Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10444 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ESTENZION 1 0444/02 Composta dagli Il mi Sig .ri Magistrati: Dott. Vincenzo CALFAPIETI 22337/99 Cron. 28047 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Rep.2126 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Dott. GI SETTIMJ Consigliere Ud. 14/03/02 - Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti € sul ricorso proposto da: 11-9, LUG 2002 IL CANCELLIERE RA AN, RA AN, ZZ RO, elettivamente domiciliati in ROMA CNE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato PIETRO RICCI, che li CANCELLERIA difende unitamente all'avvocato FILIPPO GRANDI, giusta delega in atti;
ricorrenti ! :
contro
TI, LO RO, TO elettivamente domiciliati in ROMA VIA GUALTIERO SERAFINO 29, presso dell'avvocato PAOLO TESTI, che li difendelo studio 2002 unitamente all'avvocato ADRIANO CROCE, giusta delega 419 in atti;
-1- - controricorrenti avverso la sentenza n. 3162/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 27/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito l'Avvocato RICCI Pietro, difensore del l'accoglimento delricorrente che ha chiesto ricorso;
udito l'Avvocato DE LUIGI Angela, per delega dell'Avvocato CROCE, depositata in udienza, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 8.2.1991, GI e EL GR e AR SA PU convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Lodi TI TO e SA LO chiedendone la condanna alla rimozione dei cancelli apposti su un'area gravata di servitù di passaggio a favore di essi attori ed al conseguente risarcimento dei danni subiti. Precisavano di avere acquistato la porzione posta a meridione di una bivilla sita in Cornogiovine, via F.lli Montani;
che l'accesso al villino gemellare era garantito da una strada privata di proprietà comune ai due lotti, posta a nord dell'edificio, che gli atti di acquisto precisavano che la parte di cortile di proprieta TO LO era gravata da servitù di passaggio pedonale e ry veicolare in favore della proprietà degli attori;
che nonostante ciò i convenuti avevano installato dei cancelli fissi che restringevano il passaggio e rendevano difficoltoso il transito dei veicoli e l'accesso ai garage. Si costituivano in giudizio il TO e la LO precisando che in realtà si trattava di un solo cancello installato dall'impresa costruttrice e rimasto sempre aperto, l'apertura era tale da non arrecare alcun pregiudizio al transito, avendo una ampiezza di ben cinque metri. In ogni caso i convenuti si dichiaravano disposti a fornire agli attori le chiavi del cancello. Con sentenza 18.5/18.6.1996, il Tribunale, rigettava la domanda proposta dagli attori e li condannava, in solido, al rimborso delle spese giudiziali. Osservava infatti che la tesi degli attori secondo cui i cancelli installati nel cortile antistante ai box avrebbero determinato una situazione di scomodità e disagio per il fondo dominante era stata smentita, con coerente conferma della tesi difensiva dei convenuti. Mentre la deposizione del teste RI era risultata generica ed inconcludente, la deposizione del direttore dei lavori di costruzione della "Bivilla" Francesco Comandù era stata estremamente esplicita sul fatto che la decisione di installare i cancelli, con precisazione delle posizioni e delle aperture dei battenti, era stata presa concordamente dalle parti, in sua presenza, con la consulenza di un fabbro. Risultava inoltre che i cancelli, aperti, lasciavano un varco di cinque metri, come evidenziato anche dalle foto prodotte. Essi venivano tenuti abitualmente aperti e comunque i convenuti avevano offerto di consegnare le chiavi. Nella specie l'ampiezza del varco, l'abituale stato di apertura del cancello, con offerta delle chiavi, consentivano un pieno e comodo esercizio della ہو servitu ed escludevano ogni fondamento delle pretese attrici. Avverso tale sentenza, non notificata, proponevano appello GI e EL GR e AR SA PU, con atto di citazione notificato il 12.9.1997. chiedendo che la Corte, in completa riforma, ordinasse ai TO LO di rendere apribili le parti di cancello fissate al suolo e di liberare tutta l'area destinata a servitù di passaggio, condannando gli appellati al rimborso delle spese giudiziali di entrambi i gradi. Gli appellati, ritualmente costituitisi, chiedevano il rigetto dell'appello, con il favere delle maggiori spese. Con sentenza in data 4/27.11.98, la Corte di appello di Milano rigettava l'appello regolando le spese. Osservava la Corte meneghina che l'esistenza della servitù di passaggio pedonale e veicolare dedotta in giudizio era pacifica, oltre che provata dai titoli di acquisto delle parti. L'installazione dei cancelli in questione, di per sé, non si poneva in contrasto con il contenuto di tali atti. 2 ) Nella specie risultava che i cancelli abitualmente aperti, lasciavano un varco libero di ben 5 metri (nulla di rilevante muterebbe anche se esso fosse, come sostengono gli appellanti, di m.4,40) idoneo a consentire agevolmente il passaggio, anche con veicoli di notevoli dimensioni. Era anche incontestato che gli appellati erano sempre stati disposti a consegnare le chiavi, per ogni eventuale emergenza. Nella specie pertanto l'installazione dei cancelli non aveva creato alcun apprezzabile limitazione al pieno esercizio del diritto di passaggio. I disagi prospettati dagli appellanti circa la difficoltà di alcune manovre o la necessità di complesse manovre per accedere ai box o l'impedimento all'apertura del coperchio della fossa biologica erano rimaste allo stato di му mere allegazioni di parte, prive di qualsiasi conforto probatorio e smentite dagli elementi di prova documentale e orale acquisiti in causa. Tutto ciò premesso, risultava priva di ogni fondamento la pretesa degli appellanti di rendere mobili le parti dei cancelli infisse nel suolo;
così come era superflua l'installazione di un congegno di apertura automatica a distanza per cancelli abitualmente tenuti aperti. Priva di fondamento era anche la pretesa di ottenere la completa liberazione dell'area assoggettata alla servitù, dal momento che a parte i cancelli di cui gia si è detto, non risultava esistere su tale area un qualsiasi ingombro di qualche rilevanza Esistevano pertanto motivi concludenti per disattendere l'impugnazione proposta, anche indipendentemente dal preventivo accordo intercorso fra SA PU GR e il TO circa l'installazione dei cancelli, con le caratteristiche poi in concreto realizzate;
accordo che, essendo relativo a modalità di esercizio della servitù attiva e passiva poi consacrata nei titoli di acquisto, non sembrava affatto contrastare con il contenuto di detti titoli (nei quali l'installazione dei cancelli non era espressamente prevista, ma neppure esclusa) e che comunque, indipendentemente dalla portata dei poteri della GR PU, e dalla validità o meno di consenso verbale in materia, ben avrebbe meritato di essere spontaneamente onorato nell'ambito di un corretto rapporto di buon vicinato. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, basato su di un articolato motivo, illustrato anche con memoria, GI e EL GR e SA PU;
resistono con controricorso TO e LO. Motivi della decisione Con un unico, articolato motivo illustrato anche con successiva memoria, i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1063, 1067, هر 1350, n.4, e 981 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 cpc, sostengono che sarebbe erronea la sentenza impugnata in quanto, pur in presenza di atti pubblici di costituzione (convenzionale) di servitù di passo, quanto mai precisi nella determinazione della porzione di terreno assoggettata alla predetta servitù, la Corte di appello di Milano avrebbe ritenuto legittimo il permanente restringimento del passo sia per la apposizione di cancelli in parte infissi stabilmente al suolo, sia per la presenza di vasi od altri di manufatti che pure restringono il varco accesso. Non ha dubbio che sia da condividere il principio, affermato reiteratamente da questa Corte, secondo cui l'art. 1063 c.c. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell'estensione e dell'esercizio della servitu ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi artt. 1064 e 1065 rivestono carattere meramente sussidiario Tali precetti, pertanto, possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti al riguardo lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego di adeguati criteri ermeneutici;
ove invece il contenuto e • le modalita di esercizio risultino puntualmente e inequivocabilmente determinati dal titolo, a questo soltanto deve farsi riferimento, senza possibilità di ricorrere al criterio del soddisfacimento del bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente (v. Cass.22.1.1998, n. 791) È parimenti condivisibile il principio (arg. ex Cass. 16.6.89, n.2900) secondo cui i limiti della servitù possono desumersi anche dai grafici ad esso allegati. Premessi i principi in base ai quali la presente fattispecie deve essere esaminata e decisa, deve evidenziarsi che la Corte meneghina si è data carico sia pure implicitamente, di tale giurisprudenza, ed ha affermato, هر stavolta esplicitamente, che l'installazione dei cancelli non si poneva in contrasto con i titoli di acquisto delle parti. In effetti, come emerge dalla sentenza surrichiamata (e segnatamente anche dalla motivazione), il ricorso ai criteri sussidiari è precluso ove dal titolo risulti l'estensione e l'esercizio" e il “contenuto e le modalità di esercizio" della servitù, cosa che nella specie non risulta. Altro è l'estensione e il contenuto della servitù, altro l'estensione e le modalità di esercizio della stessa: mentre i titoli sono espliciti ed inequivoci quanto al primo requisito, nulla dispongono quanto al secondo elemento. Per questo, risulta corretto il ragionamento dei giudici di appello che, sulla base di una consolidata giurisprudenza (v. Cass.30.3.1995, n.3804), hanno ritenuto legittima l'installazione di cancelli a protezione del fondo servente, purche tanto non crei impedimento o disagio all'agevole esercizio della servitu ed hanno poi, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimita, escluso che la installazione di cancelli, seppure in parte stabilmente infissi al suolo, potesse costituire apprezzabile limitazione al pieno esercizio del diritto di passaggio. 5 In altre parole, le modalità dell'esercizio della servitù, non specificate nel titolo stesso, atteso che il varco libero era di cinque metri e i cancelli erano non i principi ly abitualmente tenuti aperti e che era stata offerta la consegna delle chiavi. ben hotive wo es determinate in base ai criveri susidiari. Questa argomentazione concontrastoappare in giurisprudenziali su cui si basa la materia, atteso appunto che le modalità di esercizio non erano specificate nel titolo, sicchè, al riguardo, è legittimo il ricorso a criteri sussidiari. La raggiunta conclusione assorbe gli altri profili connessi;
le richieste relative alla rimozione delle parti fisse dei cancelli ed alla installazione di congegni di apertura a distanza trovano risposta la prima nelle considerazioni già svolte, la seconda nel fatto che solo in presenza di apprezzabili ragioni si è talora deciso favorevolmente;
tali ragioni non risultano neppure specificamente addotte. In definitiva, il ricorso deve essere respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 109T129,11 456T в, 66
P.Q.M.
149,77 TOT. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in 100,0 uro, oltre a 1.500,00 euro per onora. Cosi deciso in Roma, il 14.3.2002 Il Presidente Will Il Consigliere estensore Muntent appletoni AOTT 002 E L A L M E ENTRATE O AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 R IL CANCELLIERECT I Registrato in data 4 OTT 2002 Serie 4.. D Dott.ssa Donatella D'Anna an. Wltoy. versate €. 149,77 CENTOQUARANTANOVE/77 (euro. p. Il Dirigente Area Servizi DEPOSITATO IN CANCELLERIA (Dott.ssa Mada fazia DI FILIPPO) 1 8 LUG. 2002 Responsabile servizio Atti Giudiziari Roma (D. MRACCICHINI) IL CANCELLIERE C1 • CANCE