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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 19/06/2025, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Maura Caterina Barberis Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2482/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCO TRIDICI e dell'avv. GENNARO ARCUCCI, elettivamente domiciliato in
LARGO AUGUSTO, 1 20122 MILANO presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
GIÀ Controparte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
LUCA ALESSANDRO CANDIANI, elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 10
20122 MILANO presso il difensore
APPELLATA n. r.g. 2482/2024
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in integrale riforma della sentenza n.
6892/2024 (Rep. n. 6095/2024 del 10.07.2024) emessa dal Tribunale di Milano in persona del dott. Francesco Ferrari, pubblicata in data 10.07.2024 all'esito del giudizio iscritto a ruolo sub R.G. 47942/2022, notificata in data 10.07.2024, così giudicare:
1) accertare l'omessa cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, da parte di e dichiarare l'illegittimità della Controparte_1 permanenza della medesima iscrizione, a far data dal 15.02.2010 (prima risoluzione contrattuale), in subordine dal giorno 10.03.2011, data della stipula del nuovo contratto di leasing, in via ulteriormente gradata dal 13.05.2015, momento della pronuncia della citata sentenza del Tribunale di Milano, dichiarativa dell'avvenuta risoluzione del secondo contratto di locazione finanziaria, e, per l'effetto, ordinare e condannare la medesima
[...]
a provvedere alla cancellazione di detta segnalazione a sua cura Controparte_1
e spese;
2) in subordine, accertare la nullità parziale del rapporto fideiussorio per le ragioni specificate nella narrativa del presente atto (contratto su modello schema ABI) e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità della permanenza della medesima iscrizione, a far data dal 15.02.2010 (prima risoluzione contrattuale), in secondo ordine dal giorno 10.03.2011, data della stipula del nuovo contratto di leasing, in via ulteriormente gradata dal
13.05.2015, momento della pronuncia della citata sentenza del Tribunale di Milano, dichiarativa dell'avvenuta risoluzione del secondo contratto di locazione finanziaria, e, per l'effetto, ordinare e condannare la medesima a provvedere Controparte_1 alla cancellazione di detta segnalazione a sua cura e spese;
3) accertare e determinare il risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal Dott. nel periodo di illegittima permanenza della segnalazione, sino a Pt_1 concorrenza dell'importo massimo di euro € 520.000,00 (inclusi interessi legali e danno da svalutazione monetaria a far data dalla domanda), o di quell'altra somma inferiore ritenuta di Giustizia, e, di conseguenza, condannare al suo Controparte_1 pagamento, in favore del Dott. oltre al pagamento delle spese e competenze del Pt_1 doppio grado di giudizio;
4) in via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie reiterate in gradi d'appello (cfr. par. VIII atto di citazione in appello) in quanto ammissibili e rilevanti ai fini della decisione”.
pagina 2 di 12 n. r.g. 2482/2024
Per l'Appellata GIA' Controparte_1 [...]
: Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria richiesta, così giudicare.
Preliminarmente
Dichiarare inammissibile l'appello avversario, in quanto lo stesso non presenta una ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell'art. 348 bis, I comma, c.p.c.
Nel merito
Respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso
Condannare l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e compensi anche del presente grado.
In via istruttoria
Respingere tutte le istanze avversarie, in quanto inammissibili ed irrilevanti.
Si fa salva ogni ulteriore deduzione e produzione consentita. Si dichiara, sempre solo per quanto occorresse, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove avversarie”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Agendo in riassunzione dopo che il Tribunale di Trani, preventivamente adito, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano, Pt_2
quale fideiussore delle obbligazioni assunte da nei
[...] Parte_3 confronti di (già Controparte_1 Controparte_2
con contratto di locazione finanziaria n. 712747 in data 10.7.2002
[...] avente ad oggetto un capannone commerciale sito in Sannicola, ha esposto che, nelle more del giudizio finalizzato all'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del rapporto negoziale per inadempimento dell'utilizzatrice, quest'ultima e la Società concedente avevano trovato un accordo transattivo ed avevano intrapreso un nuovo rapporto
(identificato con il n. M0016419) al quale esso attore era rimasto del tutto estraneo, dopodiché, verificatosi un nuovo inadempimento, il Tribunale di Milano aveva accertato, con sentenza definitiva, l'intervenuta risoluzione contrattuale e condannato
[...] alla restituzione dell'immobile. Parte_3
pagina 3 di 12 n. r.g. 2482/2024
Ha aggiunto che, nonostante fosse in seguito tornata nel Controparte_1 possesso del cespite, nondimeno non aveva provveduto a cancellare la segnalazione a suo tempo effettuata a proprio carico presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia quale garante di soggetto insolvente e ciò gli aveva arrecato pregiudizi sia di carattere patrimoniale, in termini di mancato accesso al credito e rinuncia a cariche e partecipazioni societarie, sia di carattere non patrimoniale, per danno all'immagine e alla reputazione.
Inoltre, la fideiussione prestata era da ritenere parzialmente nulla, secondo il pronunciamento della Suprema Corte a Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 41994/2021, poiché riproduttiva di modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI in attuazione di un'intesa restrittiva della concorrenza contraria al disposto dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 (Legge Antitrust).
Sulla scorta di tali ragioni, ha quindi chiesto che fosse Controparte_1 condannata a provvedere alla cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia, previo accertamento della relativa illegittimità, con condanna di controparte al risarcimento in proprio favore di ogni danno patito nel periodo di illegittima permanenza della stessa, per ammontare di € 754.470,00, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si è costituita contestando la fondatezza degli assunti Controparte_1 sviluppati da e ribadendo la correttezza della segnalazione alla Centrale Parte_1
Rischi, avvenuta secondo i criteri stabiliti dalla normativa di vigilanza. Ha quindi concluso per la reiezione delle avverse pretese, con il favore delle spese.
