Sentenza 28 aprile 2016
Massime • 1
In tema di reati tributari, l'intervenuta abrogazione, ad opera del D.Lgs. n. 158 del 2015, dell'art. 1 comma 143, l. 24 dicembre 2007, n. 244, che disponeva la confisca dei beni che costituiscono il profitto od il prezzo del reato ovvero, quando la stessa non è possibile, la confisca per equivalente, non determina il venir meno delle misure ablatorie disposte sulla base della suddetta norma, atteso che il nuovo art. 12 bis D.Lgs. n. 74 del 2000, introdotto dallo stesso D.Lgs. n. 158 del 2015, riproduce il contenuto della disposizione abrogata e si pone in continuità con la stessa. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato il sequestro di denaro depositato su conto corrente disposto nei confronti di persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante nell'interesse della stessa, ai fini della confisca diretta, in quanto profitto del reato, rilevando che la nuova norma riproduce il contenuto della precedente sul punto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/04/2016, n. 23737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23737 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2016 |
Testo completo
23737 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 155 Aldo Fiale - Presidente - -CC 28/04/2016 Oronzo De Masi - Relatore - R.G.N. 3388/2016 Mauro Mocci Luca Ramacci Andrea Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ECOLOGIA AMBIENTE s.r.l. nel procedimento a carico di BU EL, nato a [...] il [...] BU IA, nato ad [...] il [...] avverso la ordinanza del 29/12/2015 del Tribunale di Como visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi;
lette le richieste di Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Como, con ordinanza del 29/12/2015, rigettava la richiesta di riesame formulata nell'interesse della società ECOLOGIA AMBIENTE, amministrata da BU EL e BU IA indagati per il reato di cui agli artt. 81 cpv c.p. e 2, D.Lgs. n. 74 del - 2000, per avere indicato nelle dichiarazioni per le imposte sui redditi e per l'IVA, presentate dal 2007 al 2012, elementi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti avverso il - decreto del 18/11/2015 con cui il GIP presso il Tribunale di Como aveva disposto il sequestro preventivo delle somme presenti sul conto corrente n. 15960, intestato alla società, presso l'Agenzia n. 2 di Como del Credito Valtellinese, fino alla concorrenza di euro 231.800,00. Ricorre la predetta società per la cassazione dell'ordinanza, a mezzo difensore di fiducia, denunciando i motivi di seguito enunciati: 1) Violazione dell'art. 606, c.1, lett. b), c.p.p., in relazione all'art. 125, n. 3, c.p.p., per non avere il GIP del Tribunale di Como indicato nel provvedimento cautelare l'articolo del codice penale fondante l'emissione del sequestro e per avere ritenuto il Tribunale, in sede di giudizio di riesame, irrilevante tale circostanza ai fini della validità della misura adottata. 2) Erronea applicazione dell'art. 321, n. 2 bis, c.p.p., nonostante l'intervenuta abrogazione dell'art. 1, comma 143, L. n. 244 del 2007, ad opera dell'art. 14, 1 b), D. Lgs. n. 158 del 2015, per avere il Tribunale di Como ritenuto trattarsi di sequestro del profitto del reato tributario, oggetto di contestazione provvisoria, e ciò nonostante ritenuto validamente emessa una misura cautelare speciale applicabile soltanto ad altre ipotesi di reato. 3) Violazione dell'art. 321, n.1, c.p.p., per insufficienza del nesso pertinenziale e del periculum in mora, nonchè dell'art. 321, n.2, c.p.p., per insussistenza di elementi giustificativi dell'esercizio del potere discrezionale del GIP, determinanti in ogni caso la mancanza dei presupposti di legge e l'annullamento del decreto di sequestro. 4) Violazione dell'art. 321, c.p.p. e degli artt. 2 e 12 bis D. Lgv. N. 74 del 2000, per insussistenza del fumus commissionis e per assoluta mancanza di motivazione circa la natura del "profitto" di cui alla somma di euro 231.800,00 avendo il Tribunale di Como valutato solo la c.n.r. dell'Agenzia delle Entrate e non anche gli elementi a discolpa forniti dagli indagati, diretti a dimostrare l'effettività dei rapporti in essere con la società Sirio Promotion e, quindi, la insussistenza di indizi di commissione del reato tributario. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Quanto ai primi due motivi di doglianza, che possono essere scrutinati congiuntamente, va osservato che, secondo l' insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 10561/2014, Gubert), la confisca diretta (o confisca di proprietà), prevista dall'art. 240 c.p. come misura facoltativa e resa obbligatoria per alcuni reati dall'art. 322 ter c.p., ha per 2 oggetto il profitto del reato, vale a dire l'utilità economica direttamente o indirettamente conseguita con la commissione dei reato. La confisca per equivalente (o confisca di valore), invece, ha per oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto del reato ed è destinata ad operare nei casi in cui la confisca diretta non sia possibile. Nella nozione di profitto che consente la confisca diretta non rientrano solo i beni appresi per effetto diretto e immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità comunque ottenuta dal reato, anche in via indiretta o mediata (ad esempio i beni acquistati con il denaro ricavato dall'attività illecita oppure l'utile derivane dall'investimento del denaro di provenienza criminosa). L'art. 1 co. 143 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha esteso ai delitti tributari di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, le disposizioni di cui all'art. 322 ter c.p., norma che rende obbligatoria per alcuni reati contro la pubblica amministrazione la confisca del prezzo o profitto del reato e che introduce la possibilità di procedere alla confisca per equivalente nel caso in cui tale prezzo o profitto non sia facilmente aggredibile. Pertanto, nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per uno dei delitti tributari previsti dagli articoli sopra richiamati, «è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato≫ (confisca diretta); quando ciò non è possibile, avrà luogo «la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto»> (confisca per equivalente). A seguito dell'abrogazione di tale norma ad opera del d.lgs. n. 158/2015, l'art. 10 del predetto decreto legislativo ha contestualmente introdotto il nuovo art. 12 bis del d.lgs. n. 74/2000, riproducendo cosi la disposizione contenuta nell'art. 1 co. 143 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008). La nuova norma dispone, infatti, che "nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Consegue, pertanto, che la confisca diretta del profitto di reato è possibile anche nei confronti di una persona giuridica per le violazioni fiscali commesse dal legale rappresentante o da altro organo della persona giuridica nell'interesse della società, quando il profitto o i beni direttamente riconducibili a tale profitto siano rimasti nella disponibilità della persona giuridica medesima. Si deve, invece, escludere la possibilità di procedere a confisca per equivalente di beni della persona giuridica per reati tributari commessi dal legale rappresentante, salva l'ipotesi in cui la 3 persona giuridica stessa sia in concreto priva di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso cui l'amministratore agisce come effettivo titolare. Ciò detto, del tutto corretta appare l'affermazione del Tribunale del Riesame secondo cui l'intervenuta abrogazione dell'art. 1 co. 143 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), non determina il venir meno della misura ablatoria per il reato in contestazione atteso che il nuovo art. 12 bis del d.lgs. n. 74/2000, riproduce per quanto qui - interessa il contenuto della disposizione abrogata, mentre il richiamo contenuto del decreto - di sequestro in data 18/11/2015 del GIP presso il Tribunale di Como al profitto del reato tributario, ed alla motivazione posta alla base dell'analogo provvedimento emesso il 25/2/2011 nei confronti di AB IA subentrato nella posizione di legale rappresentante della - società ECOLOGIA AMBIENTE a AB EL elidono ogni residuo profilo di incertezza in ordine alla riconducibilità della misura alla figura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di beni, e altre utilità ottenute della commissione del reato da parte del legale rappresentante, rimasti nella disponibilità della persona giuridica, non potendosi considerate l'ente una persona estranea al reato (così, Sez. 3, n. 38798 del 16/9/2015, Tagliabue G., non massimata, che ha esaminato anche i profili concernenti la prescrizione del reato ed alla quale si rinvia). Del resto, secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, in tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche nella forma per equivalente, è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può, dunque, consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario (Sez. U, n. 38343, n. 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261117, Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255036, Sez. 3, n. 11836 del 04/07/2012, Bardazzi, Rv. 254737, Sez. 5, n. 1843 del 10/11/2011, Mazzieri, Rv. 253480). Ed anche il bene acquisito in modo diretto con il reinvestimento delle somme non versate all'Erario va ascritto alla categoria del "profitto" del reato (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert;
Sez. 6, n. 11918 del 14/11/2013, Rossi, Rv. 262613, Sez. 6, n. 4114 del 21/10/1994, Giacalone, Rv. 200855, Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, Miragliotta, Rv. 238700). Né va sottaciuto, trattandosi nell'ipotesi qui esaminata di sequestro di una somma di denaro, che secondo una recente pronuncia di questa Suprema Corte qualora prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme di cui il soggetto abbia comunque la disponibilità deve essere qualificata come confisca diretta;
in tal caso, tenuto conto della particolare natura del bene, non occorre la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della confisca e il reato» (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci). Non miglior sorte merita il terzo motivo di doglianza, atteso che il Tribunale del Riesame ha evidenziato, quanto al fumus delicti, che "dalla lettura della comunicazione della notizia di reato e del processo verbale di contestazione in atti emergono effettivamente la palese 4 sproporzione tra l'importo delle sponsorizzazioni (che si sono protratte per un quinquennio per un importo complessivo di quasi euro 500.000) ed il ridotto ritorno di immagine e le esigenze pubblicitarie proprie di una società come quella in esame;
l'assoluta genericità delle prestazioni indicate nelle fatture in contestazione;
gli elementi evidenziati dalla Agenzia delle Entrate a comprova del ruolo di cartiera della società emittente le fatture" ovvero la SIRIO PROMOZIONI S.R.L. della quale la società ECOLOGIA AMBIENTE risultava essere cliente. E' appena il caso di ricordare che il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è previsto dall'art. 325 c.p.p., comma 1, solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli errori in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali, da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (giudice (Sez. U., n. 25932 del 26/6/2008, Ivanov, Rv. 23969, Sez. 6 n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893, in precedenza, Sez. U, n. 5876 del 13/2/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710), ed è stato anche precisato che mentre rientra nel sindacato di legittimità la mancanza di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, non vi rientra la sua eventuale illogicità manifesta. Il Tribunale del Riesame ha verificato la sussistenza dei presupposti della misura cautelare reale valutando tutte le risultanze processuali e rilevando che rispetto alla astratta configurabilità del reato di cui alla contestazione provvisoria, com'è agevolmente ricavabile dalla documentazione della Agenzia delle Entrate, le deduzioni ed allegazioni difensive, in tesi idonee ad ridimensionare la portata dell'inadempimento delle obbligazioni tributarie, sono non di immediata lettura ed alquanto generiche. Si tratta di conclusioni perfettamente in linea con l'orientamento di questa Corte secondo cui, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000) sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia in quella di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nel caso di sovrafatturazione "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale (Sez. 3, n. 28352 del 21/05/2013, dep. 01/07/2013, Rv. 256675). Quanto all'ultimo motivo di doglianza, nell'impugnata ordinanza si richiama la nozione di profitto della quale si già detto per cui è qui sufficiente rilevare la correttezza del ragionamento che lo ricollega al risparmio di spesa derivante dal mancato pagamento del tributo nel caso di specie quantificato, quanto all'IVA, "facendo riferimento all'aliquota del 20% dell'importo complessivo delle false fatturazioni portato indebitamente in detrazione e, quanto all'IRES, all'aliquota (27,5) prevista per legge sulla maggiore imposta constatata". 5 A norma dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Oronzo De Masi Aero Pale DEPOSITATA IN CANCELLERIA L - 8 GIU 2016 IL CANC Luana Mariani 9