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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 20/10/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1234/2025 L.P. Parte_1
[...] contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione del;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. REHO STEFANIA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto del MINISTERO ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 20/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1234 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = Parte_1 C.F._1 (C.F. = ) Parte_1 C.F._2
e dall'a fiscale;
fax 06/88- C.F._3 937383, indirizzo di posta certificata – domicilio telematico) come da Email_1 procura autenticata su foglio separat duttivo, con studio in Roma, via Clelia 67/b RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
[...] EN CE e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto , sito in CP_2
, via del Paradiso n.4, in quanto l'Avvocatura dello Stato ritiene di non diretta- CP_2 mente la trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione RESISTENTE OGGETTO: ricostruzione di carriera e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.8.2025 e hanno adito questo Parte_1 Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di essere dipendenti del
[...]
a tempo indeterminato, in qualità di docenti, a decorrere, la Controparte_1 settembre 2019 e la seconda dal settembre 2022; di aver svolto servizi pre-ruolo in scuole statali provenienti da in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato a partire la prima dall'a.s. 2006/07 e la seconda dal 2021/13; che, ai fini dell'anzianità di servizio nel ruolo statale acquisita, l'Amministrazione aveva riconosciuto solo parzialmente i servizi pre-ruolo espletati e non aveva mai proceduto all'esatta ricostruzione di carriera delle ricorrenti, con computo dell'intero servizio pre-ruolo; che ciò aveva determinato le decurtazioni dell'anzianità in violazione del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE (parzialmente attuata nell'or- dinamento interno con il D.Lgs. n. 368 del 2001). Previa disapplicazione dell'art. 569 del citato T.U. sulla scuola (D. Lgs 297/94, per contrarietà con la Direttiva Comunitaria 1999/70/CE in materia di contratti a tempo determinato, hanno quindi rivendicato il diritto all'integrale ricono- scimento della carriera scolastica e al corretto inquadramento nel tempo nei corrispondenti sca- glioni retributivi, ivi compreso (per la ricorrente il raggiungimento del secondo scaglione Pt_1
(3-9 anni) di cui alle tabelle precedenti al CCNL 2011; hanno conseguentemente rivendicato il diritto alle connesse differenze retributive derivanti dall'anticipato raggiungimento di ciascuno scaglione ed in subordine il diritto alla conservazione “ad personam” del maggior valore stipen- diale già in godimento ai sensi dell'art. 2 del CCNL 4.8.2011. Tanto premesso hanno concluso chiedendo che "accertata la natura discriminatoria e comunque ingiusta della ricostruzione della carriera di parte ricorrente, come effettuata con decreti in atti, disapplicare l'art. 569 (in combinato con l'art. 66 del CCNL) del D. Lgs 297/1994 in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, condannare il in persona del Ministro pro tempore, a rideterminare la ricostruzione Controparte_1 della carriera di parte ricorrente, valorizzando l'integrale periodo di servizio prestato dalla stessa con i contratti a tempo determinato prima della immissione in ruolo ed attribuendo ad esso, pertanto, con decorrenza ex tunc il corretto ed esatto grado di anzianità dovuta ai fini economici e giuridici quantomeno come in atti indicato, nonché a corrispondere le relative differenze retributive con interessi di legge (INTERRUZIONE DI PRESCRI- ZIONE 28/6/2022 per;
in ogni caso, in accoglimento dell'ulteriore domanda, accertare il diritto di Pt_1 parte ricorrente a percepire a el CCNL 2011 “ad personam” il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale 3 fino al conseguimento della fascia retributiva 9 laddove maggiori a quanto versato, e per l'effetto, condannare il in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore di parte Controparte_1 ricorrente le relative differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto previsto nella corrispettiva fascia stipen- diale 3, oltre interessi di legge”. Il si è costituito eccependo l'infondatezza delle domande e chiedendo il rigetto del ri- CP_1 c La causa, istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con moti- vazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è fondato.
La questione è stata affrontata dalla C.G.E con riguardo alla posizione dei docenti. Per costoro si è sostenuto che l'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 (a mente del quale "il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo") e per il personale ATA l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è ricono- sciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”) - fosse in contrasto con la normativa comuni- taria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo inde- terminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo deter- minato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
che inoltre i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Orbene, la clausola in esame è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale ha chiarito che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del di- ritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 AD TA); Persona_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costi- tuiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse pos- sono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma gene- rale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Ciò premesso, A) sulla ricostruzione della carriera per il personale docente. In realtà la ricostruzione della carriera dei docenti prevista dall'ordinamento interno presenta sia svantaggi che vantaggi rispetto ad una valutazione dell'anzianità che tenga conto di tutto il servizio effettivamente prestato. Da un lato, infatti, non è riconosciuto integralmente il pre-ruolo, dall'al- tro si opera una fictio iuris, considerando come anno scolastico completo il servizio prestato per almeno 180 giorni (cfr. art. 11, comma 14, l. n.124/1999 secondo il quale “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”). Inoltre, nell'ambito di un bilanciamento discrezionale degli interessi in gioco, sono previste ulteriori norme di favore, come la valutazione del servizio militare, di servizi svolti alle dipendenze di altre p.a., di alcuni altri soggetti, etc. Va anche rammentato che, ferma legittimità dei contratti a termine che non sono in discussione e l'insussistenza di un unico ininterrotto periodo lavorativo, (essendo comunque inibita anche in ipotesi nel pubblico impiego la conversione di un rapporto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato), nessuna norma statale impone al datore di lavoro di riconoscere l'anzianità ma- turata dal dipendente in esecuzione di pregressi rapporti a termine che abbiano cessato di pro- durre i loro effetti;
sicché l'assunzione a tempo indeterminato determina l'instaurarsi di un rap- porto di impiego del tutto nuovo. Mentre il datore di lavoro privato può a sua discrezione indivi- duare una anzianità convenzionale diversa da quella determinata dalla data di assunzione, il datore pubblico è chiamato a riconoscere l'anzianità pregressa nei limiti fissati dal legislatore. Alla luce delle considerazioni che precedono deve allora ritenersi che a priori e in astratto, non sia possibile stabilire se il sistema di determinazione dell'anzianità sia più o meno favorevole ed abbia dunque carattere discriminatorio nel senso prospettato dalla Corte di Giustizia: soltanto ex post, considerando la singola posizione, le peculiarità e tutte le variabili che possono presentarsi nel caso concreto, può stabilirsi quale sia il trattamento più favorevole. Ad esempio per un do- cente che abbia effettuato il servizio militare e/o abbia lavorato in precedenza in scuole materne comunali e/o abbia stipulato diversi contratti a termine a partire dal 1 febbraio fino al termine dell'attività didattica, potrebbe essere senz'altro più favorevole la ricostruzione di carriera mini- steriale. Ritiene tuttavia questo Tribunale che non sia corretto verificare la disparità di trattamento scen- dendo sul terreno della contingente valutazione del singolo caso, con conseguente disapplicazione della disciplina legale e contrattuale al ricorrere di determinate casuali condizioni e non di altre. Infatti, un conto è rimediare alla totale omessa considerazione dei servizi a tempo determinato prima della immissione in ruolo, un altro è ritenere ingiustificato un trattamento differenziato previsto nell'ambito di un complesso ed discrezionale contemperamento degli interessi. Le valutazioni discrezionali del legislatore, qualora non siano manifestamente arbitrarie ed irra- gionevoli, non paiono sindacabili dal giudice. Ciò per quanto riguarda l'ordinamento interno. Quanto alla lamentata violazione della normativa europea, così come interpretata dalla Corte di Lussemburgo, la sentenza della CGUE del 18 ottobre 2012 resa nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11) ha stabilito, tra l'altro: “La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpre- tata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”. Viene anche preci- sato nei punti 48 e 49 che il divieto di trattamento deteriore per il personale assunto con contratto a tempo determinato stabilito dalla direttiva vale soltanto in ipotesi di funzioni corrispondenti e non si estende all'ipotesi di svolgimento di funzioni diverse. Sennonché, come si è già accennato, la normativa italiana non disconosce completamente l'anzia- nità maturata dai lavoratori precari della scuola e prevede la valorizzazione di periodi in cui sono stati svolti servizi diversi, anche in favore di datori di lavoro diversi. Infatti ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 370/1970, dell'art.4, comma 13, D.P.R. n. 399/1988 e poi dell'art. dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, tuttora vigente, il servizio prestato presso le scuole statali e pareg- giate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. Inoltre al momento dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato il lavoratore può chie- dere che vengano valutate, ai fini dell'anzianità, una serie di attività pregresse, con funzioni diverse e/o con un diverso datore di lavoro: per i docenti, i servizi (di ruolo e non di ruolo) prestati presso scuole anche di diverso ordine, anche in attività di sostegno e anche come insegnanti di religione;
i servizi prestati presso talune scuole private e scuole comunali ed il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università; i servizi prestati in qualità di docente ed educatore;
sia per i docenti che per gli ATA, il periodo di servizio militare di leva ed il servizio civile sostitutivo di quello di leva. Inoltre sono previste ipotesi di supervalutazione del servizio, come nel caso dei servizi prestati presso le scuole estere o nelle istituzioni di istruzione straniere con incarico conferito dal Mini- stero Affari Esteri. Infine costituisce, in buona sostanza, una supervalutazione anche la fictio iuris di cui al precitato art. 11 comma 14, legge n. 124/99, secondo la quale si considera prestato per l'intero anno sco- lastico il servizio superiore a 180 giorni oppure prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Pertanto, considerate la valutabilità in misura non simbolica dei periodi lavorati a tempo determi- nato alle dipendenze del con le stesse funzioni e dei servizi svolti alle dipendenze di altro CP_3 datore di lavoro e/o con nzioni, nonché l'assenza di un trattamento meno favorevole per il solo fatto di aver lavorato con contratto a tempo determinato, ed, ancora, l'impossibilità, a priori, di individuare la disciplina statale come in ogni caso più sfavorevole rispetto alla valorizza- zione di tutti i giorni effettivamente lavorati nell'ambito di servizi comparabili, si ritiene doversi concludere per l'infondatezza della censura di discriminatorietà della disciplina relativa alla rico- struzione della carriera. I suddetti principi sono stati di recente recepiti anche dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza 20 settembre 2018 –C-466/17- MO / Provincia Autonoma di Trento. Con tale pro- nuncia la Corte ha infatti chiarito al punto 33, che “il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeter- minato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo”. Sotto tale profilo, al punto 34, ha inoltre rilevato come “l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'at- tività professionale dei docenti a tempo determinato"; nel contempo, però la ha evidenziato – al CP_4 punto 47 e segg. - come alcuni obiettivi invocati dal governo italiano enti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pub- blici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere conside- rati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (" …gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, Valenza e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62)"). Rileva la Corte, al punto 49, come risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'espe- rienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il Go- verno Italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità com- plete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro (: "… la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro. 50. Inoltre, si deve constatare che la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso e il rischio di svalutazione di tale qualifica professionale non impone necessariamente di escludere una parte dell'anzianità maturata a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato. Tuttavia, giustifi- cazioni di questo genere possono, in determinate circostanze, essere considerate rispondenti a un obiettivo legittimo
…"). Proprio sulla scorta di tali argomentazioni addotte dal governo italiano, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso, dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere inter- pretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una ca- tegoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo deter- minato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi ("Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'am- bito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante con- corso)". Sull'argomento si è di seguito pronunciata la S.C. con sent. 31149/2019 del 28.11.2019 affer- mando i seguenti principi di diritto: "a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applica- zione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente compa- rabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le inter- ruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato. In motivazione, con riguardo alla determinazione del servizio da valutare ai fini dell'anzianità, la Corte ha altresì precisato che "un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere consi- derati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. … Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere par- ziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile". Sulla scorta di tali principi e in mancanza di elementi dai quali desumere lo svolgimento di servizio per periodi ulteriori rispetto a quelli risultanti dai singoli contratti, quello computabile ai fini dell'anzianità preruolo dovrà essere quantificato identificato quanto alla ricorrente in 8 anni, 4 mesi e 11 giorni (anziché 6 anni e 8 mesi determi- Parte_1 nati dall'amministrazi quanto alla ricorrente in 7 anni e 8 mesi (anziché 1 anni e 12 giorni come calcolati Parte_1 dall'amministrazione) La domanda di integrale valutazione del servizio pre ruolo può quindi essere accolta in applica- zione dei principi individuati dalla Corte di Cassazione, con una ricostruzione più vantaggiosa rispetto a quella operata dall'amministrazione.
INSERIMENTO NELLA FASCIA STIPENDIALE La domanda è fondata. La questione è stata affrontata da tempo dalla S.C. con sentenza n. 22558/2016 con la quale è stata affermato il seguente principio di diritto: "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla an- zianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”. Quanto alla prima statuizione in motivazione la Corte ha rammentato che "La clausola 4 dell'Ac- cordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico ( Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei per- messi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizio- nato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, Del 8.9.2011, causa C-177/10 AD TA); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva ( Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)". Quanto alla progressione stipendiale da riconoscere al personale della scuola assunto a tempo determinato disciplina ha invece rammentato che "… il CCNL 1994/1997 ha affermato la perdurante vigenza del solo 6° comma dell'art. 53, relativo ai docenti di religione, e non poteva essere diversamente giacché, … le restanti parti della disposizione erano finalizzate a dettare la disciplina del rapporto con la categoria degli assunti non di ruolo a tempo indeterminato, soppressa dalle leggi 392/1981 e 270/1982, con le quali era stato previsto che le vacanze di organico sarebbero state coperte unicamente con supplenze annuali conferite dal Provveditore agli Studi, non ricomprese nella previsione del richiamato art. 53. 3.5 - A conclusioni non dissimili si perviene esaminando il contenuto dei contratti collettivi successivi. Il CCNL 26.5.1999 per il quadriennio 1998/2001 ha ribadito il sistema del trattamento economico differen- ziato per posizioni stipendiali (Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione) attribuite sulla base del servizio prestato e secondo la seguente sequenza indicata nella tabella E: 0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre. È rimasta, inoltre, immutata la disciplina del trattamento economico del personale assunto a tempo determinato, sempre commisurato alla posizione iniziale prevista per la corrispondente qualifica dei dipendenti legati alla am- ministrazione da contratto a tempo indeterminato. Anche il C.C.N.L. 1998/2001, che non contiene alcun richiamo espresso all'art. 53 della legge 312/1980, stabilisce all'art. 48 che “le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disap- plicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili”, sicché, sulla base della disposizione di salvaguardia, solo il comma 6 ha continuato a spiegare effetti, essendo per il resto la normativa inapplicabile alle diverse categorie di personale e, comunque, non compatibile con la struttura della retribuzione, così come disciplinata dal contratto. 3.6 - Nessuna significativa modificazione è stata apportata dal C.C.N.L. 24 luglio 2003 per il quadriennio 2002/2005 che ha ribadito la struttura della retribuzione fondata sulle posizioni stipendiali e, all'art. 142, ha richiamato fra le norme non disapplicate l'art. 53 della legge n. 312 del 1980, ma solo limitatamente ai docenti di religione, come reso evidente dall'inciso posto tra parentesi al punto 5 della lettera f. Detto inciso è, poi, scomparso nell'art. 146 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il quadriennio 2006/2009, che nuovamente ha inserito tra le norme non disapplicate l' art. 53, questa volta, però, richiamato nella sua interezza. Peraltro l'omesso richiamo ai soli docenti di religione risulta privo di rilievo se si considera il complesso iter normativo e contrattuale sopra sinteticamente riassunto, giacché, come si è più volte detto, già al momento della contrattualiz- zazione del rapporto del personale della scuola la norma non disapplicata spiegava effetti solo per i docenti di religione, sicché la stessa, attraverso il meccanismo della non disapplicazione, non avrebbe mai potuto andare a disciplinare situazioni estranee alla sua originaria formulazione. 3.7 – Infine sulla progressione economica del personale a tempo indeterminato del comparto scuola, legata alla anzianità di servizio, le parti collettive sono nuovamente intervenute con il CCNL 4 agosto 2011, finalizzato a garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA stabilito, per il triennio 2011/2013, dall'art. 9, comma 17 del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106. L'art. 2 del contratto ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, modificandone la sequenza, ed accorpando nella prima fascia la anzianità di servizio 0/8. È evidente la assoluta incompatibilità fra detto sistema e scatti biennali, che finirebbero per assicurare all'assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell'Ac- cordo quadro.". Va anche aggiunto che ai sensi dell'art. 2 del CCNL 4.8.2011 "… 2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al consegui- mento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipen- diale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Alla luce dei suesposti criteri va dunque riconosciuto in linea di principio in favore della ricor- rente, il diritto alla stessa progressione stipendiale riconosciuta ai docenti di ruolo, fermo restando che il riconoscimento del credito presuppone la maturazione della progressione stipendiale in epoca antecedente alla emanazione del CCNL 2011 (avendo quest'ultimo rimodulato i relativi scaglioni, estendendo il primo ad otto anni in luogo dei due originariamente previsti), e che, in presenza di supplenze temporanee o su organico di fatto, l'annualità lavorativa utile alla matura- zione della progressione deve essere determinata in conformità con quanto previsto dal comma 14 dell'art. 11 della L. n. 124/1999 (“il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974 – 1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrot- tamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”). Nella specie le ricorrenti hanno fornito prova dello svolgimento dell'attività di insegna- mento in virtù di plurimi contratti a TD stipulati dalla ricorrente negli aa.ss. dal 2006/07 fino all'inserimento in ruolo (set- Parte_1 tembre 2019); dalla ricorrente negli aa.ss. dal 2012/13 fino all'inserimento in ruolo (set- Parte_1 tembre 2022); Deve tuttavia escludersi che prima della entrata in vigore del CCNL 2011 (1/9/2010) co- storo avessero maturato il diritto alla progressione alla seconda fascia stipendiale (alla suddetta data la aveva svolto servizio effettivo per soli 15 mesi e 20 giorni, che Pt_1 applicando il criterio della effettiva durata del servizio, deve ritenersi insufficiente al rag- giungimento dell'originario secondo scaglione corrispondente all'anzianità da 3 a 8 anni;
considerando inoltre il servizio singolarmente svolto in ciascuno degli anni precedenti al settembre 2010, è da escludere che lo stesso abbia mai avuto una durata di almeno 180 giorni utile alla maturazione dell'annualità di anzianità). In virtù della integrale valutazione del servizio pre ruolo alle ricorrenti va quindi riconosciuto il diritto solo il diritto all'inserimento nei rispettivi scaglioni retributivi secondo le anzianità rispet- tivamente maturate. Nei limiti della prescrizione quinquennale il convenuto va conse- CP_1 guentemente condannato al pagamento delle differenze retributive derivanti dal raggiungi-mento anticipato delle rispettive fasce retributive. I crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono produttivi di interessi come tutti i crediti pecuniari, ma, a differenza dei crediti dei lavoratori del settore privato non opera il principio di cui all'art- 429 comma III c.p.c, quando alla sommatoria della rivalutazione. Ciò per esplicita previsione della lege 724/1994, che ha superato il vaglio di costituzionalità, con riguardo ai dipendenti pub- blici (solo per i privati la norma è stata considerata incostituzionale con sentenza n. 459/2000.). In mancanza di prova del maggior danno di cui all'art. 1224 c. 2 c.c. i crediti maturati devono pertanto ritenersi maggiorati dei soli interessi legali dalla maturazione al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Va in ultimo rammentato che secondo l'orientamento della S.C. "In tema di spese giudiziali, va con- dannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso. (Nella specie, relativa a giudizio per omesso versamento dell'ICI in riferimento ad un'area destinata dal PRG a verde pubblico, anche attrezzato, in applicazione del suddetto principio, la parte è stata condannata al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità in misura doppia)" (Sez. 5, Sentenza n. 18057 del 14/09/2016 rv. 641110 - 01). Ebbene, la pervicacia con cui il rifiuta di adeguarsi CP_1 all'orientamento ormai consolidato della Corte di Giustizia e della orte di cassazione, costringendo così i singoli interessati alla introduzione del giudizio, consente di ravvisare i pre- supposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria nella misura equitativa di ulteriori € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. (aggiunto dall'art. 45, comma 12, della L. 18 giugno 2009, n. 69) da intendersi come vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario (Sez. 1, Sentenza n. 17902 del 30/07/2010 Rv. 615027 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 18057 del 14/09/2016 Rv. 641110 - 01).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti e ai fini Parte_1 Parte_1 della ricostruzione di carriera, all'integrale ricon n -ruolo maturate durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'Amministrazione convenuta, per pari a 8 anni, 4 mesi e 11 giorni e per a 7 anni e 8 mesi;
Parte_1 Parte_1
- per l'effetto dichiara il convenuto tenuto alla collocazione delle ricorrenti negli sca- CP_1 glioni corrispondenti à da ciascuna maturata alla data di proposizione del ricorso (11.08.2025) e lo condanna, nei limiti della prescrizione quinquennale alla corresponsione in loro favore, delle differenze maturate (a decorrere dal 11.08.2020) tra quanto spettante in virtù dell'anticipato raggiungimento del superiore scaglione retributivo e quanto effettivamente percepito, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna, infine, il al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.260,00 per com- CP_1 pensi professionali, . forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario delle parti ricorrenti;
- condanna altresì il ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. al Controparte_1 risarcimento del danno in favore di ciascuna ricorrente nella misura equitativa di € 1.000,00. Viterbo lì, 20 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1234/2025 L.P. Parte_1
[...] contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione del;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. REHO STEFANIA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto del MINISTERO ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 20/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 1234 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA (C.F. = Parte_1 C.F._1 (C.F. = ) Parte_1 C.F._2
e dall'a fiscale;
fax 06/88- C.F._3 937383, indirizzo di posta certificata – domicilio telematico) come da Email_1 procura autenticata su foglio separat duttivo, con studio in Roma, via Clelia 67/b RICORRENTE E
(C.F. = ) Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
[...] EN CE e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto , sito in CP_2
, via del Paradiso n.4, in quanto l'Avvocatura dello Stato ritiene di non diretta- CP_2 mente la trattazione della causa, alla quale procederà questa Amministrazione RESISTENTE OGGETTO: ricostruzione di carriera e differenze retributive. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 11.8.2025 e hanno adito questo Parte_1 Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo di essere dipendenti del
[...]
