Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2002, n. 5649
CASS
Sentenza 16 gennaio 2002

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Massime2

In tema di misure di prevenzione, il principio di intangibilità del giudicato, che pure caratterizza i provvedimenti definitivamente assunti, opera limitatamente alle situazioni di fatto valutate di volta in volta per la deliberazione dei provvedimenti stessi, e dunque non preclude l'apertura di un nuovo procedimento, e l'eventuale applicazione di una misura di prevenzione, a fronte di circostanze nuove, o di circostanze antecedenti e solo successivamente emerse.

In tema di misure di prevenzione, il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di "partecipazione", risolvendosi in una situazione di contiguità all'associazione stessa che - pur senza integrare il fatto-reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe (con ruolo direttivo o meno) del sodalizio mafioso - risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale.

Commentario1

  • 1Dissensi e concordia discors sul tema della prevenzione
    Ersi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 29 settembre 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2002, n. 5649
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5649
Data del deposito : 16 gennaio 2002

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