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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/11/2025, n. 3229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3229 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 699/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ES RI Presidente dott.ssa Cristina Ravera Consigliere dott.ssa UE IZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in grado di appello con atto di citazione in riassunzione notificato in data
5.3.2024
DA
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), in persona dei rispettivi Ministri in carica pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano ed elettivamente domiciliati presso gli uffici di quest'ultima in Milano, via Freguglia n. 1, giusta procura in atti
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosina Maffei ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Napoli, Francesco Blundo n. 42, giusta procura in atti
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2
“In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3746 del 5.5.2021, limitare la condanna pronunciata nei confronti dei appellanti all'importo di € 364.227,34 o alla minor somma che Parte_3 risulterà effettivamente dovuta;
per l'effetto condannare il a restituire Controparte_1 alle amministrazioni appellanti le maggiori somme corrisposte in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo. Condannare inoltre il appellato a rifondere ai appellanti le spese di lite dei due gradi di CP_1 Parte_1 giudizio.”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere integralmente le doglianze dell' confermando le statuizioni di cui alla sentenza resa a totale conferma della CP_2 pronuncia di primo grado.
Rigettare l'avversa istanza di condanna a carico del alla restituzione Controparte_1 alle amministrazioni appellanti delle maggiori somme corrisposte in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo, alla luce del fatto che il mai ha proceduto all'esecuzione della sentenza di primo Controparte_1 grado e alla luce dell'omessa prova documentale circa i bonifici effettuati i favore dell'
[...]
CP_2
Rigettare la richiesta avanzata ex adverso in ordine alle spese ed onorari di giudizio in quanto assolutamente illegittime anche alla luce dei precedenti di merito che accoglievano tutte le richieste del . Controparte_1
Sul punto, in via assolutamente subordinata, nella malaugurata ipotesi in cui la Corte dovesse uniformarsi al principio di diritto della Corte di cassazione, si chiede compensare spese ed onorari di lite anche per il giudizio di legittimità.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio il Controparte_1
e il , esponendo in sintesi: Controparte_3 Parte_2
- che il D. L.vo n. 504/1992, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), aveva stabilito che per gli immobili di categoria D (opifici, fabbricati industriali etc.), se strumentali pagina 2 di 13 all'esercizio dell'impresa, la base imponibile per il calcolo dell'imposta sarebbe dipesa dal valore contabile;
- che, successivamente, il D.M. Finanze n. 701/1994 aveva consentito ai proprietari dei predetti immobili di assumere come base imponibile non già il valore contabile, ma la rendita catastale provvisoria autodeterminata;
- che, conseguentemente, essendo il valore contabile di regola più elevato di quello desumibile dalla rendita catastale, si era verificata, in relazione a tali immobili, una riduzione della base imponibile e, per l'effetto, dell'entrata comunale;
- che per compensare le difficoltà finanziarie derivanti dal meccanismo stabilito dal D.M.
Finanze n. 701/1994, il legislatore, con L. n. 388/2000 (art. 64 co. 1), aveva stabilito che dal
2001 in poi i minori introiti relativi all'ICI riscossi dai Comuni per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali fossero compensati con trasferimenti aggiuntivi dello Stato, subordinati alla duplice condizione che il minor gettito ICI fosse: (i) superiore ad euro 1.549,37; e, comunque, (ii) superiore allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno;
- che il citato art. 64 co. L. n. 388/2000 prevedeva che il minor gettito derivante dalla riscossione dell'imposta venisse calcolato in misura pari alla differenza tra quanto effettivamente incassato dal in uno specifico anno e quanto sarebbe stato incassato nel medesimo periodo se gli CP_1 immobili con rendita basata sull'autodeterminazione fossero stati tassati al valore contabile;
- che tale norma doveva essere interpretata nel senso che per calcolare la perdita del gettito annuale doveva tenersi conto ogni anno di tutte le autodeterminazioni, comprese quelle relative agli anni precedenti;
- che, al contrario, i convenuti, facendo applicazione di un mero atto amministrativo (id Parte_3
est un Comunicato del Ministero dell'interno dell'1.12.2009), avevano utilizzato, come parametro di calcolo per il minor gettito, il numero complessivo di fabbricati per i quali era stata attribuita la rendita nel solo anno di riferimento e non anche negli anni precedenti;
- che, così facendo, i convenuti avevano indebitamente recuperato dal attore i Parte_3 CP_1
contributi ICI già erogati, relativamente gli anni dal 2001 al 2009, per complessivi euro
400.283,09, nonché revocato gli importi assegnati – ma non ancora versati – per le stesse annualità, per un valore di € 177.660,51.
pagina 3 di 13 Il Comune attore chiedeva, dunque, al Tribunale di accertare e dichiarare che i propri minori introiti da compensare con il trasferimento erariale dovessero essere calcolati in relazione al complesso degli immobili di categoria catastale D passati ad autodeterminazione della rendita catastale e che il debito dei convenuti per gli anni dal 2001 al 2009 ammontasse a complessivi € 577.943,60 (€ Parte_3
400.283,09 +€ 177.660,51); di condannare, quindi, i convenuti al pagamento del debito non ancora adempiuto e comunque a restituire quanto dagli stessi indebitamente recuperato. In via subordinata, il domandava la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di una somma non CP_1 Parte_3 inferiore a quella oggetto delle pretese di recupero, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituivano in giudizio il e il Controparte_3 Parte_2 contestando quanto ex adverso dedotto e instando per il rigetto delle domande attoree. In particolare, i convenuti, richiamando plurimi pareri resi sul punto dal Consiglio di Stato, sostenevano che il legislatore, con l'art. 64 della l. 388/2000, avesse chiaramente inteso escludere dal computo delle perdite dell'anno di riferimento quelle derivanti dall'accatastamento dei fabbricati avvenuto negli anni precedenti;
tali perdite, infatti, erano già state ripianate grazie ai contributi statali, ormai consolidati.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3746/2021, aderiva integralmente alla prospettazione attorea, condannando, per l'effetto, i al pagamento in favore del dell'importo di € Parte_3 CP_1
577.943,60, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali.
Queste, sinteticamente, le ragioni addotte dal Tribunale a fondamento della propria decisione:
- l'art. 64 L. 388/2000 non fa in alcun modo riferimento alla necessità di limitare il minor gettito
ICI a uno specifico anno di riferimento;
anzi la norma, non operando alcuna distinzione in relazione all'anno in cui l'accatastamento è avvenuto, induce a ritenere che la perdita rilevante ai fini della compensazione sia quella che risulta dall'insieme delle autodeterminazioni formalizzate anche negli anni precedenti;
- d'altronde, l'intento del legislatore era quello di compensare i Comuni danneggiati dai minori introiti derivati dal meccanismo dell'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale, sicché non vi è motivo per escludere che tali minori introiti possano concretamente realizzarsi ogni anno;
- l'ICI è un'imposta durevole con cadenza annuale, giacché il minor gettito introitato dal Comune
a causa dell'autodeterminazione integra una perdita suscettibile di verificarsi non in una sola occasione, ma anno per anno;
pagina 4 di 13 - il Comunicato del Ministero dell'1.12.2009, posto dai convenuti a Parte_1 Parte_3
fondamento del recupero delle somme per cui è causa, non può assumere rilevanza perché privo di valore normativo;
- anche la prevalente giurisprudenza di merito si è pronunciata nel senso di ritenere che i minori introiti derivanti dall'autodeterminazione delle rendite debbano essere considerati in modo globale, senza alcuna distinzione tra l'anno in cui gli stessi sono “passati in autodeterminazione” e quelli successivi.
Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza interponevano gravame, uno actu, il e il Parte_1 [...]
, formulando due motivi di appello. Parte_2
Con il primo motivo, gli appellanti, ribadendo le argomentazioni già spese nel primo grado di giudizio, deducevano che la perdita di gettito subita dai Comuni dovesse essere calcolata in relazione ai soli immobili passati ad autodeterminazione nei singoli anni di riferimento, con esclusione di quelli per i quali il passaggio si era verificato negli anni precedenti;
le perdite passate, infatti, erano state già compensate e consolidate.
Con il secondo motivo, gli appellanti censuravano l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di considerare che le posizioni delle parti erano divergenti anche sotto il profilo del quantum: nella prospettazione dei l'importo controverso era infatti da individuare non già Parte_3 nella somma di euro 577.943,60, bensì nella minor importo di euro 400.283,09.
Gli appellanti concludevano, quindi, domandando che, in riforma dell'impugnata sentenza, venisse rigettata la pretesa attorea ovvero, in via di subordine, che la condanna venisse limitata al minor importo di euro 400.283,09.
Nel giudizio di appello si costituiva il chiedendo il rigetto del gravame perché inammissibile CP_1 ex art. 342 c.p.c. e, comunque, infondato nel merito.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1064/2022, facendo leva sul tenore letterale dell'art. 64
c. 1 della l. 388/2000 – privo di qualsivoglia riferimento al passaggio al regime dell'autodeterminazione in uno specifico anno – nonché sulla cadenza annuale dell'imposta in esame, riteneva, al pari di quanto già statuito dal Tribunale, che la base di calcolo per le perdite da compensare dovesse essere individuata “nel minor gettito derivante dal passaggio effettuato per tutti gli immobili appartenenti alla categoria catastale D nel periodo di vigenza della legge in esame e, quindi, in più anni di imposta.” (sentenza appello pag. 7).
pagina 5 di 13 Evidenziava ulteriormente la Corte come il meccanismo del consolidamento delle perdite dovesse intendersi finalizzato non già ad escludere dal calcolo le perdite riscontrate nelle annualità precedenti a quella di riferimento, ma esclusivamente ad offrire affidamenti preventivi quantitativamente chiari sia al che all'Erario. CP_1
Quanto al secondo motivo di gravame, la Corte rilevava come le allegazioni ministeriali volte a contestare l'importo indicato dal appellato non fossero “sostenute da valide allegazioni e CP_1 idoneo compendio probatorio” (sentenza pag. 10).
Per queste ragioni, la Corte rigettava il gravame e confermava integralmente la sentenza di primo grado, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di Cassazione
Avverso la predetta sentenza il e il Controparte_3 Parte_2 proponevano ricorso in Cassazione, articolando un unico motivo con il quale lamentavano la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 64 e del D.M. n. 197 del 2022, artt. 2 e 3.
Sostenevano i ricorrenti che per verificare il superamento delle soglie di legge relative all'attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI, si sarebbe dovuto considerare il momento in cui la perdita risultava compensata con il contributo consolidato, non potendo più da quel momento essere valutata come minore introito. Nella prospettazione dei ricorrenti, dunque, solo nuove eventuali perdite verificatesi nell'anno di riferimento (e, dunque, aggiuntive rispetto a quelle già accertate negli anni precedenti e già compensate con un corrispondente e stabile aumento del trasferimento) avrebbero dovuto essere valutate ai fini del superamento dei due parametri previsti dall'art. 64.
Il resisteva con controricorso. Controparte_1
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 34171/2023, in accoglimento del ricorso proposto dai ha cassato con rinvio la sentenza n. 1064/2022 della Corte d'appello di Milano, sulla base del Parte_3 seguente principio di diritto: “il minor gettito rilevante ai fini del superamento delle predette soglie [id est la soglia fissa di euro 1.549,37 e quella variabile dello 0,5% della spesa corrente, stabilite dall'art. 64 co. 1 L. 388/2000 ] va valutato, anno per anno, senza tener conto di quello registrato negli anni precedenti sia se già compensato con trasferimenti erariali consolidati, sia se scaturente da autodichiarazioni presentate dai contribuenti in anni precedenti quando il minor introito era inferiore alle soglie, senza possibilità di recupero in anni successivi;
tuttavia, gli immobili costituenti oggetto di autodeterminazioni provvisorie presentate dai contribuenti in anni precedenti, nei quali il minor gettito non superava la soglia, possono concorrere a incrementare il minor gettito in un anno successivo che,
pagina 6 di 13 se superiore alle soglie di quell'anno, giustifica un corrispondente aumento dei trasferimenti erariali, senza calcolare il minor gettito degli anni precedenti” (ordinanza pag. 5).
Il giudizio di rinvio
Con atto ex art. 392 c.p.c., il e il hanno Controparte_3 Parte_2
[... riassunto il giudizio innanzi a questa Corte, rappresentando che il contributo spettante al CP_1
, calcolato secondo i principi sanciti dalla Suprema Corte, ammonterebbe, per il Controparte_1 periodo 2001-2009, ad euro 4.460.055,77, a fronte di un contributo effettivamente erogato di euro
4.095.828,43. Gli appellanti in riassunzione hanno chiesto, quindi, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, la condanna pronunciata nei confronti dei venga limitata al Parte_3 minor importo di euro 364.227,34 (4.460.055,77- 4.095.828,43) e che, per l'effetto, il venga CP_1 condannato alla restituzione delle maggiori somme corrisposte dagli appellanti in esecuzione della sentenza di primo grado.
Nel giudizio riassunto si è costituito il , deducendo che l'accoglimento Controparte_1 delle doglianze ministeriali risulterebbe gravemente sperequativa, anche in considerazione del legittimo affidamento riposto dal sull'interpretazione dell'art. 64 l. n. 388 del 2000 da sempre fornita CP_1 dalla giurisprudenza di merito. L'appellata ha ulteriormente evidenziato:
- che il principio di diritto sancito nell'ordinanza della Suprema Corte non sarebbe comunque vincolante, non trattandosi di pronuncia a Sezioni Unite;
- che, in ogni caso, i si sono riconosciuti debitori per la somma di euro 364.227,34, Parte_3
sicché la condanna non potrà, comunque, essere ridotta oltre tale importo;
- che i non hanno dimostrato di aver dato esecuzione alla sentenza di primo grado. Parte_3
Precisate ritualmente le conclusioni, all'udienza del 18.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia prende le mosse dall'interpretazione dell'art. 64 della L. n. 388/2000 con il quale il legislatore, per far fronte al minor gettito comunale ICI derivante dall'autodeterminazione delle rendite catastali degli immobili di categoria D, ha previsto un meccanismo di trasferimenti statali compensativi, erogabili a condizione che il minor gettito soddisfi cumulativamente due condizioni: sia superiore ad euro 1.549,37 (condizione fissa) e allo 0,50% della spesa corrente (condizione variabile).
