Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3669 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
03669/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLONTA JANO LA CORTE SU Oggetto NAHMISS H ITA' AGL SEZIONE PRIMA CIVILE RIGAS PER MALima it Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 Estagione util Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G.N. 13429/99 Cron. 7725 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere 1228 Dott. Donato PLENTEDA - Rel. Consigliere Rep. ConsigliereDott. Walter CELENTANO Ud. 14/11/00 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE S ENTENZA Richiesta NUOL sul ricorso proposto da: dal Sig. per diritti L.
6.000 CONSORZIO AEROPORTO SALERNO PONTECAGNANO, in persona il 14 MAR 2001 IL CANCELLIERE del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso l'avvocato ZAPPALA' F., rappresentato e difeso CANCELLERIA AMATUCCI ALBERTO, giusta mandato a.dall'avvocato margine del ricorso;
ricorrente
contro
SAMAVAT ASSOCIAZIONE AGENTI MARITTIMI, in persona del elettivamente domiciliata in Presidente pro tempore, 2000 ROMA VIALE MAZZINI 55, presso l'avvocato GIORGIO e difesa dagli avvocati 2106 MARCELLI, rappresentata -1- GALILEO BARBIROTTI e AGOSTINO ALFANO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 173/99 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 20/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità; in subordine il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 27.2.1981 fu costituito il Consorzio -"Aeroporto di Salerno Pontecagnano", partecipato dalla società VA Assicurazioni Agenti Marittimi, che a mezzo del suo delegato ricoprì la carica di consigliere di amministrazione sino al 10.4.1995. Una volta dimessasi la maggioranza dei consiglieri, il presidente convocò per il 23.3.1995 l'assemblea dei soci, poi sospesa per contrasti insorti tra il presidente dell'assemblea, delegato dal sindaco di Pontecagnano, ed altra persona che dichiarato di esserlo al suo posto. Nelloaveva stesso giorno l'assemblea fu riconvocata dal collegio sindacale, richiesta di tre su consorziati, per il 10.4.1995 e in quella data fu nominato il nuovo consiglio di amministrazione, con 4 il dissenso della soc. VA, la quale, con atto 3.5.1995, impugnò la delibera dinanzi al Tribunale di Salerno, deducendone la illegittimità, sia perché era stata approvata con la partecipazione di un soggetto non legittimato, sia perché l'assemblea era stata convocata dal collegio sindacale, in contrasto con le norme statutarie. Il tribunale con sentenza 14.7.1998 annullò la deliberazione, ritenendo che il Consorzio non fosse 3 una società e non corrispondesse alla figura consortile degli artt. 2602 SS. C.C., ma fosse una persona giuridica privata, di cui agli artt. 12 ss. C.C./ sicchè la convocazione dell'associazione non poteva che essere fatta dal presidente. Il Consorzio propose appello, denunziando l'errore dei giudici di primo grado nell'avere ritenuto inapplicabile la disciplina dettata per le società di capitali, che affermò essere di carattere generale. La VA resistette alla impugnazione, reiterando in via incidentale motivi di invalidità già proposti (partecipazione all'assemblea di un soggetto non abilitato e irritualità della redazione del verbale di assemblea), disattesi dal tribunale, e la Corte di Appello di Salerno, dopo avere sospeso la esecuzione della sentenza ai sensi degli artt. 351 e 283 c.p.c., 1'11.5.1999 rigettò l'appello. Ritenne la corte di merito che, in mancanza di una delibera di rinnovo del consiglio di amministrazione e di riconferma di quella impugnata e a fronte della natura giuridica del Consorzio, assimilabile alle associazioni non riconosciute di diritto comune, ex artt. 14 SS. C.C., e disciplinato dalle norme sul mandato, fonte dei 4 diritti e delle obbligazioni dei consorziati fossero le previsioni statutarie, richiamate dall'art. 16 c.c.; e poiché l'art. 12 dello statuto al presidenteattribuisce la convocazione dell'assemblea, sempre e comunque, illegittima era stata quella disposta dal collegio sindacale, mancando le condizioni di applicabilità delle norme societarie, né potendosi rinvenire tra quelle amministrazione, statutarie il potere di sostitutivo degli amministratori, in саро ai riconosciuto dal sistema delle sindaci, che è società, unitamente a quello di controllo, al quale invece lo statuto aveva ridotto in via esclusiva la funzione dell'organo. Ritenne, inoltre, che comunque nella specie era mancato il presupposto perché i sindaci si sostituissero agli amministratori e cioè la loro inerzia visto che il dell'assemblea del 23.3.1995 si erapresidente 5 limitato a scioglierla, riservandosi la riconvocazione, mentre il collegio sindacale aveva prontamente adottato la decisione di riconvocazione dell'organo deliberante, senza il minimo intervallo che avesse concretizzato la supposta inerzia. Ha proposto ricorso per cassazione "il - Pontecagnano" con Consorzio Aeroporto Salerno 5 تاדי quattro motivi;
ha resistito la società VA, che ha eccepito la inammissibilità del ricorso perché denunzia errori di fatto o perché prospetta diverse valutazioni dei fatti di causa 0, infine, perché omette di specificare le norme violate e ne ha chiesto il rigetto. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denunzia il "difetto di motivazione della sentenza impugnata" laddove ha ritenuto inapplicabile alle associazioni non riconosciute quale è il Consorzio la disciplina delle società per azioni, in quanto persone giuridiche, ed ha poi applicato quella degli artt. 14 SS. C.C., che attiene alle associazioni riconosciute, senza dimostrare perché è di diritto comune la disciplina delle persone giuridiche private e di diritto speciale quella degli enti collettivi previsti dal libro del V ° codice civile. ly lamenta, Con il secondo motivo il Consorzio ancora, un "difetto di motivazione", nel punto in cui la Corte ha dedotto la insostituibilità del presidente dell'ente nella convocazione dell'assemblea dal semplice fatto che l'art. 12 dello statuto affida a lui quel potere, non 6 considerando che la presidenza del collegio sindacale, statutariamente prevista, con tutti i compiti di vigilanza stabiliti per le società per azioni, avrebbe dovuto far riconoscere anche il potere di sostituzione nell'amministrazione attiva. Con il terzo motivo il ricorrente prospettando una "falsa interpretazione dei fatti di causa" censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto comunque inapplicabile la normativa degli artt. 2406 ss. c.C., in difetto della inerzia dell'organo amministrativo, invece manifestata dal rinvio dell'assemblea, che si iscriveva "in una continuata attività renitente del presidente", più volte stigmatizzata dal collegio sindacale. Con il IV° motivo infine il consorzio denunzia "l'errore di diritto" compiuto dalla sentenza impugnata, assumendo di avere nel corso dei giudizi di merito prospettato l'effetto sanante di una successiva delibera dell'assemblea, mai impugnata, ily che aveva, ai sensi dell'art. 2377 ult. comma C.C. norma generale applicabile a tutti i gruppi, benchè inserita nella disciplina delle società per azioni deliberato di approvare la precedente, poi reputata illegittima. Il ricorso è inammissibile. 7 Dispone l'art. 366 c.p.c. che il ricorso per cassazione "deve contenere, a pena di l'esposizione sommaria dei fatti inammissibilità della causa" e, sebbene per soddisfare tale requisito non sia necessario che la esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, né occorra una narrativa analitica e particolareggiata, tuttavia è indispensabile che dal suo contesto, compresi i motivi di impugnazione, ma escluso ogni altro documento e ogni altro atto del processo, sia possibile desumere la conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, idonea a bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (Cass. 5492/1999; 4998/1999; 1430/1999; 921/1999; 12039/1998; 9656/1997; 8711/1997; 9801/1996; 2796/1994). E tale inammissibilità, che può essere dichiarata anche di ufficio (Cass. 1076/1995), è sancita dall'art. 366 citato, non solo quando la esposizione dei fatti manchi del tutto, ma anche quando sia insufficiente e richieda la utilizzazione di altre fonti per la dell'oggetto della controversiaindividuazione dello svolgimento del processo e della posizione che vi hanno assunto le parti (Cass. 4916/1999; 8 2965/1997). Contrariamente a tale principio di diritto, il ricorso è stato proposto senza il minimo cenno ai fatti di causa, del tutto omettendo di evidenziare pronunzia impugnata, con la il contenuto della immediata indicazione dei motivi, in cui le tesi enunciate risultano prospettate con riferimento a supposti vizi di motivazione (I° e II° motivo), a ( I I I interpretazione dei fatti di causa falsa ° motivo) e ad errori di diritto (IV° motivo), senza la idonea esplicitazione della fattispecie, oggetto della controversia nei gradi di merito, e delle contestazioni nel giudizio di legittimità. Le censure risultano, infatti, proposte come tesi di diritto, così quella "dell'applicabilità analogica alle deliberazioni consortili della disciplina prevista dagli artt. 2377 c.c.", con totale omissione dei riferimenti al tema in fatto 5 disputato;
ovvero quella della sostituibilità del Presidente del consorzio dinel "potere convocazione" dell'assemblea, anche in tal caso trattata senza alcuna connessione con le vicende che avevano suscitato il contenzioso;
о ancora quella che analizza il presupposto per l'esercizio del potere di sostituzione, ascritto alla inerzia 9 " dell'organo abilitato all'esercizio della funzione in via primaria, attraverso un passaggio in cui si contesta al giudice diargomentativo merito che "la lettura del fatto non tiene conto che il rinvio dell'assemblea operata dal presidente si inquadra in una continuata attività renitente del presidente (ampiamente documentata negli atti processuali) più volte stigmatizzata dal collegio sindacale ...", ma nel quale mancano collegamenti specifici ai fatti valutati, tanto da rendere le affermazioni svolte meri assunti astratti;
infine, quella in cui si discute dell'effetto sanante operato da successive delibere, prospettata, al pari delle altre, in modo del tutto slegato dalla fattispecie concreta, con lapidarie enunciazioni della portata generale dell'art. 2377 C.C. e della efficacia convalidante di delibere non meglio precisate, assunte "a fronte di una convocazione che prevedeva la rideliberazione sullo stesso punto dell'ordine del giorno", mancando anch'essa di circostanziare il punto specifico del tema controverso, affidato alla intuizione e a ricostruzioni esterne al ricorso, piuttosto che ai suoi contenuti, imposti dal principio di autosufficienza del mezzo di impugnazione. 10 Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano in L. 3.365. 10 -di cui L.
3.000.000 per onorari.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in L. 3.365.100-di cui L.
3.000.000 per onorari. Roma 14.11.2000 Il Pres вил Il Relatore ри CANCELLE MAR. 2001 IN DEPOSITATA 14 IL CANCELLIERE IL CANCELLIERE Oggi, AR Di UZ AR Di UZ Mane обит х CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 60000 delle Entrate di Roma 2 il 9.6.2011. 312000 serie 4 al n. 31231 versate € 172,10 apposta in calce alla, copia autentica _ (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 1097 129, 11 4567 30,99 8067 12.00 172,10 11