Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2013, n. 40590
CASS
Sentenza 3 maggio 2013

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Massime1

Il divieto di vendita di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul lavoro non opera ove detta vendita sia effettuata per un esclusivo fine riparatorio in vista di una successiva utilizzazione degli stessi, una volta ripristinati e messi a norma (In motivazione la Corte ha precisato che spetta al giudice accertare, con indagine di fatto, le condizioni di vendita stabilite in concreto).

Commentario1

  • 1Sicurezza - Ministero del Lavoro: legittima la vendita e l’esposizione di attrezzature non a norma, a fine demolitorio o riparatorio
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 7 febbraio 2018

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che la circolazione di attrezzature di lavoro, di dispositivi di protezione individuale e di impianti non conformi alle norme di legge, senza alcuna previsione di utilizzazione, ma con esclusivo e documentato fine demolitorio ovvero riparatorio per la messa a norma, così come la mera esposizione al pubblico, sono pienamente legittime. Il Ministero si è espresso attraverso la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita ai sensi dell'articolo 12, comma secondo, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/05/2013, n. 40590
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40590
Data del deposito : 3 maggio 2013

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