In particolare, il contrasto interpretativo è sorto in relazione alla corretta individuazione della base di calcolo del minor gettito ICI: secondo il Comune si dovrebbe tenere conto di tutti gli immobili di pagina 7 di 13 categoria D per cui la rendita catastale sia stata autodeterminata dal 2001 in poi;
secondo i Ministeri, al contrario, bisognerebbe avere riguardo ai soli immobili oggetto di autodichiarazione nell'anno di riferimento.
Ancor più chiaramente, il dubbio riguarda il criterio da seguire per verificare il superamento, ogni anno, delle soglie fissate dal legislatore per il riconoscimento dei contributi compensativi.
Nella prospettazione comunale, bisognerebbe tenere conto anche dei minori gettiti già accertati negli anni precedenti;
secondo i invece, occorrerebbe considerare solo gli importi di minor gettito Parte_3 scaturenti dalle autodichiarazioni presentate nell'ultimo anno.
Ancorché sia il Tribunale che la Corte di Appello abbiano aderito alla tesi comunale in considerazione del tenore testuale della norma di riferimento (che non consentirebbe, in tesi, di escludere dal calcolo delle soglie i minori gettiti relativi a fabbricati passati in autodichiarazione già nell'anno o negli anni precedenti), la Corte di cassazione, adita dai si è chiaramente espressa in senso contrario, Parte_3 accogliendo l'interpretazione dei ricorrenti, seppur con un significativo temperamento.
La S.C. infatti, richiamandosi a proprie precedenti pronunce – nelle quali si era plasticamente evidenziato come la tesi del permettendo di “trascinare” il minor gettito degli anni precedenti, CP_1
e oggetto di trasferimenti erariali compensativi consolidati, ai fini della verifica del superamento delle soglie negli anni successivi, finisse con l'annichilire il sistema delle soglie medesime (Cass. n.
18701/2023, Cass. n. 18718/2023, Cass. n. 18705/2023; Cass. n. 19168/2023, Cass. n. 19895/2023) – ha statuito che il superamento dei limiti di rilevanza stabiliti dal legislatore (1.549,37 euro e 0,50% della spesa corrente) debba essere valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti. La Corte ha tuttavia precisato – e in questo sta il temperamento rispetto alla tesi ministeriale – che ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si deve tenere conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell'anno, ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali.
In buona sostanza, la Suprema Corte ha affermato che:
- il minor gettito da confrontare con le soglie di legge è unicamente quello riferibile all'anno in esame, senza tenere conto di quello registrato negli anni precedenti;
- tuttavia, il minor gettito registrato in un determinato anno che, non avendo superato le soglie di legge, non ha determinato un corrispondente aumento dei trasferimenti statali, può essere pagina 8 di 13 sommato, ai fini della verifica del superamento delle soglie, a quello dell'anno o degli anni successivi.
La presente controversia, dunque, deve necessariamente essere risolta alla luce di tali coordinate ermeneutiche;
il principio di diritto sancito dalla S.C. in una pronuncia di cassazione con rinvio, infatti, vincola il giudice del rinvio medesimo che non è autorizzato a discostarsene, a nulla rilevando che la regola iuris dettata dalla Corte non sia stata oggetto di una pronuncia a Sezioni Unite.
Tanto chiarito, venendo al caso in esame si osserva quanto segue.
Dalla documentazione versata in atti, emerge che il abbia registrato (e Controparte_1 regolarmente dichiarato) per ciascun anno, dal 2001 al 2009, un minor gettito ICI (cfr doc. 4 fascicolo primo grado . In particolare, il ha dichiarato: CP_1 Controparte_1
- per il 2001 un minor gettito pari ad euro 318.264,76;
- per il 2002 un minor gettito pari ad euro 377.654,69;
- per il 2003 un minor gettito pari ad euro 385.517,36
- per il 2004 un minor gettito pari ad euro 439.673,87;
- per il 2005 un minor gettito pari ad euro 455.520,84;
- per il 2006 un minor gettito pari ad euro 510.900,64;
- per il 2007 un minor gettito pari ad euro 649.236,94;
- per il 2008 un minor gettito pari ad euro 768.501,47;
- per il 2009 un minor gettito pari ad euro 768.501,47;
Tali importi, confermati anche dai appellanti, si riferiscono tuttavia al minor gettito Parte_3
“complessivo”, cioè comprensivo anche di quello registrato negli anni precedenti, sicché non possono costituire la base di calcolo per effettuare il raffronto con le soglie di legge: la S.C. in sede di rinvio, infatti, ha chiarito che occorre tenere conto solo del minor gettito riferito a ciascun anno, senza tener conto delle perdite registrate negli anni precedenti,
E allora ai fini della verifica del superamento delle soglie di legge occorrerà sottrarre dall'importo dichiarato dal per ciascun anno (ad eccezione del 2001 che rappresenta “l'anno zero”) quello CP_1 dichiarato nell'anno precedente, sì da epurarlo, coerentemente alle indicazioni della S.C., dalle perdite registrate negli anni precedenti.
Ne consegue che i minori introiti da assumere come base di calcolo per verificare la sussistenza delle condizioni legali ai fini del riconoscimento dei contributi erariali sono i seguenti (correttamente indicati anche dai appellanti): Parte_3
pagina 9 di 13 - per il 2001 euro 318.264,76 (pari alla perdita complessiva dichiarata);
- per il 2002 euro 59.389,93 (e cioè il minor gettito totale dichiarato nel 2002, id est euro
377.654,69, al netto del minor gettito dichiarato nell'anno precedente, id est euro 318.264,76);
- per il 2003 euro 7.862,67 (e cioè il minor gettito totale dichiarato nel 2003, id est euro
385.517,36, al netto del minor gettito dichiarato nell'anno precedente, id est euro 377.654,69);
- per il 2004 euro 54.156,51 (e cioè il minor gettito totale dichiarato nel 2004, id est euro
439.673,87, al netto del minor gettito dichiarato nell'anno precedente, id est euro 385.517,36);
- per il 2005 euro 15.846,97 (e cioè il minor gettito totale dichiarato nel 2005, id est euro
455.520,84, al netto del minor gettito dichiarato nell'anno precedente, id est euro 439.673,87);
- per il 2006 euro 55.379,80 (e cioè il minor gettito totale dichiarato nel 2006, id est euro
510.900,64, al netto del minor gettito dichiarato nell'anno precedente, id est euro 455.520,84);
- per il 2007 euro 138.336,30 (e cioè il minor gettito totale dichiarato nel 2007, id est euro
649.236,94, al netto del minor gettito dichiarato nell'anno precedente, id est euro 510.900,64);
- per il 2008 euro 119.264,53 (e cioè il minor gettito totale dichiarato nel 2008, id est euro
768.501,47, al netto del minor gettito dichiarato nell'anno precedente, id est euro 649.236,94);
- per il 2009 euro 0,00 (non essendovi state variazioni tra il minor gettito dichiarato nel 2009, id est 768.501,47 e quello dichiarato nel 2008, sempre euro 768.501,47).
Tutti i predetti importi, ad eccezione di quello relativo all'anno 2009, superano ampiamente la soglia fissa di euro 1.549,37. Come più volte evidenziato, però, il diritto al contributo erariale spetta solo ove il minor gettito ICI relativo a ciascun anno (calcolato, quindi, al netto delle perdite registrate negli anni precedenti) superi anche la soglia, variabile, dello 0,5% della spesa corrente.