a tempo indeterminato, in qualità di docenti, a decorrere, la Controparte_1 settembre 2019 e la seconda dal settembre 2022; di aver svolto servizi pre-ruolo in scuole statali provenienti da in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato a partire la prima dall'a.s. 2006/07 e la seconda dal 2021/13; che, ai fini dell'anzianità di servizio nel ruolo statale acquisita, l'Amministrazione aveva riconosciuto solo parzialmente i servizi pre-ruolo espletati e non aveva mai proceduto all'esatta ricostruzione di carriera delle ricorrenti, con computo dell'intero servizio pre-ruolo; che ciò aveva determinato le decurtazioni dell'anzianità in violazione del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE (parzialmente attuata nell'or- dinamento interno con il D.Lgs. n. 368 del 2001). Previa disapplicazione dell'art. 569 del citato T.U. sulla scuola (D. Lgs 297/94, per contrarietà con la Direttiva Comunitaria 1999/70/CE in materia di contratti a tempo determinato, hanno quindi rivendicato il diritto all'integrale ricono- scimento della carriera scolastica e al corretto inquadramento nel tempo nei corrispondenti sca- glioni retributivi, ivi compreso (per la ricorrente il raggiungimento del secondo scaglione Pt_1
(3-9 anni) di cui alle tabelle precedenti al CCNL 2011; hanno conseguentemente rivendicato il diritto alle connesse differenze retributive derivanti dall'anticipato raggiungimento di ciascuno scaglione ed in subordine il diritto alla conservazione “ad personam” del maggior valore stipen- diale già in godimento ai sensi dell'art. 2 del CCNL 4.8.2011. Tanto premesso hanno concluso chiedendo che "accertata la natura discriminatoria e comunque ingiusta della ricostruzione della carriera di parte ricorrente, come effettuata con decreti in atti, disapplicare l'art. 569 (in combinato con l'art. 66 del CCNL) del D. Lgs 297/1994 in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, condannare il in persona del Ministro pro tempore, a rideterminare la ricostruzione Controparte_1 della carriera di parte ricorrente, valorizzando l'integrale periodo di servizio prestato dalla stessa con i contratti a tempo determinato prima della immissione in ruolo ed attribuendo ad esso, pertanto, con decorrenza ex tunc il corretto ed esatto grado di anzianità dovuta ai fini economici e giuridici quantomeno come in atti indicato, nonché a corrispondere le relative differenze retributive con interessi di legge (INTERRUZIONE DI PRESCRI- ZIONE 28/6/2022 per;
in ogni caso, in accoglimento dell'ulteriore domanda, accertare il diritto di Pt_1 parte ricorrente a percepire a el CCNL 2011 “ad personam” il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale 3 fino al conseguimento della fascia retributiva 9 laddove maggiori a quanto versato, e per l'effetto, condannare il in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere in favore di parte Controparte_1 ricorrente le relative differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto previsto nella corrispettiva fascia stipen- diale 3, oltre interessi di legge”. Il si è costituito eccependo l'infondatezza delle domande e chiedendo il rigetto del ri- CP_1 c La causa, istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con moti- vazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è fondato.
La questione è stata affrontata dalla C.G.E con riguardo alla posizione dei docenti. Per costoro si è sostenuto che l'art. 485 del d.lgs. n. 279/94 (a mente del quale "il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo") e per il personale ATA l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici.
2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è ricono- sciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”) - fosse in contrasto con la normativa comuni- taria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo inde- terminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo deter- minato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
che inoltre i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Orbene, la clausola in esame è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale ha chiarito che:
- la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del di- ritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 AD TA); Persona_1
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costi- tuiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse pos- sono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
- a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma gene- rale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). Ciò premesso, A) sulla ricostruzione della carriera per il personale docente. In realtà la ricostruzione della carriera dei docenti prevista dall'ordinamento interno presenta sia svantaggi che vantaggi rispetto ad una valutazione dell'anzianità che tenga conto di tutto il servizio effettivamente prestato. Da un lato, infatti, non è riconosciuto integralmente il pre-ruolo, dall'al- tro si opera una fictio iuris, considerando come anno scolastico completo il servizio prestato per almeno 180 giorni (cfr. art. 11, comma 14, l. n.124/1999 secondo il quale “il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”). Inoltre, nell'ambito di un bilanciamento discrezionale degli interessi in gioco, sono previste ulteriori norme di favore, come la valutazione del servizio militare, di servizi svolti alle dipendenze di altre p.a., di alcuni altri soggetti, etc. Va anche rammentato che, ferma legittimità dei contratti a termine che non sono in discussione e l'insussistenza di un unico ininterrotto periodo lavorativo, (essendo comunque inibita anche in ipotesi nel pubblico impiego la conversione di un rapporto a tempo determinato in uno a tempo indeterminato), nessuna norma statale impone al datore di lavoro di riconoscere l'anzianità ma- turata dal dipendente in esecuzione di pregressi rapporti a termine che abbiano cessato di pro- durre i loro effetti;
sicché l'assunzione a tempo indeterminato determina l'instaurarsi di un rap- porto di impiego del tutto nuovo. Mentre il datore di lavoro privato può a sua discrezione indivi- duare una anzianità convenzionale diversa da quella determinata dalla data di assunzione, il datore pubblico è chiamato a riconoscere l'anzianità pregressa nei limiti fissati dal legislatore. Alla luce delle considerazioni che precedono deve allora ritenersi che a priori e in astratto, non sia possibile stabilire se il sistema di determinazione dell'anzianità sia più o meno favorevole ed abbia dunque carattere discriminatorio nel senso prospettato dalla Corte di Giustizia: soltanto ex post, considerando la singola posizione, le peculiarità e tutte le variabili che possono presentarsi nel caso concreto, può stabilirsi quale sia il trattamento più favorevole. Ad esempio per un do- cente che abbia effettuato il servizio militare e/o abbia lavorato in precedenza in scuole materne comunali e/o abbia stipulato diversi contratti a termine a partire dal 1 febbraio fino al termine dell'attività didattica, potrebbe essere senz'altro più favorevole la ricostruzione di carriera mini- steriale. Ritiene tuttavia questo Tribunale che non sia corretto verificare la disparità di trattamento scen- dendo sul terreno della contingente valutazione del singolo caso, con conseguente disapplicazione della disciplina legale e contrattuale al ricorrere di determinate casuali condizioni e non di altre. Infatti, un conto è rimediare alla totale omessa considerazione dei servizi a tempo determinato prima della immissione in ruolo, un altro è ritenere ingiustificato un trattamento differenziato previsto nell'ambito di un complesso ed discrezionale contemperamento degli interessi. Le valutazioni discrezionali del legislatore, qualora non siano manifestamente arbitrarie ed irra- gionevoli, non paiono sindacabili dal giudice. Ciò per quanto riguarda l'ordinamento interno. Quanto alla lamentata violazione della normativa europea, così come interpretata dalla Corte di Lussemburgo, la sentenza della CGUE del 18 ottobre 2012 resa nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11) ha stabilito, tra l'altro: “La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpre- tata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra. Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto o di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere”. Viene anche preci- sato nei punti 48 e 49 che il divieto di trattamento deteriore per il personale assunto con contratto a tempo determinato stabilito dalla direttiva vale soltanto in ipotesi di funzioni corrispondenti e non si estende all'ipotesi di svolgimento di funzioni diverse. Sennonché, come si è già accennato, la normativa italiana non disconosce completamente l'anzia- nità maturata dai lavoratori precari della scuola e prevede la valorizzazione di periodi in cui sono stati svolti servizi diversi, anche in favore di datori di lavoro diversi. Infatti ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 370/1970, dell'art.4, comma 13, D.P.R. n. 399/1988 e poi dell'art. dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, tuttora vigente, il servizio prestato presso le scuole statali e pareg- giate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. Inoltre al momento dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato il lavoratore può chie- dere che vengano valutate, ai fini dell'anzianità, una serie di attività pregresse, con funzioni diverse e/o con un diverso datore di lavoro: per i docenti, i servizi (di ruolo e non di ruolo) prestati presso scuole anche di diverso ordine, anche in attività di sostegno e anche come insegnanti di religione;
i servizi prestati presso talune scuole private e scuole comunali ed il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università; i servizi prestati in qualità di docente ed educatore;
sia per i docenti che per gli ATA, il periodo di servizio militare di leva ed il servizio civile sostitutivo di quello di leva. Inoltre sono previste ipotesi di supervalutazione del servizio, come nel caso dei servizi prestati presso le scuole estere o nelle istituzioni di istruzione straniere con incarico conferito dal Mini- stero Affari Esteri. Infine costituisce, in buona sostanza, una supervalutazione anche la fictio iuris di cui al precitato art. 11 comma 14, legge n. 124/99, secondo la quale si considera prestato per l'intero anno sco- lastico il servizio superiore a 180 giorni oppure prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. Pertanto, considerate la valutabilità in misura non simbolica dei periodi lavorati a tempo determi- nato alle dipendenze del con le stesse funzioni e dei servizi svolti alle dipendenze di altro CP_3 datore di lavoro e/o con nzioni, nonché l'assenza di un trattamento meno favorevole per il solo fatto di aver lavorato con contratto a tempo determinato, ed, ancora, l'impossibilità, a priori, di individuare la disciplina statale come in ogni caso più sfavorevole rispetto alla valorizza- zione di tutti i giorni effettivamente lavorati nell'ambito di servizi comparabili, si ritiene doversi concludere per l'infondatezza della censura di discriminatorietà della disciplina relativa alla rico- struzione della carriera. I suddetti principi sono stati di recente recepiti anche dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza 20 settembre 2018 –C-466/17- MO / Provincia Autonoma di Trento. Con tale pro- nuncia la Corte ha infatti chiarito al punto 33, che “il fatto di non aver vinto un concorso amministrativo non può implicare che la ricorrente nel procedimento principale, al momento della sua assunzione a tempo indeter- minato, non si trovasse in una situazione comparabile a quella di dipendenti pubblici di ruolo, dato che i requisiti stabiliti dalla procedura nazionale di assunzione per titoli mirano appunto a consentire l'immissione in ruolo nella pubblica amministrazione di lavoratori a tempo determinato con un'esperienza professionale che permette di ritenere che la loro situazione possa essere assimilata a quella dei dipendenti pubblici di ruolo”. Sotto tale profilo, al punto 34, ha inoltre rilevato come “l'ipotesi secondo cui la qualità delle prestazioni dei docenti neo-assunti a tempo determinato sarebbe inferiore a quella dei vincitori di concorso non appare conciliabile con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'at- tività professionale dei docenti a tempo determinato"; nel contempo, però la ha evidenziato – al CP_4 punto 47 e segg. - come alcuni obiettivi invocati dal governo italiano enti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pub- blici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere conside- rati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (" …gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, Valenza e a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62)"). Rileva la Corte, al punto 49, come risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'espe- rienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il Go- verno Italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità com- plete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro (: "… la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del «pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto 2, dell'accordo quadro. 50. Inoltre, si deve constatare che la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso e il rischio di svalutazione di tale qualifica professionale non impone necessariamente di escludere una parte dell'anzianità maturata a titolo di contratti di lavoro a tempo determinato. Tuttavia, giustifi- cazioni di questo genere possono, in determinate circostanze, essere considerate rispondenti a un obiettivo legittimo
…"). Proprio sulla scorta di tali argomentazioni addotte dal governo italiano, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso, dichiarando che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere inter- pretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una ca- tegoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo deter- minato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi ("Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'am- bito di contratti di lavoro a tempo determinato solo nella misura dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante con- corso)". Sull'argomento si è di seguito pronunciata la S.C. con sent. 31149/2019 del 28.11.2019 affer- mando i seguenti principi di diritto: "a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applica- zione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente compa- rabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le inter- ruzioni fra un rapporto e l'altro, né potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489; c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato. In motivazione, con riguardo alla determinazione del servizio da valutare ai fini dell'anzianità, la Corte ha altresì precisato che "un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485 d.lgs. n. 297/1994, perché solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato ( congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere consi- derati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, né, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia.
9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perché l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. … Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perché la disapplicazione non può essere par- ziale né può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovarsi l'assunto a tempo indeterminato comparabile". Sulla scorta di tali principi e in mancanza di elementi dai quali desumere lo svolgimento di servizio per periodi ulteriori rispetto a quelli risultanti dai singoli contratti, quello computabile ai fini dell'anzianità preruolo dovrà essere quantificato identificato quanto alla ricorrente in 8 anni, 4 mesi e 11 giorni (anziché 6 anni e 8 mesi determi- Parte_1 nati dall'amministrazi quanto alla ricorrente in 7 anni e 8 mesi (anziché 1 anni e 12 giorni come calcolati Parte_1 dall'amministrazione) La domanda di integrale valutazione del servizio pre ruolo può quindi essere accolta in applica- zione dei principi individuati dalla Corte di Cassazione, con una ricostruzione più vantaggiosa rispetto a quella operata dall'amministrazione.
INSERIMENTO NELLA FASCIA STIPENDIALE La domanda è fondata. La questione è stata affrontata da tempo dalla S.C. con sentenza n. 22558/2016 con la quale è stata affermato il seguente principio di diritto: "La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla an- zianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. L'art. 53 della legge n. 312 dell'11 luglio 1980, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, ex artt. 69, comma 1, e 71 d.lgs n. 165 del 2001, dal CCNL 4.8.1995 e dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”. Quanto alla prima statuizione in motivazione la Corte ha rammentato che "La clausola 4 dell'Ac- cordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico ( Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 sulla spettanza dei per- messi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizio- nato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C- 307/05, Del 8.9.2011, causa C-177/10 AD TA); Persona_1
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva ( Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)". Quanto alla progressione stipendiale da riconoscere al personale della scuola assunto a tempo determinato disciplina ha invece rammentato che "… il CCNL 1994/1997 ha affermato la perdurante vigenza del solo 6° comma dell'art. 53, relativo ai docenti di religione, e non poteva essere diversamente giacché, … le restanti parti della disposizione erano finalizzate a dettare la disciplina del rapporto con la categoria degli assunti non di ruolo a tempo indeterminato, soppressa dalle leggi 392/1981 e 270/1982, con le quali era stato previsto che le vacanze di organico sarebbero state coperte unicamente con supplenze annuali conferite dal Provveditore agli Studi, non ricomprese nella previsione del richiamato art. 53. 3.5 - A conclusioni non dissimili si perviene esaminando il contenuto dei contratti collettivi successivi. Il CCNL 26.5.1999 per il quadriennio 1998/2001 ha ribadito il sistema del trattamento economico differen- ziato per posizioni stipendiali (Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata tabella E, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione) attribuite sulla base del servizio prestato e secondo la seguente sequenza indicata nella tabella E: 0/2; 3/8; 9/14; 15/20; 21/27; 28/34; 35 ed oltre. È rimasta, inoltre, immutata la disciplina del trattamento economico del personale assunto a tempo determinato, sempre commisurato alla posizione iniziale prevista per la corrispondente qualifica dei dipendenti legati alla am- ministrazione da contratto a tempo indeterminato. Anche il C.C.N.L. 1998/2001, che non contiene alcun richiamo espresso all'art. 53 della legge 312/1980, stabilisce all'art. 48 che “le norme legislative, amministrative o contrattuali non esplicitamente abrogate o disap- plicate dal presente CCNL, restano in vigore in quanto compatibili”, sicché, sulla base della disposizione di salvaguardia, solo il comma 6 ha continuato a spiegare effetti, essendo per il resto la normativa inapplicabile alle diverse categorie di personale e, comunque, non compatibile con la struttura della retribuzione, così come disciplinata dal contratto. 3.6 - Nessuna significativa modificazione è stata apportata dal C.C.N.L. 24 luglio 2003 per il quadriennio 2002/2005 che ha ribadito la struttura della retribuzione fondata sulle posizioni stipendiali e, all'art. 142, ha richiamato fra le norme non disapplicate l'art. 53 della legge n. 312 del 1980, ma solo limitatamente ai docenti di religione, come reso evidente dall'inciso posto tra parentesi al punto 5 della lettera f. Detto inciso è, poi, scomparso nell'art. 146 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 per il quadriennio 2006/2009, che nuovamente ha inserito tra le norme non disapplicate l' art. 53, questa volta, però, richiamato nella sua interezza. Peraltro l'omesso richiamo ai soli docenti di religione risulta privo di rilievo se si considera il complesso iter normativo e contrattuale sopra sinteticamente riassunto, giacché, come si è più volte detto, già al momento della contrattualiz- zazione del rapporto del personale della scuola la norma non disapplicata spiegava effetti solo per i docenti di religione, sicché la stessa, attraverso il meccanismo della non disapplicazione, non avrebbe mai potuto andare a disciplinare situazioni estranee alla sua originaria formulazione. 3.7 – Infine sulla progressione economica del personale a tempo indeterminato del comparto scuola, legata alla anzianità di servizio, le parti collettive sono nuovamente intervenute con il CCNL 4 agosto 2011, finalizzato a garantire la sostenibilità economica e finanziaria del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo ed ATA stabilito, per il triennio 2011/2013, dall'art. 9, comma 17 del d.l. n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106. L'art. 2 del contratto ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali, modificandone la sequenza, ed accorpando nella prima fascia la anzianità di servizio 0/8. È evidente la assoluta incompatibilità fra detto sistema e scatti biennali, che finirebbero per assicurare all'assunto a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, trattamento che non può certo trovare giustificazione nella clausola 4 dell'Ac- cordo quadro.". Va anche aggiunto che ai sensi dell'art. 2 del CCNL 4.8.2011 "… 2. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al consegui- mento della fascia retributiva “9-14 anni”.
3. Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipen- diale “3-8 anni”, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”. Alla luce dei suesposti criteri va dunque riconosciuto in linea di principio in favore della ricor- rente, il diritto alla stessa progressione stipendiale riconosciuta ai docenti di ruolo, fermo restando che il riconoscimento del credito presuppone la maturazione della progressione stipendiale in epoca antecedente alla emanazione del CCNL 2011 (avendo quest'ultimo rimodulato i relativi scaglioni, estendendo il primo ad otto anni in luogo dei due originariamente previsti), e che, in presenza di supplenze temporanee o su organico di fatto, l'annualità lavorativa utile alla matura- zione della progressione deve essere determinata in conformità con quanto previsto dal comma 14 dell'art. 11 della L. n. 124/1999 (“il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974 – 1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrot- tamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”). Nella specie le ricorrenti hanno fornito prova dello svolgimento dell'attività di insegna- mento in virtù di plurimi contratti a TD stipulati dalla ricorrente negli aa.ss. dal 2006/07 fino all'inserimento in ruolo (set- Parte_1 tembre 2019); dalla ricorrente negli aa.ss. dal 2012/13 fino all'inserimento in ruolo (set- Parte_1 tembre 2022); Deve tuttavia escludersi che prima della entrata in vigore del CCNL 2011 (1/9/2010) co- storo avessero maturato il diritto alla progressione alla seconda fascia stipendiale (alla suddetta data la aveva svolto servizio effettivo per soli 15 mesi e 20 giorni, che Pt_1 applicando il criterio della effettiva durata del servizio, deve ritenersi insufficiente al rag- giungimento dell'originario secondo scaglione corrispondente all'anzianità da 3 a 8 anni;
considerando inoltre il servizio singolarmente svolto in ciascuno degli anni precedenti al settembre 2010, è da escludere che lo stesso abbia mai avuto una durata di almeno 180 giorni utile alla maturazione dell'annualità di anzianità). In virtù della integrale valutazione del servizio pre ruolo alle ricorrenti va quindi riconosciuto il diritto solo il diritto all'inserimento nei rispettivi scaglioni retributivi secondo le anzianità rispet- tivamente maturate. Nei limiti della prescrizione quinquennale il convenuto va conse- CP_1 guentemente condannato al pagamento delle differenze retributive derivanti dal raggiungi-mento anticipato delle rispettive fasce retributive. I crediti di lavoro dei pubblici dipendenti sono produttivi di interessi come tutti i crediti pecuniari, ma, a differenza dei crediti dei lavoratori del settore privato non opera il principio di cui all'art- 429 comma III c.p.c, quando alla sommatoria della rivalutazione. Ciò per esplicita previsione della lege 724/1994, che ha superato il vaglio di costituzionalità, con riguardo ai dipendenti pub- blici (solo per i privati la norma è stata considerata incostituzionale con sentenza n. 459/2000.). In mancanza di prova del maggior danno di cui all'art. 1224 c. 2 c.c. i crediti maturati devono pertanto ritenersi maggiorati dei soli interessi legali dalla maturazione al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Va in ultimo rammentato che secondo l'orientamento della S.C. "In tema di spese giudiziali, va con- dannata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., aggiunto dalla legge n. 69 del 2009, la parte che non abbia adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione e comunque abbia agito senza aver compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità la giurisprudenza consolidata ed avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso. (Nella specie, relativa a giudizio per omesso versamento dell'ICI in riferimento ad un'area destinata dal PRG a verde pubblico, anche attrezzato, in applicazione del suddetto principio, la parte è stata condannata al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità in misura doppia)" (Sez. 5, Sentenza n. 18057 del 14/09/2016 rv. 641110 - 01). Ebbene, la pervicacia con cui il rifiuta di adeguarsi CP_1 all'orientamento ormai consolidato della Corte di Giustizia e della orte di cassazione, costringendo così i singoli interessati alla introduzione del giudizio, consente di ravvisare i pre- supposti per la condanna al risarcimento del danno per lite temeraria nella misura equitativa di ulteriori € 1.000,00 ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. (aggiunto dall'art. 45, comma 12, della L. 18 giugno 2009, n. 69) da intendersi come vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario (Sez. 1, Sentenza n. 17902 del 30/07/2010 Rv. 615027 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 18057 del 14/09/2016 Rv. 641110 - 01).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti e ai fini Parte_1 Parte_1 della ricostruzione di carriera, all'integrale ricon n -ruolo maturate durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l'Amministrazione convenuta, per pari a 8 anni, 4 mesi e 11 giorni e per a 7 anni e 8 mesi;
Parte_1 Parte_1
- per l'effetto dichiara il convenuto tenuto alla collocazione delle ricorrenti negli sca- CP_1 glioni corrispondenti à da ciascuna maturata alla data di proposizione del ricorso (11.08.2025) e lo condanna, nei limiti della prescrizione quinquennale alla corresponsione in loro favore, delle differenze maturate (a decorrere dal 11.08.2020) tra quanto spettante in virtù dell'anticipato raggiungimento del superiore scaglione retributivo e quanto effettivamente percepito, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo;
- condanna, infine, il al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.260,00 per com- CP_1 pensi professionali, . forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario delle parti ricorrenti;
- condanna altresì il ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. al Controparte_1 risarcimento del danno in favore di ciascuna ricorrente nella misura equitativa di € 1.000,00. Viterbo lì, 20 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO