentirla condannare al risarcimento PA
dei danni dallo stesso patiti a causa di un'aggressione subita il giorno
15.08.2014 da parte di un orso in località Pinzolo (TN). Esponeva di essersi pag. 4/20 imbattuto nell'animale mentre si trovava nel bosco immediatamente sovrastante l'abitato del paese;
il plantigrado lo aveva attaccato mentre era intento a ricercare funghi;
ne conseguiva una colluttazione, al termine della quale raggiunto dai familiari allertati telefonicamente, veniva Pt_1
trasportato al vicino Pronto Soccorso di Tione di . CP_1
Per effetto dell'aggressione subita, l'attore lamentava danni fisici alla mano, al gluteo e al ginocchio;
aveva inoltre sviluppato, dal giorno dell'accaduto, il timore degli spazi naturali a lui sempre familiari, con disfunzioni nel comportamento relazionale e danno psichico. Chiedeva quindi che la lo risarcisse dell'importo di € PA
144.179,00, atteso che l'esemplare di orso che lo aveva attaccato, in seguito individuato, era stato introdotto nel territorio trentino a seguito della iniziativa “Life ursus” di cui la PAT era co-promotrice.
Si costituiva la , eccependo in via PA
preliminare la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'editio actionis;
nel merito chiedeva il rigetto delle domande ivi azionate, rilevando la totale assenza di prova circa l'aggressione asseritamente subita dall'attore, nonché la genericità della domanda risarcitoria per indeterminatezza del richiamo ai molteplici titoli giuridici in base ai quali
Parte era invocata la responsabilità della Ad ogni modo, sottolineava la correttezza dell'operato della nella gestione dell'orso individuato CP_1
come responsabile del fatto dedotto in causa, il quale, monitorato costantemente sin dalla sua comparsa nel territorio trentino, non si era reso mai protagonista di atteggiamenti aggressivi nei confronti dell'uomo, sfocianti, in cd. “falsi attacchi”, ovvero in aggressioni dirette. Ciò posto, contestava la domanda azionata anche sotto il profilo del quantum.
pag. 5/20 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione di documenti, prova testimoniale ed espletamento di CTU medico-legale.
Con sentenza n. 133/2019 pubblicata il 13.2.2019, il Tribunale di Trento, condannava la a pagare a favore dell'attore PA
a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 14.976,93 ed a rifondere allo stesso le spese del giudizio, ponendo le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Ritenuto che il fatto storico fosse provato dalle dichiarazioni rese dall'attore ai familiari allertati e ai sanitari intervenuti, nonché dalla compatibilità delle ferite riportate dal con l'aggressione Pt_1
dell'animale - tipicamente presente nel territorio trentino - il Tribunale accertava la responsabilità della convenuta. Rilevava in particolare che essa aveva recepito con propria delibera di Giunta n. 1467/2007 il cd.
PACOBACE ovvero il Piano d'Azione per la conservazione dell'Orso
Bruno sulle Alpi Centro-orientali, il quale conteneva, tra l'altro, un capitolo sui criteri e sulle procedure d'azione nei confronti di orsi problematici e di intervento in situazioni di criticità; sulla base di tale documento di riferimento per lo Stato italiano, le Regioni e le Province Autonome, la
PAT si configurava come titolare del potere di amministrazione del territorio e di gestione della fauna selvatica ed era quindi tenuta ad assumere precauzioni per scongiurare rischi all'uomo, anche mediante misure di informazione ai frequentatori delle aree, quali ad esempio turisti o cercatori di funghi, investita di un ruolo di garanzia rispetto alle conseguenze nocive del comportamento degli animali insediati.
