Sentenza 30 settembre 2005
Massime • 1
L'inutilizzabilità delle intercettazioni nel giudizio di cognizione non preclude la loro utilizzabilità nel processo di prevenzione, se non in presenza di vizi tali da determinarne una patologica inutilizzabilità, come accade ad esempio quando siano violate le regole indicate dall'art. 15 Cost.; in ogni altro caso, i risultati delle intercettazioni inutilizzabili possono essere acquisiti e valutati nel processo di prevenzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'utilizzabilità nel processo di prevenzione di intercettazioni "ambientali" dichiarate inutilizzabili nel giudizio di cognizione per vizio della motivazione - ritenuta meramente apparente - sull'indisponibilità degli impianti esterni, osservando che il vizio riguardava una regola interna al giudizio penale, priva di effetti sulle regole probatorie del processo di prevenzione).
Commentari • 4
- 1. Mago guaritore evade il fisco: legittima misura di prevenzione (Cass. 12683/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 marzo 2022
La caratteristica fondamentale della confisca di prevenzione è che è comminata anche ed indipendentemente dalla commissione di un singolo reato da parte del proposto: quello che, infatti, la legge intende colpire è, come si è detto, l'accumulo di ricchezze illegali che inquinano il circuito economico tant'è che tale sanzione, con il decreto legislativo citato, è stata allargata a qualsiasi tipo di pericolosità (cosiddetta generica, in contrapposizione a quella specifica prima prevista dalla previgente legislazione che la limitava solo a soggetti dediti a determinati reati). È stato, infatti, ritenuto dalla Corte Costituzionale che il sacrificio dei diritti, costituzionalmente tutelati, …
Leggi di più… - 2. Le misure di prevenzione patrimoniale nei confronti di evasori fiscali socialmente pericolosiEnzo Quaranta · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 2 luglio 2017
- 3. Intercettazioni, illegittimità, utilizzabilità, procedimento di prevenzioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2007
- 4. Procedimento di prevenzione: no alle intercettazioni dichiarate inutilizzabiliAccesso limitatoNicola Virdis · https://www.altalex.com/ · 11 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2005, n. 39953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39953 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Presidente - del 30/09/2005
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 1552
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 20230/2004
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC NI, nato a [...] il [...];
contro il decreto del 5 aprile 2004 emesso dalla Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, il decreto denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 4 giugno 2003 il Tribunale di Palermo applicava nei confronti di NI NI la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, per la durata di due anni e gli imponeva il versamento di una cauzione di mille euro.
Sulla impugnazione del proposto la Corte d'appello di Palermo, con il decreto in epigrafe, confermava la misura di prevenzione, anche con riferimento alla durata, ma con una diversa motivazione, che escludeva il giudizio di pericolosità sociale "qualificata", ritenendo che a carico del NI sussistessero sufficienti indizi di appartenenza alla criminalità comune, ma non anche ad un sodalizio di tipo mafioso.
Contro il decreto ha proposto ricorso per Cassazione il NI, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p.. In particolare, si sostiene che la decisione dei giudici di merito sia basata su acquisizioni inutilizzabili, in quanto provenienti da intercettazioni ambientali disposte in un procedimento penale a carico dello stesso imputato e in quel procedimento ritenute illegittime.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare infondato.
L'unico motivo proposto impone di verificare l'eventuale esistenza di un limite di utilizzabilità nel processo di prevenzione dei risultati delle intercettazioni disposte nel processo penale. La stessa questione era stata dedotta dalla difesa dinanzi al giudice d'appello, che aveva respinto l'eccezione, ritenendo che la inutilizzabilità affermata nel processo di merito non può spiegare effetto vincolante nell'autonomo giudizio di prevenzione, nel quale vige l'opposta regola della piena utilizzabilità di qualsiasi elemento indiziario, purché certo e idoneo a giustificare il convincimento, ampiamente discrezionale, in ordine alla pericolosità sociale del proposto. Si tratta di un principio affermato da alcune sentenze della Corte di Cassazione, anche in tema di intercettazioni, ma che è stato enunciato in relazione a fattispecie diverse. In particolare, le decisioni cui sembra far riferimento la sentenza impugnata riguardano casi in cui intercettazioni, legittimamente disposte nel processo penale, sono state utilizzate come elemento di prova nel procedimento di prevenzione ed in questi casi è stata ritenuta inapplicabile nel giudizio di prevenzione la disposizione di cui all'art. 270 comma 1 c.p.p. diretta a limitare la utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in procedimenti diversi (Cass., Sez. 1^, 31 ottobre 1994, n. 4967, Boccolato;
Cass., Sez. 6^, 22 febbraio 1999, n. 718, Contino). Infatti, l'art. 270 c.p.p. pone una regola che ha una valenza operativa interna al processo penale, tanto è vero che là dove deroga al principio generale prevede la possibilità di una utilizzazione delle intercettazioni in altro procedimento solo se "risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza", chiarendo che si tratta di una disciplina rivolta esclusivamente al processo penale, non certo a quello di prevenzione.
