Sentenza 16 luglio 2014
Massime • 1
È inapplicabile il principio del divieto di "bis in idem" tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, poichè il presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione non è un "illecito", ma una "condizione" generale di pericolosità, la quale è desumibile non solo da singoli fatti illeciti, ma da un più ampio quadro di abitudini di vita, rapporti e frequentazioni. (Principio affermato in relazione a procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti di soggetto indiziato di appartenenza ad associazione di tipo mafioso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2014, n. 32715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32715 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 16/07/2014
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - N. 1274
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 1384/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IÀ RM N. IL 09/07/1972;
NA EN N. IL 25/12/1972;
avverso il decreto n. 143/2012 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 11/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto rigettarsi i ricorsi.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con decreto del 11.10.13 la Corte di appello di Reggio Calabria, a seguito di gravame interposto dal proposto IÀ CA e dalla terza interessata NA AR avverso il decreto emesso il 29.2.2012 dal Tribunale di Reggio Calabria, ha rigettato il gravame confermando l'applicazione al IÀ della misura della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di anni tre e mesi sei con le prescrizioni in detto decreto contenute con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza e cauzione di Euro 3.000,00 e confisca di beni immobili e crediti postali, bancari ed assicurativi intestati sia al IÀ che alla NA.
2. Propongono ricorso per cassazione il IÀ e la NA, a mezzo dei difensori avv. Alfredo GAITO e avv. Antonio SPEZIALE.
3. Con un primo ricorso a firma congiunta dei difensori si deduce:
3.1. violazione di legge in relazione ai presupposti di applicabilità della misura patrimoniale;
violazione del diritto alla formazione della prova orale (art. 111 Cost., comma 4; L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, ora D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 24 con riferimento all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)). In relazione al profilo della giustificazione della legittima provenienza dei beni, si censura quello che è indicato come vizio di fondo della decisione impugnata realizzato mediante il rigetto delle richiesta istruttorie articolate nei due gradi di giudizio tese alla audizione dei consulenti di parte e dei soggetti escussi in sede di indagini difensive e la totale mancanza di motivazione in ordine al contributo tecnico di parte offerto al Giudice di secondo grado. In particolare, quanto al rigetto delle audizioni aventi ad oggetto i redditi "in nero" acquisiti dal IÀ, il Giudice, ove ritenga di farne a meno, non potrebbe affermare semplicisticamente che le dichiarazioni rese al difensore siano deboli o addirittura compiacenti, avendo l'obbligo di colmare le lacune dichiarative in sede istruttoria ed in contraddittorio, al cui esito soltanto può procedere al giudizio di attendibilità. E alla violazione del contraddittorio si coniuga la manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato sia sotto il profilo della sproporzione del patrimonio mobiliare ed immobiliare riferibile al proposto rispetto alla reale capacità economica di questi, sia rispetto alla provenienza dei beni;
3.2. violazione di legge quanto ai presupposti applicativi della misura patrimoniale nei riguardi del terzo (L. n. 575 del 1965, art. 2 bis e 2 ter ora D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 19 e 24, art. 125 c.p.p. con riferimento all'art. 606 c.p.p., lett. b), c ed e)). In
relazione alla posizione della NA, terza interessata, si sarebbe verificata - in primo come in secondo grado e nonostante le deduzioni difensive al riguardo - una indebita sovrapposizione del terzo rispetto al proposto, facendosi derivare la "disponibilità" dei beni della NA in capo al marito esclusivamente sulla base del rapporto di coniugio e della presunzione normativa di cui L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3. Ciò violandosi l'esigenza normativamente prevista dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter che tutte le condizioni ivi previste come concorrenti debbano essere positivamente provate ed incombendo all'accusa l'onere probatorio relativo alla disponibilità, anche solo indiretta, di ciascun bene in capo al proposto. E l'inequivoca dizione letterale delle norme di riferimento determina l'erroneità della affermazione secondo la quale a carico anche degli stretti congiunti si instauri presunzione di disponibilità in capo al proposto. Sicché il decreto impugnato, rinviando al primo decreto, rivela la totale assenza di motivazione in punto di disponibilità in capo al proposto di tutti ed ognuno dei beni, eccezion fatta per la società La Valle, intestati alla sig. NA, oggetto di confisca in base alla operatività di un meccanismo presuntivo non previsto dalla legge. Ancora, la disponibilità indiretta non può discendere dalla ritenuta sproporzione dei redditi del terzo rispetto ai beni potendo l'arricchimento patrimoniale del terzo - soggetto non pericoloso - essere collegato a fattori estranei al proposto, non incombendo in capo al terzo il dovere di giustificazione della loro titolarità;