Quanto alle conseguenze dell'aggressione sulla persona dell'attore, rilevava che la relazione peritale dava atto dell'esito cicatriziale pag. 6/20 consolidato della ferita più importante ed al contempo, in relazione al danno psichico, del permanere di una sintomatologia molto modesta, sostanzialmente consistente nell'evitare tendenzialmente i luoghi che ricordavano l'evento. Richiamava quindi gli esiti della CTU, la quale aveva quantificato un periodo di inabilità temporanea totale di 8 giorni, cui erano seguiti 6 giorni di inabilità parziale al 75%, 30 giorni al 50% e 21 giorni al 25% nonché un ulteriore periodo di circa 6 mesi di inabilità parziale minima al 10% durante il quale il quadro psichico si era stabilizzato in percentuali molto modeste, che, considerate unitamente al danno biologico di natura estetica, venivano classificate in una misura pari al 5-6%. Determinava quindi sulla scorta delle Tabelle di Milano il danno non patrimoniale complessivo in euro 14.911,00, di cui euro 4.973,00 per inabilità temporanea ed euro 9.938,00 per invalidità permanente, sulla base di 6 punti di inabilità; stabiliva che gli interessi legali venissero attribuiti con decorrenza da ottobre 2016, con conseguente liquidazione di complessivi euro 14.976,93.
Proponeva appello la articolando quattro PA
motivi di gravame. Con il primo motivo, qualificata come aquiliana la responsabilità ad essa ascritta, censurava l'assenza di prova del fatto tipico, dell'elemento soggettivo - anche colposo – in capo al debitore danneggiante, nonché la mancata analisi circa la sussistenza del nesso di causalità, come richiesti dall'art 2043 c.c.. Rilevava inoltre la violazione del principio posto dall'art. 112 c.p.c. in quanto il Giudice si era pronunciato sulla questione relativa agli strumenti di precauzione nonostante l'attore non avesse mai allegato, dedotto, o eccepito alcuna Parte violazione da parte della di qualsivoglia dovere informativo. Con il pag. 7/20 terzo motivo censurava che il danno biologico era stato liquidato nella misura del 6%,mentre avrebbe dovuto essere determinato nella media del
5-6% liquidato dal CTU. Infine chiedeva la riforma della statuizione sulle spese da porsi a carico di controparte in ragione dell'auspicata riforma della sentenza impugnata. Chiedeva quindi in via principale la riforma della sentenza;
in subordine, nel caso di rigetto dei motivi nn. 1, 2, e 4,
l'accertamento del danno nella minore somma di € 8.733,50; con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva deducendo che era provata la responsabilità Parte_1
Parte aquiliana della proponeva altresì appello incidentale con cui si doleva del fatto che il CTU, disattendendo la documentazione medica in atti, avesse escluso la sussistenza di un danno biologico di carattere psichico, di cui quindi chiedeva il risarcimento nella somma di €
30.297.00; in via istruttoria sollecitava l'espletamento di una nuova CTU volta a stimare l'entità di tale pregiudizio;
con condanna di spese e compensi professionali di causa.
Con sentenza n. 59/2020 pubblicata il 25.2.2020, la Corte di Appello di
Trento rigettava la domanda proposta da compensando Parte_1
interamente le spese di lite e ponendo in capo a ciascuna parte metà delle spese di CTU. In particolare, dato per certo il fatto storico dell'aggressione da parte dell'orso ai danni del rilevava la Pt_1
mancanza di prova circa la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla appellante, riconducendo la fattispecie nell'ambito di CP_1
applicazione dell'art. 2043 c.c. e non già all'art. 2052 c.c. atteso che l'animale selvatico, una volta immesso o reimmesso in ambiente naturale e pag. 8/20 riacquistata la sua normale istintività, non può più essere oggetto di controllo.
Sul punto osservava come non vi fossero elementi per ritenere che, all'epoca, i boschi sopra l'abitato di Pinzolo presentassero una significativa pericolosità per l'uomo a causa della presenza di orsi, né vi erano motivi per ritenere che chi frequentava detti luoghi boschivi versasse in una situazione di particolare pericolo;
pertanto, l'aggressione integrava il primo attacco di un orso ai danni dell'uomo nel territorio trentino e quindi un evento eccezionale e imprevedibile, verificatosi, come poi accertato, a causa del normale istinto di protezione dell'animale nei confronti della prole e non già di una pericolosità dello stesso.