Nel caso in esame la questione è diversa, in quanto occorre stabilire se i risultati di una intercettazione ambientale dichiarata illegittima nel corso di un giudizio penale possano essere acquisiti nel giudizio sulla pericolosità del soggetto, cioè se una prova viziata possa avere comunque accesso nel giudizio di prevenzione. Non sembra che il principio dell'autonomia del procedimento di prevenzione possa comportare sempre e comunque una indiscriminata utilizzazione degli elementi provenienti dal processo penale. Si tratta di un principio funzionale a dare una maggiore efficacia e tempestività alle decisioni del giudice in questa materia e si giustifica in quanto mentre nel processo penale si giudicano singoli fatti da rapportare a condotte tipiche costituenti reato, per cui sono richieste prove certe per pervenire all'affermazione della responsabilità dell'imputato, nel procedimento di prevenzione si giudicano condotte complessive, indicative della pericolosità sociale, che viene formulata con una valutazione essenzialmente sintomatica. La stessa giurisprudenza che riconosce il principio di autonomia, quando ammette l'utilizzazione di elementi desumibili da procedimenti penali, richiede che il giudice della prevenzione dia di essi una autonoma valutazione, nell'ottica cioè dello speciale giudizio, dando atto delle ragioni in base alle quali gli elementi utilizzati siano da ritenere sintomatici di una attuale pericolosità (Cass., Sez. 6^, 19 marzo 1997, Commisso;
Cass., Sez. 1^, 20 novembre 1997, Perreca;
Cass., Sez. 1^, 31 gennaio 1992, Trimboli;
Cass., Sez. 1^, 12 giugno 1990, Di Gennaro). Ferma restando l'autonomia dei due giudizi, che conoscono regole probatorie differenti, giustificabili in relazione alla diversità del loro oggetto, si ritiene che il materiale probatorio acquisito nel processo penale possa essere utilizzato, ma non in maniera indiscriminata, potendo essere individuati limiti all'utilizzazione in presenza di vizi che, ad esempio, determinano una "patologica" inutilizzabilità. Così, per rimanere nel campo delle intercettazioni, sarebbe difficile sostenere l'utilizzabilità dei risultati dell'intercettazione in presenza della violazione delle regole e dei presupposti previsti direttamente dall'art. 15 Cost, sicuramente applicabili anche nel processo di prevenzione. Nella specie, l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali è stata dichiarata per un difetto del provvedimento con cui si autorizzava l'uso degli impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica, in quanto il tribunale ha considerato "apparente" la motivazione che aveva constatato l'indisponibilità degli impianti interni, limitandosi a ripetere la formula normativa. Si tratta di una inutilizzabilità che, ai fini dell'acquisizione nel giudizio di prevenzione, non rileva in quanto riguarda una regola interna al processo penale, che non è in grado di proiettare i suoi effetti nell'ambito delle regole probatorie del regime della prevenzione. Con termine atecnico potrebbe parlarsi di una inutilizzabilità specifica del processo penale, nel senso che si tratta di un vizio relativo che non intacca in maniera sostanziale la validità della prova che è stata disposta e che per questa ragione può essere acquisita nel giudizio di prevenzione per essere valutata sulla base del diverso regime probatorio. D'altra parte, seppure in un diverso caso, sono stati ritenuti utilizzabili dal giudice della prevenzione elementi desunti da un'ordinanza di applicazione di misure cautelari annullata dalla Cassazione per vizi di motivazione (Cass., Sez. 1^, 20 novembre n. 6521, Perreca). In entrambi i casi, infatti, il vizio accertato nel processo penale non ha impedito al giudice della prevenzione di rivalutare autonomamente gli elementi contenuti negli atti dichiarati inutilizzabili.
Nel caso in esame, per le ragioni che precedono, i giudici di merito hanno legittimamente acquisito e valutato i risultati delle intercettazioni disposte in diverso procedimento e in base anche a tali risultati hanno formulato un giudizio di pericolosità del NI, sorretto da una motivazione corretta e correlata alle risultanze in atti, fondate anche su altri elementi contenuti nell'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo del 15 ottobre 2001, nella sentenza del Tribunale di Palermo che lo aveva assolto dal reato di cui all'art. 416-bis c.p., nella sentenza della Corte di Assise di appello di Palermo e nelle dichiarazioni di IC TA, collaboratore di giustizia, da cui i giudici.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 novembre 2005