La causa, istruita esclusivamente mediante produzioni documentali, è stata decisa dal
Tribunale adito con sentenza n. 6892/2024, di rigetto della domanda e condanna dell'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.370,00, oltre c.p.a., di cui € 570,00 per spese generali.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello, affidato a 5 Parte_1 motivi, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte e dichiarando di ridurre l'entità della somma richiesta a titolo di risarcimento entro l'importo massimo di € 520.000,00.
Si è costituita che ha invece insistito per il rigetto del Controparte_1 gravame, siccome infondato.
Così instauratosi il contraddittorio, alla prima udienza del 4.2.2025, il Consigliere
Istruttore ha rinviato per la rimessione al Collegio all'udienza del 20.5.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la pagina 4 di 12 n. r.g. 2482/2024
precisazione delle conclusioni e il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
L'eccezione svolta dalla difesa di ai sensi dell'art. 348bis Controparte_1
c.p.c., con cui la Corte è stata sollecitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo, deve intendersi superata, poiché implicitamente disattesa con l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c., fondata sulla ritenuta necessità che l'oggetto della causa e le questioni dibattute in fatto e in diritto fossero sottoposti ad approfondita disamina in sede decisionale.
Seppure ammissibile, nel merito l'appello è infondato e dev'essere disatteso.
Con il primo motivo, rubricato “violazione/falsa applicazione degli artt. 1456 e 1458 C.C.; violazione dell'art. 1526 c.c.”, parte appellante denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice per aver ritenuto perdurante l'obbligo di garanzia gravante a proprio carico quale fideiussore di nonostante il contratto di leasing n. Parte_3
712747 in data 19.2.2010 tra e Parte_3 Controparte_1 fosse stato risolto, non potendo tale contratto ritenersi ripristinato con la stipula di
[...] un secondo contratto a seguito di transazione intervenuta tra concedente ed utilizzatrice nel
Marzo 2011 ed avendo quindi la risoluzione determinato il verificarsi degli effetti restitutori di cui all'art. 1526 c.c. quanto alle rate incassate dalla concedente, al netto di un contributo per il godimento del bene, nonché l'obbligo per l'utilizzatrice di restituire quest'ultimo e di risarcire l'eventuale danno, peraltro mai provato da controparte: obblighi tuttavia non suscettibili di estendersi a sé quale fideiussore e da esulare quindi dal
“perimetro delle garanzia originariamente prestata”.
Con il secondo motivo (“vizio di omesso esame e pronuncia su un fatto decisivo della controversia. Violazione dell'art. 1458 C.C.”), definisce “pilatesca la Parte_1 scelta del Giudice di prime cure di non entrare nel merito “del carattere innovativo o meno dell'accordo transattivo intercorso fra le parti del contratto di leasing e sulla possibilità o meno delle stesse di rinunciare a un effetto estintivo del rapporto contrattuale già determinato per effetto della intimata risoluzione di diritto del contratto” per poi giungere all'errata conclusione, secondo cui non si sarebbe “estinta l'obbligazione garantita”.
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Assume al riguardo che, sulla base dell'accordo transattivo, Controparte_1 avrebbe rinunciato al proprio diritto alla restituzione del bene e al risarcimento del
[...] danno e l'utilizzatrice avrebbe rinunciato a sua volta alla restituzione delle rate pagate al netto del corrispettivo per il godimento del bene, ma, in ogni caso, una volta risolto, il rapporto negoziale, non suscettibile di essere in alcun caso “ripristinato”, avrebbe potuto solo essere seguito (come di fatto avvenuto) dalla stipula di un nuovo contratto, con conseguente insorgenza a carico dell'utilizzatrice di nuove obbligazioni che egli non aveva tuttavia in alcun modo garantito, non avendo partecipato all'accordo transattivo ed avendo inoltre la fideiussione in origine rilasciata natura di fideiussione specifica, non omnibus, come tale esclusivamente riferibile ai crediti del concedente derivanti dal contratto di leasing n. 712747, non anche del successivo n. M0016419, né essendo in ogni caso tale fideiussione mai stata escussa (donde la strumentalità ed inutilità della perdurante ed Co illegittima segnalazione a proprio carico presso ).
Con il terzo motivo, intitolato “Violazione/falsa applicazione dell'art. 1372, co. 2, C.C.”, l'appellante assume poi che, alla luce della norma citata, “non è certo possibile opinare nel senso che un accordo volto al ripristino del contratto di leasing risolto, intervenuto inter alios, possa avere il medesimo effetto “ripristinatorio” anche nei confronti del terzo fideiussore”, in quanto, anche a voler ammettere la possibilità di una pattuizione con cui si determini il ripristino del rapporto garantito, tale pattuizione avrebbe pur sempre natura negoziale ed i suoi effetti giuridici mai potrebbero estendersi ad un soggetto terzo rimasto ad essa del tutto estraneo.
I motivi indicati vanno trattati congiuntamente per ragioni di stretta connessione, compendiandosi nel rilievo secondo cui, nel caso in esame, non sarebbe ipotizzabile alcuna
“reviviscenza” del contratto di leasing n. 712747, né, dalla risoluzione di quest'ultimo, sarebbe derivato alcun credito pecuniario in capo alla concedente Controparte_1 rispetto al quale potesse operare la fideiussione del Signor prestata
[...] Pt_1 oltretutto in forma specifica e non omnibus, dunque non suscettibile di garantire le obbligazioni derivanti a carico di in dipendenza del nuovo Parte_3 contratto n. M0016419 stipulato con la concedente.
Si tratta di critiche alle quali non è possibile aderire.