3.3. Si sollecita, infine, la proposizione di una eccezione di incostituzionalità della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11 e L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2 (da estendere al D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 10 e 27) nella parte in cui, secondo il diritto vivente,limitando alla sola "violazione di legge" il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione, comprimono la sindacabilità dei vizi di contraddittorietà e di illogicità manifesta della motivazione correlati alla erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), d) ed e) per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.. 4. Con un secondo ricorso a firma congiunta degli stessi difensori si deduce:
4.1. violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma;
mancanza della motivazione. Il decreto impugnato si sarebbe limitato ad un avallo acritico della pericolosità sociale del proposto sulla base della mera evocazione delle risultanze della indagine c.d. "Crimine" e della originaria ordinanza custodiale come confermata in sede di riesame;
4.2. violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione alla L. n. 575 del 1965, art. 1 ed in ordine ai presupposti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione a misura di prevenzione, in difetto di sussistenza di pericolosità sociale aggravata dalla mafiosità e mancanza assoluta di motivazione sul punto. In particolare, si censura l'automatismo dimostrativo correlato alla pendenza del processo penale cd. "Crimine" ed alla estrapolazione acritica di qualche dialogo captato, senza verificare l'effettiva appartenenza mafiosa e la sua attualità e, quindi, della pericolosità qualificata;
4.3. violazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 in relazione all'omessa motivazione in ordine alla censura difensiva avente ad oggetto la eccessività della durata della misura e della cauzione imposta, completamente ignorata dalla Corte territoriale.
5. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto il rigetto dei ricorsi osservando:
5.1. In relazione al terzo motivo del primo ricorso, non può condividersi il dubbio di costituzionalità agitato nel ricorso. La Corte Costituzionale non ha inteso rintracciare, neppure nelle novità di sistema rappresentate dalla modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ad opera della L. n. 46 del 2006, ragioni per modificare il pregresso insegnamento espresso con la sentenza n. 321 del 2004 cosicché dal rango costituzionale degli interessi oggetto del procedimento di prevenzione non discende che l'impossibilità di controllare la congruenza della struttura logica della motivazione comporti una ingiustificata contrazione delle garanzie difensive ed una disparità di trattamento.
5.2. Anche la generale denuncia della incongruità della motivazione idonea a giustificare il ricorso in sede di legittimità non può essere condiviso, essendo il decreto dotato dei necessari passaggi motivazionali non avendo omesso di indicare specificamente i dati materiali su cui si fonda il giudizio. In particolare con riguardo ai profili personali della fattispecie, le doglianze del secondo ricorso non appaiono correlate ai contenuti della decisione che non si è affatto limitata alla evocazione del procedimento penale collegato alla indagine "Crimine", ma ha evidenziato il valore sintomatico delle condotte poste in essere dal IÀ, confermandolo attraverso la condanna del predetto da parte del G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria che ha riconosciuto il IÀ capo della 'ndrina.
5.3. Con riguardo ai profili patrimoniali affrontati dal primo ricorso, la prospettata violazione della prova orale non trova riscontro sul piano dei principi ed avendo dato il Giudice con apprezzabile logica e diffuse argomentazioni le ragioni della sufficienza del materiale dimostrativo a giustificare l'ablazione. La quale si e' determinata in base alla illiceità ontologica dei beni in confisca e dell'effettiva disponibilità degli stessi in capo al prevenuto. Quanto alla posizione del terzo, nel caso di specie opera del tutto ritualmente, la presunzione di intestazione fittizia disciplinata dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3, atteso il rapporto di coniugio tra la NA ed il IÀ, presunzione che fissa il "thema probandum" della sproporzione e della mancanza di giustificazione e non quello della disponibilità, in ordine al quale il Giudice "a quo" non era tenuto ad uno specifico obbligo di motivazione.