Tale soglia variabile è stata puntualmente indicata dai nei seguenti importi che, in assenza di Parte_3 contestazione del devono ritenersi pacifici: CP_1
- euro 80.364,06 per l'anno 2001;
- euro 79.316,12 per l'anno 2002;
- euro 83.659,92 per l'anno 2003;
- euro 81.734,79 per l'anno 2004;
- euro 94.942,72 per l'anno 2005;
- euro 79.484,41 per l'anno 2006;
- euro 99.443,46 per l'anno 2007;
- euro 99.957,28 per l'anno 2008.
pagina 10 di 13 Confrontando tali importi con i rispettivi minor gettiti netti emerge che la soglia dello 0,5% della spesa corrente sia stata superata solo nell'anno 2001 (ove il minor gettito netto era pari ad euro 318.264,76 a fronte di una soglia di euro 80.364,06), nell'anno 2007 (ove il minor gettito netto era pari ad euro
138.336,30 a fronte di una soglia di euro 99.443,46) e nell'anno 2008 (ove il minor gettito netto era pari ad euro 119.264,53 a fronte di una soglia di euro 99.957,28).
Emblematica sul punto è la tabella elaborata dai appellanti e che di seguito si riporta: Parte_3
Ne conseguirebbe che, fermo il contributo consolidato di euro 318.264,76 per gli anni dal 2001 al 2006, per gli anni 2007 e 2008 lo stesso dovrebbe essere aumentato, rispettivamente, di euro 138.336,30 e di euro 119.264,53.
La Suprema Corte, infatti, ha accolto la tesi ministeriale secondo cui, a decorrere dal 2001, il contributo complessivo, una volta determinato in misura corrispondente alla perdita del gettito (alle condizioni previste dall'art. 64: importo superiore a € 1.549,37 e allo 0,5 % della spesa corrente) si consolida come contributo erariale al interessato;
con la conseguenza che solo eventuali perdite CP_1 aggiuntive rispetto a quelle già accertate negli anni precedenti comportano un ulteriore aumento del contributo, ove tali nuove perdite superino i parametri di rilevanza.
Nell'ordinanza di rinvio, la Corte di cassazione però ha anche precisato che il minor gettito che in un determinato anno non supera le soglie legali (nel caso di specie solo quella variabile, essendo quella fissa sempre superata) deve essere sommato con il minor gettito dell'anno o degli anni successivi, sì da confrontare tale sommatoria con la percentuale dello 0,5% della spesa corrente dell'anno successivo.
Ne consegue che i minori gettiti degli anni 2002 e 2003 (che singolarmente considerati non rispettavano le condizioni di legge) devono essere sommati con il minor gettito dell'anno 2004; tale sommatoria (pari ad euro 121.409,11), superando la soglia dello 0,5% della spesa corrente del 2004
(81.734,79), dà luogo ad un corrispettivo aumento del contributo consolidato. pagina 11 di 13 Analogo discorso vale per gli anni 2005 e 2006: la somma dei minor gettiti riferiti a tali annualità (euro
15.846,97 ed euro 55.379,80) con quello relativo all'anno 2007 (138.336,30) determina il superamento della soglia legale del 2007 (99.443,46), dando conseguentemente luogo ad un aumento del trasferimento (rispetto a quello spettante nell'anno precedente) pari a complessivi euro 209.563,07
(15.846,97 + 55.379,80+ 138.336,30).
In definitiva, i contributi spettanti al Comune di possono essere così quantificati Controparte_1
(l'anno di spettanza fa riferimento ai minori gettiti dell'anno precedente perché i contributi statali vengono erogati per legge l'anno successivo):
- euro 318.264,76 per il 2002 (perché nell'anno 2001 era stato registrato un minor gettito di tale importo, superiore alle soglie legali);
- euro 318.264,76 euro per il 2003 (perché nel 2002 non erano state superate le soglie di rilevanza legali e quindi è rimasto fermo il contributo consolidatosi nell'anno precedente);
- euro 318.264,76 per il 2004 (per le medesime ragioni di cui sopra);
- euro 439.673,87 per il 2005 (perché la somma del minor gettito registrato nell'anno 2004 con i minori gettiti degli anni 2002 e 2003 - che non avevano superato la soglia- ha dato luogo ad un aumento di euro 121.409,11 rispetto al trasferimento consolidatosi nell'anno precedente, e cioè euro 318.264,76,);
- euro 439.673,87 per il 2006 (perché nel 2005 non erano state superate le soglie di rilevanza e quindi è rimasto fermo il contributo consolidatosi nell'anno precedente);
- euro 439.673,87 per il 2007 (per le medesime ragioni di cui sopra);
- euro 649.236,94 per il 2008 (perché la somma del minor gettito registrato nell'anno 2007 con i minori gettiti degli anni 2005 e 2006 - che non avevano superato la soglia- ha dato luogo ad un aumento di euro 209.563,07 rispetto al trasferimento consolidatosi l'anno precedente, e cioè
439.673,87);
- euro 768.501,47 per il 2009 (perché il minor gettito dell'anno 2008 aveva superato le soglie legali, dando conseguentemente luogo ad un aumento di euro 119.264,53 rispetto al trasferimento consolidatosi nell'anno precedente, e cioè 649.236,94 euro);
- euro 768.501,47 per il 2010 (perché nel 2009 non si è registrato alcun minor gettito, sicché rimane fermo il contributo consolidatosi nell'anno precedente).
pagina 12 di 13 In totale, quindi, i contributi spettanti al per gli anni 2001 - 2009 CP_1 Controparte_1
(spettanze 2002-2010) ammontano a complessivi euro 4.460.055,77 (318.264,76 + 318.264,76+
318.264,76 + 439.673,87+ 439.673,87+439.673,87+649.236,94 + 768.501,47 + 768.501,47).
È pacifico in atti che i abbiano invece erogato al Comune appellato il minor importo di euro Parte_3
4.095.828,43, sicché residua una differenza a credito del pari ad euro 364.227,34, importo di CP_1 cui, oltretutto, i si sono espressamente riconosciuti debitori. Parte_3
Per queste ragioni l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la condanna disposta dal Tribunale deve essere ridotta a tale minor importo.
La natura controversa della questione – attestata dai mutevoli e contrastanti orientamenti giurisprudenziali – giustifica, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., la compensazione integrale delle spese processuali per tutti e quattro i giudizi (primo grado, appello, cassazione e rinvio).
Non avendo i appellanti dato prova di aver provveduto al pagamento delle somme dovute in Parte_3 forza della sentenza impugnata, la domanda restitutoria dai medesimi formulata non può trovare accoglimento.
PQM
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando in sede di rinvio a seguito della ordinanza n. 34171/2023 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1064/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 3746/2021 del Tribunale di Milano, condanna il e Parte_1 Parte_2
al pagamento, in favore del ,
[...] Controparte_1 della somma di euro 364.227,34, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il consigliere est. Il Presidente
UE IZ ES RI
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ES RI Presidente dott.ssa Cristina Ravera Consigliere dott.ssa UE IZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in grado di appello con atto di citazione in riassunzione notificato in data
5.3.2024
DA
(C.F. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), in persona dei rispettivi Ministri in carica pro tempore,
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano ed elettivamente domiciliati presso gli uffici di quest'ultima in Milano, via Freguglia n. 1, giusta procura in atti
APPELLANTI IN RIASSUNZIONE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_3 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosina Maffei ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in Napoli, Francesco Blundo n. 42, giusta procura in atti
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 13 CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2
“In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 3746 del 5.5.2021, limitare la condanna pronunciata nei confronti dei appellanti all'importo di € 364.227,34 o alla minor somma che Parte_3 risulterà effettivamente dovuta;
per l'effetto condannare il a restituire Controparte_1 alle amministrazioni appellanti le maggiori somme corrisposte in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo. Condannare inoltre il appellato a rifondere ai appellanti le spese di lite dei due gradi di CP_1 Parte_1 giudizio.”
