Sentenza 2 marzo 1985
Massime • 1
Nella disciplina dell'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, e con riguardo all'Azione risarcitoria promossa dal danneggiato direttamente nei confronti dell'assicuratore, la qualità di litisconsorte necessario, in forza dell'espressa previsione dello art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, spetta al proprietario- assicurato, non al conducente del veicolo danneggiante. Pertanto, qualora pure detto conducente partecipi al giudizio, ancorché in forza di un ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal giudice sull'erronea premessa della ricorrenza di un litisconsorzio necessario, si verifica una situazione di cause scindibili, in applicazione dei principi generali che regolano le obbligazioni solidali, con l'ulteriore conseguenza che la notificazione della sentenza, effettuata dal danneggiato nei confronti del proprietario e dell'assicuratore, vale a far decorrere il termine breve d'impugnazione nell'ambito del rapporto fra tali parti, ma non anche nel diverso rapporto fra il danneggiato stesso ed il conducente. ( V 4055/84, mass n 436026; ( V 6185/83, mass n 430970).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/1985, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1985 |
Testo completo
Nella disciplina dell'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, e con riguardo all'Azione risarcitoria promossa dal danneggiato direttamente nei confronti dell'assicuratore, la qualità di litisconsorte necessario, in forza dell'espressa previsione dello art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, spetta al proprietario- assicurato, non al conducente del veicolo danneggiante. Pertanto, qualora pure detto conducente partecipi al giudizio, ancorché in forza di un ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal giudice sull'erronea premessa della ricorrenza di un litisconsorzio necessario, si verifica una situazione di cause scindibili, in applicazione dei principi generali che regolano le obbligazioni solidali, con l'ulteriore conseguenza che la notificazione della sentenza, effettuata dal danneggiato nei confronti del proprietario e dell'assicuratore, vale a far decorrere il termine breve d'impugnazione nell'ambito del rapporto fra tali parti, ma non anche nel diverso rapporto fra il danneggiato stesso ed il conducente. ( V 4055/84, mass n 436026; ( V 6185/83, mass n 430970).*