Sentenza 1 aprile 1999
Massime • 1
Pur dopo la trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico (art. 1 D.L. 487/93, conv. in legge 71/94), ai rapporti di lavoro tra l'ente ed i propri dipendenti deve ritenersi ancora applicabile, sino alla data della stipulazione del contratto collettivo di lavoro (avvenuta, nella specie, il 26 novembre 1994), la precedente normativa pubblicistica, giusta disposto dell'art. 6 D.L. citato, senza che l'applicazione di tale normativa possa considerarsi limitata al solo trattamento economico, con conseguente esclusione dell'applicabilità, in tema di mansioni e qualifiche, dell'art. 2103 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/04/1999, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Romano PANZARANI - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Erminio RAVAGNANI - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Ettore GIANNANTONIO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENTE POSTE ITALIANE, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
NI IU, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO S. SPIRITO 48, presso lo studio dell'avvocato MARIO D'OTTAVI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 192/96 del Tribunale di FERMO, depositata il 01/04/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/99 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del primo motivo e affermazione autorità giudiziaria ordinaria;
accoglimento del secondo e terzo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 30 maggio 1995 la signora GI AN, dipendente dell'Ente Poste Italiane, chiedeva che il Pretore del lavoro di Fermo accertasse il suo diritto ad essere inquadrata nella qualifica superiore di dirigente principale di esercizio, VII categoria (area quadri Q2), a decorrere dal 2 ottobre 1994, agli effetti giuridici, e dal 2 luglio 1994, agli effetti economici, per avere svolto le corrispondenti mansioni - superiori alle proprie - fino al 25 maggio 1995, con conseguente condanna dell'ente al relativo inquadramento ed alla erogazione del trattamento dovuto.
L'Ente convenuto contestava la fondatezza della pretesa dedotta. Il Pretore adito accoglieva la domanda.
Interposto gravame dalla parte soccombente, il Tribunale di Fermo confermava la sentenza di primo grado, osservando che, con la privatizzazione dell'ente a decorrere dal 1^ gennaio 1994, il rapporto di lavoro doveva ritenersi immediatamente soggetto alle norme di diritto privato, e, quindi, anche a quella dell'art. 2103 cod. civ., e che, poi, l'art. 6, sesto comma, legge n. 71 del 1994,
secondo cui continuano ad applicarsi ai dipendenti i trattamenti pregressi sino alla stipulazione del nuovo contratto di lavoro avvenuta in data 26 novembre 1994, deve essere coordinato con quanto previsto dal secondo comma del medesimo articolo, secondo cui il personale resta alle dipendenze dell'ente con rapporto privatistico, fermi i vigenti trattamenti di natura soltanto economica. Avverso questa sentenza l'Ente Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura. La AN ha presentato controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, deducendosi carenza di giurisdizione del giudice ordinario, si afferma che la giurisdizione del giudice amministrativo è rimasta ferma ai sensi della legge n. 432 del 1994, in virtù della quale, nel caso di trasformazione di enti pubblici in enti economici o società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a questioni attinenti al rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione. Si aggiunge al riguardo che è irrilevante il mutamento istituzionale decorrente dal 1^ gennaio 1994, poiché, per effetto dell'art. 6 legge n. 71 del 1994, sino alla stipulazione del nuovo contratto di lavoro, ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla indicata data di trasformazione.
Il motivo è infondato.
È anzitutto necessario rilevare, sotto il profilo del quadro normativo applicabile, che la richiamata legge n. 432 del 1994 è estranea alla fattispecie in esame.
Invero, come queste Sezioni Unite hanno già avuto occasione di affermare ( sent. 24 settembre 1997 n. 9381; 5 settembre 1997 n. 8587; 10 agosto 1996 n. 7406), l'art. 1 del DL, n. 269 del 1994, convertito in legge n. 432 del 1994, che - nel prevedere che, in caso di trasformazione di enti pubblici in enti pubblici economici o in società di diritto privato, continuano ad essere attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie attinenti al periodo del rapporto di lavoro svoltosi anteriormente alla trasformazione - detta una disciplina transitoria per tutte le trasformazioni future e non può svolgere efficacia alcuna sul rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti già trasformati. Orbene, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata trasformata in ente pubblico economico con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi dell'ente medesimo, da emanare entro e non oltre il 31 dicembre 1993 (art. 1, primo comma, DL, n. 487 del 1993, conv. in legge n. 71 del 1994) ed è quindi evidente l'anteriorità della trasformazione rispetto all'entrata in vigore della richiamata legge n. 432 del 1994 e la conseguente inapplicabilità di quest'ultima alla fattispecie in esame.