5.4. Quanto, infine, al terzo motivo del secondo ricorso, esso si palesa come inammissibile censura del congruo giudizio di fatto in relazione alla durata della misura. L'entità della cauzione è inoppugnabile.
6. È stata depositata memoria difensiva dall'avv. GAITO nell'interesse dei ricorrenti in replica alle osservazioni del P.G. con la quale, in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio orale, si richiama la necessità - espressa anche dalla CEDU nel caso RV c. Italia - che non può esservi pena in assenza di prova piena della colpevolezza. Cosicché si paleserebbe incostituzionale l'ablazione non solo nei confronti del proposto, ma soprattutto nei confronti del terzo in base ad una istruttoria sommaria che non vede la prova formarsi dinanzi al giudice ed in applicazione della regola generale dell'art. 190 c.p.p. secondo la quale solo le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti possono essere escluse dallo stesso giudice. Quanto al motivo ricorso relativo alla confisca a carico degli stretti congiunti del proposto, si ribadisce che la L. n. 575 del 1965, art. 2 bis, comma 3 riferirebbe la presunzione di fittizia intestazione al solo fine di sottoporre i rispettivi patrimoni ad indagini, cosicché l'orientamento di legittimità richiamato dal P.G. sarebbe privo di base normativa e fissandosi una presunzione di fittizia intestazione solo con la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 14 nell'ambito di un biennio antecedente la proposta applicativa, che in ragione della natura sostanziale non può essere oggetto di interpretazione estensiva. Infine, si sollecita, in via subordinata, il rinvio della procedura in attesa dell'esito della eccezione di costituzionalità sollevata il 16 maggio 2014 dalla Quinta sezione di questa Corte in relazione alla questione sollevata dalla stessa difesa in ordine alla insufficiente tutela derivante dal controllo di legittimità circoscritto alla sola violazione di legge.
7. Ulteriore memoria dell'avv. SPEZIALE ha osservato:
7.1. Con riguardo alla misura di prevenzione personale si è limitato a considerare solo due intercettazioni sulla base delle quali il IÀ è stato attinto dalla misura cautelare e poi condannato in primo grado, sovrapponendo giudizio di appartenenza e giudizio di pericolosità che deve riferirsi all'attualità e non si esaurisce alla appartenenza del soggetto ad una delle categorie soggettive previste dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 4 ma deve giustificarsi in base ad altri fatti che rendano concreta la probabilità che il soggetto ponga in essere condotte antisociali. Detto profilo è del tutto assente nella decisione gravata non essendosi proceduto a proposito nell'analisi della personalità del soggetto, che non si esaurisce nel richiamo alla vicenda penale sulla ipotesi associativa, nè nella formulazione della prognosi criminale che - abbandonate le presunzioni legali di pericolosità - deve avvenire in concreto espungendo qualsiasi valenza derivata dalla sussistenza della fattispecie penale, altrimenti incorrendosi nella violazione del bis in idem convenzionale (art. 4 prot. Agg. N. 7 cedu) in relazione all'art. 7 CEDU.
7.2. Con riguardo alla misura patrimoniale in materia non vige alcun criterio presuntivo, dovendosi tener conto del reddito dichiarato e della attività; non risulta dimostrato dall'accusa il nesso cronologico tra presunta manifestazione della pericolosità sociale e beni confiscati, in un contesto in cui la confisca di prevenzione ha perso i connotati tradizionali assumendo una spiccata natura sanzionatoria;
non è stata considerata adeguatamente la situazione economica e patrimoniale di IÀ CA al tempo di realizzazione degli stessi beni, essendosi documentati flussi di denaro entrati in parte nella disponibilità, in tempo di molto precedente la pretesa manifestazione di antisocialità del IÀ, ponendosi come possibilità di impiego che si aggiungevano al reddito dichiarato e che giustificavano tanto la realizzazione delle strutture per le intraprese economiche, quanto al realizzazione del fabbricato.
RITENUTO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
2. Va, innanzitutto, esaminato il secondo ricorso correlato alla posizione del IÀ in relazione alla misura personale adottata nei suoi confronti.
