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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/07/2025, n. 3515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3515 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
n. 14469/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 14469/2019 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
NATA A CATANIA IL 14.10.1975 (CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. COSTANTINO MATTEO
RICORRENTE
CONTRO
NATA A CATANIA L' 8.7.1970 (CF: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 4.3.2024 la ricorrente concludeva come da verbale.
È stato acquisito parere del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e EO LV , in data 1 settembre 2004 hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Catania, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, al n. 504, P.
2 S. A anno 2004.
Dall'unione di e di , in data 3.11.2005, è nato Parte_1 Controparte_1
il figlio . Persona_1
Con ricorso depositato il 4.10.2019 ha chiesto la separazione personale dal Parte_1
coniuge, rappresentando che l'armonia tra i coniugi è venuta meno, con conseguenti “frequenti litigi e contrasti tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”, tanto che nel settembre del 2015, il si allontanava dalla casa coniugale senza, fino ad oggi, farvi ritorno, CP_1
disinteressandosi del mantenimento della moglie e del figlio. La ricorrente ha chiesto disporsi a carico del un contributo di € 400,00 mensili per il figlio e di € 300,00 mensili per la moglie, CP_1
oltre al 50 % delle spese straordinarie per il figlio.
Nonostante la regolare notifica, il resistente non si è costituito in giudizio.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 3 dicembre 2020, nell'assenza del resistente, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione. Pertanto, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha emesso i provvedimenti urgenti ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore.
Con ordinanza presidenziale del 10.12.2020 è stato disposto l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre. È stato posto a carico del resistente un contributo di € 200,00 in favore del figlio, ed il 50 % delle spese straordinarie.
In assenza di istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza del 4.3.2024, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente: “precisa le conclusioni come da atto introduttivo e successivi verbale. Chiede termine per allegare ultime dichiarazioni dei redditi”. Sono stati assegnati dal G.I. i termini di cui all'art. 190 c.p.c, ma la ricorrente non ha depositato scritti conclusivi. _____
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, che, sebbene ritualmente citato, non si è costituito.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'impossibilità di dare luogo al tentativo di conciliazione da parte del
Presidente, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
Nulla va disposto in relazione all'affido del figlio , divenuto, nelle more del giudizio, Per_1
maggiorenne.
In relazione alle istanze economiche della ricorrente, preme evidenziare che la stessa, in sede di conclusioni, ha insistito nel ricorso introduttivo.
In assenza di istruttoria, gli elementi valutabili sono rappresentati dalle dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale e dalla documentazione reddituale allegata il 2.4.2024: autocertificazione riferita agli anni 2021 e 2022 e Mod. 730 del 2023, dal quale emerge un reddito di circa 7.300,00 € annui.
La ricorrente ha rappresentato che il marito è disoccupato e che ha lasciato diversi lavori;
mentre lei ha dichiarato di lavorare saltuariamente come collaboratrice domestica, di aver beneficiato di reddito di cittadinanza e dell'aiuto dei genitori (verbale del 3.12.2020). Per l'anno 2022 emerge dalla documentazione allegata l'esistenza di redditi dichiarati (all. del 2.4.2024).
Va, quindi, previsto un contributo a carico del per il figlio – divenuto maggiorenne CP_1 Per_1
nelle more del procedimento e, considerata la giovane età, presumibilmente non economicamente autonomo – individuato nell'importo di € 250,00 mensili, così determinato dalla pronuncia, oltre alla partecipazione al 50 % alle spese straordinarie.
Non essendo emersa una condizione di sperequazione reddituale tra le parti, va rigettata la richiesta di un contributo di mantenimento per il coniuge.
____ In ragione della natura e dell'esito del giudizio, nella contumacia del resistente, nulla va disposto sulle spese di lite, che restano a carico di chi le ha anticipate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 14469/19 RG, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Catania in data 1 Controparte_1
settembre 2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, al n. 504, P. 2 S. A anno 2004;
2) dispone a carico di ed in favore della ricorrente un Controparte_1
contributo mensile di € 250,00 per il figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie, così rideterminato dalla data della pronuncia;
3) spese irripetibili.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Cosi deciso in Catania il 13/06/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 14469/2019 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
NATA A CATANIA IL 14.10.1975 (CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. COSTANTINO MATTEO
RICORRENTE
CONTRO
NATA A CATANIA L' 8.7.1970 (CF: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 4.3.2024 la ricorrente concludeva come da verbale.
