Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PER LA REGIONE
SICILIA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
Composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Giudice delegato
Ing. Maurizio Onofrio Sciortino Giudice tecnico ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 626/2022 del R.G. di questo Tribunale Regio- nale delle Acque Pubbliche, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di erede del co- C.F._1
niuge , nata a [...]- Persona_1 Parte_2
nesi (PA) il 04.12.1974 (C.F.: ), nella qualità di C.F._2
erede di , nato a [...]- Persona_1 Parte_3
nesi (PA) il 06.08.1976 (C.F.: ), nella qualità di C.F._3
erede di , nata a [...]- Persona_1 Parte_4
nesi (PA) il 20.09.1984 (C.F.: , nella qualità di C.F._4
erede di tutti elettivamente domiciliati in Palermo, via Persona_1
Rodi, n. 1 presso lo studio dell'avv. Ignazio Scardina, che li rappresenta e difende per mandato in atti
– parte ricorrente –
presso CP_1 Corte di Appello Palermo
CONTRO
(C.F.: ), in perso- Controparte_2 P.IVA_1
na del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, via
Torquato Tasso, n. 14 presso lo studio dell'Avv. Rosario Dell'Oglio, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte convenuta -
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Conclusioni delle parti:
ricorrente – come nelle note conclusive;
convenuto – come nelle note conclusive.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato i ricorrenti conveni- vano in giudizio, davanti a questo Tribunale regionale delle Acque pubbliche, il in persona del Controparte_2 CP_3
pro tempore - premettendo di essere titolari del fondo agricolo sito in c.da Stretto del (fg. 10, p.lle Controparte_2
213,194,107,86208,106,203,195,214,197,191,199,205 e 210, e fg. 13,
p.lle 32,41,27 e 468), esteso circa un ettaro (ha 1 a. 1 c. 70), n.q. di ere- di , che ne era titolare unitamente al coniuge Controparte_4 CP_5
, giusta atti pubblici in Notaio , l'uno del 20.01.1983,
[...] Per_2
rep. n. 631 e raccolta n. 405 e l'altro del 30.10.1984, rep. n. 1549 e rac- colta n. 959 - chiedevano, in via preliminare, la condanna dell'amministrazione convenuta alla restituzione e al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti per effetto dell'occupazione sine titulo della p.lla 567 (risultante dal frazionamento delle p.lle 214 e 197), su
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cui insisteva il pozzo, perpetrata sin dal 1992 per la realizzazione dei manufatti e degli impianti necessari per il prelievo dell'acqua e l'immissione nella rete idrica pubblica. In subordine, chiedevano quan- tificarsi l'indennizzo ai sensi dell'art. 42-bis T.U. Espropriazioni (d.P.R.
n. 327/2001), nell'ipotesi in cui, nel corso del giudizio, il Comune aves- se manifestato la volontà di acquisire al proprio patrimonio il bene og- getto dell'occupazione.
Si costituiva nel giudizio il che, nel Controparte_2
rappresentare l'imminente avvio del procedimento di acquisizione dell'area, formulava domande soltanto in rito, chiedendo dichiararsi l'improcedibilità delle domande avanzate dai ricorrenti in via principa- le e la cessazione della materia del contendere, nonché, in subordine, disporsi la sospensione del processo in attesa dell'adozione del prov- vedimento di cui all'art. 42-bis.
Nelle more del giudizio e durante l'espletamento della ctu, interve- niva l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42bis TU Espropriazioni, e i ricorrenti, opponendosi alla quantificazio- ne dell'indennizzo, come individuato nel decreto di acquisizione dell'Amministrazione Pubblica, invocavano l'applicazione del principio della conversione automatica della domanda risarcitoria in opposizio- ne alla stima operata dall'amministrazione, ai sensi dell'art. 54 TU
Espropriazioni..
Istruita la causa a mezzo di C.T.U., precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, disposta la trat- tazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giorno 19.12.2024 la
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causa è stata posta in decisione dal collegio.
