Sentenza 3 maggio 2013
Massime • 1
Il divieto di vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro non opera ove detta vendita sia effettuata per un esclusivo fine riparatorio in vista di una successiva utilizzazione degli stessi, una volta ripristinati e messi a norma (In motivazione la Corte ha precisato che spetta al giudice accertare, con indagine di fatto, le condizioni di vendita stabilite in concreto).
Commentario • 1
- 1. Sicurezza - Ministero del Lavoro: legittima la vendita e l’esposizione di attrezzature non a norma, a fine demolitorio o riparatorioFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 7 febbraio 2018
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale e di impianti non conformi alle norme di legge, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, sono pienamente legittime. Il Ministero si è espresso attraverso la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita ai sensi dell'articolo 12, comma secondo, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2013, n. 40590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40590 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 03/05/2013
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - N. 1361
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 6918/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LB VA N. IL 14/06/1951;
avverso la sentenza n. 2674/2010 GIP TRIBUNALE di VERBANIA, del 11/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alfredo Montagna, che ha concluso per annullamento senza rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza dell'll ottobre 2011, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Verbania dichiarava LB AN, imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art.23, comma 1, Reato commesso il 20 luglio 2009, colpevole della detta contravvenzione, condannandolo, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda, cosi diminuita per il rito.
1.2 Il Tribunale, dopo aver sommariamente ricostruito i tratti salienti della vicenda, disattendeva la tesi difensiva basata sulla pretesa inapplicabilità della norma violata in quanto non aderente al dettato normativo che postula una tutela anticipata del bene- sicurezza al momento della costruzione e/o vendita, noleggio, concessione in uso del macchinario, affermando, quindi, che il momento consumativo del reato si perfeziona all'atto di una di dette circostanze (costruzione, vendita, etc.).
1.3 Propone ricorso avverso la detta sentenza l'imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo, con un primo motivo, l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale (D.Lgs. n.81 del 2008, art. 3): pur concordando con la ratio cui si ispira il decreto legislativo in parola (attuazione specifica della tutela antinfortunistica) e - per quanto qui rileva - il divieto di utilizzazione di macchinari non sicuri con correlato divieto di messa in commercio di macchinari che si trovino in condizioni similari, afferma che, nel caso in esame, il macchinario ceduto era, in realtà, destinato ad altra società con la specifica - ed unica - finalità di essere assoggetto a riparazione da quella società onde poi essere messo in commercio in condizioni di sicurezza. Con il secondo motivo la difesa deduce vizio di motivazione per sua carenza e/o manifesta illogicità, sostenendo che la tesi della c.d. "continuità normativa" tra il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 7, e il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 23, (giudicata in astratto corretta) avrebbe dovuto indurre il giudice a motivare specificamente sulle ragioni della non applicabilità della norma laddove - come nel caso in esame - si fosse trattato non di messa in circolazione o di vendita a tali fini, ma di vendita per riparazione con riserva di una messa in circolazione dopo l'esito della riparazione: motivazione, nel caso de quo, per un verso assente e, per altro verso, manifestamente illogica per avere ritenuto soltanto il profilo della vendita equivalente alla messa in circolazione. Con un terzo, ed ultimo, motivo la difesa lamenta vizio di erronea applicazione della legge penale (art. 133 c.p.) per avere il GUP proceduto alla determinazione della pena in termini eccessivi ed in violazione dell'art. 133 cod. pen., applicato in modo erroneo. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni che seguono. Punto di partenza della vicenda è la vendita, in data 20 luglio 2009, da parte dell'LB, nella sua qualità di legale rappresentante della TECNO STAMPI s.a.s., di un macchinario (macchina fresatrice Induma 2035) alla società STEMAN s.r.l. di San Lazzaro di Savena. Secondo la prospettazione accusatoria, poi recepita dal G.U.P., tale macchina, al momento della vendita, non corrispondeva alle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in palese violazione della normativa vigente in materia.
2. Nessuna contestazione muove il ricorrente sul fatto storico, in sè considerato, della vendita ne' sullo stato di irregolarità del macchinario: il punto critico sul quale divergono la soluzione adottata dal Giudice rispetto a quella auspicata dall'imputato è dato dalle ragioni della vendita e, di conseguenza, dalla corretta interpretazione della norma incriminatrice che il ricorrente contesta così come effettuata dal GUP.
3. Il dato normativo di riferimento (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 23 comma 1, intitolato "Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori")
testualmente recita: "Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro".
3.1 Trattasi di una norma non di certo nuova, posto che - come del resto ricordato dal GUP e dallo stesso ricorrente - già in passato esisteva apposita previsione normativa (D.P.R. n. 547 del 1955, art.7, comma 1, intitolato "Produzione, vendita e noleggio per il mercato interno") secondo la quale: "Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto D.P.R. n. 547 del 1955, la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme dei decreto stesso. (...)".
3.2 In aggiunta a tale dato, va ricordato che il successivo art. 6, commi 1 e 2 del D. L.vo 626/94 (intitolato "Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori") ha, a sua volta, previsto nel comma secondo che: "Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge".
3.3 Già sotto il vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994, si era posto il problema dei rapporti tra il menzionato D.P.R. n. 547 del 1955, art.7, e il detto D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6, comma 2: problema che la giurisprudenza di questa Corte aveva risolto nel senso di ritenere la disposizione di cui all'art. 7 speciale rispetto al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 6, che aveva una portata più generale intendendo assicurare il rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari, mentre la norma di cui al citato D.P.R. prescriveva esclusivamente l'obbligo per il fabbricante o venditore o concedente in uso di rispettare il D.P.R. n. 547 del 1955. Da qui la ritenuta specialità della disposizione di cui all'art. 7 citato, nient'affatto abrogata dalla nuova disciplina del 1994, ma pienamente applicabile (vds. per una specifica applicazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 7, Sez. 4^ 29.4.2003 n. 41985 P.G. in proc. Morra e altro, Rv. 227285, nella quale si afferma, tra gli altri, il principio della vigenza ed applicabilità dell'art. 7 del D.P.R. 547/55, pur in costanza del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 26, che ha sostituito la sanzione originaria da L. 250.000 a L. 1.500.000, come aggiornata dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, con quella dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da Lire un milione a L. sei milioni, senza che si profilasse, quindi, alcuna depenalizzazione).
3.4 La successiva emanazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, ha posto il problema della continuità normativa, o meno, tra l'art. 7 più volte citato e il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 23, comma 1. Anche in questo caso la giurisprudenza di questa Corte è intervenuta affermando - seppure con riguardo a fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, rispetto all'allegato 18 del D.Lgs. n. 81 del 2008, -
la continuità tra le due norme perché di identico contenuto prescrittivo (Sez. 4^ 14.12.2010 n. 5005, Sessa e altri, Rv. 249624;
v. anche Sez. 4^ 3.11.2011 n. 46849, P.G. in proc. Di Carlantonio e altro, Rv. 252148).
3.5 Nel caso in esame il raffronto tra il testo del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 7, come novellato dal D.Lgs. n. 484 del 1996, art. 6, comma 1, e il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 23, consente di pervenire agevolmente alla conclusione della continuità normativa, stante l'identità del contenuto precettivo, fermo restando il diverso regime sanzionatorio aumentato nel tempo, ma senza alcuna abrogazione implicita della precedente normativa.
4. Appare ben più interessante verificare se il concetto di vendita come esplicitato nell'art. 23, più volte citato debba interpretarsi in modo assoluto, come divieto di messa in commercio o in circolazione di macchina non a norma, ovvero possa subire un qualche temperamento in chiave derogatoria laddove la vendita venga effettuata per un esclusivo fine riparatorio della macchina in vista di una futura utilizzazione, una volta ripristinata e messa a norma.
4.1 La risposta, a giudizio di questa Corte, è certamente positiva, a condizione, però, che si accerti in concreto quali siano le condizioni di vendita;
i soggetti parte dell'atto e gli obblighi gravanti sia sul venditore che sul diretto destinatario, nonché il ruolo da questi esercitato (se, cioè, autorizzato a mettere a sua volta in circolazione il macchinario una volta riparato, ovvero a riconsegnarlo al venditore che potrà poi venderlo a terzi per un utilizzo sul mercato).
4.2 È evidente, infatti, che se la cessione del macchinario non a norma è effettuata unicamente con il proposito di non metterlo in circolazione ma di affidarlo ad un soggetto (il cessionario) per la riparazione, la previsione normativa non potrà più trovare applicazione.
4.3 Invero è un principio di ragionevolezza, non disgiunto da una regola di ordine economico generale, quello che sta alla base della norma contestata, nel senso che, fermo restando che è vietato l'impiego di macchinari non a norma con la conseguenza che una vendita di prodotti di tal fatta è, di regola, vietata stante la conseguenzialità e normalità dell'impiego della macchina nel ciclo produttivo, nell'ottica del passaggio del prodotto industriale alla fase economica successiva (l'utilizzo), laddove quest'ultimo passaggio non vi sia (come nel caso dello stazionamento del macchinario presso una ditta specializzata esclusivamente nella riparazione per la messa a norma con compiti ben specificati che inibiscono una utilizzazione successiva mediata tramite il venditore all'origine), non può ritenersi vietata la vendita di un macchinario in quanto avente uno scopo ben circoscritto, senza alcuna previsione di utilizzazione.
5. È ovvio che si tratta di una indagine di fatto rimessa al giudice del merito il quale, nel caso in esame, non ha prestato alcun rilievo alla documentazione allegata dalla difesa ad integrazione della testimonianza sollecitata ex art. 438 c.p.p., comma 5, e non accolta dal GUP: si tratta di una dichiarazione - certificazione a firma di NZ RT, legale rappresentante della ditta STAMAN s.r.l. nella quale si evidenziava che da parte della ditta suddetta, nella qualità di cessionaria, che la stessa aveva assunto il preciso impegno nei confronti della ditta cedente TECNOC STAMPI s.a.s., a prendere in carico il macchinario costituito dalla fresatrice "INDUMA 2035" non a norma (per come dichiarato dalla stessa ditta cedente al momento della vendita) e a metterlo in commercio (letteralmente:
"cederlo ad utilizzatori finali") revisionato e munito di tutte le protezioni di sicurezza secondo la normativa vigente del paese di destinazione. È poi aggiunto in tale dichiarazione che la società STAMAN si occupa, tra l'altro "di "revisioni e messe a norma di macchinari industriali" con la previsione - nel caso di impossibilità di ricondizionare il macchinario non a norma - del suo smantellamento previo recupero delle parti meccaniche utilizzabili.
6. Ne deriva, quindi, una motivazione quanto meno insufficiente (avendo il GUP il dovere di accertare, previa escussione del teste, come richiesto dall'imputato all'atto della formulazione dell'accesso al rito abbreviato condizionato le modalità di tale cessione e le sue effettive finalità), se non proprio illogica (nel momento in cui attribuisce alla vendita del macchinario e sulla base della documentazione disponibile, un significato assoluto che la certificazione escludeva) che postula l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio. In tale sede dovrà il giudice verificare in concreto, alla luce delle regole interpretative enunciate da questo Supremo, quali fossero le modalità della vendita e se in effetti la ditta cessionaria STEMAN s.r.l. svolgesse o meno attività di riparazione e riposizionamento a norma di macchinari non in regola secondo le prescrizioni antinfortunistiche del mercato interno.
7. L'accoglimento di tale motivo assorbe ogni altra censura.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Verbania. Così deciso in Roma, il 3 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2013