Per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere integralmente le doglianze dell' confermando le statuizioni di cui alla sentenza resa a totale conferma della CP_2 pronuncia di primo grado.
Rigettare l'avversa istanza di condanna a carico del alla restituzione Controparte_1 alle amministrazioni appellanti delle maggiori somme corrisposte in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento al saldo, alla luce del fatto che il mai ha proceduto all'esecuzione della sentenza di primo Controparte_1 grado e alla luce dell'omessa prova documentale circa i bonifici effettuati i favore dell'
[...]
CP_2
Rigettare la richiesta avanzata ex adverso in ordine alle spese ed onorari di giudizio in quanto assolutamente illegittime anche alla luce dei precedenti di merito che accoglievano tutte le richieste del . Controparte_1
Sul punto, in via assolutamente subordinata, nella malaugurata ipotesi in cui la Corte dovesse uniformarsi al principio di diritto della Corte di cassazione, si chiede compensare spese ed onorari di lite anche per il giudizio di legittimità.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio il Controparte_1
e il , esponendo in sintesi: Controparte_3 Parte_2
- che il D. L.vo n. 504/1992, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), aveva stabilito che per gli immobili di categoria D (opifici, fabbricati industriali etc.), se strumentali pagina 2 di 13 all'esercizio dell'impresa, la base imponibile per il calcolo dell'imposta sarebbe dipesa dal valore contabile;
- che, successivamente, il D.M. Finanze n. 701/1994 aveva consentito ai proprietari dei predetti immobili di assumere come base imponibile non già il valore contabile, ma la rendita catastale provvisoria autodeterminata;
- che, conseguentemente, essendo il valore contabile di regola più elevato di quello desumibile dalla rendita catastale, si era verificata, in relazione a tali immobili, una riduzione della base imponibile e, per l'effetto, dell'entrata comunale;
- che per compensare le difficoltà finanziarie derivanti dal meccanismo stabilito dal D.M.
Finanze n. 701/1994, il legislatore, con L. n. 388/2000 (art. 64 co. 1), aveva stabilito che dal
2001 in poi i minori introiti relativi all'ICI riscossi dai Comuni per effetto dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali fossero compensati con trasferimenti aggiuntivi dello Stato, subordinati alla duplice condizione che il minor gettito ICI fosse: (i) superiore ad euro 1.549,37; e, comunque, (ii) superiore allo 0,5% della spesa corrente prevista per ciascun anno;
- che il citato art. 64 co. L. n. 388/2000 prevedeva che il minor gettito derivante dalla riscossione dell'imposta venisse calcolato in misura pari alla differenza tra quanto effettivamente incassato dal in uno specifico anno e quanto sarebbe stato incassato nel medesimo periodo se gli CP_1 immobili con rendita basata sull'autodeterminazione fossero stati tassati al valore contabile;
- che tale norma doveva essere interpretata nel senso che per calcolare la perdita del gettito annuale doveva tenersi conto ogni anno di tutte le autodeterminazioni, comprese quelle relative agli anni precedenti;
- che, al contrario, i convenuti, facendo applicazione di un mero atto amministrativo (id Parte_3
est un Comunicato del Ministero dell'interno dell'1.12.2009), avevano utilizzato, come parametro di calcolo per il minor gettito, il numero complessivo di fabbricati per i quali era stata attribuita la rendita nel solo anno di riferimento e non anche negli anni precedenti;
- che, così facendo, i convenuti avevano indebitamente recuperato dal attore i Parte_3 CP_1
contributi ICI già erogati, relativamente gli anni dal 2001 al 2009, per complessivi euro
400.283,09, nonché revocato gli importi assegnati – ma non ancora versati – per le stesse annualità, per un valore di € 177.660,51.
pagina 3 di 13 Il Comune attore chiedeva, dunque, al Tribunale di accertare e dichiarare che i propri minori introiti da compensare con il trasferimento erariale dovessero essere calcolati in relazione al complesso degli immobili di categoria catastale D passati ad autodeterminazione della rendita catastale e che il debito dei convenuti per gli anni dal 2001 al 2009 ammontasse a complessivi € 577.943,60 (€ Parte_3
400.283,09 +€ 177.660,51); di condannare, quindi, i convenuti al pagamento del debito non ancora adempiuto e comunque a restituire quanto dagli stessi indebitamente recuperato. In via subordinata, il domandava la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di una somma non CP_1 Parte_3 inferiore a quella oggetto delle pretese di recupero, oltre interessi e rivalutazione.
Si costituivano in giudizio il e il Controparte_3 Parte_2 contestando quanto ex adverso dedotto e instando per il rigetto delle domande attoree. In particolare, i convenuti, richiamando plurimi pareri resi sul punto dal Consiglio di Stato, sostenevano che il legislatore, con l'art. 64 della l. 388/2000, avesse chiaramente inteso escludere dal computo delle perdite dell'anno di riferimento quelle derivanti dall'accatastamento dei fabbricati avvenuto negli anni precedenti;
tali perdite, infatti, erano già state ripianate grazie ai contributi statali, ormai consolidati.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3746/2021, aderiva integralmente alla prospettazione attorea, condannando, per l'effetto, i al pagamento in favore del dell'importo di € Parte_3 CP_1
577.943,60, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali.
Queste, sinteticamente, le ragioni addotte dal Tribunale a fondamento della propria decisione:
- l'art. 64 L. 388/2000 non fa in alcun modo riferimento alla necessità di limitare il minor gettito
ICI a uno specifico anno di riferimento;
anzi la norma, non operando alcuna distinzione in relazione all'anno in cui l'accatastamento è avvenuto, induce a ritenere che la perdita rilevante ai fini della compensazione sia quella che risulta dall'insieme delle autodeterminazioni formalizzate anche negli anni precedenti;
- d'altronde, l'intento del legislatore era quello di compensare i Comuni danneggiati dai minori introiti derivati dal meccanismo dell'autodeterminazione provvisoria della rendita catastale, sicché non vi è motivo per escludere che tali minori introiti possano concretamente realizzarsi ogni anno;
- l'ICI è un'imposta durevole con cadenza annuale, giacché il minor gettito introitato dal Comune
a causa dell'autodeterminazione integra una perdita suscettibile di verificarsi non in una sola occasione, ma anno per anno;
pagina 4 di 13 - il Comunicato del Ministero dell'1.12.2009, posto dai convenuti a Parte_1 Parte_3
fondamento del recupero delle somme per cui è causa, non può assumere rilevanza perché privo di valore normativo;
- anche la prevalente giurisprudenza di merito si è pronunciata nel senso di ritenere che i minori introiti derivanti dall'autodeterminazione delle rendite debbano essere considerati in modo globale, senza alcuna distinzione tra l'anno in cui gli stessi sono “passati in autodeterminazione” e quelli successivi.
