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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/05/2024, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
R.g. 2636/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) dott.ssa CH Palladino Giudice rel. ed estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. rg. 2636/2023 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "separazione giudiziale", vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv. Gabriella Squitieri, dom.to come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Ciro Aquino, dom.ta come in atti;
CP_1
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.04.2024; in data 13.09.2023 è pervenuto il visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.08.2023 il ricorrente premesso che: in data 17.12.2008 aveva contratto matrimonio civile con la resistente in Pratola Serra CP_1
(Av) e che nel corso del matrimonio sono nati figli n. 2 figli, attualmente minorenni:
- CH nata a [...] il [...];
- nato a [...] il [...]; Per_1
deduceva che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
Si costituiva la resistente che aderiva alla domanda di separazione.
Alla udienza dell'11.04.2024 entrambe le parti dichiaravano di trasformare il rito da giudiziale in congiunto e chiedevano la decisione, depositando accordo sottoscritto contenente i nuovi patti e le nuove condizioni di separazione.
L'accordo raggiunto dai coniugi va ritenuto conforme alla legge e agli interessi dei minori, cosicché può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 10.08.2023, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs.
149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato per l'udienza del 11.04.2024 .
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 17.4.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa CH Palladino dr. Raffaele Califano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Raffaele Califano Presidente
2) dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
3) dott.ssa CH Palladino Giudice rel. ed estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. rg. 2636/2023 del registro generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto "separazione giudiziale", vertente
TRA
rappr.to e difeso dall'avv. Gabriella Squitieri, dom.to come in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappr.ta e difesa dall'avv. Ciro Aquino, dom.ta come in atti;
CP_1
resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 11.04.2024; in data 13.09.2023 è pervenuto il visto del p.m. in sede che nulla ha opposto.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.08.2023 il ricorrente premesso che: in data 17.12.2008 aveva contratto matrimonio civile con la resistente in Pratola Serra CP_1
(Av) e che nel corso del matrimonio sono nati figli n. 2 figli, attualmente minorenni:
- CH nata a [...] il [...];
- nato a [...] il [...]; Per_1
deduceva che la vita matrimoniale si era rivelata intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriale tale da renderne impossibile la prosecuzione.
Si costituiva la resistente che aderiva alla domanda di separazione.
Alla udienza dell'11.04.2024 entrambe le parti dichiaravano di trasformare il rito da giudiziale in congiunto e chiedevano la decisione, depositando accordo sottoscritto contenente i nuovi patti e le nuove condizioni di separazione.
L'accordo raggiunto dai coniugi va ritenuto conforme alla legge e agli interessi dei minori, cosicché può essere omologata la separazione.
Trattandosi di ricorso depositato in data 10.08.2023, successivamente all'entrata in vigore del d. lgs.
149/2022, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 comma 5 c.p.c. l'omologa va disposta con sentenza.
PQM
Omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato per l'udienza del 11.04.2024 .
Dispone che, a cura della cancelleria, sia data comunicazione al P.M ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 740 c.p.c. e siano effettuati gli altri adempimenti di legge.
Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 17.4.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr.ssa CH Palladino dr. Raffaele Califano