CA
Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/09/2025, n. 2818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2818 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 18/09/2025, la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3050 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
AVV. ABRIGNANI IGNAZIO Appellante E
Controparte_1 con l'Avv. MOSCATIELLO FRANCESCO e MOSCATIELLO BRUNO Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, n. 10301/2024, pubblicata il 17/10/2024, non notificata;
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la si rivolgeva al Controparte_1
Tribunale di Roma per opporsi al decreto ingiuntivo n. 6294/23 con il quale le veniva
Corte di Appello di Roma
intimato, ad istanza della , il pagamento della somma di € 88.636,05, Parte_1 oltre gli interessi di mora dalla maturazione del diritto ex art. 37 Regolamento delle Attività Istituzionali. Parte opponente eccepiva in particolare la nullità dell'accertamento ispettivo del 7.10.2022, per mancato contraddittorio e violazione dell' art. 33 comma 4 del Regolamento;
la nullità dell'accertamento per mancata notifica, in violazione dell'art. 33 comma 5 del Regolamento;
l'inesistenza ed indeterminatezza del credito. Chiedeva quindi, previa sospensione della provvisoria esecutività, revocarsi il decreto ingiuntivo, per l'effetto dichiarandosi nullo l'accertamento ispettivo e non dovute le somme richieste per inammissibilità e/o infondatezza della domanda. Si costituiva tempestivamente la , contestando la Parte_1 fondatezza del ricorso ed insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto. Il Giudice, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava la nullità del verbale ispettivo del 7.10.2022 e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale basava la sua decisione sulla circostanza per cui il verbale conclusivo delle operazioni ispettive non era controfirmato dal legale rappresentante, né risultava che quest'ultimo avesse comunque preso parte agli accertamenti finali ivi descritti. Appella con atto depositato il 06.11.2024 la affidandosi ai Parte_1 seguenti motivi. Quale primo motivo l'ente deduce l'erroneità della sentenza per essersi basata sull'unico requisito formale dell'assenza di firma del legale rappresentante della società nel verbale conclusivo dell'ispezione. Secondo l'appellante la sentenza opera una non condivisibile valutazione ed interpretazione della norma regolamentare di cui all'art. 33 comma 4 del Regolamento Istituzionale della in violazione dei Parte_1 più generali principi ermeneutici, sulla base del solo presupposto formale della pretesa mancanza del contraddittorio e conseguente nullità del verbale ispettivo. Argomenta come, con verbale propedeutico di accertamento del 3.10.2022, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della le parti Controparte_1 procedevano ad una prima ricognizione dei rapporti previdenziali, espressamente e concordemente rimandando la definizione della pratica ad un verbale conclusivo da notificare a mezzo pec entro il 10.10.2022. Aggiunge che il verbale di accertamento definitivo del 7.10.2022, come concordato nel verbale propedeutico, veniva debitamente notificato alla ditta, via pec, il 10.10.2022. Vi è stata dunque la piena conoscenza da parte del legale rappresentante della dell'accertamento Controparte_1 ispettivo in corso e la possibilità per lo stesso di presenziare alle attività tutte conseguenti per opporre tutte le contestazioni del caso, in particolare facendo valere il “diritto di far inserire nel predetto verbale le dichiarazioni ritenute opportune”, con integrale rispetto del dictum regolamentare ed in perfetta ottemperanza al principio del contraddittorio.
Corte di Appello di Roma
Ricorda l'appellante che l'oggetto del giudizio è rappresentato dalla violazione degli obblighi contributivi conseguente alla dissimulazione del contratto di agenzia tra la società appellata ed e ed invoca il valore probatorio Controparte_2 CP_3
(piena prova fino a querela di falso) dei verbali di accertamento in materia di contributi previdenziali. ha dimostrato come nella specie ricorrono la durata continuativa e Pt_1 pluriennale del rapporto, il pagamento di provvigioni e tutti gli altri elementi tipici della fattispecie agenziale ex art. 1742 c.c., si può evincere chiaramente la circostanza dal verbale ispettivo. Ribadisce come la forma di retribuzione fra le parti, la provvigione, e' dipendente e correlata direttamente al risultato finale e la collaborazione è sorta, sin dall'inizio, relativamente ad una serie indeterminata di possibili affari e non in relazione ad occasionali e libere iniziative dell'incaricato, come invece è tipico della procacceria di affari. Tale circostanza, unitamente alla durata continuativa e pluriennale del rapporto in questione, al pagamento delle provvigioni ed agli altri elementi considerati, rende obbligatoria l'iscrizione previdenziale ad . Pt_1
Parte appellata chiedeva rigettarsi l'appello riproducendo le deduzioni già svolte in primo grado.
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. in quanto dalla lettura del gravame si evince l'individuazione chiara ed esauriente del "devolutum", con adeguata critica alle ragioni della decisione nel rispetto degli oneri sanciti dalla richiamata norma, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. SU n. 27199/2017).
Il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
6294/ 2003 con il quale era stato ingiunto alla società opponente, ad istanza della
, il pagamento della somma di € 88.636,05 oltre accessori, sul
Parte_1 presupposto della fondatezza dell'eccezione di parte opponente di nullità del verbale ispettivo del 7 ottobre 2022 posto a fondamento del suddetto decreto ingiuntivo. Premesso infatti che la norma regolamentare di cui all'articolo 33 comma 4 del Regolamento delle attività istituzionali della (secondo cui secondo cui “gli incaricati
Parte_1 della redigono verbale degli accertamenti effettuati controfirmato dal
Parte_1 preponente, il quale ha diritto di far inserire nel predetto verbale le dichiarazioni ritenute opportune. In caso di rifiuto da parte del preponente, l'incaricato della ne fa
Parte_1 menzione nel verbale stesso, precisando le motivazioni del rifiuto”) impone che il verbale finale, formalmente conclusivo delle operazioni ispettive, venga formato e redatto nel contraddittorio “con la parte sottoposta a vigilanza” e che tale onere formale non era stato nella specie rispettato vista la mancata sottoscrizione del legale rappresentante della società, il Tribunale di Roma ha ritenuto tale vizio formale e allo stesso tempo sostanziale non soddisfatto, non sanabile e soprattutto tale da determinare la nullità del verbale
Corte di Appello di Roma
ispettivo del 7 ottobre 2022, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto che trovava proprio nel verbale il proprio atto presupposto. Ebbene, tale statuizione non si conforma ai principi giurisprudenziali costantemente espressi dalla S.C. quantomeno a far data dalla pronuncia delle Sezioni Unite (si veda sentenza n. 1786 del 28/01/2010) secondo cui “in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che
l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”. Si veda, altresì, Cass. ordinanza n. 21146 del 07/08/2019. Ancor piu' recentemente la S.C. (si veda Cassazione civile sez. lav., 07/09/2023, del 12/07/2023) ha evidenziato che l'attuale indirizzo giurisprudenziale, in materia, è nel senso che "In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al
Prefetto, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo della L. n. 689 del 1981, ex art. 18 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale". Dovendo pertanto accedere, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, alla questione di merito della sussistenza dell'obbligo contributivo di cui è causa (nello specifico alla questione della riferibilità del rapporto intercorso con i collaboratori elencati in precedenza non già all'istituto dell'agenzia, assoggettato, a differenza del procacciamento di affari, all'obbligo contributivo vantato da ) le deduzioni svolte Pt_1 nel merito dall' appaiono in ogni caso infondate, con conseguente correttezza, Pt_1 seppure per ragioni attinenti al merito, della statuizione del Giudice di primo grado di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L' reitera in appello la deduzione già svolta in primo grado secondo cui i Pt_1 verbali di accertamento in materia di contributi previdenziali fanno piena prova fino a querela di falso, quali espressione di uno specifico potere di documentazione conferito dalla legge al pubblico ufficiale e sottolinea che controparte non ha proposto nel caso di specie alcuna querela di falso. Aggiunge che la dissimulazione del contratto di agenzia tra l'opponente e e in quanto sussisterebbero i requisiti Controparte_2 CP_3 di stabilità e continuità del rapporto dagli stessi posto in essere, vista la durata continuativa pluriennale del rapporto, il pagamento di provvigioni e tutti gli altri elementi tipici della
Corte di Appello di Roma
fattispecie agenziale di cui all'articolo 1742 cc individuati dalla costante giurisprudenza di legittimità. Cio' premesso, mentre il rapporto di agenzia ricorre essenzialmente quando la parte assume stabilmente e con diritto, reciproco, di esclusiva l'incarico – e, correlativamente, l'obbligo – di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona per conto del preponente, ricorre invece la figura legalmente atipica – ma tipizzata dalla pratica degli affari – del procacciamento d'affari quanto un soggetto (procacciatore) cura gli interessi del committente segnalando nominativi di probabili clienti, che mette in relazione con il medesimo, senza partecipare alla conclusione del contratto e senza essere legato al preponente – a differenza dell'agente di commercio – da alcun rapporto di carattere stabile e senza vincolo di esclusività (in tal senso si vedano, tra le altre, Cass.
16.2.1993, n. 1916, e Cass. 8.8.1998, n. 7799). Recentissimamente (si veda Cassazione civile sez. lav., n.20984 del 23/07/2025) la S.C. ha ribadito che “i caratteri distintivi del contratto di agenzia risiedano nella continuità e nella stabilità dell'attività dell'agente, volta a promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 cod. civ.), in forza di una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio
e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo”. Occorre altresì ribadire, quanto infine alla ripartizione dell'onere nella materia in esame, giova ricordare che la S.C. è costante nell'affermare il principio secondo il quale, in tema di obblighi contributivi, la domanda di accertamento negativo proposta nei confronti dell'istituto previdenziale comporta una inversione processuale delle posizioni, con la conseguenza che l'attore assume il ruolo sostanziale di convenuto e l'istituto previdenziale quello di attore, la cui pretesa è appunto costituita dalla richiesta – con attribuzione del relativo onere della prova sui presupposti sostanziali della domanda – di ottenere una diversa qualificazione del rapporto intercorso tra l'assicurato e altro soggetto al fine di poter richiedere il versamento di contributi (si vedano, al riguardo, Cass. civ., sez. lav., 10.9.2010, n. 19354 nonché, da ultimo, n. 15028 del 8.6.2018,, entrambe emesse in materia di contributi previdenziali richiesti dall . CP_4
Venendo alla specificità del caso in esame e partendo dalla prima argomentazione posta da a fondamento del proprio assunto (sussistenza di un rapporto di agenzia Pt_1 quanto ai due collaboratori e ), è corretto affermare, come da CP_2 CP_3 giurisprudenza di legittimità consolidata, che i verbali ispettivi sono fidefacenti fino a querela di falso ma tale valore probatorio privilegiato è limitato ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o come da lui compiuti nonchè della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e della ricezione delle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del
Corte di Appello di Roma
verbalizzante (v., ex aliis, Cass. ord. n. 21966/2018, Cass. sent. n. 14863/2017, n.
2380/2014, n. 10569/2001, n. 9111/1995). Nel caso in esame dal verbale ispettivo definitivo (posto che quello propedeutico in relazione alla posizione del e era meramente interlocutorio) risulta che CP_2 CP_3
l'unica attività svolta dagli ispettori è stata quella, previa analisi della documentazione (770 e fatture provvigionali), di carattere valutativo, in ordine alla stabilità e continuità della collaborazione, in relazione alla quale, trattandosi di un mero apprezzamento, non puo' dirsi configurabile la valenza probatoria fidefacente di cui si è detto. La sussistenza o meno del contestato rapporto di agenzia non puo' allora che essere valutata attraverso l'esame diretto della sola prova documentale in atti, posto che è mancata qualsiasi istanza istruttoria da parte dell'Enasarco.
Ebbene, posto che non è neppure allegata la sussistenza di un obbligo di esclusiva o il rispetto di una determinata zona, occorre aver riguardo (con considerazioni che possono essere estese ad entrambi i collaboratori) alla discontinuità delle fatture e alla variabilità degli importi ivi riportati. Si noti inoltre che le fatture non riportano alcun riferimento al buon fine dell'affare, risultano emesse per “segnalazione vendite”, non hanno numerazione sequenziale e sono del tutto prive di cadenza periodica.