Vero è che la “lettera di fideiussione” versata in atti (doc. 4 appellata) risulta riferita al contratto di leasing n. 712747, ma, con essa, si impegnava a garantire Parte_1
“ogni … credito derivante dal contratto di leasing citato, da sue eventuali modiche o integrazioni, che potrete apportare senza necessità di nostro benestare qualora non pagina 6 di 12 n. r.g. 2482/2024
comportino condizioni più sfavorevoli per il Cliente, da risoluzione o recesso che potrete esercitare in qualsiasi momento” (punto 1).
Era inoltre espressamente stabilito che “La garanzia rimane[sse] efficace sino all'integrale adempimento delle obbligazioni garantite” (punto 4).
Vi è poi da considerare che, sebbene il rapporto di locazione finanziaria fosse stato risolto in data 19.2.2010, con gli accordi transattivi intervenuti nel marzo 2011 tra concedente e utilizzatrice, e a seguito della definizione della posizione debitoria di quest'ultima, si procedette (testualmente) al “ripristino della validità del contratto di leasing (ora M0016419)”.
Non v'è dubbio che il diritto di ripristinare un contratto costituisca manifestazione del principio di autonomia negoziale (art. 1322 cod. civ.), inerendo alla libera determinazione delle parti la decisione di riportarlo in vita attraverso un nuovo accordo che ne riattivi gli effetti, senza che, a contrario, possa invocarsi l'attribuzione ad esso di un diverso numero distintivo, avente mere finalità identificative del rapporto all'interno del sistema di gestione della Società di leasing.
Ne consegue l'indubbia permanenza degli obblighi assunti dal fideiussore, di certo non venuti meno per effetto dell'invocata risoluzione, siccome destinati a permanere, per espressa previsione contrattuale (punto 4 lettera di fideiussione), in relazione a tutte le obbligazioni garantite facenti capo all'utilizzatrice sino Parte_3 all'integrale adempimento delle stesse.
Ipotesi, quest'ultima, certamente non verificatasi nel caso in esame, poiché risulta che, anche a seguito del ripristino del rapporto negoziale, l'utilizzatrice ebbe ad incorrere in ulteriori inadempimenti, tali da condurre alla definitiva risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 17 delle relative Condizioni generali in data 23.7.2012, e da ingenerare quindi il diritto della concedente, secondo la previsione della norma da ultimo citata, di trattenere “i corrispettivi periodici comunque pagati” e l'“obbligo per l'utilizzatore di pagare i corrispettivi maturati fino alla risoluzione del contratto”, salvo riconoscimento in favore di quest'ultimo del “ricavato dell'eventuale vendita del complesso immobiliare, al netto dei relativi oneri accessori …”.
La clausola, reputata coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c. dalla giurisprudenza di legittimità (v. ex pluribus Cass. n. 15202/2018; Cass. n.
1581/2020, nonché Cass. n. 21762/2019; Cass., n. 25031/2019; Cass. n. 19272/14), comporta che, nel caso in esame, il debito della Società utilizzatrice non possa considerarsi estinto, pur a seguito dell'imputazione ad esso, da parte di Controparte_1
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dell'importo ricavato dalla vendita del bene oggetto di leasing (doc. 15 appellata), CP_1 con la conseguenza che di tale debito residuo è tenuto a rispondere in Parte_1 forza della fideiussione prestata, valida anche in relazione al contratto di locazione finanziaria “riattivato” nel marzo 2011.
Si profila dunque come legittima, sotto il profilo in esame, la persistenza della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia del nominativo dell'odierno appellante quale prestatore di garanzia con causale “non attivata”.
Con il quarto motivo, imputa al Tribunale l'omesso esame dei propri atti Parte_1 processuali difensivi e delle istanze istruttorie avanzate, osservando di aver fatto riferimento ai principi sanciti dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n.
41994/2021, secondo cui “[i] contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”, essendosi anche “diligentemente prodigato per ottenere l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrare … la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale anche con riguardo al modello di fideiussione specifica utilizzato e rilevante nel caso in esame”.
Con il quinto motivo, l'appellante, dolendosi dell'“omessa applicazione del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia alle fideiussioni specifiche”, ribadisce poi che il contratto di fideiussione de quo “contiene al punto 2, 4 e 6 clausole (c. d. di “permanenza del vincolo fideiussorio”, di “deroga all'art. 1957 cod. civ.” e di “sopravvivenza”), contrarie al principio della libera concorrenza, imposto alle banche e alle società di finanziamento collegate dall'art. 2 della L. 287/1990, come meglio specificato nella pronuncia delle SS. UU. della Suprema Corte di cassazione del 30.12.2021 n. 41994 e in quelle della giurisprudenza maggioritaria di merito”, evidenziando di avere conseguentemente:
“-contestato la nullità parziale della fideiussione, relativamente alla clausola di deroga al termine ex art. 1957 c.c., in quanto riproduttiva della condizione generale ex art. 6 dello schema negoziale predisposto dall'ABI, per illiceità dell'oggetto.
- eccepito la decadenza ex art 1957 c.c., poiché l'intermediario non ha avanzato le sue pretese contro l'odierno appellante entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e continuate con diligenza”.
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Anche rispetto al quarto e quinto motivo vi è l'opportunità di una trattazione unitaria, dal momento che entrambi si focalizzano sulla pretesa nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust (in quanto conforme al modulo ABI oggetto di valutazione e censura da parte della Banca d'Italia), derivando da tale nullità la violazione dell'art. 1957
c.c.
Si tratta, ancora una volta, di motivi infondati.