È stato acquisito parere del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e EO LV , in data 1 settembre 2004 hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in Catania, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, al n. 504, P.
2 S. A anno 2004.
Dall'unione di e di , in data 3.11.2005, è nato Parte_1 Controparte_1
il figlio . Persona_1
Con ricorso depositato il 4.10.2019 ha chiesto la separazione personale dal Parte_1
coniuge, rappresentando che l'armonia tra i coniugi è venuta meno, con conseguenti “frequenti litigi e contrasti tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza”, tanto che nel settembre del 2015, il si allontanava dalla casa coniugale senza, fino ad oggi, farvi ritorno, CP_1
disinteressandosi del mantenimento della moglie e del figlio. La ricorrente ha chiesto disporsi a carico del un contributo di € 400,00 mensili per il figlio e di € 300,00 mensili per la moglie, CP_1
oltre al 50 % delle spese straordinarie per il figlio.
Nonostante la regolare notifica, il resistente non si è costituito in giudizio.
All'udienza presidenziale tenutasi in data 3 dicembre 2020, nell'assenza del resistente, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione. Pertanto, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha emesso i provvedimenti urgenti ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore.
Con ordinanza presidenziale del 10.12.2020 è stato disposto l'affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre. È stato posto a carico del resistente un contributo di € 200,00 in favore del figlio, ed il 50 % delle spese straordinarie.
In assenza di istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza del 4.3.2024, sulle conclusioni precisate dalla ricorrente: “precisa le conclusioni come da atto introduttivo e successivi verbale. Chiede termine per allegare ultime dichiarazioni dei redditi”. Sono stati assegnati dal G.I. i termini di cui all'art. 190 c.p.c, ma la ricorrente non ha depositato scritti conclusivi. _____
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, che, sebbene ritualmente citato, non si è costituito.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'impossibilità di dare luogo al tentativo di conciliazione da parte del
Presidente, la natura delle doglianze esposte dalla ricorrente, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 151 co. 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
Nulla va disposto in relazione all'affido del figlio , divenuto, nelle more del giudizio, Per_1
maggiorenne.
In relazione alle istanze economiche della ricorrente, preme evidenziare che la stessa, in sede di conclusioni, ha insistito nel ricorso introduttivo.
In assenza di istruttoria, gli elementi valutabili sono rappresentati dalle dichiarazioni rese in sede di udienza presidenziale e dalla documentazione reddituale allegata il 2.4.2024: autocertificazione riferita agli anni 2021 e 2022 e Mod. 730 del 2023, dal quale emerge un reddito di circa 7.300,00 € annui.
La ricorrente ha rappresentato che il marito è disoccupato e che ha lasciato diversi lavori;
mentre lei ha dichiarato di lavorare saltuariamente come collaboratrice domestica, di aver beneficiato di reddito di cittadinanza e dell'aiuto dei genitori (verbale del 3.12.2020). Per l'anno 2022 emerge dalla documentazione allegata l'esistenza di redditi dichiarati (all. del 2.4.2024).
Va, quindi, previsto un contributo a carico del per il figlio – divenuto maggiorenne CP_1 Per_1
nelle more del procedimento e, considerata la giovane età, presumibilmente non economicamente autonomo – individuato nell'importo di € 250,00 mensili, così determinato dalla pronuncia, oltre alla partecipazione al 50 % alle spese straordinarie.
Non essendo emersa una condizione di sperequazione reddituale tra le parti, va rigettata la richiesta di un contributo di mantenimento per il coniuge.
____ In ragione della natura e dell'esito del giudizio, nella contumacia del resistente, nulla va disposto sulle spese di lite, che restano a carico di chi le ha anticipate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 14469/19 RG, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Catania in data 1 Controparte_1
settembre 2004, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, al n. 504, P. 2 S. A anno 2004;
2) dispone a carico di ed in favore della ricorrente un Controparte_1
contributo mensile di € 250,00 per il figlio, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile, oltre al 50% delle spese straordinarie, così rideterminato dalla data della pronuncia;
3) spese irripetibili.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Cosi deciso in Catania il 13/06/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu