Sentenza 21 settembre 2006
Massime • 1
In tema di procedimento di prevenzione, la preclusione derivante da giudicato non opera come per la decisione di merito, in quanto la decisione di prevenzione non accerta la sussistenza di un fatto reato o la responsabilità di un soggetto, sicchè, non essendo preclusa la instaurazione di un nuovo procedimento di prevenzione sulla base di elementi non considerati nei passaggi argomentativi e nei presupposti di fatto di una precedente decisione, è consentita l'applicazione del sequestro e della confisca di beni sulla base di una nuova considerazione della situazione fattuale sotto il profilo personale e patrimoniale. (S.U. 13 dicembre 2000 n. 36, ric. Madonia, dep. 7 febbraio 2001, non massimata sul punto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/2006, n. 33077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33077 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 21/09/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 2622
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 015247/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NG AN, N. IL 15/08/1973;
2) NG OB CE, N. IL 06/05/1948;
3) ESPOSITO ORONZA, N. IL 17/12/1950;
avverso DECRETO del 27/10/2005 CORTE APPELLO di LECCE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. IZZO chiedeva il rigetto del ricorso.
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte d'appello di Lecce confermava il decreto emesso dal Tribunale della stessa città il 7/08/2003, relativo alla applicazione della misura della sorveglianza speciale di P.S. a NG Daniele per anni 5 con obbligo di soggiorno e della conseguente misura patrimoniale della confisca di beni immobili, ritenuti di sua pertinenza e frutto dell'attività criminosa. Riteneva in primo luogo che non operasse alcuna preclusione ai sensi dell'art. 649 c.p.p. in relazione alla circostanza che in data 27/09/2002 lo stesso tribunale aveva emesso altra misura di sorveglianza speciale sulla base degli stessi elementi, in quanto la prospettazione dei fatti che questa volta era stata svolta dalla Questura di Lecce era molto più completa e ricca di elementi di valutazione e pertanto doveva ritenersi sostanzialmente diversa da quella sulla cui base era stata emessa la prima misura. Procedeva poi ad elencare gli elementi di diversità tra le due segnalazioni e concludeva che per la ricchezza di riferimenti, contenuti nella nuova proposta, evidentemente tali elementi erano stati conosciuti dopo la prima richiesta ed erano relativi a circostanze accertate successivamente e quindi avevano il carattere della novità. Riteneva del tutto giustificata la durata di cinque anni della misura e l'imposizione dell'obbligo di soggiorno per la gravità dei fatti contestati e la loro reiterazione e quindi per la necessità di controllare i movimenti del proposto.
Riteneva che non fosse stato violato la L. n. 55 del 1990, art. 14 in quanto, da un lato, risultavano indizi dell'inserimento di NG D. in una associazione dedita al traffico di stupefacenti, anche se per tale reato la sua posizione era stata archiviata, e, dall'altro, egli risultava essere stato condannato per il delitto di estorsione e quindi era stata rispettata la condizione che consentiva l'applicazione di misure di carattere patrimoniale ai soggetti indicati nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, n. 1 e 2. Rigettava infine le deduzioni difensive che contestavano la confisca dei beni sostenendo che erano provenienti da eredità, in quanto i beni sottoposti alla misura di prevenzione patrimoniale erano del tutti diversi da quelli provenienti da eredità.
Contro la decisione presentava ricorso il proposto ed i suoi genitori, formalmente intestatari di alcuni dei beni sequestrati, e deducevano:
- violazione dell'art. 649 c.p.p. in quanto gli elementi di fatto sulla cui base era stata emessa la misura erano del tutto identici a quelli già presi in esame dal tribunale per l'emissione di altra misura di prevenzione, così come aveva dovuto riconoscere la Corte d'appello nel momento in cui aveva identificato le varie operazioni di P.G. col nome e non più solo con la data in cui erano state effettuate;
- omessa motivazione sulla necessità dell'obbligo di soggiorno e sulla durata della misura;
- violazione della L. n. 55 del 1990, art. 14 che consente di applicare la misura di prevenzione patrimoniale solo qualora il proposto abbia commesso alcuni delitti specifici e sia provato il collegamento tra i proventi dell'attività illecita e l'acquisto dei beni, mentre la corte ha ritenuto sufficiente la prova della commissione di un reato di estorsione nel '93 e di un traffico di stupefacenti per ritenere applicabile la misura.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. I motivi di ricorso n. 2 e 3 sono al limite dell'inammissibilita' in quanto propongono questioni di fatto e di merito che sono state invece correttamente motivate dalla Corte territoriale e non possono essere oggetto di ricorso per cassazione, che è consentito solo per violazione di legge. In particolare la Corte ha lungamente motivato sul perché i beni confiscati dovevano ritenersi provento delle attività illecite di NG D. e non invece investimenti di cespiti ereditati da lui o dai genitori, e sul perché doveva ritenersi rispettata la condizione imposta dalla L. n. 55 del 1990, art. 14 visto l'inserimento del proposto in un vasto traffico di stupefacenti e la commissione di reati in materia di estorsione e traffico di armi.
Quanto al primo motivo, deve rilevarsi che le Sezioni Unite della Corte con la decisione n. 36 del 13 dicembre 2000, ric. Madonia, dep. il 7/02/2001, hanno affrontato, seppur incidentalmente, la questione della rilevanza dell'art. 649 c.p.p. nel procedimento di prevenzione affermando che la decisione di prevenzione non accerta la sussistenza di un fatto-reato e la responsabilità di una persona, sicché elementi non presi in considerazione nei passaggi argomentativi e nei presupposti di fatto della decisione sfuggono alla preclusione, ponendosi in una relazione di novità e pertanto sulla base di nuovi elementi di pericolosità ben può instaurarsi un nuovo, diverso procedimento di prevenzione, con conseguenti sequestro e confisca dei beni dell'indiziato, alla stregua di una nuova considerazione della situazione fattuale sotto entrambi i profili, personale e patrimoniale. Si ritiene che la decisione impugnata abbia fatto buon uso di tali principi affermando che la nuova misura di prevenzione era stata emessa sulla base di elementi di fatto mai prima sottoposti alla valutazione del giudice, il che aveva comportato l'emissione di un nuovo giudizio sulla pericolosità del proposto e la necessità di imporre sia l'obbligo di soggiorno sia la confisca dei beni risultati provento dell'attività criminosa.
I ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2006