Come noto, oggetto del provvedimento n. 55 emesso il 2 maggio 2005 dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità Garante della Concorrenza nel settore bancario prima del trasferimento delle relative competenze all'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM) è lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003 dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), rispetto al quale si è ritenuto che le clausole cd. di “reviviscenza” della fideiussione (art. 2), derogativa dell'art 1957 c.c. (art. 6) e di
“sopravvivenza” (art. 8), in quanto applicate in modo uniforme dalla maggior parte delle banche associate all'ABI, producessero una standardizzazione in spregio dell'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/90 (Legge Antitrust) e dovessero per tale motivo considerarsi nulle.
Secondo l'appellante, la fideiussione oggetto di causa riproporrebbe le clausole in parola, giudicate contrastanti con la normativa sulla concorrenza, e sarebbe quindi a sua volta nulla in parte qua.
La tesi non è condivisibile, poiché non tiene conto del fatto che il provvedimento della
Banca d'Italia fa esplicito ed univoco riferimento allo schema di fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, ma non estende il giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità per violazione dell'art. 2, co. II, lettera a), della legge n. 287/90 anche alle fideiussioni ordinarie oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente, mostrando dunque di privilegiare la necessità di tutela del cliente/utente dal rischio di posizioni predominanti ed anticoncorrenziali nel caso di rilascio di garanzie aperte ed omnicomprensive volte a garantire a tutte le obbligazioni, presenti e future, contratte dal debitore, tali da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca.
A contrario¸ non è utilmente invocabile la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalla Suprema
Corte, a Sezioni Unite.
Come chiarito dalla stessa Cassazione (cfr. Cass. 19.4.2024 n. 10689; v. anche Cass. Civ.
2.8.2024, n. 21841; Cass. 15.7.2024 n. 19401), infatti, “[p]osto che la sentenza in questione ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni omnibus limitatamente alle clausole già
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sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, enunciando il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto,
o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, ne deriva, diversamente, che non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità”.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la garanzia personale rilasciata dall'appellante sia una fideiussione specifica e non una fideiussione omnibus (come peraltro riconosciuto dallo stesso appellante), essendosi il signor costituito fideiussore di Pt_1 [...] esclusivamente a garanzia dei crediti di Parte_3 Controparte_1 derivanti dal contratto di leasing 712747 (e da successive modifiche, integrazioni, o
[...] risoluzione dello stesso), e non da un numero indeterminato di operazioni creditizie.
Deve dunque ritersi che il Tribunale abbia correttamente escluso la nullità della garanzia di cui si tratta.
È in ogni caso legittima la deroga all'art. 1957 c.c. di cui al contratto di fideiussione sottoscritto dal Signor Pt_1
La Suprema Corte ha, infatti, affermato, in più occasioni, che la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., comma 1, a carico del creditore che non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e non le abbia con diligenza continuate entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, non solo può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, in quanto si tratta di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico e comporta solo l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, ma neppure rientra tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'art. 1341
c.c. esige, ove predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto da parte dell'altro (cfr. Cass. 17.2.2025, n. 3989; Cass. 4.12.2017, n. 28943; Cass. 18.4.2007,
n. 9245; v. anche Cass. 11.1.2006, n. 394; Cass. 20.1.2004, n. 776; Cass. 9.12.1997, n.
12456).
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Le considerazioni che precedono consentono di ritenere anche legittima la persistente segnalazione a carico di presso la Centrale Rischi, non risultando che le Parte_1 obbligazioni garantite siano state adempiute (neppure a seguito della vendita dell'immobile oggetto del contratto di leasing stipulato da con Controparte_1 [...]
e potendo le segnalazioni permanere fino all'estinzione del debito Parte_3
o alla sua prescrizione.
Ne deriva l'impossibilità di far luogo ad alcun risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla mancata cancellazione della segnalazione di cui si tratta, nonché
l'inammissibilità – siccome irrilevanti, e comunque valutative – delle prove orali dedotte a dimostrazione dell'effettività dei pregiudizi patrimoniali asseritamente sofferti per l'esistenza della segnalazione in termini sia di impossibilità di accesso al credito, che di perdita delle funzioni di consigliere nei Cda di CAP Commerciale S.r.l. e di Linea Lactis
S.r.l., oltre che di cessione di quote societarie.
In definitiva, l'appello – siccome anticipato – va integralmente respinto e la sentenza n.
6892/2024 del Tribunale di Milano confermata in ogni sua parte.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 260.001 a €
520.000) e dei parametri medi indicati per ciascuna fase, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, per la quale il compenso è determinato in riferimento al parametro minimo, atteso il modesto impegno difensivo in essa profuso e il mancato svolgimento di attività istruttoria.
L'appellante è quindi condannato a rifondere in favore dell'appellata Controparte_1 complessivi € 17.179,00 per compensi, di cui € 4.389,00 per la fase di studio,
[...]
€ 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge.
A carico di poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 comma 1 - Parte_1 quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
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1) respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 6892/2024 emessa dal
[...]
Tribunale di Milano in data 10.7.2024;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 17.179,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, CPA IVA e come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il
27.5.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Laura Sara Tragni
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Laura Sara Tragni Presidente
dr. Maria Grazia Federici Consigliere rel.
dr. Maura Caterina Barberis Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2482/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARCO TRIDICI e dell'avv. GENNARO ARCUCCI, elettivamente domiciliato in
LARGO AUGUSTO, 1 20122 MILANO presso i difensori
APPELLANTE
CONTRO
GIÀ Controparte_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
LUCA ALESSANDRO CANDIANI, elettivamente domiciliata in VIA FREGUGLIA, 10
20122 MILANO presso il difensore
APPELLATA n. r.g. 2482/2024
Conclusioni:
Per l'Appellante Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in integrale riforma della sentenza n.
6892/2024 (Rep. n. 6095/2024 del 10.07.2024) emessa dal Tribunale di Milano in persona del dott. Francesco Ferrari, pubblicata in data 10.07.2024 all'esito del giudizio iscritto a ruolo sub R.G. 47942/2022, notificata in data 10.07.2024, così giudicare:
1) accertare l'omessa cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, da parte di e dichiarare l'illegittimità della Controparte_1 permanenza della medesima iscrizione, a far data dal 15.02.2010 (prima risoluzione contrattuale), in subordine dal giorno 10.03.2011, data della stipula del nuovo contratto di leasing, in via ulteriormente gradata dal 13.05.2015, momento della pronuncia della citata sentenza del Tribunale di Milano, dichiarativa dell'avvenuta risoluzione del secondo contratto di locazione finanziaria, e, per l'effetto, ordinare e condannare la medesima
[...]
a provvedere alla cancellazione di detta segnalazione a sua cura Controparte_1
e spese;
2) in subordine, accertare la nullità parziale del rapporto fideiussorio per le ragioni specificate nella narrativa del presente atto (contratto su modello schema ABI) e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità della permanenza della medesima iscrizione, a far data dal 15.02.2010 (prima risoluzione contrattuale), in secondo ordine dal giorno 10.03.2011, data della stipula del nuovo contratto di leasing, in via ulteriormente gradata dal
13.05.2015, momento della pronuncia della citata sentenza del Tribunale di Milano, dichiarativa dell'avvenuta risoluzione del secondo contratto di locazione finanziaria, e, per l'effetto, ordinare e condannare la medesima a provvedere Controparte_1 alla cancellazione di detta segnalazione a sua cura e spese;
3) accertare e determinare il risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal Dott. nel periodo di illegittima permanenza della segnalazione, sino a Pt_1 concorrenza dell'importo massimo di euro € 520.000,00 (inclusi interessi legali e danno da svalutazione monetaria a far data dalla domanda), o di quell'altra somma inferiore ritenuta di Giustizia, e, di conseguenza, condannare al suo Controparte_1 pagamento, in favore del Dott. oltre al pagamento delle spese e competenze del Pt_1 doppio grado di giudizio;
4) in via istruttoria: ammettere le istanze istruttorie reiterate in gradi d'appello (cfr. par. VIII atto di citazione in appello) in quanto ammissibili e rilevanti ai fini della decisione”.
pagina 2 di 12 n. r.g. 2482/2024
Per l'Appellata GIA' Controparte_1 [...]
: Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria richiesta, così giudicare.
Preliminarmente
Dichiarare inammissibile l'appello avversario, in quanto lo stesso non presenta una ragionevole probabilità di essere accolto, ai sensi dell'art. 348 bis, I comma, c.p.c.
Nel merito
Respingere l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso
Condannare l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese e compensi anche del presente grado.
In via istruttoria
Respingere tutte le istanze avversarie, in quanto inammissibili ed irrilevanti.
Si fa salva ogni ulteriore deduzione e produzione consentita. Si dichiara, sempre solo per quanto occorresse, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove avversarie”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Agendo in riassunzione dopo che il Tribunale di Trani, preventivamente adito, aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Milano, Pt_2
quale fideiussore delle obbligazioni assunte da nei
[...] Parte_3 confronti di (già Controparte_1 Controparte_2
con contratto di locazione finanziaria n. 712747 in data 10.7.2002
[...] avente ad oggetto un capannone commerciale sito in Sannicola, ha esposto che, nelle more del giudizio finalizzato all'accertamento dell'intervenuta risoluzione di diritto del rapporto negoziale per inadempimento dell'utilizzatrice, quest'ultima e la Società concedente avevano trovato un accordo transattivo ed avevano intrapreso un nuovo rapporto
(identificato con il n. M0016419) al quale esso attore era rimasto del tutto estraneo, dopodiché, verificatosi un nuovo inadempimento, il Tribunale di Milano aveva accertato, con sentenza definitiva, l'intervenuta risoluzione contrattuale e condannato
[...] alla restituzione dell'immobile. Parte_3
pagina 3 di 12 n. r.g. 2482/2024
Ha aggiunto che, nonostante fosse in seguito tornata nel Controparte_1 possesso del cespite, nondimeno non aveva provveduto a cancellare la segnalazione a suo tempo effettuata a proprio carico presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia quale garante di soggetto insolvente e ciò gli aveva arrecato pregiudizi sia di carattere patrimoniale, in termini di mancato accesso al credito e rinuncia a cariche e partecipazioni societarie, sia di carattere non patrimoniale, per danno all'immagine e alla reputazione.
Inoltre, la fideiussione prestata era da ritenere parzialmente nulla, secondo il pronunciamento della Suprema Corte a Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 41994/2021, poiché riproduttiva di modello di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI in attuazione di un'intesa restrittiva della concorrenza contraria al disposto dell'art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 (Legge Antitrust).
Sulla scorta di tali ragioni, ha quindi chiesto che fosse Controparte_1 condannata a provvedere alla cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi della
Banca d'Italia, previo accertamento della relativa illegittimità, con condanna di controparte al risarcimento in proprio favore di ogni danno patito nel periodo di illegittima permanenza della stessa, per ammontare di € 754.470,00, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Si è costituita contestando la fondatezza degli assunti Controparte_1 sviluppati da e ribadendo la correttezza della segnalazione alla Centrale Parte_1
Rischi, avvenuta secondo i criteri stabiliti dalla normativa di vigilanza. Ha quindi concluso per la reiezione delle avverse pretese, con il favore delle spese.
La causa, istruita esclusivamente mediante produzioni documentali, è stata decisa dal
Tribunale adito con sentenza n. 6892/2024, di rigetto della domanda e condanna dell'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.370,00, oltre c.p.a., di cui € 570,00 per spese generali.
Avverso tale pronuncia ha proposto tempestivo appello, affidato a 5 Parte_1 motivi, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte e dichiarando di ridurre l'entità della somma richiesta a titolo di risarcimento entro l'importo massimo di € 520.000,00.
