Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2006, n. 25514
CASS
Sentenza 1 marzo 2006

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Nel procedimento di prevenzione, la preclusione derivante dal giudicato opera sempre "rebus sic stantibus" e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini della applicazione di una nuova o più grave misura, ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggior gravità della pericolosità stessa e un giudizio di inadeguatezza delle misure in precedenza adottate. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato il provvedimento applicativo della nuova misura che era seguita alla completa esecuzione di una precedente, osservando che se, da un lato, i nuovi accertamenti acquisiti, seppure relativi ad epoca antecedente alla applicazione della prima misura, legittimavano la richiesta di nuova misura di prevenzione in quanto precedentemente non valutati, tuttavia tale vaglio avrebbe dovuto essere effettuato ai fini del giudizio di pericolosità attuale, anche nel caso di proposto indiziato di appartenenza a cosche mafiose, non essendo sufficiente la presunzione di pericolosità già posta a fondamento della prima misura).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2006, n. 25514
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25514
    Data del deposito : 1 marzo 2006

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