Sentenza 16 gennaio 2002
Massime • 2
In tema di misure di prevenzione, il principio di intangibilità del giudicato, che pure caratterizza i provvedimenti definitivamente assunti, opera limitatamente alle situazioni di fatto valutate di volta in volta per la deliberazione dei provvedimenti stessi, e dunque non preclude l'apertura di un nuovo procedimento, e l'eventuale applicazione di una misura di prevenzione, a fronte di circostanze nuove, o di circostanze antecedenti e solo successivamente emerse.
In tema di misure di prevenzione, il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa va distinto sul piano tecnico da quello di "partecipazione", risolvendosi in una situazione di contiguità all'associazione stessa che - pur senza integrare il fatto-reato tipico del soggetto che organicamente è partecipe (con ruolo direttivo o meno) del sodalizio mafioso - risulti funzionale agli interessi della struttura criminale e nel contempo denoti la pericolosità sociale specifica che sottende al trattamento prevenzionale.
Commentario • 1
- 1. Dissensi e concordia discors sul tema della prevenzioneErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 29 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/01/2002, n. 5649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5649 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 16/01/2002
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO - Consigliere - N. 109
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - N. 025515/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul proced. proposto da:
1) SC LV N. IL 13/05/1949
avverso DECRETO del 02/06/2000 CORTE APPELLO di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO lette le conclusioni del P.G. Dr. Cosentino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1^. Con decreto del 2 giugno 2000, la corte di appello di Palermo, in parziale riforma del decreto emesso il 22 novembre 1999/21 febbraio 2000 dal tribunale della stessa città, riduceva la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata a SC OR ad anni due e mesi sei, mentre confermava l'obbligo di soggiorno del proposto nel comune di residenza (S. PE AT), l'imposizione a suo carico della cauzione di lire 10 milioni e la confisca di tutte le quote e del capitale sociale della DE s.r.l. e di una serie di beni mobili analiticamente indicati (autocarri, pale, escavatori, ecc.). Secondo la corte territoriale, andava innanzitutto ribadito il ruolo del proposto come prestanome della s.r.l. DE, riconducibile a US VA, ed intestatario fittizio delle quote della predetta società; la sua vicinanza alla famiglia mafiosa del US e il rapporto di fiducia particolarmente forte esistente fra lui e US VA emergente dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia;
il significativo balzo dei ricavi sociali a seguito dell'ingresso dello DO nella società a partire dal 1988 e lo stabile contributo da lui offerto sul versante economico al perseguimento delle attività illecite tipiche dell'organizzazione "Cosa Nostra" attraverso l'esercizio di un'attività imprenditoriale gestita secondo i metodi propri della predetta associazione criminale (come l'aggiudicazione di due appalti nel comune di Ribera e di Acquino).
Passando poi in rassegna i singoli motivi di impugnazione avverso il decreto del tribunale, la corte osservava che le precedenti statuizioni liberatorie dello DO all'esito dei procedimenti di prevenzione promossi nei suoi confronti e divenute ormai irrevocabili non violavano il principio del ne bis in idem valido anche in materia di prevenzione, atteso che i quadri indiziari allora prospettati riguardavano la riconducibilità dei beni a lui intestati a OR II e a US NA (o ai suoi figli US EN OR e US AN) e non anche a US VA, come invece affermava il procuratore della Repubblica di Palermo nella proposta del 22 gennaio 1998, che le stesse considerazioni dovevano ripetersi per l'avvenuta assoluzione in doppio grado di giudizio dello DO dal reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, con due sentenze divenute pure irrevocabili, stante l'assoluta autonomia ed indipendenza del procedimento penale da quello di prevenzione;
che appariva giustificato il giudizio di qualificata pericolosità sociale del proposto, ricavabile dalle indicazioni fornite da numerosi collaboratori di giustizia (la BA NO, Di MA RI AN, ON PE, US VA, NO GE, ND EA), i quali avevano evidenziato il rapporto di assoluta fiducia del US nei confronti del proposto, scelto fin dai primi anni ottanta come intestatario fittizio di un appartamento a lui appartenente per opportune ragioni di "copertura" (era da poco entrata in vigore la legge n. 646/82), la sua costante contiguità al US, boss mafioso del comune di S. PE AT, con disponibilità ad incontrarlo durante la latitanza e a gestire le sue imprese economiche (come la DE) assumendosi il ruolo di prestanome e gestore di affari in comunione.
2^. Ricorre per cassazione lo DO a mezzo dei suoi difensori di fiducia, i quali, dopo aver sottolineato che il loro assistito aveva rivestito in tutti i procedimenti di prevenzione già definiti favorevolmente per lui il ruolo di "interveniente" e non di "proposto" e che era stato assolto dal reato di "concorso esterno" in associazione mafiosa, lamentano:
1) la violazione del principio di intangibilità del giudicato (art.606 lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 649 dello stesso codice),
atteso che la tesi della corte di merito secondo cui VA US era stato socio occulto dello DO nella società DE aveva omesso di tener conto che il US, quando aveva riferito tale circostanza, era stato considerato "inattendibile" dai giudici della cognizione, sicché, per dare l'imput a un nuovo procedimento di prevenzione nei confronti del ricorrente, occorreva indicare "circostanze nuove e/o diverse da quelle già esaminate, sopravvenute o palesatesi successivamente al precedente provvedimento divenuto definitivo", e tali non potevano essere considerate le indicazioni fornite dai collaboranti su una serie di circostanze, analiticamente esaminate (come il sostanziale controllo della DE da parte del US, la partecipazione della DE all'affare di contrada Torrettella di Altofonte, ecc.);
2) l'inapplicabilità nel caso di specie della legge 31 marzo 1965 n.578 (art. 606 lett. b) c.p.p.), non essendo applicabili le misure di prevenzione previste a carico, di soggetti indiziati del reato di cui all'art. 416 - bis c.p. sulla base di un giudizio di pericolosità sociale riferibile esclusivamente agli appartenenti ad un sodalizio criminoso di tipo mafioso (art. 1 legge n. 575/65) a chi, come lo DO, era stato incriminato per il diverso delitto di concorso eventuale nel predetto reato associativo. L'estensione della normativa antimafia agli indiziati di concorso esterno violerebbe il principio di legalità, non potendo condividersi la tesi sostenuta da un'isolata pronuncia di legittimità secondo cui il concetto di "appartenenza ad un'associazione mafiosa" previsto dall'art. 1 della legge n. 575/65 deve essere inteso "in senso lato", comprensivo anche della "partecipazione" richiesta dall'art. 416 - bis c.p., nonostante la sostanziale diversità esistente tra la figura del partecipe e quella del concorrente esterno (sotto il profilo della condotta e del dolo). Tale interpretazione induce a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma citata perché in contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., con specifico riferimento al diverso livello probatorio richiesto per l'applicazione delle misure di prevenzione (per le quali si richiede il mero "sospetto") e delle sanzioni penali (legate al rispetto di un modello tipizzato della relativa fattispecie incriminatrice);
3) il difetto di attualità della pericolosità sociale qualificata nel proposto (art. 606 lett. b) e e) c.p.p., sub specie di omessa motivazione sulla sua asserita sussistenza), dato che i fatti di "concorso", comunque esclusi dal giudice di merito, erano risalenti nel tempo, ne' risultavano elementi rivelatori della persistenza di comportamenti antisociali sussumibili nello schema della partecipazione o del contributo stabile e continuativo dato dallo DO all'associazione criminosa;
4) l'insussistenza dei requisiti normativi per l'applicazione della confisca (art. 606 lett. e) c.p.p,. in relazione all'art.
2 - ter comma 2 l. n. 575/65), non avendo la corte tenuto in considerazione le prospettazioni difensive, documentalmente provate, circa la liceità dell'acquisto delle quote della DE da parte dello DO e della liceità della attività economica posta in essere dalla società e, in particolare, non essendo stato dimostrato che i beni a lui appartenenti fossero di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato, ovvero fossero il frutto di attività illecite o il reimpiego di esse. Su questo versante la corte avrebbe operato un palese travisamento del fatto, confondendo la società DE dello DO con quella di uguale denominazione di tale ON ON.
Buona parte delle argomentazioni ora riferite sono state poi oggetto di una sintetica memoria difensiva depositata il 12 dicembre 2001 presso la cancelleria di questa Sezione.
2^. Il ricorso non è fondato.
La prima censura, volta ad evidenziare la violazione del principio dell'intangibilità del giudicato (art. 649 c.p.p.), sul rilievo che altre pronunce divenute irrevocabili avevano sancito la legittima formazione del patrimonio dello DO, non tiene conto del fatto che tale principio, pur estendendosi anche ai provvedimenti definitivi in materia di misure di prevenzione, opera unicamente con riferimento alle situazioni oggettive considerate di volta in volta nelle singole statuizioni e non impedisce quindi l'esame di nuove e diverse circostanze, emerse successivamente o sopravvenute, che non hanno formato oggetto delle precedenti decisioni, anche se in ipotesi storicamente anteriori ad esse (Cass., Sez. 1^, 10 febbraio 1988, Pavone;
Id., 17 febbraio 1986, Barone).
Il decreto impugnato, dopo aver passato in rapida rassegna i precedenti decreti di rigetto e l'avvenuta assoluzione divenuta irrevocabile del ricorrente dal reato di cui all'art. 416 - bis c.p., commentando ciascun provvedimento in rapporto alla situazione esistente al momento, non ha mancato di rilevare come le loro statuizioni non fossero assolutamente di ostacolo all'esame della proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale avanzata dal procuratore della Repubblica il 28 gennaio 1998, originata dalle "nuove" dichiarazioni di US VA, il quale, pur essendosi sforzato nell'attuale procedimento di prevenzione di indicare nello DO un personaggio "cristallino", aveva ammesso tuttavia di avere un proprio interesse nella società DE (che va peraltro tenuta distinta da quella avente la stessa denominazione sociale indicata dal NO e di proprietà di ON ON), lasciando così emergere elementi di significativa pregnanza riguardo ai rapporti di fiducia esistenti tra il US e il ricorrente e circa la vicinanza di quest'ultimo all'associazione "Cosa Nostra". In quest'ottica, nessuna concreta rilevanza poteva essere attribuita all'intervenuta pronuncia liberatoria dello DO dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa, stante il noto principio dell'autonomia del procedimento penale da quello di prevenzione, con specifico riferimento all'oggetto di ciascuno di essi. Il tribunale ha indicato come seri indizi della pericolosità sociale del ricorrente quanto emerso dalle "indicazioni" di vari collaboratori di giustizia, dei quali viene ribadita l'assenza di ogni intenzione calunniatoria nei confronti del proposto e dalle quali affiora la sua stretta contiguità con noti personaggi mafiosi.
Le ampie ed articolate considerazioni svolte sul punto dalla corte consentono di superare la quarta ed ultima doglianza del ricorrente, circa la insussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'applicabilità della confisca come misura di prevenzione patrimoniale antimafia. Vengono svolti al riguardo apprezzamenti e censure di mero fatto, la cui valutazione è preclusa in sede di legittimità.
Quanto alla segnalata inapplicabilità di una misura di prevenzione personale ai c.d. "concorrenti esterni" o "eventuali" ad un'associazione di tipo mafioso - problema che è diventato attuale dopo che il contrasto giurisprudenziale sulla configurabilità di questo tipo di concorso è stato risolto in senso positivo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 5 ottobre 1994, Demitry) - la relativa questione è stata già affrontata e risolta da questo Supremo Collegio (Cass., Sez. 6^, 17 marzo 1997, n. 1120, Prisco, in Cass. pen. mass. ann., 1998, n. 581, p. 935), facendo leva sulla differenza tra "partecipazione" (art. 416 - bis c.p.) e "appartenenza" (art. 1 l. n. 575/65). Il collegio ritiene di dover aderire a questa impostazione che il ricorrente contesta, osservando come il concetto di "appartenenza" ad un'associazione mafiosa sia sicuramente più sfumato e meno tecnico. di quello di "partecipazione" ad essa, sia da un punto di vista strettamente letterale, sia sotto il profilo della diversa consistenza che deve necessariamente investire il collegamento probatorio tra l'ipotesi preventiva e quella penale. Ed è infatti proprio nell'ambito dell'autonomia del procedimento di prevenzione da quello penale che emerge tra i due concetti di "appartenenza" e di "partecipazione" una differenza che non è solo di estensione per così dire linguistica (appartenere è termine sicuramente più ampio di partecipare, che implica una presenza attiva nel sodalizio, indipendentemente dal ruolo che il soggetto vi svolga al suo interno, se di promotore, organizzatore o semplice partecipe), ma è altresì di ordine giuridico-sociologico e si riflette, come tale, sul sistema probatorio il quale, nella materia in esame, è inteso ad accertare non un fatto-reato ma comportamenti che sono indice di pericolosità sociale specifica. Il concetto di "appartenenza" si differenzia infatti da quello di "partecipazione", nel senso che i rispettivi procedimenti trovano la loro autonomia proprio rispetto al diverso oggetto dell'indagine che, in un caso, mira all'accertamento di situazioni di contiguità al sodalizio mafioso, mentre nell'altro è volto ad accertare il ruolo organico che il soggetto ha svolto in seno ad esso. In quest'ottica, l'appartenenza che il legislatore pone come condizione per l'applicabilità di una misura di prevenzione personale antimafia ricomprende ogni comportamento che, pur non realizzando il reato di associazione di tipo mafioso, sia funzionale tuttavia agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno più generale di cultura mafiosa.
Proprio la diversità di oggetto di indagine, e quindi di situazioni strutturali su cui sono chiamate ad operare le misure preventive e quelle penali, induce a ritenere manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale, stante la sostanziale diversità di significato delle due espressioni normative quale emerge tra l'altro dalla diversità del trattamento giuridico- sanzionatorio previsto per le due fattispecie.
Parimenti infondate sono le altre doglianze circa il difetto di attualità della pericolosità sociale del ricorrente, avendo la corte di merito spiegato in modo ampio e diffuso il ruolo di costante contiguità a VA US svolto dallo DO fin dagli anni ottanta, con disponibilità ad incontrarlo durante la latitanza, a figurare intestatario di immobili ed imprese nella disponibilità del noto boss mafioso, a svolgere attività di prestanome e di gestore di affari nell'interesse di quest'ultimo: in una parola a recare un contributo stabile e continuativo a favore del sodalizio criminoso "Cosa Nostra" nel contesto mafioso di S. PE AT. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale e rigetta
il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2002