Il giudizio di appello
Avverso la predetta sentenza interponevano gravame, uno actu, il e il Parte_1 [...]
, formulando due motivi di appello. Parte_2
Con il primo motivo, gli appellanti, ribadendo le argomentazioni già spese nel primo grado di giudizio, deducevano che la perdita di gettito subita dai Comuni dovesse essere calcolata in relazione ai soli immobili passati ad autodeterminazione nei singoli anni di riferimento, con esclusione di quelli per i quali il passaggio si era verificato negli anni precedenti;
le perdite passate, infatti, erano state già compensate e consolidate.
Con il secondo motivo, gli appellanti censuravano l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva omesso di considerare che le posizioni delle parti erano divergenti anche sotto il profilo del quantum: nella prospettazione dei l'importo controverso era infatti da individuare non già Parte_3 nella somma di euro 577.943,60, bensì nella minor importo di euro 400.283,09.
Gli appellanti concludevano, quindi, domandando che, in riforma dell'impugnata sentenza, venisse rigettata la pretesa attorea ovvero, in via di subordine, che la condanna venisse limitata al minor importo di euro 400.283,09.
Nel giudizio di appello si costituiva il chiedendo il rigetto del gravame perché inammissibile CP_1 ex art. 342 c.p.c. e, comunque, infondato nel merito.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 1064/2022, facendo leva sul tenore letterale dell'art. 64
c. 1 della l. 388/2000 – privo di qualsivoglia riferimento al passaggio al regime dell'autodeterminazione in uno specifico anno – nonché sulla cadenza annuale dell'imposta in esame, riteneva, al pari di quanto già statuito dal Tribunale, che la base di calcolo per le perdite da compensare dovesse essere individuata “nel minor gettito derivante dal passaggio effettuato per tutti gli immobili appartenenti alla categoria catastale D nel periodo di vigenza della legge in esame e, quindi, in più anni di imposta.” (sentenza appello pag. 7).
pagina 5 di 13 Evidenziava ulteriormente la Corte come il meccanismo del consolidamento delle perdite dovesse intendersi finalizzato non già ad escludere dal calcolo le perdite riscontrate nelle annualità precedenti a quella di riferimento, ma esclusivamente ad offrire affidamenti preventivi quantitativamente chiari sia al che all'Erario. CP_1
Quanto al secondo motivo di gravame, la Corte rilevava come le allegazioni ministeriali volte a contestare l'importo indicato dal appellato non fossero “sostenute da valide allegazioni e CP_1 idoneo compendio probatorio” (sentenza pag. 10).
Per queste ragioni, la Corte rigettava il gravame e confermava integralmente la sentenza di primo grado, condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio di Cassazione
Avverso la predetta sentenza il e il Controparte_3 Parte_2 proponevano ricorso in Cassazione, articolando un unico motivo con il quale lamentavano la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 64 e del D.M. n. 197 del 2022, artt. 2 e 3.
Sostenevano i ricorrenti che per verificare il superamento delle soglie di legge relative all'attribuzione dei trasferimenti erariali compensativi dei minori introiti ICI, si sarebbe dovuto considerare il momento in cui la perdita risultava compensata con il contributo consolidato, non potendo più da quel momento essere valutata come minore introito. Nella prospettazione dei ricorrenti, dunque, solo nuove eventuali perdite verificatesi nell'anno di riferimento (e, dunque, aggiuntive rispetto a quelle già accertate negli anni precedenti e già compensate con un corrispondente e stabile aumento del trasferimento) avrebbero dovuto essere valutate ai fini del superamento dei due parametri previsti dall'art. 64.
Il resisteva con controricorso. Controparte_1
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 34171/2023, in accoglimento del ricorso proposto dai ha cassato con rinvio la sentenza n. 1064/2022 della Corte d'appello di Milano, sulla base del Parte_3 seguente principio di diritto: “il minor gettito rilevante ai fini del superamento delle predette soglie [id est la soglia fissa di euro 1.549,37 e quella variabile dello 0,5% della spesa corrente, stabilite dall'art. 64 co. 1 L. 388/2000 ] va valutato, anno per anno, senza tener conto di quello registrato negli anni precedenti sia se già compensato con trasferimenti erariali consolidati, sia se scaturente da autodichiarazioni presentate dai contribuenti in anni precedenti quando il minor introito era inferiore alle soglie, senza possibilità di recupero in anni successivi;
tuttavia, gli immobili costituenti oggetto di autodeterminazioni provvisorie presentate dai contribuenti in anni precedenti, nei quali il minor gettito non superava la soglia, possono concorrere a incrementare il minor gettito in un anno successivo che,
pagina 6 di 13 se superiore alle soglie di quell'anno, giustifica un corrispondente aumento dei trasferimenti erariali, senza calcolare il minor gettito degli anni precedenti” (ordinanza pag. 5).
Il giudizio di rinvio
Con atto ex art. 392 c.p.c., il e il hanno Controparte_3 Parte_2
[... riassunto il giudizio innanzi a questa Corte, rappresentando che il contributo spettante al CP_1
, calcolato secondo i principi sanciti dalla Suprema Corte, ammonterebbe, per il Controparte_1 periodo 2001-2009, ad euro 4.460.055,77, a fronte di un contributo effettivamente erogato di euro
4.095.828,43. Gli appellanti in riassunzione hanno chiesto, quindi, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, la condanna pronunciata nei confronti dei venga limitata al Parte_3 minor importo di euro 364.227,34 (4.460.055,77- 4.095.828,43) e che, per l'effetto, il venga CP_1 condannato alla restituzione delle maggiori somme corrisposte dagli appellanti in esecuzione della sentenza di primo grado.
Nel giudizio riassunto si è costituito il , deducendo che l'accoglimento Controparte_1 delle doglianze ministeriali risulterebbe gravemente sperequativa, anche in considerazione del legittimo affidamento riposto dal sull'interpretazione dell'art. 64 l. n. 388 del 2000 da sempre fornita CP_1 dalla giurisprudenza di merito. L'appellata ha ulteriormente evidenziato:
- che il principio di diritto sancito nell'ordinanza della Suprema Corte non sarebbe comunque vincolante, non trattandosi di pronuncia a Sezioni Unite;
- che, in ogni caso, i si sono riconosciuti debitori per la somma di euro 364.227,34, Parte_3
sicché la condanna non potrà, comunque, essere ridotta oltre tale importo;
- che i non hanno dimostrato di aver dato esecuzione alla sentenza di primo grado. Parte_3
Precisate ritualmente le conclusioni, all'udienza del 18.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia prende le mosse dall'interpretazione dell'art. 64 della L. n. 388/2000 con il quale il legislatore, per far fronte al minor gettito comunale ICI derivante dall'autodeterminazione delle rendite catastali degli immobili di categoria D, ha previsto un meccanismo di trasferimenti statali compensativi, erogabili a condizione che il minor gettito soddisfi cumulativamente due condizioni: sia superiore ad euro 1.549,37 (condizione fissa) e allo 0,50% della spesa corrente (condizione variabile).
