Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2014, n. 32715
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Sentenza 16 luglio 2014

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È inapplicabile il principio del divieto di "bis in idem" tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, poichè il presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione non è un "illecito", ma una "condizione" generale di pericolosità, la quale è desumibile non solo da singoli fatti illeciti, ma da un più ampio quadro di abitudini di vita, rapporti e frequentazioni. (Principio affermato in relazione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di soggetto indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2014, n. 32715
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32715
    Data del deposito : 16 luglio 2014

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