3. Il primo e secondo motivo sono infondati.
4. Non sussiste alcuna pregiudizialità tra il procedimento penale e quello di prevenzione ed è dunque possibile utilizzare in quest'ultimo, ai fini del giudizio di pericolosità sociale del prevenuto, elementi di prova o indiziari tratti da procedimenti penali non ancora conclusi (Cass. Sez. 1, n. 47764 del 06/11/2008, Mendicino, Rv. 242507). In tema di misure di prevenzione, il presupposto per l'applicazione della misura patrimoniale non risiede necessariamente nella condanna per alcuno dei reati associativi indicati dalla L. n. 575 del 1965, essendo sufficiente la mera condizione di indiziato di appartenenza al sodalizio criminale;
ne' assume rilievo la circostanza che il proposto sia stato assolto dal reato associativo, in quanto per l'autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato ad applicare la misura può avvalersi di un complesso quadro di elementi indiziari, anche attinti dallo stesso procedimento penale conclusosi con l'assoluzione (Sez. 2, n. 2542 del 09/05/2000 Rv. 217801 Coraglia).
5. In particolare, in tema di misure di prevenzione il giudice non deve raggiungere la prova dell'appartenenza ad una associazione mafiosa, ma raccogliere un contesto indiziario univoco sufficientemente indicativo della pericolosità del soggetto (Sez. 6, n. 2148 del 27/05/1997, Di Giovanni G., Rv. 208310). Ed ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione, devono intendersi quali soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso coloro nei confronti dei quali risultino acquisiti elementi di sicuro valore sintomatico tali da rendere ragionevolmente fondata la probabilità che costoro siano effettivamente aderenti a un'organizzazione criminosa appartenente al genere indicato nella norma (L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1, nel testo sostituito dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 13). A tale scopo vanno valorizzati i presupposti soggettivi, ponendosi l'accento sul tipo di condotta che possa apparire sintomatica del collegamento con fenomeni mafiosi e sul modo di estrinsecazione della personalità del soggetto. Gli indici rivelatori di un contesto indiziario di tale tipo sono il tenore di vita, la frequentazione con pregiudicati e mafiosi, i precedenti penali e le altre concrete manifestazioni comportamentali contrastanti con la sicurezza pubblica (Cass. Sez. 6, n. 950 del 22/03/1999, Riela L e altri, Rv. 214504).
6. Laddove occorre considerare che il concetto di "appartenenza" richiesto ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione non coincide con quello di "partecipazione" occorrente al fini della commissione del reato. Quest'ultima richiede una presenza attiva nel sodalizio criminoso, laddove la nozione più generica di "appartenenza" è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di associazione di tipo mafioso, sia funzionale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa (v. Sez. 2, n. 19943 del 21/02/2012,Stefano, Rv. 252841). L'appartenenza, insomma, si risolve in una situazione di contiguità all'associazione stessa che, pur senza integrare il fatto- reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe (con ruolo direttivo o meno) del sodalizio mafioso, risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e, nel contempo, denoti la pericolosità sociale specifica, che legittima il trattamento prevenzionale (ASN 200607616-RV 234745) (Sez. 5, n. 14286 del 22/0 1/201, Negro e altri, Rv. 255377). Tanto che costituisce orientamento incontrastato quello secondo il quale, nell'area dei soggetti indiziati di appartenere a tali associazioni,vanno ricompresi anche coloro i quali vanno definiti "concorrenti esterni", inteso il concetto di "appartenenza", in senso lato ben diverso da quello di partecipazione all'associazione, come inserimento all'interno della struttura associativa delinquenziale (Sez. 2, n. 1023 del 16/12/2005,Canino, Rv. 233169).
7. Questa differenza si ripercuote sul piano probatorio, graduando di minore intensità e specificità il quadro sufficiente per giustificare l'applicazione di una misura di prevenzione personale. La ricordata sentenza 40731 del 2006 ammette che possano esservi "concrete circostanze di fatto" non contrastanti, nello specifico, con il "dictum" del giudice della cognizione, che consentano di affermare "l'appartenenza" (appunto: non la "partecipazione") del soggetto alla cerchia mafiosa. Invero, va, in concreto, valutata la situazione accertata e va anche, sempre in concreto, valutato il valore sintomatico dei fatti posti a base della ipotesi associativa (anche se essa poi, come nel caso esaminato dalla citata sentenza, essa è stata ritenuta insussistente).
8. Purtuttavia, in tema di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, il requisito dell'attualità della pericolosità è da considerare implicito nella ritenuta appartenenza ed il requisito dell'attualità, in tali circostanze - sempre secondo la richiamata lezione ermeneutica - deve pertanto presumersi in assenza di elementi dai quali possa fondatamente desumersi l'avvenuta interruzione del rapporto (Cass., Sez. 2, 16/02/2006, n. 7616, rv. 234746; Cass., Sez. 6, 10/04/2008, n. 35357)(Cass. sez. 1 n. 20348/2014, Pitarresi).
9. Se, pertanto, l'autonomia del giudizio di prevenzione è stata evidenziata in relazione a decisioni di natura assolutoria ed in ragione della diversa natura del presupposto che giustifica l'applicazione della misura di prevenzione - appartenenza e non partecipazione associativa -, deve ritenersi del tutto legittima la decisione assunta in sede di prevenzione che valorizzi la accertata partecipazione associativa del proposto in sede penale ove, in relazione a questa, si giustifichi l'attualità della pericolosità nei termini sopra detti.
10. Si è correttamente posto nell'alveo di legittimità richiamato il provvedimento impugnato che ha considerato, ai fini della pericolosità qualificata del proposto, le emergenze investigative individuate in alcune conversazioni intrattenuto con OM PE, "u Mastru", esponente di primo piano della Società di Siderno e della Provincia, nell'ambito delle quali il proposto parlava con il OM di cariche e procedure associative, esprimendo il IÀ la propria disponibilità al riguardo;
ovvero nel corso delle quali il IÀ chiedeva un intervento al OM presso tale CC che non si stava più rifornendo di carni dal IÀ e per questo era stato minacciato di chiusura del locale;
o, ancora, nel corso delle quali il IÀ era indicato come capo 'ndrina che ha ricevuto la carica di "vangelo" e, infine, si fa riferimento al proposto come soggetto che ha lasciato la "busta" in occasione del matrimonio della figlia di LL a San Luca;
come pure le frequentazioni del proposto con pregiudicati ed affiliati. Valenza indiziante confermata dai provvedimenti cautelari personali di primo e secondo grado (v. pgg. 3 e 15 del decreto impugnato) e dalla condanna in primo grado dello stesso proposto (pg. 16 del decreto impugnato) che ha confermato il quadro gravemente indiziario delle prime decisioni cautelari, individuando in capo al IÀ un ruolo apicale quale capo 'ndrina. Sicche' da tali elementi ha fatto discendere il giudizio di pericolosità del prevenuto e la sua attualità in considerazione dell'epoca dei dialoghi captati (2009/ 2010). 11. Il terzo motivo è inammissibilmente volto a censurare la specifica valutazione di congruità della misura inflitta (v. pg. 18 del decreto impugnato) e quella afferente la cauzione a base del rigetto della istanza difensiva subordinatamente proposta in appello che è inoppugnabile.
12. Quanto al primo ricorso avente ad oggetto la misura patrimoniale applicata al proposto ed alla moglie, deve dirsi quanto segue. 13. Il primo motivo è infondato.