La Corte territoriale osservava come il Tribunale avesse ricondotto la Parte responsabilità della alla generica omissione di azioni informative ai frequentatori delle aree frequentate da turisti o ricercatori di funghi, senza tuttavia individuare quali azioni sarebbero state idonee a evitare l'evento dannoso. Sottolineava che l'appellato, residente nel paese di Pinzolo, era presumibilmente a conoscenza della frequentazione, da parte di orsi, del luogo dell'incidente; inoltre, si poteva presumere che anche l'adozione di specifiche misure, come ad esempio l'apposizione di segnaletica, non avrebbe scongiurato il rischio dell'aggressione ai danni dello stesso, atteso che il non aveva mai dedotto che, se debitamente allertato della Pt_1
presenza degli animali, non si sarebbe avventurato nel bosco.
Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento n. 59/2020 pubblicata il 25.2.2020, proponeva ricorso per AS , affidando Parte_1
il mezzo di impugnazione a quattro motivi.
pag. 9/20 Con il primo censurava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2043
c.c. e dell'art. 2052 c.c., ricordando che con la pronuncia n. 7696/2020, la
AS, mutando il precedente orientamento, aveva individuato nella fattispecie di cui all'art 2052 c.c. il criterio di imputazione della responsabilità derivante dai danni cagionati da animali, che quindi, prescindendo dall'effettiva custodia dell'animale, si fondava sulla utilizzazione o sulla proprietà ; adduceva che nello specifico la proprietà degli animali selvatici oggetto di tutela legislativa era configurabile in capo allo Stato, ovvero agli Enti cui era stata devoluta la relativa funzione e quindi della , fatta salva la prova del caso PA
fortuito.
Con il secondo motivo lamentava la violazione degli artt. 112 – 345 c.p.c, in quanto la Corte di Appello aveva ravvisato il caso fortuito, che
Parte tuttavia non era mai stato dedotto dalla Con il terzo censurava la contraddittorietà della motivazione in ordine alla circostanza che la zona in cui l'incidente si era verificato fosse frequentata da orsi. Con il quarto motivo lamentava che l'appello incidentale non era stato preso in considerazione dalla Corte territoriale, per cui doveva essere esaminato in sede di rinvio.
Resisteva con controricorso la proponendo PA
ricorso incidentale con cui, a mezzo dell'unico motivo, deduceva la violazione del principio della soccombenza.
Con ordinanza n. 34581/2023 di data 12.10.2023 pubblicata il 11.12.2023, la Corte di AS accoglieva il primo motivo del ricorso principale, dichiarava assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e il ricorso pag. 10/20 incidentale, cassava la sentenza impugnata rinviando, anche per le spese del giudizio, alla Corte d'Appello di Trento in diversa composizione.
Con atto di citazione notificato in data 23 febbraio 2024 Parte_1
riassumeva il giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Trento PA
n. 133/2019 pubblicata in punto di responsabilità e liquidazione del danno fisico;
inoltre domandava, in accoglimento dell'appello incidentale, il risarcimento del danno psichico nella somma di € 30.297,00= oltre ad interessi e rivalutazione alla liquidazione;
chiedeva infine la rifusione delle spese del giudizio di secondo grado, di quello di cassazione e del giudizio di rinvio.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della PA
domanda proposta da con conferma della sentenza della Corte di Pt_1
Appello n. 59/2020 emessa in data 04.02.2020 e pubblicata il 25.02.2020 ; in accoglimento dell'appello incidentale formulato , domandava che fosse condannato alla rifusione delle spese e dei compensi Parte_1
di lite per il I e II grado di giudizio e per quello di AS;
chiedeva infine che l'onere della CTU fosse posto a carico dell'attore in riassunzione.
Sulle conclusioni sopra riportate, la causa veniva rimessa al Collegio con provvedimento in data 13.2.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il thema decidendum è inderogabilmente delimitato dal principio di diritto formulato dalla AS che, accogliendo il primo motivo del ricorso principale con cui era stata censurata la qualificazione della fattispecie, ha così statuito: “I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla
pag. 11/20 P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n.
157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. In materia di danni da fauna selvatica, a norma dell'art. 2052 c.c., grava pertanto sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla CP_3
(o, nel caso di specie, alla Provincia autonoma, titolare, in ragione del peculiare assetto costituzionale ed in questo - ed a tali fini almeno - da reputarsi equiparata alla a statuto ordinario, del potere di CP_3
gestione della fauna selvatica insediata nel territorio) fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi (tra le più recenti, Cass. civ.,
Sez. III, 05/09/2023, n. 25868; Cass. civ., Sez. III, 07/07/2023, n. 19332;
Cass. civ., Sez. III, 08/05/2023, n. 12159).”
Ha ulteriormente specificato che “La o, come nella specie, la CP_3
Provincia autonoma, per liberarsi dalla responsabilità del danno cagionato dalla condotta dell'animale selvatico (recte: che l'attore abbia
pag. 12/20 già provato essere stato causato dalla condotta dell'animale selvatico appartenente a specie protetta e di proprietà pubblica), dovrà dimostrare che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno, e come tale sia stata dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo, cioè che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che comunque non era evitabile, anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna
è diretta (per la sistemazione delle problematiche relative agli oneri probatori implicati dall'art. 2051 c.c.: Cass., Sez. 3, Ordinanze nn. 2478,
2480 e 2482 del 01/02/2018).
Laddove, in altri termini, la o, come nella specie, la Provincia CP_3
autonoma in ragione del suo peculiare regime costituzionale, dimostri che la condotta dell'animale, che sia stato dimostrato dall'attore essere la causa del danno, non era ragionevolmente prevedibile (avendo ad esempio assunto carattere di eccezionalità rispetto al comportamento abituale della relativa specie) o comunque, anche se prevedibile, non sarebbe stata evitabile neanche ponendo in essere le più adeguate misure di gestione e controllo della fauna selvatica e di cautela per i terzi, comunque compatibili con la funzione di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema cui la protezione della fauna selvatica è diretta, che naturalmente richiede che gli animali selvatici vivano in stato di libertà e non in cattività (come nel caso
pag. 13/20 di comportamenti degli animali oggettivamente non controllabili, quali ad esempio il volo degli uccelli), andrà senz'altro esente da responsabilità.”
Ha quindi concluso che “La Corte territoriale non ha fatto buon governo di tali principi, mandando assolta da ogni pretesa la per il CP_1
rilievo di una assenza di una colpa generica, anziché in base alla rigorosa disamina di una prova liberatoria come appena descritta”.
Alla luce di tali principi si impongono alcune considerazioni.
Nel contestare la propria responsabilità, la deduce che il CP_1
comportamento tenuto in epoca precedente il 15.08.2014 dall'orsa non aveva mai fatto ipotizzare una sua classificazione quale Per_1
soggetto “pericoloso” in base ai criteri del PACOBACE, che all'epoca subordinava rigidamente le eventuali possibilità di rimozione di un orso esclusivamente alla fattispecie di acclarata “pericolosità per l'uomo” secondo i parametri riportati negli schemi inseriti in date documento.
Aggiunge che di contro tutti gli elementi convergevano nel senso di evidenziare che, nella gestione della popolazione plantigrada, incluso l'esemplare che avrebbe aggredito l'attore, la PAT si era sempre
“comportata secundum legem”. Sottolinea che dalla data della sua liberazione sul territorio trentino, era stata costantemente Per_1
monitorata con radiocollare ed altri strumenti di localizzazione, di cui aveva dato atto anche controparte alla pagina 7 del suo atto introduttivo in primo grado e non si era mai resa protagonista di atteggiamenti aggressivi nei confronti dell'uomo, sfocianti, ad esempio, in cd. “falsi attacchi”, ovvero in aggressioni dirette. Conclude quindi che la condotta aggressiva dell'orso nei confronti del è stata improvvisa e non prevedibile né Pt_1
altrimenti evitabile “se non con l'abbattimento di tutti gli esemplari della pag. 14/20 specie” essendo stata dettata da quell'istinto materno di protezione che l'orso femmina ha nei confronti dei propri cuccioli (presenti insieme alla madre al momento dell'aggressione).
In via preliminare deve sottolinearsi che non sono valorizzabili le pur blande obiezioni sollevate dalla convenuta in riassunzione in relazione alla effettiva verificazione del fatto , in quanto , in assenza di ricorso incidentale per AS da parte della relativamente CP_1
all'accertamento dell'aggressione da parte dell'orso, operato con ampia ed articolata motivazione dal giudice del gravame, che aveva respinto la domanda del sotto diverso profilo, si è formato il giudicato sulla Pt_1
ricostruzione della vicenda nei termini delineati nella sentenza della Corte di Appello. Solo per completezza di motivazione va osservato inoltre che dell'aggressione da parte dell'orsa per cui è causa, è stata fatta Per_1
menzione anche nel “ Rapporto Orso 2014” redatto a cura della stessa
Provincia, dimesso in atti.
Come illustrato, la AS ha chiarito i termini in cui può essere raggiunta la prova liberatoria richiesta dall'art 2052 c.p.c ribadendo un indirizzo consolidato che ha evidenziato che deve consistere nella dimostrazione “che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di possibile controllo, operando, così, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno. Occorrerà, in altri, provare che si sia trattato di una condotta che non era ragionevolmente prevedibile e/o che, comunque, non era evitabile, e ciò anche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure di gestione e controllo della fauna (e di connessa protezione e tutela dell'incolumità dei privati), concretamente esigibili in relazione alla
pag. 15/20 situazione di fatto, purché, peraltro, sempre compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema cui la stessa tutela della fauna è diretta.” (ex plurimis Cass.13848 2020).
Nello specifico la si è sostanzialmente limitata ad invocare che CP_1
in base alle linee guida del PACOBACE l'orsa doveva essere Per_1
classificata come non pericolosa, non essendo stata in precedenza protagonista di episodi significativi secondo i criteri di valutazione formulati in tale documento.
Deve tuttavia sottolinearsi che anche ritenendo non contestata la circostanza che l'esemplare fosse dotato di radiocollare, la non CP_1
ha dimostrato, neppure a mezzo di relazioni redatte dai competenti servizi, di avere “monitorato” attraverso tale dispositivo, ovvero con altri strumenti, la condotta e quanto meno l'ubicazione dello specifico esemplare anche solo in relazione ai periodi in cui aveva i cuccioli;
e comunque non ha fornito dati circostanziati relativi all'orsa che Per_1
possano confermare che non vi fossero avvisaglie di condotte che potessero denotare reazioni “pericolose” alla presenza dell'uomo, tali da porre in essere interventi, anche diversi dall'abbattimento( che è l'unico a cui ha fatto riferimento al difesa della ) atti ad evitare l'incontro CP_1
fortuito fra l'esemplare e l'uomo, in zone frequentate da entrambe le specie.
In assenza di elementi relativi allo specifico esemplare , la tesi secondo cui la aggressione posta in essere, che le parti deducono concordemente essere attribuibile alla presenza dei cuccioli, fosse un evento imprevedibile e non evitabile rimane una mera petizione di principio , per cui non può
pag. 16/20 ritenersi che la abbia fornito la prova liberatoria , di cui era CP_1
onerata ai sensi dell'art 2052 c.c.
In relazione alla quantificazione del danno, la difesa del lamenta Pt_1
che le conseguenze di tipo psichiatrico non sarebbero state correttamente valutate e liquidate dal CTU, che pur aveva accertato la “sussistenza di sintomatologia riferibile al danno psicologico”; pertanto sollecita una nuova consulenza tecnica relativa a tale aspetto richiamando le argomentazioni svolte in modo più diffuso con l'appello incidentale.
La doglianza tuttavia non è fondata.
Dalla lettura della CTU emerge che in occasione della visita e del contestuale colloquio, il periziando aveva riferito di avere utilizzato lo
Xanax su prescrizione del medico curante per dormire, e di averlo successivamente “ svezzato” salvo assumerlo talvolta su consiglio della moglie quando lo vedeva agitato;
aveva inoltre fatto presente di avere assunto sertralina su indicazione del Centro di salute mentale e di averla progressivamente sospesa. Aveva inoltre descritto le proprie paure e sensazioni quando si trovava nel bosco, anche per lavoro. Il CTU si è inoltre specificamente soffermato non solo sugli esiti delle lesioni agli arti e sul gluteo, ma anche sulle conseguenze di tipo psichico, prendendo atto dell'evoluzione in senso positivo per il paziente e delle quali ha esplicitamente tenuto conto per indicare fra il 5 ed il 6 % la percentuale da liquidare a titolo di biologico permanente.
Inoltre, in occasione della risposta alle osservazioni del consulente di parte, ha espressamente analizzato anche i due certificati medici dimessi dalla difesa dell'attore , rispettivamente in data 17 marzo 2016 del dottor medico curante , ed in data 1 aprile 2016 a firma Persona_2
pag. 17/20 della dottoressa del CSM di Tione, ritenendo che i dati da essi Per_3
desumibili coincidessero con quanto riferito dal periziando in sede di anamnesi.
Infine il CTU ha parimenti formulato delle considerazioni in ordine al contenuto della perizia redatta nel 2017 dal dottor nonché alle Per_4
osservazioni formulate dal medesimo, quale CTP, alla bozza di perizia, ed ha concluso affermando di non ravvisare elementi per modificare le conclusioni formulate nella bozza.
Non coglie nel segno quindi la difesa del quando censura che il Pt_1
CTU avrebbe operato una disamina incompleta dei documenti da essa dimessi;
al contempo l'attore in riassunzione si limita a censurare come non corretta la complessiva quantificazione del danno biologico, senza fornire spunti per circostanziare e supportare la tesi secondo cui il danno biologico di tipo psicologico sarebbe stato sottostimato;
pertanto non vi sono quindi i presupposti per una rinnovazione della CTU.
La valutazione del dottor formulata sulla base di una completa Per_5
analisi degli elementi in atti e di una accurata valutazione di tutti gli esiti dell'aggressione subita dal , va quindi pienamente condivisa;
al Pt_1
pari della liquidazione operata sulla base della perizia da parte del
Tribunale che ha determinato il danno biologico permanente, complessivamente considerato e quindi comprensivo anche della componente di natura psichica, nella misura del 6%.
Conclusivamente va accertata la responsabilità ai sensi dell'art 2052 c.c. della che va condannata a pagare a PA
a titolo di risarcimento del danno l'importo di € 14.976,93, Parte_1
pag. 18/20 già comprensivo di rivalutazione ed interessi legali alla data della liquidazione ad opera dal Tribunale.
In difetto di tempestivo appello incidentale in punto di mancato riconoscimento di ulteriori interessi su tale importo, si è formato il giudicato sulla statuizione.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite (ex plurimis
Cass.29056/2024; Cass. 19345/2014).
La , soccombente in relazione alla domanda PA
risarcitoria proposta dal va quindi condannata a rifondere all'attore Pt_1
in riassunzione le spese che si liquidano applicando il DM 147/22 ( dovendosi fare riferimento allo scaglione fra euro 5201,00 a euro
26.000,00 entro cui è ricompreso l'importo per cui la domanda è stata accolta nei valori medi.
Tali spese si liquidano per il giudizio avanti il Tribunale in € 4835,00 per compensi come da nota spese dimessa, oltre € 797,90 per spese esenti;
per il giudizio di appello in € 5.809,00 per compensi, oltre € 795,65 per spese esenti;
per il giudizio di legittimità € 3.082,00 per compensi, oltre € 770,40 per spese esenti;
per il giudizio di rinvio in € 5.809,00 per compensi, oltre € 545,00 per spese esenti;
pag. 19/20 il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
L'onere della CTU va posto in via definitiva a carico della . CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio da AS
Accertata la responsabilità della ai sensi PA
dell'art 2052 c.c. la condanna a pagare a a titolo di Parte_1
risarcimento del danno l'importo di € 14.976,93.
Condanna la a rifondere a PA Parte_1
le spese di lite che si liquidano per il giudizio avanti al Tribunale in €
4835,00 per compensi , oltre € 797,90 per spese esenti;
per il giudizio di appello in € 5.809,00 per compensi, oltre € 795,65 per spese esenti;
per il giudizio di legittimità € 3.082,00 per compensi, oltre € 770,40 per spese esenti;
per il giudizio di rinvio in € 5.809,00 per compensi, oltre € 545,00 per spese esenti;
il tutto oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge.
Pone l'onere della CTU in via definitiva a carico di PA
.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio della 2^sez. Contenzioso Ordinario, in data 01/04/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Maria Tulumello Liliana Guzzo
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