Ciò posto, e rilevato che, ai sensi dell'art. 10, primo comma, del DL, n. 487 del 1993 (conv. in legge n. 71 del 1994 ), le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'ente "Poste Italiane" sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria, non si vede come, a fronte di questa testuale disposizione in materia di giurisdizione e della esplicita qualificazione dei rapporti giuridici con il personale dell'Amministrazione ora trasformata come rapporti di diritto Privato (art 6, secondo comma, DL, e legge cit.), possa essere ritenuta persistente la giurisdizione del giudice amministrativo.
Invero, sembra evidente frutto di un errore di prospettiva giuridica indurre tale persistenza della giurisdizione dalla norma (art. 6, sesto comma, DL e legge cit.) per la quale ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina fino alla stipulazione di un nuovo contratto.
Come sarà precisato più avanti, al personale dipendente con rapporto di diritto privato continuano bensì ad applicarsi i trattamenti non solo economici ma anche normativi di natura pubblicistica, ma questo assetto transitorio della normativa del rapporto sostanziale non può incidere sulla ripartizione della giurisdizione, proprio in considerazione del dato normativo dianzi rilevato (artt. 6, secondo comma, e 10, primo comma). Il motivo in esame deve dunque essere rigettato, dovendosi nella specie dichiarare sussistente la giurisdizione del giudice ordinario. Con il secondo motivo del ricorso, deducendosi violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma sesto, legge n. 71 del 1994, 2093, 2103 e 2129 cod. civ., 37 legge n. 700 del 1970, nonché della legge n. 421 del 1992 e del D.Lgs. n 29 del 1993, come modificato dai DD.Lgs.vi nn. 247 e 546 del 1993, si assume che, a seguito della privatizzazione dell'ente, non è immediatamente applicabile l'art.2103 cod. civ., essendo ancora applicabile la normativa pubblicistica sino alla stipulazione del contratto collettivo avvenuta il 26 novembre 1994.
Il motivo è fondato.
Invero, posto che, come si è visto, ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina fino alla stipulazione di un nuovo contratto, la stessa lettera della norma, nell'uso del plurale, non consente di ritenere limitata la continuazione al solo trattamento economico e, d'altra parte, la ratio della disposizione si evince agevolmente dalla necessità di conservare le peculiarità del rapporto di lavoro già tenute in conto nella disciplina dell'Amministrazione ora trasformata. Ne consegue che il Tribunale avrebbe dovuto applicare, in conformità della lettera e della ratio della norma, il pregresso trattamento normativo, non immediatamente abrogato, e non la previsione della promozione automatica di cui all'art. 2103 cod. civ. ad esso estranea. Con il terzo motivo, infine, deducendosi violazione dell'art. 6 legge n. 190 del 1985 e dell'art. 38 CCNL, si rileva che, ai sensi di quest'ultimo articolo, l'assegnazione temporanea a mansioni superiori, proprie della categoria dei quadri, diviene definitiva solo quando si sia protratta per più di sei mesi, mentre, nella specie, lo svolgimento di tali mansioni si è protratto per un periodo inferiore, a decorrere dalla stipulazione del nuovo contratto.
La prima parte di questo motivo è indubbiamente ed astrattamente corretta, alla stregua della norma di diritto richiamata, ma l'esame della seconda parte di esso è evidentemente assorbito dall'accoglimento del precedente, posto che, da un lato, il Tribunale non si è attenuto al principio di diritto sopra affermato, avendo quindi proceduto all'applicazione dell'art. 2103 cod. civ. senza tener conto della decorrenza del termine indicato nel contratto collettivo applicabile nella specie, mentre, d'altro lato, attiene peculiarmente al giudice del merito l'accertamento della contestata maturazione del diritto alla promozione automatica. Alla stregua delle svolte considerazioni la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa ad un giudice di pari grado, che, nel rispetto della competenza del foro erariale, si designa nel Tribunale di Ancona, al quale si rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, accoglie il secondo ed il terzo motivo del medesimo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Ancona anche per la pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999