In particolare, il contrasto interpretativo è sorto in relazione alla corretta individuazione della base di calcolo del minor gettito ICI: secondo il Comune si dovrebbe tenere conto di tutti gli immobili di pagina 7 di 13 categoria D per cui la rendita catastale sia stata autodeterminata dal 2001 in poi;
secondo i Ministeri, al contrario, bisognerebbe avere riguardo ai soli immobili oggetto di autodichiarazione nell'anno di riferimento.
Ancor più chiaramente, il dubbio riguarda il criterio da seguire per verificare il superamento, ogni anno, delle soglie fissate dal legislatore per il riconoscimento dei contributi compensativi.
Nella prospettazione comunale, bisognerebbe tenere conto anche dei minori gettiti già accertati negli anni precedenti;
secondo i invece, occorrerebbe considerare solo gli importi di minor gettito Parte_3 scaturenti dalle autodichiarazioni presentate nell'ultimo anno.
Ancorché sia il Tribunale che la Corte di Appello abbiano aderito alla tesi comunale in considerazione del tenore testuale della norma di riferimento (che non consentirebbe, in tesi, di escludere dal calcolo delle soglie i minori gettiti relativi a fabbricati passati in autodichiarazione già nell'anno o negli anni precedenti), la Corte di cassazione, adita dai si è chiaramente espressa in senso contrario, Parte_3 accogliendo l'interpretazione dei ricorrenti, seppur con un significativo temperamento.
La S.C. infatti, richiamandosi a proprie precedenti pronunce – nelle quali si era plasticamente evidenziato come la tesi del permettendo di “trascinare” il minor gettito degli anni precedenti, CP_1
e oggetto di trasferimenti erariali compensativi consolidati, ai fini della verifica del superamento delle soglie negli anni successivi, finisse con l'annichilire il sistema delle soglie medesime (Cass. n.
18701/2023, Cass. n. 18718/2023, Cass. n. 18705/2023; Cass. n. 19168/2023, Cass. n. 19895/2023) – ha statuito che il superamento dei limiti di rilevanza stabiliti dal legislatore (1.549,37 euro e 0,50% della spesa corrente) debba essere valutato senza tener conto del minor gettito ICI derivante da autodichiarazioni presentate dai contribuenti negli anni precedenti. La Corte ha tuttavia precisato – e in questo sta il temperamento rispetto alla tesi ministeriale – che ai fini della determinazione del minor introito ICI per ciascun anno si deve tenere conto non solo di quello scaturente dalle autodeterminazioni provvisorie delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D presentate dai contribuenti in quell'anno, ma anche di quello scaturente da autodeterminazioni provvisorie presentate negli anni precedenti, non compensate con trasferimenti erariali.
In buona sostanza, la Suprema Corte ha affermato che:
- il minor gettito da confrontare con le soglie di legge è unicamente quello riferibile all'anno in esame, senza tenere conto di quello registrato negli anni precedenti;
- tuttavia, il minor gettito registrato in un determinato anno che, non avendo superato le soglie di legge, non ha determinato un corrispondente aumento dei trasferimenti statali, può essere pagina 8 di 13 sommato, ai fini della verifica del superamento delle soglie, a quello dell'anno o degli anni successivi.
La presente controversia, dunque, deve necessariamente essere risolta alla luce di tali coordinate ermeneutiche;
il principio di diritto sancito dalla S.C. in una pronuncia di cassazione con rinvio, infatti, vincola il giudice del rinvio medesimo che non è autorizzato a discostarsene, a nulla rilevando che la regola iuris dettata dalla Corte non sia stata oggetto di una pronuncia a Sezioni Unite.
Tanto chiarito, venendo al caso in esame si osserva quanto segue.
Dalla documentazione versata in atti, emerge che il abbia registrato (e Controparte_1 regolarmente dichiarato) per ciascun anno, dal 2001 al 2009, un minor gettito ICI (cfr doc. 4 fascicolo primo grado . In particolare, il ha dichiarato: CP_1 Controparte_1
- per il 2001 un minor gettito pari ad euro 318.264,76;
- per il 2002 un minor gettito pari ad euro 377.654,69;
- per il 2003 un minor gettito pari ad euro 385.517,36
- per il 2004 un minor gettito pari ad euro 439.673,87;
- per il 2005 un minor gettito pari ad euro 455.520,84;
- per il 2006 un minor gettito pari ad euro 510.900,64;
- per il 2007 un minor gettito pari ad euro 649.236,94;
- per il 2008 un minor gettito pari ad euro 768.501,47;
- per il 2009 un minor gettito pari ad euro 768.501,47;
Tali importi, confermati anche dai appellanti, si riferiscono tuttavia al minor gettito Parte_3
“complessivo”, cioè comprensivo anche di quello registrato negli anni precedenti, sicché non possono costituire la base di calcolo per effettuare il raffronto con le soglie di legge: la S.C. in sede di rinvio, infatti, ha chiarito che occorre tenere conto solo del minor gettito riferito a ciascun anno, senza tener conto delle perdite registrate negli anni precedenti,
E allora ai fini della verifica del superamento delle soglie di legge occorrerà sottrarre dall'importo dichiarato dal per ciascun anno (ad eccezione del 2001 che rappresenta “l'anno zero”) quello CP_1 dichiarato nell'anno precedente, sì da epurarlo, coerentemente alle indicazioni della S.C., dalle perdite registrate negli anni precedenti.
Ne consegue che i minori introiti da assumere come base di calcolo per verificare la sussistenza delle condizioni legali ai fini del riconoscimento dei contributi erariali sono i seguenti (correttamente indicati anche dai appellanti): Parte_3
pagina 9 di 13 - per il 2001 euro 318.264,76 (pari alla perdita complessiva dichiarata);
- per il 2002 euro 59.389,93 (e cioè il minor gettito totale dichiarato nel 2002, id est euro
377.654,69, al netto del minor gettito dichiarato nell'anno precedente, id est euro 318.264,76);
- per il 2003 euro 7.862,67 (e cioè il minor gettito totale dichiarato nel 2003, id est euro
385.517,36, al netto del minor gettito dichiarato nell'anno precedente, id est euro 377.654,69);
- per il 2004 euro 54.156,51 (e cioè il minor gettito totale dichiarato nel 2004, id est euro
439.673,87, al netto del minor gettito dichiarato nell'anno precedente, id est euro 385.517,36);
- per il 2005 euro 15.846,97 (e cioè il minor gettito totale dichiarato nel 2005, id est euro
455.520,84, al netto del minor gettito dichiarato nell'anno precedente, id est euro 439.673,87);
- per il 2006 euro 55.379,80 (e cioè il minor gettito totale dichiarato nel 2006, id est euro
510.900,64, al netto del minor gettito dichiarato nell'anno precedente, id est euro 455.520,84);
- per il 2007 euro 138.336,30 (e cioè il minor gettito totale dichiarato nel 2007, id est euro
649.236,94, al netto del minor gettito dichiarato nell'anno precedente, id est euro 510.900,64);
- per il 2008 euro 119.264,53 (e cioè il minor gettito totale dichiarato nel 2008, id est euro
768.501,47, al netto del minor gettito dichiarato nell'anno precedente, id est euro 649.236,94);
- per il 2009 euro 0,00 (non essendovi state variazioni tra il minor gettito dichiarato nel 2009, id est 768.501,47 e quello dichiarato nel 2008, sempre euro 768.501,47).