In conclusione, nel caso di specie, alla luce della sola prova documentale versata in atti, deve ritenersi insussistente quel carattere di stabilità che è coessenziale all'agenzia per cui l'attività prestata dai due collaboratori e deve CP_2 CP_3 ricondursi alla loro iniziativa individuale. Tali considerazioni inducono al rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, seppure per motivazioni diverse da quelle espresse dal Giudice di primo grado, con conseguente rigetto dell'appello. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante alla refusione di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 per ciascun grado di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 18/09/2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 18/09/2025, la seguente nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 3050 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
Parte_1
AVV. ABRIGNANI IGNAZIO Appellante E
Controparte_1 con l'Avv. MOSCATIELLO FRANCESCO e MOSCATIELLO BRUNO Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, n. 10301/2024, pubblicata il 17/10/2024, non notificata;
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato la si rivolgeva al Controparte_1
Tribunale di Roma per opporsi al decreto ingiuntivo n. 6294/23 con il quale le veniva
Corte di Appello di Roma
intimato, ad istanza della , il pagamento della somma di € 88.636,05, Parte_1 oltre gli interessi di mora dalla maturazione del diritto ex art. 37 Regolamento delle Attività Istituzionali. Parte opponente eccepiva in particolare la nullità dell'accertamento ispettivo del 7.10.2022, per mancato contraddittorio e violazione dell' art. 33 comma 4 del Regolamento;
la nullità dell'accertamento per mancata notifica, in violazione dell'art. 33 comma 5 del Regolamento;
l'inesistenza ed indeterminatezza del credito. Chiedeva quindi, previa sospensione della provvisoria esecutività, revocarsi il decreto ingiuntivo, per l'effetto dichiarandosi nullo l'accertamento ispettivo e non dovute le somme richieste per inammissibilità e/o infondatezza della domanda. Si costituiva tempestivamente la , contestando la Parte_1 fondatezza del ricorso ed insistendo per la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto. Il Giudice, in accoglimento dell'opposizione, dichiarava la nullità del verbale ispettivo del 7.10.2022 e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto. Il Tribunale basava la sua decisione sulla circostanza per cui il verbale conclusivo delle operazioni ispettive non era controfirmato dal legale rappresentante, né risultava che quest'ultimo avesse comunque preso parte agli accertamenti finali ivi descritti. Appella con atto depositato il 06.11.2024 la affidandosi ai Parte_1 seguenti motivi. Quale primo motivo l'ente deduce l'erroneità della sentenza per essersi basata sull'unico requisito formale dell'assenza di firma del legale rappresentante della società nel verbale conclusivo dell'ispezione. Secondo l'appellante la sentenza opera una non condivisibile valutazione ed interpretazione della norma regolamentare di cui all'art. 33 comma 4 del Regolamento Istituzionale della in violazione dei Parte_1 più generali principi ermeneutici, sulla base del solo presupposto formale della pretesa mancanza del contraddittorio e conseguente nullità del verbale ispettivo. Argomenta come, con verbale propedeutico di accertamento del 3.10.2022, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della le parti Controparte_1 procedevano ad una prima ricognizione dei rapporti previdenziali, espressamente e concordemente rimandando la definizione della pratica ad un verbale conclusivo da notificare a mezzo pec entro il 10.10.2022. Aggiunge che il verbale di accertamento definitivo del 7.10.2022, come concordato nel verbale propedeutico, veniva debitamente notificato alla ditta, via pec, il 10.10.2022. Vi è stata dunque la piena conoscenza da parte del legale rappresentante della dell'accertamento Controparte_1 ispettivo in corso e la possibilità per lo stesso di presenziare alle attività tutte conseguenti per opporre tutte le contestazioni del caso, in particolare facendo valere il “diritto di far inserire nel predetto verbale le dichiarazioni ritenute opportune”, con integrale rispetto del dictum regolamentare ed in perfetta ottemperanza al principio del contraddittorio.
Corte di Appello di Roma
Ricorda l'appellante che l'oggetto del giudizio è rappresentato dalla violazione degli obblighi contributivi conseguente alla dissimulazione del contratto di agenzia tra la società appellata ed e ed invoca il valore probatorio Controparte_2 CP_3
(piena prova fino a querela di falso) dei verbali di accertamento in materia di contributi previdenziali. ha dimostrato come nella specie ricorrono la durata continuativa e Pt_1 pluriennale del rapporto, il pagamento di provvigioni e tutti gli altri elementi tipici della fattispecie agenziale ex art. 1742 c.c., si può evincere chiaramente la circostanza dal verbale ispettivo. Ribadisce come la forma di retribuzione fra le parti, la provvigione, e' dipendente e correlata direttamente al risultato finale e la collaborazione è sorta, sin dall'inizio, relativamente ad una serie indeterminata di possibili affari e non in relazione ad occasionali e libere iniziative dell'incaricato, come invece è tipico della procacceria di affari. Tale circostanza, unitamente alla durata continuativa e pluriennale del rapporto in questione, al pagamento delle provvigioni ed agli altri elementi considerati, rende obbligatoria l'iscrizione previdenziale ad . Pt_1
Parte appellata chiedeva rigettarsi l'appello riproducendo le deduzioni già svolte in primo grado.
L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 c.p.c. in quanto dalla lettura del gravame si evince l'individuazione chiara ed esauriente del "devolutum", con adeguata critica alle ragioni della decisione nel rispetto degli oneri sanciti dalla richiamata norma, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. SU n. 27199/2017).
Il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
6294/ 2003 con il quale era stato ingiunto alla società opponente, ad istanza della
, il pagamento della somma di € 88.636,05 oltre accessori, sul
Parte_1 presupposto della fondatezza dell'eccezione di parte opponente di nullità del verbale ispettivo del 7 ottobre 2022 posto a fondamento del suddetto decreto ingiuntivo. Premesso infatti che la norma regolamentare di cui all'articolo 33 comma 4 del Regolamento delle attività istituzionali della (secondo cui secondo cui “gli incaricati
Parte_1 della redigono verbale degli accertamenti effettuati controfirmato dal
Parte_1 preponente, il quale ha diritto di far inserire nel predetto verbale le dichiarazioni ritenute opportune. In caso di rifiuto da parte del preponente, l'incaricato della ne fa
Parte_1 menzione nel verbale stesso, precisando le motivazioni del rifiuto”) impone che il verbale finale, formalmente conclusivo delle operazioni ispettive, venga formato e redatto nel contraddittorio “con la parte sottoposta a vigilanza” e che tale onere formale non era stato nella specie rispettato vista la mancata sottoscrizione del legale rappresentante della società, il Tribunale di Roma ha ritenuto tale vizio formale e allo stesso tempo sostanziale non soddisfatto, non sanabile e soprattutto tale da determinare la nullità del verbale
Corte di Appello di Roma
ispettivo del 7 ottobre 2022, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto che trovava proprio nel verbale il proprio atto presupposto. Ebbene, tale statuizione non si conforma ai principi giurisprudenziali costantemente espressi dalla S.C. quantomeno a far data dalla pronuncia delle Sezioni Unite (si veda sentenza n. 1786 del 28/01/2010) secondo cui “in tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che
l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”. Si veda, altresì, Cass. ordinanza n. 21146 del 07/08/2019. Ancor piu' recentemente la S.C. (si veda Cassazione civile sez. lav., 07/09/2023, del 12/07/2023) ha evidenziato che l'attuale indirizzo giurisprudenziale, in materia, è nel senso che "In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al
Prefetto, ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo della L. n. 689 del 1981, ex art. 18 - la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale". Dovendo pertanto accedere, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, alla questione di merito della sussistenza dell'obbligo contributivo di cui è causa (nello specifico alla questione della riferibilità del rapporto intercorso con i collaboratori elencati in precedenza non già all'istituto dell'agenzia, assoggettato, a differenza del procacciamento di affari, all'obbligo contributivo vantato da ) le deduzioni svolte Pt_1 nel merito dall' appaiono in ogni caso infondate, con conseguente correttezza, Pt_1 seppure per ragioni attinenti al merito, della statuizione del Giudice di primo grado di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L' reitera in appello la deduzione già svolta in primo grado secondo cui i Pt_1 verbali di accertamento in materia di contributi previdenziali fanno piena prova fino a querela di falso, quali espressione di uno specifico potere di documentazione conferito dalla legge al pubblico ufficiale e sottolinea che controparte non ha proposto nel caso di specie alcuna querela di falso. Aggiunge che la dissimulazione del contratto di agenzia tra l'opponente e e in quanto sussisterebbero i requisiti Controparte_2 CP_3 di stabilità e continuità del rapporto dagli stessi posto in essere, vista la durata continuativa pluriennale del rapporto, il pagamento di provvigioni e tutti gli altri elementi tipici della
Corte di Appello di Roma
fattispecie agenziale di cui all'articolo 1742 cc individuati dalla costante giurisprudenza di legittimità. Cio' premesso, mentre il rapporto di agenzia ricorre essenzialmente quando la parte assume stabilmente e con diritto, reciproco, di esclusiva l'incarico – e, correlativamente, l'obbligo – di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona per conto del preponente, ricorre invece la figura legalmente atipica – ma tipizzata dalla pratica degli affari – del procacciamento d'affari quanto un soggetto (procacciatore) cura gli interessi del committente segnalando nominativi di probabili clienti, che mette in relazione con il medesimo, senza partecipare alla conclusione del contratto e senza essere legato al preponente – a differenza dell'agente di commercio – da alcun rapporto di carattere stabile e senza vincolo di esclusività (in tal senso si vedano, tra le altre, Cass.
16.2.1993, n. 1916, e Cass. 8.8.1998, n. 7799). Recentissimamente (si veda Cassazione civile sez. lav., n.20984 del 23/07/2025) la S.C. ha ribadito che “i caratteri distintivi del contratto di agenzia risiedano nella continuità e nella stabilità dell'attività dell'agente, volta a promuovere la conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente (art. 1742 cod. civ.), in forza di una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio
e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo”. Occorre altresì ribadire, quanto infine alla ripartizione dell'onere nella materia in esame, giova ricordare che la S.C. è costante nell'affermare il principio secondo il quale, in tema di obblighi contributivi, la domanda di accertamento negativo proposta nei confronti dell'istituto previdenziale comporta una inversione processuale delle posizioni, con la conseguenza che l'attore assume il ruolo sostanziale di convenuto e l'istituto previdenziale quello di attore, la cui pretesa è appunto costituita dalla richiesta – con attribuzione del relativo onere della prova sui presupposti sostanziali della domanda – di ottenere una diversa qualificazione del rapporto intercorso tra l'assicurato e altro soggetto al fine di poter richiedere il versamento di contributi (si vedano, al riguardo, Cass. civ., sez. lav., 10.9.2010, n. 19354 nonché, da ultimo, n. 15028 del 8.6.2018,, entrambe emesse in materia di contributi previdenziali richiesti dall . CP_4
Venendo alla specificità del caso in esame e partendo dalla prima argomentazione posta da a fondamento del proprio assunto (sussistenza di un rapporto di agenzia Pt_1 quanto ai due collaboratori e ), è corretto affermare, come da CP_2 CP_3 giurisprudenza di legittimità consolidata, che i verbali ispettivi sono fidefacenti fino a querela di falso ma tale valore probatorio privilegiato è limitato ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o come da lui compiuti nonchè della provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e della ricezione delle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata del documento non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del
Corte di Appello di Roma
verbalizzante (v., ex aliis, Cass. ord. n. 21966/2018, Cass. sent. n. 14863/2017, n.
2380/2014, n. 10569/2001, n. 9111/1995). Nel caso in esame dal verbale ispettivo definitivo (posto che quello propedeutico in relazione alla posizione del e era meramente interlocutorio) risulta che CP_2 CP_3
l'unica attività svolta dagli ispettori è stata quella, previa analisi della documentazione (770 e fatture provvigionali), di carattere valutativo, in ordine alla stabilità e continuità della collaborazione, in relazione alla quale, trattandosi di un mero apprezzamento, non puo' dirsi configurabile la valenza probatoria fidefacente di cui si è detto. La sussistenza o meno del contestato rapporto di agenzia non puo' allora che essere valutata attraverso l'esame diretto della sola prova documentale in atti, posto che è mancata qualsiasi istanza istruttoria da parte dell'Enasarco.
Ebbene, posto che non è neppure allegata la sussistenza di un obbligo di esclusiva o il rispetto di una determinata zona, occorre aver riguardo (con considerazioni che possono essere estese ad entrambi i collaboratori) alla discontinuità delle fatture e alla variabilità degli importi ivi riportati. Si noti inoltre che le fatture non riportano alcun riferimento al buon fine dell'affare, risultano emesse per “segnalazione vendite”, non hanno numerazione sequenziale e sono del tutto prive di cadenza periodica.
In conclusione, nel caso di specie, alla luce della sola prova documentale versata in atti, deve ritenersi insussistente quel carattere di stabilità che è coessenziale all'agenzia per cui l'attività prestata dai due collaboratori e deve CP_2 CP_3 ricondursi alla loro iniziativa individuale. Tali considerazioni inducono al rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, seppure per motivazioni diverse da quelle espresse dal Giudice di primo grado, con conseguente rigetto dell'appello. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante alla refusione di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 per ciascun grado di giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 18/09/2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi