Sentenza 1 marzo 2006
Massime • 1
Nel procedimento di prevenzione, la preclusione derivante dal giudicato opera sempre "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini della applicazione di una nuova o più grave misura, ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggior gravità della pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato il provvedimento applicativo della nuova misura che era seguita alla completa esecuzione di una precedente, osservando che se, da un lato, i nuovi accertamenti acquisiti, seppure relativi ad epoca antecedente alla applicazione della prima misura, legittimavano la richiesta di nuova misura di prevenzione in quanto precedentemente non valutati, tuttavia tale vaglio avrebbe dovuto essere effettuato ai fini del giudizio di pericolosità attuale, anche nel caso di proposto indiziato di appartenenza a cosche mafiose, non essendo sufficiente la presunzione di pericolosità già posta a fondamento della prima misura).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2006, n. 25514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25514 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2006 |
Testo completo
255 14/06% 01-Camera di consiglio Registro Generale n. 7495/05
Sentenza n. 606 in data 1° marzo 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI^ PENALE
Composta dai sig.ri
Dr. Bruno OLIVA Presidente
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere Dr. Francesco Paolo GRAMENDOLA Consigliere Dr. Giorgio COLLA Consigliere Dr. Franco IPPOLITO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da
. BO OV ON, nato a [...] il 1° gennaio 1953, avverso il decreto della Corte d'appello di Reggio Calabria 19 novembre 2004 n.134.
Sentita la relazione svolta dal Cons.S.F.MANNINO;
Letta la requisitoria del P.G., in persona del dr. Antonio GIALANELLA, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
a conferma del decreto del Tribunale di Reggio Calabria 5 marzo 1997, gli è stata applicata la misu- ra di prevenzione della sorveglianza speciale della P.S. per due anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza OV UM ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone عيد
T
l'annullamento per i seguenti motivi:
1. erronea applicazione degli artt. 3 L. n.1423/56 e 1 e 2 L. n.575/65 per violazione della ga- ranzia del ne bis in idem e vizio di motivazione per totale assenza dell'apparato argomenta- tivo in ordine all'attuale pericolosità del prevenuto;
2. violazione dell'art. 2 ter L. n. 575/65 e vizio di motivazione per difetto di un adeguato appa- rato motivazionale in ordine alla confisca del bene sequestrato senza dar conto del come e del perchè, in forza di specifici e concreti elementi di segno contrario, le valutazioni in ordi- ne alla legittima provenienza del denaro non potevano essere condivise, risolvendo il tutto in una pretesa inattendibilità delle giustificazioni fornite dallo UM e in un'eccessiva esaspe- razione del dato formale ricavato dalla dichiarazione dei redditi e sbarazzandosi dei cospicui prestiti e dei numerosi fidi bancari di cui il ricorrente aveva beneficiato e cercando di sposta- re in avanti il momento iniziale dei contatti dello UM con la cosca AT, al di là e oltre quanto accertato nel processo di merito conclusosi con la condanna del medesimo per il rea- to associativo;
e senza tener conto che lo stesso bene era stato sequestrato nel procedimento di prevenzione a carico di MO AT, nel quale lo UM era stato citato come terzo interessato, e che la misura reale era stata revocata dal Giudice della prevenzione con decre- to del 1° dicembre 1996, il quale aveva negato la confisca disponendo il dissequestro del ter- reno e dell'immobile ivi edificato.
Con riguardo al primo motivo di ricorso si osserva che per giurisprudenza costante nel procedi- mento di prevenzione la preclusione derivante dal giudicato opera sempre rebus sic stantibus e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità qualificata ove sopravvengono nuovi elementi indiziari - non precedentemente noti - che comportino una valutazione di mag- gior gravità della pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate. In tali casi, conseguentemente, può darsi luogo a un aggravamento delle misure e, occorrendo, all'eventuale irrogazione di altre di tipo diverso (Cass., Sez. U, 3 luglio 1996 n. 18, ric. P.G. in proc. Simonelli ed altri;
Sez. 1, 20 novembre 1997-28 gennaio 1998 n. 6521, ric. Perre- ca;
Trattandosi di giudicato allo stato degli atti, elementi indizianti, già in precedenza valutati ne- gativamente ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione, possono essere rivalutati a tale scopo, qualora si accompagnino a circostanze sopravvenute al precedente giudizio, non inerendo la nuova valutazione ai medesimi elementi, ma apprezzandosi una nuova e diversa situazione come emergente dal complessivo esame di tutti gli elementi oggetto della nuova procedura (Cass., Sez. 1, 20 novembre 1997 n. 6515- 26 febbraio 1998, ric. Perre;
Sez. 1, 24 set- tembre 1987 n. 3468, ric. Memoli;
Sez. 4, 9 settembre 1985 n. 2052, ric. Marcantuono;
Sez. 4, 18 dicembre 1984 n. 4676, ric. Salamone;
Sez. 1, 9 giugno 1983 n. 1246, ric. De Maio;
Sez. 1, 27 ot- tobre 1972-4 gennaio 1973 n. 1203, ric. Mancuso;
Sez. 1, 30 aprile 1968 n. 738, ric. Piromalli).
Di conseguenza, non osta all'applicazione di una nuova misura di prevenzione la circostanza che sia ancora in atto un'analoga misura precedentemente inflitta e non opera, in questo caso, il limite temporale massimo di cinque anni per la durata complessiva delle due distinte misu- re, allorché l'adozione di quella nuova e successiva trovi la sua base giustificativa in fatti e ac- certamenti posteriori e sopravvenuti rispetto a quelli presi in esame in occasione dell'emissio- ne della precedente, con l'effetto che i distinti giudizi di pericolosità non sono la risultante di una valutazione frazionata della stessa realtà, ma l'esplicitazione di un percorso valutativo rapportato a dati di fatto distinti e diversi, perché riferibili a momenti diversi del sistema di vita del proposto. Pertanto, l'esecuzione della nuova misura si salda con quella della prima senza soluzione di continuità, non esistendo, in linea di principio, ostacoli al cumulo (Cass.,
Sez. 6, 9 luglio 2003 n. 36791, ric. P.G. e Giammaria).
In base all'orientamento giurisprudenziale riportato non contrasta con la preclusione del giudicato, costituito dal decreto applicativo di misura di prevenzione del 12 dicembre 1991, divenuto definiti- vo, l'acquisizione delle deposizioni dei collaboratori di giustizia Filippo Barreca, OV Riggio e
Paolo Iero nonché della sentenza della Corte di assise d'appello di Reggio Calabria 9 maggio 2001
n. 5, di condanna dello UM a sei anni di reclusione per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p., di- venuta irrevocabile il 3 febbraio 2003.
Nel decreto impugnato si dà atto che il prevenuto ha eccepito l'inattualità della pericolosità, in quanto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia citate risalgono agli anni 1992-93 e riguardano fatti risalenti al 1990, cioè ad epoca anteriore all'applicazione della precedente misura.
Tale circostanza non è di per sé ostativa alla valutazione delle dichiarazioni predette ai fini dell'applicazione di altra misura preventiva, perché, seppure i fatti dichiarati sono anteriori all'applicazione della prima, non risulta però se siano stati valutati in quella sede.
Tuttavia il decreto impugnato non affronta questo aspetto della questione, ma, richiamato il princi- pio che la pericolosità dev'essere valutata con riferimento alla pronuncia del decreto di primo grado
- che, per vero, riguarda il giudizio d'impugnazione (Cass., Sez.5, 17 marzo 2000 n. 1520, ric. Can- nella) e non il precedente giudicato - si è riferito all'indirizzo interpretativo secondo il quale, trat- tandosi di indiziati di appartenenza a cosche mafiose, il protrarsi della pericolosità si presume in as-
ви senza di elementi precisi e decisivi, atti a comprovare un recesso pieno e incondizionato da quelle consorterie. Ed ha rilevato che nessun dato, in positivo, segnala che il proposto si sia mai allontana- to dal contesto malavitoso e che, al contrario, la lunga e risalente militanza, asseverata da due suc- cessivi decreti di prevenzione a suo carico dimostra un intimo e consolidato legame mai venuto me-
no.
Ora, il giudicato allo stato degli atti implica che, divenuta definitiva la misura applicata, per l'applicazione di una misura successiva debba intervenire una nuova valutazione di elementi diversi da quelli considerati ai fini della misura precedente, perché sopravvenuti o pregressi ma non valutati, non essendo sufficiente per giustificare il nuovo provvedimento la sola pre- sunzione di pericolosità, già valutata in precedenza per giustificare l'attualità dell'intervento preventivo già svolto (Cass., Sez. 6, 26 aprile 1995 n. 1606, ric. Guzzino;
Sez.5, 5 febbraio 2002 n.
31881, ric. Ofria;
questo è il senso dei precedenti indicati nel decreto impugnato, Cass., Sez. 6, 22 marzo 1999 n. 950, ric. Riela;
Sez. 1, 27 gennaio 1998 n. 461, ric. La Rocca e altri;
Sez. 1, 31 mar- zo 1995 n.2019, ric. P.G. in proc. Cafai).
Di qui l'esigenza nel presente processo di verificare la fondatezza dell'eccezione del prevenuto, a- nalizzando le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia al fine di accertare se effettivamente riferi- scano fatti antecedenti all'applicazione della precedente misura e, in tal caso, se tali fatti siano stati già valutati ai fini dell'emissione di quel primo decreto e se comunque non contengano aspetti rife- ribili alla proposta di applicazione della nuova misura.
In caso contrario i fatti riferiti dai collaboratori dovranno essere valutati ai fini della pericolosità at- tuale del prevenuto unitamente ai fatti dedotti con la citata sentenza della Corte di assise d'appello di Reggio Calabria, che alla data del decreto di primo grado non era stata ancora pronunciata, e ad ogni altro fatto ritualmente dedotto e non valutato per l'applicazione della precedente misura.
Per questo accertamento e per le relative valutazioni appare necessario annullare il decreto impu- gnata con rinvio alla Corte d'appello di Messina.
Il secondo motivo di ricorso è palesemente infondato.
Il decreto impugnato ha dedicato un'analisi articolata e adeguatamente approfondita alla fattispecie concreta relativa alla misura patrimoniale applicata, dandosi carico di tutti i problemi posti dalla di- fesa e pervenendo a conclusioni motivate in fatto e in diritto.
Le giustificazioni offerte dallo UM sono state esaminate nel contesto della sua attività, lecita e illecita, e valutate oggettivamente nella loro specificità, per cui i difetti di valutazione eccepiti - an- che a prescindere dall'inammissibilità della deduzione in un procedimento di prevenzione - appaio- no manifestamente privi di fondamento. : In particolare, la Corte di merito ha preso in esame il rilievo difensivo secondo cui, dato l'ambito temporale di permanenza della condotta mafiosa, il bene avrebbe provenienza lecita perché acquisi- to in periodo nel quale l'attività criminale della cosca AT era appena iniziata, e lo ha confutato con motivazione giuridicamente corretta.
Infatti, la disposizione dell'art. 2 ter l. 31 maggio 1965 n.575 riguarda il sequestro dei beni di cui il proposto per l'applicazione di una misura di prevenzione risulta poter disporre diretta- mente o indirettamente, a causa della sproporzione di essi rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero della provenienza da attività illecite o dal reimpiego dei frutti di essa;
e la confisca dei beni sequestrati di cui non sia dimostrata la legittima prove- nienza e pertanto non si richiede la prova della provenienza da una specifica attività delittuo- sa e neppure da attività di tipo mafioso.
Tale statuizione corrisponde alle finalità della prevenzione patrimoniale, che è di disincenti- vare le attività criminose, privandole di qualsiasi profitto utile e, di conseguenza, di sottrarre definitivamente i beni di provenienza illecita al circuito economico di origine per inserirli in altro esente da condizionamenti criminali (Cass., Sez. 1, 15 giugno 2005 n. 27433, ric.Libri; Sez.
2, 23 giugno 2004 n. 35628, ric. Palumbo e altri;
Sez. 6, 27 maggio 2003 n. 36762, ric. Lo Iacono e altro;
Sez. 6, 22 marzo 1999 n. 950, ric. Riela L e altri;
Sez. 2, 6 maggio 1999 n. 2181, ric. Sannino;
Sez. 1, 20 novembre 1998 n. 5760, ric. Iorio e altri;
Sez. 1, 26 novembre 1998- 8 febbraio 1999 n.
5897, ric. Bommarito e altri;
Sez. 2, 26 gennaio 1998 n. 705, ric. Corsa;
Sez. 1, 2 luglio 1998 n.
3964, ric. Arcuri e altri;
Sez. 1, 28 gennaio 1998 n. 479, De Fazio;
Sez. 6, 23 gennaio 1998 n. 258, ric. Bonanno ed altro).
Pur rifacendosi a questo orientamento, che priva di qualsiasi rilievo il riferimento del ricorrente all'ambito temporale di permanenza della condotta mafiosa così come il presunto spostamento in avanti del momento iniziale dei contatti dello UM con la cosca AT, il decreto impugnato ha comunque esaminato anche in fatto la tesi difensiva, dimostrandone l'insussistenza dei presupposti concreti attraverso l'esame della vicenda concreta sottoposta alla sua cognizione.
Infine, il Giudice d'appello ha confutato fondatamente la censura mossa dal ricorrente in relazione al precedente provvedimento di rigetto della confisca e del conseguente dissequestro nel procedi- mento di prevenzione a carico di MO AT, al quale lo UM aveva preso parte come terzo interessato, osservando come fosse improprio, anche a prescindere dalla limitata efficacia che il giudicato assume in questa materia, parlare di giudicato rispetto a fatti diversi, rapportati a soggetti e a circostanze diverse.
In realtà, la circostanza che il giudizio di prevenzione si sia svolto nei confronti di soggetto di- verso e con riferimento a differente vicenda esclude comunque l'effetto di giudicato, sia pure allo stato degli atti, rispetto al terzo interessato in ordine al medesimo bene, in quanto il prov- vedimento di rigetto della confisca con il conseguente dissequestro, emesso nel diverso proce- dimento, costituisce mera conseguenza dell'accertamento negativo della disponibilità indiretta del bene suddetto da parte del primo proposto a mezzo del terzo interessato. Il successivo ini- zio di un procedimento di prevenzione a carico di quest'ultimo muta radicalmente l'oggetto del giudizio, che ha riguardo alla sua relazione col bene stesso nel quadro della sua consisten-
za patrimoniale.
Il secondo motivo di ricorso è pertanto inammissibile.
P.Q.M.
La Corte
annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Messina.
Così deciso in Roma il 1° marzo 2006
Il Consigliere estensore I Presidente
Olami
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 21 LUG 2006
C
Sele
!