Tutti i predetti importi, ad eccezione di quello relativo all'anno 2009, superano ampiamente la soglia fissa di euro 1.549,37. Come più volte evidenziato, però, il diritto al contributo erariale spetta solo ove il minor gettito ICI relativo a ciascun anno (calcolato, quindi, al netto delle perdite registrate negli anni precedenti) superi anche la soglia, variabile, dello 0,5% della spesa corrente.
Tale soglia variabile è stata puntualmente indicata dai nei seguenti importi che, in assenza di Parte_3 contestazione del devono ritenersi pacifici: CP_1
- euro 80.364,06 per l'anno 2001;
- euro 79.316,12 per l'anno 2002;
- euro 83.659,92 per l'anno 2003;
- euro 81.734,79 per l'anno 2004;
- euro 94.942,72 per l'anno 2005;
- euro 79.484,41 per l'anno 2006;
- euro 99.443,46 per l'anno 2007;
- euro 99.957,28 per l'anno 2008.
pagina 10 di 13 Confrontando tali importi con i rispettivi minor gettiti netti emerge che la soglia dello 0,5% della spesa corrente sia stata superata solo nell'anno 2001 (ove il minor gettito netto era pari ad euro 318.264,76 a fronte di una soglia di euro 80.364,06), nell'anno 2007 (ove il minor gettito netto era pari ad euro
138.336,30 a fronte di una soglia di euro 99.443,46) e nell'anno 2008 (ove il minor gettito netto era pari ad euro 119.264,53 a fronte di una soglia di euro 99.957,28).
Emblematica sul punto è la tabella elaborata dai appellanti e che di seguito si riporta: Parte_3
Ne conseguirebbe che, fermo il contributo consolidato di euro 318.264,76 per gli anni dal 2001 al 2006, per gli anni 2007 e 2008 lo stesso dovrebbe essere aumentato, rispettivamente, di euro 138.336,30 e di euro 119.264,53.
La Suprema Corte, infatti, ha accolto la tesi ministeriale secondo cui, a decorrere dal 2001, il contributo complessivo, una volta determinato in misura corrispondente alla perdita del gettito (alle condizioni previste dall'art. 64: importo superiore a € 1.549,37 e allo 0,5 % della spesa corrente) si consolida come contributo erariale al interessato;
con la conseguenza che solo eventuali perdite CP_1 aggiuntive rispetto a quelle già accertate negli anni precedenti comportano un ulteriore aumento del contributo, ove tali nuove perdite superino i parametri di rilevanza.
Nell'ordinanza di rinvio, la Corte di cassazione però ha anche precisato che il minor gettito che in un determinato anno non supera le soglie legali (nel caso di specie solo quella variabile, essendo quella fissa sempre superata) deve essere sommato con il minor gettito dell'anno o degli anni successivi, sì da confrontare tale sommatoria con la percentuale dello 0,5% della spesa corrente dell'anno successivo.
Ne consegue che i minori gettiti degli anni 2002 e 2003 (che singolarmente considerati non rispettavano le condizioni di legge) devono essere sommati con il minor gettito dell'anno 2004; tale sommatoria (pari ad euro 121.409,11), superando la soglia dello 0,5% della spesa corrente del 2004
(81.734,79), dà luogo ad un corrispettivo aumento del contributo consolidato. pagina 11 di 13 Analogo discorso vale per gli anni 2005 e 2006: la somma dei minor gettiti riferiti a tali annualità (euro
15.846,97 ed euro 55.379,80) con quello relativo all'anno 2007 (138.336,30) determina il superamento della soglia legale del 2007 (99.443,46), dando conseguentemente luogo ad un aumento del trasferimento (rispetto a quello spettante nell'anno precedente) pari a complessivi euro 209.563,07
(15.846,97 + 55.379,80+ 138.336,30).
In definitiva, i contributi spettanti al Comune di possono essere così quantificati Controparte_1
(l'anno di spettanza fa riferimento ai minori gettiti dell'anno precedente perché i contributi statali vengono erogati per legge l'anno successivo):
- euro 318.264,76 per il 2002 (perché nell'anno 2001 era stato registrato un minor gettito di tale importo, superiore alle soglie legali);
- euro 318.264,76 euro per il 2003 (perché nel 2002 non erano state superate le soglie di rilevanza legali e quindi è rimasto fermo il contributo consolidatosi nell'anno precedente);
- euro 318.264,76 per il 2004 (per le medesime ragioni di cui sopra);
- euro 439.673,87 per il 2005 (perché la somma del minor gettito registrato nell'anno 2004 con i minori gettiti degli anni 2002 e 2003 - che non avevano superato la soglia- ha dato luogo ad un aumento di euro 121.409,11 rispetto al trasferimento consolidatosi nell'anno precedente, e cioè euro 318.264,76,);
- euro 439.673,87 per il 2006 (perché nel 2005 non erano state superate le soglie di rilevanza e quindi è rimasto fermo il contributo consolidatosi nell'anno precedente);
- euro 439.673,87 per il 2007 (per le medesime ragioni di cui sopra);
- euro 649.236,94 per il 2008 (perché la somma del minor gettito registrato nell'anno 2007 con i minori gettiti degli anni 2005 e 2006 - che non avevano superato la soglia- ha dato luogo ad un aumento di euro 209.563,07 rispetto al trasferimento consolidatosi l'anno precedente, e cioè
439.673,87);
- euro 768.501,47 per il 2009 (perché il minor gettito dell'anno 2008 aveva superato le soglie legali, dando conseguentemente luogo ad un aumento di euro 119.264,53 rispetto al trasferimento consolidatosi nell'anno precedente, e cioè 649.236,94 euro);
- euro 768.501,47 per il 2010 (perché nel 2009 non si è registrato alcun minor gettito, sicché rimane fermo il contributo consolidatosi nell'anno precedente).
pagina 12 di 13 In totale, quindi, i contributi spettanti al per gli anni 2001 - 2009 CP_1 Controparte_1
(spettanze 2002-2010) ammontano a complessivi euro 4.460.055,77 (318.264,76 + 318.264,76+
318.264,76 + 439.673,87+ 439.673,87+439.673,87+649.236,94 + 768.501,47 + 768.501,47).
È pacifico in atti che i abbiano invece erogato al Comune appellato il minor importo di euro Parte_3
4.095.828,43, sicché residua una differenza a credito del pari ad euro 364.227,34, importo di CP_1 cui, oltretutto, i si sono espressamente riconosciuti debitori. Parte_3
Per queste ragioni l'appello deve essere accolto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la condanna disposta dal Tribunale deve essere ridotta a tale minor importo.
La natura controversa della questione – attestata dai mutevoli e contrastanti orientamenti giurisprudenziali – giustifica, ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., la compensazione integrale delle spese processuali per tutti e quattro i giudizi (primo grado, appello, cassazione e rinvio).
Non avendo i appellanti dato prova di aver provveduto al pagamento delle somme dovute in Parte_3 forza della sentenza impugnata, la domanda restitutoria dai medesimi formulata non può trovare accoglimento.
PQM
La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando in sede di rinvio a seguito della ordinanza n. 34171/2023 che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1064/2022, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 3746/2021 del Tribunale di Milano, condanna il e Parte_1 Parte_2
al pagamento, in favore del ,
[...] Controparte_1 della somma di euro 364.227,34, oltre interessi dalla domanda al saldo;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il consigliere est. Il Presidente
UE IZ ES RI
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