Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5034 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
n. 5427/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. nella causa iscritta al n. 5427/2023 r.g.a.c. TRA con sede legale in Milano (MI), Via dei Valtorta, n. 48,C.F. e P.IVA Parte_1 P.IVA_1
(“GDM” o la “Società”), in persona del signor nato a Parte_2
Castellammare di Stabia (NA) il 7 febbraio 1959, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in virtù dei poteri a lui conferiti con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2019, rappresentata e difesa dagli Avvocati Daniele Iorio (C.F. ) e Francesco Campochiaro (C.F. ), in virtù C.F._1 C.F._2 di procura allegata ala citazione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Piazza Armando Diaz, n.
7. I procuratori dichiarano di voler ricevere notificazioni e comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e Email_1 Email_2
oltre che a mezzo fax al n. 02/87245139, Email_3
OPPONENTE
E
P.IVA n. in persona del suo legale rapp.te pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore ed Amministratore Unico Sig.ra con sede in Napoli alla Via Medina, CP_2
40, rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe NAPOLITANO (Cod. Fisc. ), C.F._3 giusta procura stesa in calce al presente atto ex art. 83 c.p.c., ed elett.te dom.ta in Napoli alla Via Alcide De Gasperi, 55, il quale, ai fini di eventuali comunicazioni e notifiche dichiara il seguente numero di fax 081.5513190 e come indirizzo di posta elettronica P.E.C.
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OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo la chiedeva al Tribunale di Napoli di Controparte_1 ingiungere alla il pagamento della somma di € 8.209,72, comprensiva di I.V.A., oltre Pt_1 Parte_ interessi maturati e maturandi, deducendo di aver fornito alla merce in virtù delle fatture pagina 1 di 4
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO La opposizione è infondata e va respinta. In diritto, giova ricordare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez. II,
30 luglio 2004, n. 14556; Cass. civile, sez. III, 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5321; Cass. civile, sez. I, 27 giugno 2000, n. 8718; Cass. civile, sez. II, 29 gennaio 1999,
n. 807; Cass. civile, sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417; Cass. civile, Sezioni Unite, 7 luglio 1993 n. 7448; Corte app. Palermo, sez. III, 21 gennaio 2009, n. 62; Trib. Genova, 23 gennaio 2009, n. 347).
Naturalmente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base di tutte le prove offerte tanto dal debitore-opponente quanto dal creditore-opposto, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 18 maggio 2009, n. 11419; Cass. civile, sez. II, 16 maggio 2007, n. 11302: nella fattispecie, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha cassato la sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall'opposto, aveva accolto l'opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo).
A completamento del quadro giurisprudenziale tracciato, deve richiamarsi il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui "il creditore [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto-opposto], sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto [e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente] a dover pagina 2 di 4 fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cassaz. civile, SS.UU.,
30 ottobre 2001, n. 13533; conformi: Cassaz. civile, sez. II, 14 gennaio 2002, n. 341; Cassaz. civile, sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615; Trib. Torino, 15 giugno 2007, n. 4134/07; Trib. Salerno, sez. II, 31 ottobre 2014, n. 5151; Trib. Salerno, 27 marzo 2015, n. 1439).
La giurisprudenza, in proposito, ha, altresì, chiarito come: "In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente è gravato dall'onere di contestazione specifica proprio della sua posizione processuale di convenuto in senso sostanziale ai sensi dell'art. 167 c.p.c., e dall'onere di particolare esaustività che deve connotare l'atto di opposizione anche al fine di scongiurare la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto eventualmente richiesta dal creditore opposto, qualora non lo sia stata dal giudice del monitorio" (cfr. Tribunale Taranto, sez. II, 06/12/2016, n. 3393).
Orbene, nel caso di specie, deve rilevarsi che parte opponente ha spiegato opposizione senza in nulla contestare il rapporto di fornitura, per cui è causa, ma esclusivamente negando l'avvenuta consegna della merce ed eccependo che le fatture non potevano integrare prova di tale adempimento.
Vi è però da considerare che, come innanzi accennato, nel giudizio di opposizione il Giudice è tenuto a valutare tutte le prove offerte dal creditore ingiungente, che veste la parte sostanziale di attore, a sostegno della propria pretesa e che l'opponente, il quale mantiene la parte di convenuto in senso sostanziale, è gravato dall'onere di specifica contestazione dei fatti e delle prove dedotte dall'opposto, poiché una contestazione meramente generica non è idonea ad impedire l'effetto della relevatio ab onere probandi ex art. 115 c.p.c. Orbene, nella specie la opposta, a fronte della generica contestazione dell'opponente di “non aver ricevuto la merce”, a sostegno del proprio adempimento ha prodotto, per ciascuna delle fatture allegate al ricorso monitorio, i documenti di trasporto del materiale ivi indicato sottoscritti per ricezione
(fascicolo parte opposta). L'opponente, a fronte di tali dati documentali, univoci nel comprovare la consegna delle merci, si limitata a contestare che i DDT non potrebbero dimostrare detta consegna in quanto risultano siglate con firme illeggibili o non riferibili a legale rappresentante. Tuttavia, per il principio di vicinanza della prova i fatti volti a negare il valore probatorio di tale documentazione dovevano essere provati dall'opponente, la quale avrebbe dovuto comprovare circostanze idonee a spiegare perché le firme, apposte sui DDT, non potrebbero in alcun modo significare il collegamento tra chi le ha siglate e la società destinataria della merce.
Ad ogni modo il teste escusso, , ha confermato che la merce indicata nelle fatture e Testimone_1 nei DDT è stata consegnata. Il testimone, in particolare , ha dichiarato: “ ADR: sul capo sub. 1) della memoria 183 VI co II c.p.c. di parte opposta risponde “E' Vero. Le relazioni con il Sig Parte_2 che è il titolare dell'azienda, sono avvenute tramite scambio e.mail e telefonate, ugualmente con le altre persone innanzi citate. Le comunicazioni avvenivano anche tramite whatsApp. Le suddette persone sono venute anche in azienda a ritirare la merce perché urgente” ADR;
sul capo sub 2) della memoria 183 VI co II c.p.c. di parte opposta risponde: “E' vero la merce è stata consegnata nei puti vendita di cui al capitolo di prova ed aggiungo che alcune volte la merce è stata ritirata direttamente Parte in azienda dalla ” .ADR: sul capo sub 3 della memoria 183 VI co II c.p.c. di parte opposta risponde: “E' vero perché ogni volta che si andava a scaricare la merce loro controllavano la merce e poi timbravano e firmavano il relativo documento di trasporto che veniva consegnato all'autista della
ADR: sul capo 5 della memoria 183 VI co II c.p.c. di parte opposta risponde: Controparte_1 Parte
“E' vero” ADR: “la merce che veniva richiesta e consegnata alla presso i vari punti vendita consisteva in pentolame di vario genere, tra cui forme per pasticceria” .
Alla luce delle considerazioni che precedono non vi è dubbio che la creditrice ha fornito la prova sia del rapporto intercorso sia del relativo credito vantato e l'opposizione spiegata va, quindi, integramente rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va integralmente confermato e dichiarato esecutivo. pagina 3 di 4 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 147/2022 tenendo conto della complessità della controversia e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, XII sez. Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro la così Pt_1 Controparte_1 provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 5427/2023;
2. Condanna la alla rifusione delle spese di lite che liquida, applicando parametri medi del DM Parte_1 147/2022, in € 2425,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Giuseppe NAPOLITANO.
Così deciso in Napoli, il 21.5.2025 Il Giudice Dott.ssa Alessia Notaro
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