14. In tema di confisca di beni rientranti nella disponibilità di un soggetto sottoposto a misure di prevenzione quale sospettato di appartenenza ad associazione di stampo mafioso, i sufficienti indizi circa la provenienza di detti beni da attività illecite possono consistere anche nella sola notevole sperequazione tra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati: invero deve ritenersi che il legislatore nel fare riferimento, nella L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, a tale elemento, lo abbia voluto indicare,
a titolo esemplificativo, appunto quale possibile indizio, anche unico, di siffatta illecita provenienza dei beni i quali, a causa della incompatibilità tra impiego di capitali ed ammontare dei redditi noti, debbono ragionevolmente farsi risalire a redditi ignoti, frutto, secondo il normale accadimento delle cose, di attività redditizie come sono quelle delle organizzazioni mafiose (Cass. Sez. 6, n. 398 del 23/01/1996,Brusca ed altri, Rv. 205029); ai fini dell'applicabilità della misura della confisca di beni patrimoniali nella disponibilità di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, è sufficiente che sussistano una sproporzione tra le disponibilità e i redditi denunciati dal proposto ovvero indizi idonei a lasciar desumere in modo fondato che i beni dei quali si chiede la confisca costituiscano il reimpiego dei proventi di attività illecite e che il proposto non sia riuscito a dimostrare la legittima provenienza del danaro utilizzato per l'acquisto di tali beni. Ne deriva che al riguardo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, perché la legge ricollega a fatti sintomatici la presunzione di illecita provenienza dei beni e non alla mancata allegazione della loro lecita provenienza, la cui dimostrazione è idonea a superare quella presunzione (Sez. 5, n. 228 del 12/12/2007 Rv. 238871 Campione). 15. A parte la generica doglianza che afferisce al rigetto della istanza di audizione formulata dalla difesa (che, con riferimento all'atto di appello, riguardava solo i consulenti tecnici di parte) correttamente giustificato dalla assenza di indispensabilità ai fini del decidere (v. pg. 18 del decreto impugnato), non trova riscontro nei principi che regolano la formazione della prova - neanche sub specie della violazione del principio del contraddittorio - nel procedimento di prevenzione, quello secondo il quale l'insufficienza della prova dedotta dalla difesa non possa consentire il rigetto della prospettazione sulla quale essa si fonda, imponendo, invece, al Giudice che procede l'approfondimento istruttorio. 16. Quanto alla equiparazione - sottesa alle osservazioni della memoria per avv. GAITO - del processo di prevenzione a quello penale, ed alla estensione ad esso di principi convenzionali espressi nella nota decisione VARVARA c. Italia, nonché ai profili del "bis in idem" sollevati dalla memoria dell'avv. SPEZIALE deve dirsi quanto segue.
17. La natura sanzionatoria non può riferirsi alle misure di prevenzione patrimoniali che, essendo collegato necessariamente a profili soggettivi di sussistenza delle misure personali di prevenzione (prive, dunque, dell'accertamento di un fatto reato previsto per la confisca irrogata nel processo penale o di un fatto costituente illecito amministrativo come per la confisca amministrativa), non possono derivare l'effetto ablatorio da un fondamento sanzionatorio comunque delineato. Tale conclusione è confortata dalle decisioni della Corte Europea secondo cui la confisca antimafia è una misura di prevenzione, e non una sanzione penale. Per la Corte Europea (sentenze 22 febbraio 1994 sul caso Raimondo, decisione 15 giugno 1999, Prisco sulla ricevibilità del ricorso) la misura di prevenzione ha una funzione e una natura ben distinta rispetto a quella della sanzione penale: quest'ultima tende a sanzionare la violazione di una norma penale (e la sua applicazione è subordinata all'accertamento di un reato e della colpevolezza dell'imputato), la misura di prevenzione non presuppone un reato e tende a prevenirne la commissione da parte di soggetti ritenuti pericolosi. La confisca antimafia, perciò, non ha funzione repressiva, ma preventiva, volta ad impedire l'uso illecito dei beni colpiti e non può essere paragonata ad una sanzione penale secondo i tre criteri individuati dalla stessa Corte per affermare che una misura riveste carattere penale ai fini della Convenzione (sentenza sul caso Engel 8 giugno 1976: la qualificazione nel diritto interno, la natura della sanzione, la severità della sanzione). Nessuna delle indicazioni di cui alle sentenze C.e.d.u. riportate è calibrata su una condizione generale di "pericolosità", in quanto la stessa può essere in parte desunta da fatti che a loro volta sono qualificati quali illeciti penali o amministrativi dai singoli legislatori, ma la valutazione di pericolosità è in rapporto ad un ben più ampio quadro di abitudini di vita, rapporti, frequentazioni, denunce che evidentemente sfuggono dalla logica del "ne bis in idem" elaborata dalla giurisprudenza nazionale come internazionale. 18. Cosicché, in relazione alla nota recente sentenza ND ST c. Italia, se ne esaminiamo i parametri si può osservare che sul piano della classificazione legale (formale) dell'illecito, non ci troviamo a fronte della comparazione tra illecito penale e amministrativo, in quanto il presupposto della misura di prevenzione non è un "illecito" di qualsivoglia natura, quanto una "condizione". I criteri ulteriori indicati prescindono dal superamento del dato "formale" della qualifica dell'illecito, in quanto ci troviamo a fronte di un presupposto totalmente differente e non comparabile. Non ci può essere confronto tra un fatto (sia naturalisticamente che giuridicamente inteso) e una condizione personale. Neppure quando la condizione personale viene ricostruita anche (ma non solo) sulla base di condotte ed eventi che possono assumere un'autonoma valenza penale e che come tali possono e devono essere valutati in tale sede. Occorre, inoltre, considerare che la violazione del "ne bis in idem" si avrebbe, secondo l'ottica convenzionale, solo quando il secondo procedimento applica una sanzione dopo che il procedimento parallelo si è concluso con decisione irrevocabile. Condizione che non è ravvisabile nel caso di specie e che quindi appare ostativa all'applicazione comunque del principio del "ne bis in idem". 19. A conferma della inapplicabilità dei principi in materia di pena alla misura patrimoniale si segnala, infine, la convergente valutazione recentissimamente espressa dal massimo consesso di legittimità nella decisione resa il 29 maggio 2014, secondo la informazione provvisoria disponibile,che ha riconosciuto alla confisca antimafia la natura di misura di sicurezza. 20. Quanto, poi, al profilo della correlazione temporale tra manifestazione della pericolosità e beni confiscati, menzionato nella memoria per avv. SPEZIALE, a parte il costante orientamento che - con riferimento al proposto - ne ritiene la irrilevanza, si tratta di questione non sollevata dinanzi al giudice del gravame, ne' oggetto di motivi di ricorso.
21. Quanto alla dedotta omessa considerazione della consulenza della difesa essa è inammissibilmente generica rispetto al giudizio sul punto specificamente reso dal decreto (v. pg. 18 decreto impugnato). 22. Inammissibile è la dedotta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, che - anche a prescindere dall'orientamento che ne ritiene non consentita la proposizione in sede di legittimità e che, pertanto, rende irrilevante la questione nella specie - è solo genericamente prospettata dal ricorso con riferimento ai presupposti della disposta ablazione, che ha considerato con motivazione completa ed esente da vizi l'assenza di giustificazione lecita degli acquisti immobiliari e degli investimenti mobiliari facenti capo al proposto negando fondamento probatorio ai redditi non dichiarati;
ove non si consideri - quanto a questi ultimi - il recentissimo arresto delle S.U. che, con sentenza del 29.5.2014, secondo l'informazione provvisoria disponibile, ha stabilito che dette attività non rilevano per giustificare la sproporzione i proventi dell'evasione fiscale.
23. Il secondo motivo è infondato.
24. In tema di misure di prevenzione patrimoniale, la "disponibilità" dei beni - che costituisce il presupposto per la confisca in capo alla persona pericolosa di quelli di cui si sospetta la provenienza illecita - non deve necessariamente concretarsi in situazioni giuridiche formali, essendo sufficiente che il prevenuto possa di fatto utilizzarli, anche se formalmente appartenenti a terzi, come se ne fosse il vero proprietario;
e nei confronti del coniuge, dei figli e dei conviventi siffatta disponibilità è presunta, senza necessità di specifici accertamenti, dal momento che la L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 bis considera separatamente dette persone rispetto a tutte le altre, fisiche o giuridiche, della cui interposizione fittizia, invece, devono risultare gli elementi di prova (Sez. 2, n. 4916 del 05/12/1996, Liso, Rv. 207118) e sui predetti soggetti, pertanto, grava l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (Cass. Sez. 1, n. 39799 del 20/10/2010, Fiorisi e altri, Rv. 248845; Sez. 6, n. 49878 del 06/12/2013, Mortellaro e altro, Rv. 258140). Invero, la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, autorizza il sequestro e la confisca dei beni di cui la persona sottoposta a procedimento di prevenzione risulta poter disporre direttamente o indirettamente e fra questi rientrano, per presunzione di legge, sia pure relativa, i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi: il legislatore presuppone, infatti, che l'indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso faccia in modo che i beni illecitamente ottenuti appaiano formalmente nella disponibilità giuridica delle persone di maggiore fiducia, ossia i conviventi, su cui grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca. L'art. 2 ter, come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 10, comma 1, lett. d), n. 4, come coordinato con la legge di conversione del 24 luglio 2008, n. 125, al comma 14, tipizza alcuni negozi che si ritengono per legge, in base ad una presunzione "iuris tantum", fittizi fino a prova contraria, ove intercorrenti tra il proposto e determinate categorie di soggetti (coniuge, conviventi ed alcune categorie di parenti del medesimo proposto;
qualsiasi altra categoria di soggetti, se si tratta di trasferimenti a titolo gratuito), stabilendo il periodo temporale biennale ai fini delle conseguenze civilistiche degli atti di intestazione e trasferimento, anche a titolo oneroso, sancendone la nullità che, ai sensi del comma 13 deve essere dichiarata dalla sentenza che dispone la confisca, e ciò - come condivisibilmente osservato osservato dalla dottrina - al fine di porre freno alle eccezioni che i terzi pongono dinanzi al giudice civile ed amministrativo al fine di ritardare l'apprensione dei beni. 25. Come osservato da Sez. 1, n. 2960 del 07/12/2005, Nangano ed altro (Rv. 233429) non è in ogni caso esatto che al fine di disporre la confisca dei beni formalmente intestati al coniuge del proposto occorra la prova che il proposto ne abbia la disponibilità esclusiva;
infatti la L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, commi 2 e 3, della autorizza il sequestro e la confisca dei beni di cui la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta potere disporre direttamente o indirettamente e fra questi rientrano per presunzione di legge, sia pure relativa, i beni del coniuge, dei figli e degli altri convivente nei cui confronti, a norma della stessa legge, art. 2 bis, comma 3, devono essere sempre disposte le indagini, in vista della applicazione della misura patrimoniale, poiché la legge presuppone che l'indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, in quanto consapevole di potere formare oggetto di indagini patrimoniali ai fini di una eventuale confisca, faccia in modo che quanto da lui realizzato illecitamente appaia formalmente nella disponibilità giuridica delle persone in cui ha maggiore fiducia e cioè i suoi conviventi, spettando invece ai conviventi interessati dimostrare, per sottrarre i beni alla confisca, l'esclusiva disponibilità da parte dell'intestatario formale. Ai fini della confisca dei beni in sede di prevenzione, la sospetta provenienza dei beni è deducibile anche dall'assenza di fonti lecite di guadagno da parte del prevenuto, perché la legge fa derivare dall'attività delinquenziale, in relazione alla notevole sperequazione tra tenore di vita desumibile appunto dal valore dei beni di confiscare, e redditi dichiarati o apparenti, una presunzione di provenienza illecita, che può essere superata solo con dimostrazione di segno contrario. Al riguardo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, perché la legge consente di ritenere la provenienza illegittima dei singoli beni da elementi acquisiti di inequivoca sintomaticità (sproporzione tra tenore di vita e reddito) e non dalla mancata allegazione della loro provenienza legittima, la cui dimostrazione è idonea a contrastare la sintomaticità indicata. Quando in particolare si tratta di beni immobili, compete all'ufficio di acquisire elementi in ordine alla loro reale disponibilità da parte del prevenuto. Per contrastare tale valenza, sarà il titolare formale a dover dimostrare l'effettivo godimento dei beni e poiché la presunzione è innescata in ordine alla disponibilità reale e non a quella apparente, dovrà dimostrarsi la correlazione tra il bene ed il soddisfacimento di bisogni e interessi diretti (Sez. 5, n. 5218 del 28/11/1996, Brodella M., Rv. 207498). 26. Sicché del tutto corretta è la motivazione resa dalla Corte territoriale allorquando, esaminando la posizione della moglie del proposto, sulla base della presunzione relativa dell'illecita molteplice acquisizione patrimoniale in capo alla predetta, procede all'esame del profilo della sproporzione tra il patrimonio a lei intestato ed i suoi redditi (v. pg. 26 e ss. del decreto impugnato) escludendo, senza alcun vizio, che questi potessero giustificare le acquisizioni.
27. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014