Si è costituita che ha invece insistito per il rigetto del Controparte_1 gravame, siccome infondato.
Così instauratosi il contraddittorio, alla prima udienza del 4.2.2025, il Consigliere
Istruttore ha rinviato per la rimessione al Collegio all'udienza del 20.5.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la pagina 4 di 12 n. r.g. 2482/2024
precisazione delle conclusioni e il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
L'eccezione svolta dalla difesa di ai sensi dell'art. 348bis Controparte_1
c.p.c., con cui la Corte è stata sollecitata a dichiarare l'inammissibilità dell'appello sulla base di un giudizio prognostico di alta probabilità di insuccesso del medesimo, deve intendersi superata, poiché implicitamente disattesa con l'ordinanza di fissazione dell'udienza ex art 352 c.p.c., fondata sulla ritenuta necessità che l'oggetto della causa e le questioni dibattute in fatto e in diritto fossero sottoposti ad approfondita disamina in sede decisionale.
Seppure ammissibile, nel merito l'appello è infondato e dev'essere disatteso.
Con il primo motivo, rubricato “violazione/falsa applicazione degli artt. 1456 e 1458 C.C.; violazione dell'art. 1526 c.c.”, parte appellante denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice per aver ritenuto perdurante l'obbligo di garanzia gravante a proprio carico quale fideiussore di nonostante il contratto di leasing n. Parte_3
712747 in data 19.2.2010 tra e Parte_3 Controparte_1 fosse stato risolto, non potendo tale contratto ritenersi ripristinato con la stipula di
[...] un secondo contratto a seguito di transazione intervenuta tra concedente ed utilizzatrice nel
Marzo 2011 ed avendo quindi la risoluzione determinato il verificarsi degli effetti restitutori di cui all'art. 1526 c.c. quanto alle rate incassate dalla concedente, al netto di un contributo per il godimento del bene, nonché l'obbligo per l'utilizzatrice di restituire quest'ultimo e di risarcire l'eventuale danno, peraltro mai provato da controparte: obblighi tuttavia non suscettibili di estendersi a sé quale fideiussore e da esulare quindi dal
“perimetro delle garanzia originariamente prestata”.
Con il secondo motivo (“vizio di omesso esame e pronuncia su un fatto decisivo della controversia. Violazione dell'art. 1458 C.C.”), definisce “pilatesca la Parte_1 scelta del Giudice di prime cure di non entrare nel merito “del carattere innovativo o meno dell'accordo transattivo intercorso fra le parti del contratto di leasing e sulla possibilità o meno delle stesse di rinunciare a un effetto estintivo del rapporto contrattuale già determinato per effetto della intimata risoluzione di diritto del contratto” per poi giungere all'errata conclusione, secondo cui non si sarebbe “estinta l'obbligazione garantita”.
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Assume al riguardo che, sulla base dell'accordo transattivo, Controparte_1 avrebbe rinunciato al proprio diritto alla restituzione del bene e al risarcimento del
[...] danno e l'utilizzatrice avrebbe rinunciato a sua volta alla restituzione delle rate pagate al netto del corrispettivo per il godimento del bene, ma, in ogni caso, una volta risolto, il rapporto negoziale, non suscettibile di essere in alcun caso “ripristinato”, avrebbe potuto solo essere seguito (come di fatto avvenuto) dalla stipula di un nuovo contratto, con conseguente insorgenza a carico dell'utilizzatrice di nuove obbligazioni che egli non aveva tuttavia in alcun modo garantito, non avendo partecipato all'accordo transattivo ed avendo inoltre la fideiussione in origine rilasciata natura di fideiussione specifica, non omnibus, come tale esclusivamente riferibile ai crediti del concedente derivanti dal contratto di leasing n. 712747, non anche del successivo n. M0016419, né essendo in ogni caso tale fideiussione mai stata escussa (donde la strumentalità ed inutilità della perdurante ed Co illegittima segnalazione a proprio carico presso ).
Con il terzo motivo, intitolato “Violazione/falsa applicazione dell'art. 1372, co. 2, C.C.”, l'appellante assume poi che, alla luce della norma citata, “non è certo possibile opinare nel senso che un accordo volto al ripristino del contratto di leasing risolto, intervenuto inter alios, possa avere il medesimo effetto “ripristinatorio” anche nei confronti del terzo fideiussore”, in quanto, anche a voler ammettere la possibilità di una pattuizione con cui si determini il ripristino del rapporto garantito, tale pattuizione avrebbe pur sempre natura negoziale ed i suoi effetti giuridici mai potrebbero estendersi ad un soggetto terzo rimasto ad essa del tutto estraneo.
I motivi indicati vanno trattati congiuntamente per ragioni di stretta connessione, compendiandosi nel rilievo secondo cui, nel caso in esame, non sarebbe ipotizzabile alcuna
“reviviscenza” del contratto di leasing n. 712747, né, dalla risoluzione di quest'ultimo, sarebbe derivato alcun credito pecuniario in capo alla concedente Controparte_1 rispetto al quale potesse operare la fideiussione del Signor prestata
[...] Pt_1 oltretutto in forma specifica e non omnibus, dunque non suscettibile di garantire le obbligazioni derivanti a carico di in dipendenza del nuovo Parte_3 contratto n. M0016419 stipulato con la concedente.
Si tratta di critiche alle quali non è possibile aderire.
Vero è che la “lettera di fideiussione” versata in atti (doc. 4 appellata) risulta riferita al contratto di leasing n. 712747, ma, con essa, si impegnava a garantire Parte_1
“ogni … credito derivante dal contratto di leasing citato, da sue eventuali modiche o integrazioni, che potrete apportare senza necessità di nostro benestare qualora non pagina 6 di 12 n. r.g. 2482/2024
comportino condizioni più sfavorevoli per il Cliente, da risoluzione o recesso che potrete esercitare in qualsiasi momento” (punto 1).
Era inoltre espressamente stabilito che “La garanzia rimane[sse] efficace sino all'integrale adempimento delle obbligazioni garantite” (punto 4).
Vi è poi da considerare che, sebbene il rapporto di locazione finanziaria fosse stato risolto in data 19.2.2010, con gli accordi transattivi intervenuti nel marzo 2011 tra concedente e utilizzatrice, e a seguito della definizione della posizione debitoria di quest'ultima, si procedette (testualmente) al “ripristino della validità del contratto di leasing (ora M0016419)”.
Non v'è dubbio che il diritto di ripristinare un contratto costituisca manifestazione del principio di autonomia negoziale (art. 1322 cod. civ.), inerendo alla libera determinazione delle parti la decisione di riportarlo in vita attraverso un nuovo accordo che ne riattivi gli effetti, senza che, a contrario, possa invocarsi l'attribuzione ad esso di un diverso numero distintivo, avente mere finalità identificative del rapporto all'interno del sistema di gestione della Società di leasing.
Ne consegue l'indubbia permanenza degli obblighi assunti dal fideiussore, di certo non venuti meno per effetto dell'invocata risoluzione, siccome destinati a permanere, per espressa previsione contrattuale (punto 4 lettera di fideiussione), in relazione a tutte le obbligazioni garantite facenti capo all'utilizzatrice sino Parte_3 all'integrale adempimento delle stesse.
Ipotesi, quest'ultima, certamente non verificatasi nel caso in esame, poiché risulta che, anche a seguito del ripristino del rapporto negoziale, l'utilizzatrice ebbe ad incorrere in ulteriori inadempimenti, tali da condurre alla definitiva risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 17 delle relative Condizioni generali in data 23.7.2012, e da ingenerare quindi il diritto della concedente, secondo la previsione della norma da ultimo citata, di trattenere “i corrispettivi periodici comunque pagati” e l'“obbligo per l'utilizzatore di pagare i corrispettivi maturati fino alla risoluzione del contratto”, salvo riconoscimento in favore di quest'ultimo del “ricavato dell'eventuale vendita del complesso immobiliare, al netto dei relativi oneri accessori …”.
La clausola, reputata coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c. dalla giurisprudenza di legittimità (v. ex pluribus Cass. n. 15202/2018; Cass. n.
1581/2020, nonché Cass. n. 21762/2019; Cass., n. 25031/2019; Cass. n. 19272/14), comporta che, nel caso in esame, il debito della Società utilizzatrice non possa considerarsi estinto, pur a seguito dell'imputazione ad esso, da parte di Controparte_1
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dell'importo ricavato dalla vendita del bene oggetto di leasing (doc. 15 appellata), CP_1 con la conseguenza che di tale debito residuo è tenuto a rispondere in Parte_1 forza della fideiussione prestata, valida anche in relazione al contratto di locazione finanziaria “riattivato” nel marzo 2011.
Si profila dunque come legittima, sotto il profilo in esame, la persistenza della segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia del nominativo dell'odierno appellante quale prestatore di garanzia con causale “non attivata”.
Con il quarto motivo, imputa al Tribunale l'omesso esame dei propri atti Parte_1 processuali difensivi e delle istanze istruttorie avanzate, osservando di aver fatto riferimento ai principi sanciti dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n.
41994/2021, secondo cui “[i] contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata”, essendosi anche “diligentemente prodigato per ottenere l'acquisizione della documentazione idonea a dimostrare … la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale anche con riguardo al modello di fideiussione specifica utilizzato e rilevante nel caso in esame”.
Con il quinto motivo, l'appellante, dolendosi dell'“omessa applicazione del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia alle fideiussioni specifiche”, ribadisce poi che il contratto di fideiussione de quo “contiene al punto 2, 4 e 6 clausole (c. d. di “permanenza del vincolo fideiussorio”, di “deroga all'art. 1957 cod. civ.” e di “sopravvivenza”), contrarie al principio della libera concorrenza, imposto alle banche e alle società di finanziamento collegate dall'art. 2 della L. 287/1990, come meglio specificato nella pronuncia delle SS. UU. della Suprema Corte di cassazione del 30.12.2021 n. 41994 e in quelle della giurisprudenza maggioritaria di merito”, evidenziando di avere conseguentemente:
“-contestato la nullità parziale della fideiussione, relativamente alla clausola di deroga al termine ex art. 1957 c.c., in quanto riproduttiva della condizione generale ex art. 6 dello schema negoziale predisposto dall'ABI, per illiceità dell'oggetto.
- eccepito la decadenza ex art 1957 c.c., poiché l'intermediario non ha avanzato le sue pretese contro l'odierno appellante entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e continuate con diligenza”.
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Anche rispetto al quarto e quinto motivo vi è l'opportunità di una trattazione unitaria, dal momento che entrambi si focalizzano sulla pretesa nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust (in quanto conforme al modulo ABI oggetto di valutazione e censura da parte della Banca d'Italia), derivando da tale nullità la violazione dell'art. 1957
c.c.
Si tratta, ancora una volta, di motivi infondati.
Come noto, oggetto del provvedimento n. 55 emesso il 2 maggio 2005 dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità Garante della Concorrenza nel settore bancario prima del trasferimento delle relative competenze all'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato (AGCM) è lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto nel 2003 dall'ABI (Associazione Bancaria Italiana), rispetto al quale si è ritenuto che le clausole cd. di “reviviscenza” della fideiussione (art. 2), derogativa dell'art 1957 c.c. (art. 6) e di
“sopravvivenza” (art. 8), in quanto applicate in modo uniforme dalla maggior parte delle banche associate all'ABI, producessero una standardizzazione in spregio dell'art. 2, comma 2, lett. a) della Legge n. 287/90 (Legge Antitrust) e dovessero per tale motivo considerarsi nulle.
Secondo l'appellante, la fideiussione oggetto di causa riproporrebbe le clausole in parola, giudicate contrastanti con la normativa sulla concorrenza, e sarebbe quindi a sua volta nulla in parte qua.
La tesi non è condivisibile, poiché non tiene conto del fatto che il provvedimento della
Banca d'Italia fa esplicito ed univoco riferimento allo schema di fideiussione caratterizzato dalla c.d. clausola omnibus, ma non estende il giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità per violazione dell'art. 2, co. II, lettera a), della legge n. 287/90 anche alle fideiussioni ordinarie oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente, mostrando dunque di privilegiare la necessità di tutela del cliente/utente dal rischio di posizioni predominanti ed anticoncorrenziali nel caso di rilascio di garanzie aperte ed omnicomprensive volte a garantire a tutte le obbligazioni, presenti e future, contratte dal debitore, tali da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca.
A contrario¸ non è utilmente invocabile la pronuncia n. 41994/2021 emessa dalla Suprema
Corte, a Sezioni Unite.
Come chiarito dalla stessa Cassazione (cfr. Cass. 19.4.2024 n. 10689; v. anche Cass. Civ.
2.8.2024, n. 21841; Cass. 15.7.2024 n. 19401), infatti, “[p]osto che la sentenza in questione ha sancito la nullità parziale delle fideiussioni omnibus limitatamente alle clausole già
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sanzionate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005, enunciando il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto,
o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”, ne deriva, diversamente, che non è possibile ritenere, sempre e solo in relazione al citato provvedimento della Banca
d'Italia n. 55/2005, che anche le condizioni delle fideiussioni specifiche siano il frutto d'intesa anticoncorrenziale, per cui in presenza, nella sostanza, di una fideiussione specifica con la quale la garante si è impegnato in solido con la debitrice, per una obbligazione singolarmente determinata, non è ravvisabile alcuna nullità”.
Nel caso di specie, non vi è dubbio che la garanzia personale rilasciata dall'appellante sia una fideiussione specifica e non una fideiussione omnibus (come peraltro riconosciuto dallo stesso appellante), essendosi il signor costituito fideiussore di Pt_1 [...] esclusivamente a garanzia dei crediti di Parte_3 Controparte_1 derivanti dal contratto di leasing 712747 (e da successive modifiche, integrazioni, o
[...] risoluzione dello stesso), e non da un numero indeterminato di operazioni creditizie.
Deve dunque ritersi che il Tribunale abbia correttamente escluso la nullità della garanzia di cui si tratta.
È in ogni caso legittima la deroga all'art. 1957 c.c. di cui al contratto di fideiussione sottoscritto dal Signor Pt_1
La Suprema Corte ha, infatti, affermato, in più occasioni, che la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., comma 1, a carico del creditore che non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e non le abbia con diligenza continuate entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, non solo può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, in quanto si tratta di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico e comporta solo l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, ma neppure rientra tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'art. 1341
c.c. esige, ove predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto da parte dell'altro (cfr. Cass. 17.2.2025, n. 3989; Cass. 4.12.2017, n. 28943; Cass. 18.4.2007,
n. 9245; v. anche Cass. 11.1.2006, n. 394; Cass. 20.1.2004, n. 776; Cass. 9.12.1997, n.
12456).
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Le considerazioni che precedono consentono di ritenere anche legittima la persistente segnalazione a carico di presso la Centrale Rischi, non risultando che le Parte_1 obbligazioni garantite siano state adempiute (neppure a seguito della vendita dell'immobile oggetto del contratto di leasing stipulato da con Controparte_1 [...]
e potendo le segnalazioni permanere fino all'estinzione del debito Parte_3
o alla sua prescrizione.
Ne deriva l'impossibilità di far luogo ad alcun risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla mancata cancellazione della segnalazione di cui si tratta, nonché
l'inammissibilità – siccome irrilevanti, e comunque valutative – delle prove orali dedotte a dimostrazione dell'effettività dei pregiudizi patrimoniali asseritamente sofferti per l'esistenza della segnalazione in termini sia di impossibilità di accesso al credito, che di perdita delle funzioni di consigliere nei Cda di CAP Commerciale S.r.l. e di Linea Lactis
S.r.l., oltre che di cessione di quote societarie.
In definitiva, l'appello – siccome anticipato – va integralmente respinto e la sentenza n.
6892/2024 del Tribunale di Milano confermata in ogni sua parte.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 260.001 a €
520.000) e dei parametri medi indicati per ciascuna fase, ad eccezione della fase di trattazione/istruttoria, per la quale il compenso è determinato in riferimento al parametro minimo, atteso il modesto impegno difensivo in essa profuso e il mancato svolgimento di attività istruttoria.
L'appellante è quindi condannato a rifondere in favore dell'appellata Controparte_1 complessivi € 17.179,00 per compensi, di cui € 4.389,00 per la fase di studio,
[...]
€ 2.552,00 per la fase introduttiva, € 2.940,00 per la fase di trattazione ed € 7.298,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Cpa e Iva come per legge.
A carico di poiché soccombente, grava anche, ex art. 13 comma 1 - Parte_1 quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 11 di 12 n. r.g. 2482/2024
1) respinge l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 6892/2024 emessa dal
[...]
Tribunale di Milano in data 10.7.2024;
2) condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 Controparte_1 le spese del presente grado, liquidate in complessivi € 17.179,00 per
[...] compensi, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, CPA IVA e come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1 unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il
27.5.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
Maria Grazia Federici Laura Sara Tragni
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