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❖ PROFILI DI RITO
Va innanzi tutto chiarito che, secondo l'ormai costante insegnamen- to giurisprudenziale, “nel caso di sopravvenienza nel corso del giudizio del rituale e tempestivo decreto di espropriazione, la domanda risarcito- ria del danno da occupazione illegittima si converte automaticamente in quella di opposizione alla stima (così, tra le ultime, Cass. 4358/2003,
1061/01, 4789/94); detta automatica conversione, sostanzialmente ap- plicativa del principio della garanzia costituzionale della proprietà che non tollera il sacrificio della stessa ad opera della P.A. senza ristoro per il titolare, prescinde coerentemente dalla necessità di espressa domanda
(subordinata) di liquidazione dell'indennità […]” (Cass. Civ, Sez. I del
16.09.2011, n. 18975; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15936 del 2017), nella specie, proposta in via subordinata, tanto più che è stato tempe- stivamente notificato al comune atto di opposizione alla stima, deposi- tato telematicamente in questo giudizio.
D'altra parte, permane la competenza di questo Tribunale regionale in forza del seguente principio di diritto: “Avverso il provvedimento di occupazione temporanea preordinata all'espropriazione, di cui all'art.
22-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che contenga la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, la doglianza relativa al "quantum" dell'indennizzo ed ai criteri di quantificazione non attiene alla legittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza, ma si con- creta in un'opposizione alla stima che, in base al combinato disposto de-
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gli artt. 50 (cui rinvia l'art. 22-bis citato) e 53 del d. lgs. n. 327 del 2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello, ovvero al Tribunale regionale delle acque pubbliche ove l'occupazione dei fondi, totale o par- ziale, permanente o temporanea, avvenga "in conseguenza dell'esecu- zione e manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e uti- lizzazione di acque", ai sensi dell'art. 140, lett. d), del r.d. 11 dicembre
1933, n. 1775” (SS.UU. Sentenza n. 10362 del 06/05/2009).
XXXX
❖ MERITO DELLA DOMANDA
Tanto premesso, l'opposizione alla stima è fondata e, come tale, va accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Il fondo agricolo oggetto di causa è di proprietà di , Parte_1
, e per effetto Parte_2 Parte_3 Parte_4
della successione legittima di deceduta in data Persona_1
20.11.2014 (cfr. doc. 11, recante la dichiarazione di successione, alle- gata al ricorso introduttivo), che lo aveva acquistato unitamente al co- niuge , in regime di comunione legale, in forza del con- Parte_1
tratto del 20.01.1983, rep. n. 631 e raccolta n. 405 (cfr. doc. 9, allegato al ricorso), e dell'ulteriore contratto del 30.10.1984, rep. n. 1549 e rac- colta n. 959 (cfr. doc. 10, anch'esso allegato all'atto di ricorso). È ubica- to nel territorio del Comune di in particolare in Controparte_2
c.da Stretto, ed è distinto in catasto al foglio 10, p.lle
213,194,107,86208,106,203,195,214,197,191,199,205 e 210, e al fo- glio 13, p.lle 32,41,27 e 468. Il fondo è situato pressoché in prossimità
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del centro abitato e, prima del verificarsi della lamentata occupazione, si connotava per un'ampia quota di disponibilità idrica.
Nel 1992, senza la previa instaurazione di un procedimento ablato- rio, il occupò le partt. 214 e 197 (fg. CP_2 Controparte_2
10), area di pertinenza del pozzo ivi esistente, al fine di realizzarvi ma- nufatti e installarvi gli impianti per il prelievo e l'immissione nella rete idrica pubblica. All'epoca del comportamento meramente materiale, proprio sulla richiamata porzione del fondo insisteva, infatti, oltre a un fabbricato rurale (p.lla 85) e a casalini diruti (questi ultimi siti nella p.lla 30), una vasca di irrigazione (part.lla 84) alimentata da una sor- gente d'acqua protetta da un piccolo casotto, vasca tuttavia a oggi non più esistente (come emerge dalla C.T.U. in atti: pag. 16).
Conclusi i lavori, nella prospettiva di proteggere le opere e gli im- pianti realizzati, il recintò l'area interessata precludendo CP_2
l'utilizzo della riserva idrica ai ricorrenti. Peraltro, con deliberazione commissariale n. 296 del 1993 (cfr. doc. 1, allegato al ricorso introdut- tivo del giudizio), ai sensi del d.P.R. n. 236/1988, delimitò la fascia di rispetto del pozzo in c.da Madonna dello Stretto per un raggio di 200
m (si veda lo stralcio catastale a pag. 5 della C.T.U., a firma dell'ingegnere che illustra la zona di rispetto), Persona_3
nell'ambito delle sole particelle ricadenti sul foglio 10 e non anche di quelle ricadenti sul foglio 13 (cfr. pagg. 12 e 13 della C.T.U.). In tal mo- do, venne ulteriormente limitata la possibilità di sfruttamento del re- siduo fondo, sul quale non è di fatto stata praticata più alcuna attività agro-pastorale. La circostanza è confermata dalla C.T.U., dalla quale
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emerge come i terreni appaiano “privi di coltivazioni anche se non in stato di abbandono per l'evidenza di verosimili lavori di diserbo o di ma- nutenzione di altra natura su parte della superficie complessiva” (cfr. pag. 19 della C.T.U.).
Giusta atto di frazionamento del 05.04.2002, le particelle nn. 197 e
214 sono state sostituite, tra l'altro, con la p.lla n. 567, estesa mq 343, con destinazione Area di enti urbani e promiscui (cfr., sul punto, il doc.
1, allegato alle note di trattazione scritta del depositate in da- CP_2
ta 12.10.2022).
Nelle more del giudizio, il ha adottato, in data 12.10.2023, il CP_2
decreto di acquisizione sanante dell'area ai sensi dell'art. 42-bis T.U.
Espropriazioni con il quale ha provveduto alla liquidazione dell'indennizzo dovuto, stima alla quale tuttavia i ricorrenti si oppon- gono.
In particolare, risultano prodotti, sia la delibera del 16.6.2023 sia il decreto di acquisizione sanante, adottati dal Responsabile dell'Ufficio
Tecnico e notificati a tutti i destinatari in data 15.11.2023, a seguito dell''adozione della delibera del Consiglio Comunale n. 51 del
18.9.2023.
Tanto premesso, giova rammentare che l'occupazione sine titulo del fondo altrui, non attinto quindi da alcun provvedimento ablatorio, in- tegra un comportamento illecito dell'amministrazione, fonte come tale dell'obbligo di ristorare il danno con esso arrecato. Ben può, tuttavia,
l'apparato amministrativo decidere di acquisire l'area occupata e adot- tare, a tal fine, il provvedimento amministrativo descritto all'art. 42-
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bis, con l'osservanza dei limiti e modi stabiliti dalla stessa disposizio- ne. Il provvedimento di acquisizione si connota per un'ampia discre- zionalità, produce effetti ex nunc e, come tale, non vale a neutralizzare il precedente periodo di occupazione, che è pertanto da ristorare, uni- tamente ai pregiudizi, patrimoniali e non, cagionati al proprietario del bene appreso, in conformità alle indicazioni prescritte dallo stesso art. 42-bis.
La norma di riferimento è rappresentata, appunto, dalla disposizio- ne da ultimo richiamata, che, sotto la rubrica “Utilizzazione senza tito- lo di un bene per scopi di interesse pubblico”, statuisce, tra l'altro, che
“Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobi- le per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patri- monio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfeta- riamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. […] Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occu- pazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'inte- resse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del pre-
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sente comma. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione del- le circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, è specificamente mo- tivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pub- blico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;
nell'atto è liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne è disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni.
L'atto è notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovu- te ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14 […]”.
Orbene, dal compendio probatorio emerge che, con il decreto di ac- quisizione sanante del 12.10.2023 (cfr. doc. 1, allegato all'atto di oppo- sizione alla stima, depositato dai ricorrenti in data 25.10.2023), il
[...]
ha provveduto alla liquidazione Parte_5
dell'indennizzo, quantificandolo nel complessivo importo di €
4.275,95, comprensivo delle tre voci (risarcimento in relazione al pe- riodo di occupazione, pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale).
Considerato che muove dai valori agricoli medi fissati dall'Ufficio del territorio di Palermo aggiornati all'anno 2012, si tratta di una liquida- zione che non tiene conto delle indicazioni fornite dal richiamato art. 42-bis, tanto che appare ben inferiore rispetto a quella determinata dal consulente tecnico d'ufficio, il quale è viceversa pervenuto alla com- plessiva somma di € 81.828,50, atteso che la pur limitata superficie di
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terreno occupata rappresenta tuttavia “la porzione più pregiata del fondo dei ricorrenti” (cfr. pag. 21 della C.T.U.).
Andando alla quantificazione dell'indennizzo cui i ricorrenti hanno diritto, in luogo di quella unilateralmente determinata dall'ente terri- toriale, avuto riguardo al metodo analitico e rigoroso utilizzato nell'espletamento dell'incarico conferito, da ritenersi immune da cen- sura non oggetto di contestazione nel corso dell'espletamento della ctu, si deve in particolare richiamare quanto affermato dal consulente tecnico, il quale ha chiarito che “L'occupazione della porzione di terreno ove ricadevano la sorgente e il pozzo, con la conseguente sottrazione delle risorse necessarie all'irrigazione all'intero fondo ricadente sul fo- glio 10, ha comportato una perdita di valore dei terreni di fatto non più qualificabili come “irrigui”, quali erano in effetti” (v. pag. 21 della
C.T.U.). Proprio muovendo da tale constatazione il consulente ha rite- nuto di quantificare l'indennità di occupazione mediante la “differenza fra la rendita da locazione di un fondo irriguo e quella dello stesso, non irriguo, conseguente alla sottrazione della sorgente idrica”, utilizzato quale criterio per la determinazione del valore venale del bene, che differisce tra l'uno (fondo irriguo) e l'altro (fondo non irriguo) per cir- ca il 60-80% al Centro-Sud. Sulla scorta del metodo meglio esplicitato nella relazione in atti (pagg. 21 e ss.), il consulente è pervenuto all' im- porto di € 58.435,00 a titolo di indennità di occupazione, già compren- sivo della rivalutazione monetaria e degli interessi. A tale somma, in conformità al disposto di cui all'art. 42-bis, va poi aggiunto l'importo di
€ 17.550,00 a titolo di pregiudizio patrimoniale, consistente “nella ri-
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dotta utilizzabilità del fondo, cui corrisponde un minor valore venale di mercato” (cfr. pag. 24 della C.T.U.). È pacifico infatti che, a seguito dell'occupazione dell'odierna p.lla 567 e, in particolare, per effetto del- le prescrizioni derivanti dalla citata deliberazione commissariale n.
296 del 1993, i ricorrenti non hanno più potuto proseguire l'esercizio delle attività agro-pastorali. Ancora, a norma dell'art. 42-bis, i ricorren- ti hanno diritto a vedersi liquidata l'ulteriore somma di € 5.843,50 a titolo di pregiudizio non patrimoniale, “in considerazione dell'irreversibile trasformazione del fondo” (cfr. la C.T.U. a pag. 24), sen- za che sul punto siano tenuti ad assolvere ad alcun onere probatorio.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'indennizzo complessivo sarà pari ad € 81.828,50, oltre interessi legali dalla data della presente de- cisione, che trasforma il credito da valore in valuta, fino al soddisfo.
In ossequio alle regole della soccombenza, il Controparte_2
deve essere condannato a rimborsare ai ricorrenti le spese
[...]
del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo, tenendo conto della somma effettivamente liquidata a titolo di indennizzo. Le spese di C.T.U. si pongono definitivamente a carico di parte resistente, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Sicilia, respinta ogni contraria richiesta ed eccezione, determina l'indennizzo per l'acquisizione sanante ex art. 42bis T.U.
D.P.R. 327/2001, del lotto di terreno sito nel Comune di Piana degli Al- banesi, c.da Stretto, in catasto al fg. 10, p.lle 214 e 197 (oggi p.lla 567),
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e condanna il in persona del Sindaco Controparte_2
pro tempore, a pagare ai ricorrenti , , Parte_1 Parte_2
e la somma di € 81.828,50, oltre Parte_3 Parte_4
interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
condanna il in persona del Sindaco Controparte_2
pro tempore, a rimborsare a , , Parte_1 Parte_2 [...]
e le spese del giudizio che liquida in Parte_6 Parte_4
complessivi € 10.109,80 di cui € 1.057,80, per spese, oltre spese gene- rali, CPA e IVA come per legge;
pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, defini- tivamente a carico del in persona del Controparte_2
Sindaco pro tempore.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche
presso la Corte d'Appello di Palermo, in data 16.1.2025.
Il Giudice delegato
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giuseppe Lupo
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