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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/11/2025, n. 3444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3444 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 3171/2016
Oggi 13/11/2025, alle ore 10:23, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
avv.ti Comeglio e Capo, per Attianese, si riportano ai propri atti e scritti difensivi e ne chiedono l'accoglimento; chiedono che la causa venga decisa;
avv.to Franzese, per ing. IT, il quale si riporta ai propri atti e scritti difensivi, e ne chiede l'accoglimento; si dichiara antistatario;
avv.to Manolo Iengo, per delega dell'avv. Ascolese, il quale si riporta ai propri atti e scritti difensivi, e ne chiede l'accoglimento;
tutte le parti chiedono la decisione in data odierna ed in subordine, concordemente, dichiarano di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. al fine di trattenere la causa in decisione in data odierna;
Il Giudice, preso atto, si ritira in camera di consiglio;
all'esito, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3171/2016, riunita al giudizio R.G. 1576/2017, avente ad oggetto: risoluzione contrattuale
TRA
ora in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappr. t.p. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ascolese, in virtù di procura in atti;
PARTE ATTRICE
R.G. 3171/2016 ed R.G. 1576/2017
in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_3
avv.ti. Giovanni Capo, Aniello Cosimato e Gianluigi Comeglio, in virtù di procura in atti;
PARTE CONVENUTA
R.G. 3171/2016 ed R.G. 1576/2017
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Franzese, in virtù di procura in Parte_4
atti;
PARTE CONVENUTA R.G. 3171/2016
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che il fascicolo è stato assegnato a questo Giudice con provvedimento del 27 maggio 2021 e che la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione parte attrice esponeva che, in data 05.2.2015, la e la Parte_2 Parte_3
sottoscrivevano un contratto di compravendita di n. 2 generatori marca Guascor portata 419 kw;
parte attrice sosteneva, tuttavia, che i beni erano mancanti di parti essenziali al funzionamento ed il relativo costo di mercato sarebbe stato superiore allo stesso prezzo di compravendita;
il contratto di vendita dei due macchinari sarebbe, dunque, affetto da nullità insanabile, ex art 1418 Cod. Civ.; veniva proposito un ricorso ex art 669 e 669 bis C.P.C., incardinato al R.G. n. 3850/2015, per il quale veniva nominato C.T.U. e custode giudiziario dei macchinari l'ing. , la cui condotta sarebbe Parte_4
stata improntata a colpa grave e negligenza;
parte attrice concludeva al fine di (nei confronti della società dichiarare il grave inadempimento dell' in relazione agli Parte_3 Parte_3
obblighi assunti nel contratto sottoscritto il 05/02/2105, con risoluzione del contratto, condanna al pagamento del doppio della caparra pari ad €. 427.438,00*, restituzione del documento cartaceo inglobante il titolo di credito di € 219.600,00*, risarcimento dei danni;
nei confronti dell'ing. IT, condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito ed a causa di quanto esposto in C.T.U., con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la la quale rilevava di aver venduto alla società PRT Controparte_1 due generatori usati, prodotti dalla società “Guascor”, per il corrispettivo di euro 219.600,00 iva compresa;
tali beni erano stati acquistati dalla procedura fallimentare n. 5/2013, nel cui ambito erano stati stimati anche i due generatori per cui è causa da parte del professionista nominato;
la valutazione dei beni era stata effettuata tenendo conto della necessità di dotare gli stessi beni di alcuni pezzi mancanti per il loro funzionamento;
con scrittura privata del 05.2.25 la società Attianese aveva venduto alla PRT i suddetti generatori ad un prezzo inferiore a quello oggetto della stima fallimentare, sul presupposto che per la messa in funzione degli stessi occorresse procedere ad una serie di attività tecniche realizzabili da parte di operatori specializzati del settore;
il negozio prevedeva espressamente che tutte le attività necessarie al montaggio ed alla messa in funzione degli stessi generatori ricadevano in capo all'acquirente PRT e che nessun onere sarebbe gravato a tale titolo in capo alla società Attianese;
la mancata messa in funzionamento dei generatori andava ascritta alla condotta inerte della società PRT, che non avrebbe posto in essere alcuna attività per consentire la messa in funzione dei generatori;
evidenziava che tra le parti non era in alcun modo pattuito che le spese per il funzionamento dei generatori non dovessero superare un determinato importo;
rilevava, ad ogni modo, che l'azione di merito risultava assoggettata ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1497 c.c. (richiama al disposto art. 1495 c.c.); concludeva per il rigetto della domanda;
in via riconvenzionale, condannare la società PRT a corrispondere l'importo di euro 219.600,00 oltre agli interessi di mora a far data dal 5.8.2015 al soddisfo ed alla rivalutazione monetaria, con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. nonché al pagamento, in favore della società convenuta, di una somma equitativamente determinata anche ex art. 1226 c.c., con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Ing. , con comparsa di costituzione nella quale chiedeva Parte_4
il rigetto delle domande proposte da parte attrice.
Veniva disposta la riunione al fascicolo rg. n. 1576/2017, avente ad oggetto il giudizio di merito ex art. 700 c.p.c.; si domandava dichiararsi l'inesistenza della pronuncia emessa dal Collegio, con risoluzione del contratto di compravendita del 5/2/15, restituzione della somma incassata a seguito di provvedimenti non definitivi di € 250.000,00 oltre le spese.
Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Parte_3
Le domande avanzate da parte attrice in entrambi i giudizi riuniti non possono trovare accoglimento.
In relazione alla domanda di risoluzione contrattuale, dal contratto in atti, stipulato in data 05.02.2015, emerge che “La vende alla n. 2 generatori marca Guascor portata 419 kw Parte_3 CP_2 ciascuno al prezzo complessivo di € 180.000,00 più iva (totale € 219.600,00)”.
Si aggiunga che il testo contrattuale prevede, altresì, che “La PRT si occuperà del ritiro presso gli stabilimenti della , dei macchinari sopra indicati, del relativo montaggio e messa in Parte_3 funzione presso i suoi stabilimenti impegnandosi a sostenere tutte le spese inerenti dette attività”, senza alcuna limitazione di spesa prevista;
sicchè, il negozio prevedeva, in capo alla parte attrice,
l'onere di attivarsi – sostenendo le relative spese - al fine di poter mettere in funzione i beni acquistati
(“montaggio e messa in funzione”), clausola contrattuale, peraltro, che conferma l'acquisto di beni allo stato non pienamente funzionanti (nello stesso senso anche le successive clausole secondo le quali “La Parti ribadiscono e sottolineano che nessuna spesa sarà addebitata alla per Parte_3 le attività sopra indicate”; “Il titolo verrà incassato dalla solo dopo la regolare ed Parte_3 effettiva messa in funzione dei generatori”).
A fronte del peculiare stato dei beni al momento dell'acquisto e di quanto previsto dal contratto in atti – elementi corroborati dall'ATP acquisita - risulta evidente che la ulteriore clausola (“In caso di mancato funzionamento, la si occuperà della riconsegna, sempre a sue spese, dei CP_2
macchinari e la riconsegnerà il titolo esecutivo rilasciato precedentemente in suo Parte_3
favore”) presuppone il mancato funzionamento dei generatori nonostante ed in seguito all'attivazione, da parte della P.R.T., delle necessarie attività di montaggio e messa in funzione, con relative spese sostenute.
Posto che, dunque, l'incolpevole infruttuosità della avvenuta ed effettiva attività di montaggio e messa in funzione da parte della società attrice costituisce il presupposto per poter invocare un malfunzionamento tale da incidere sul sinallagma contrattuale, non emerge alcuna concreta prova in tal senso, nè a sostegno delle deduzioni di parte attrice, nemmeno in relazione all'operato del CTU, ing. IT;
invero, non emerge che parte attrice si sia in alcun modo attivata al fine di consentire il concreto funzionamento dei beni acquistati, pertanto, le domande dalla stessa proposte nei due giudizi riuniti – anche a titolo risarcitorio - non possono trovare accoglimento in relazione a nessuno dei convenuti.
Deve, viceversa, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale, posto che – a fronte della consegna dei beni – parte attrice è tenuta a corrispondere l'importo pattuito;
va rilevato, in proposito, che parte convenuta evidenzia l'avvenuto incasso (“del tutto lecito l'avvenuto incasso dell'assegno bancario in pagamento dei generatori per cui è causa”, pagg. 5 e 6, memoria del 07.11.2025), senza riproporre la domanda riconvenzionale nelle conclusioni formulate nella memoria citata (pag. 7), sicchè in merito risulta cessata la materia del contendere.
Alcuna ulteriore somma risarcitoria può essere riconosciuta, non essendovi una concreta prova in proposito;
né, ad abundantiam, si potrebbe richiamare il criterio della liquidazione equitativa da parte del giudice, per eludere tale onere della prova (in proposito, difatti, la liquidazione equitativa
“richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale”, si veda Cass., sent.
n. 11203 del 2019).
Infine, non può trovare accoglimento la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In proposito, la condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria presuppone, in primo luogo, la totale soccombenza della parte in relazione all'esito del singolo grado di giudizio, aggiungendosi essa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 1, alla condanna alle spese, la quale è, invece, correlata all'esito finale della lite (Cass., sent n. 11917 del 2002; Cass., sent.
n. 19583 del 2013). In secondo luogo, “oltre alla soccombenza totale e non parziale, la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass., sentenza n. 4443 del 2015).
Nel caso di specie, difetta la prova necessaria - secondo l'orientamento appena richiamato della giurisprudenza di legittimità - per accogliere la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Né sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., che prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, la cui applicazione presuppone una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., ord.n. 3830 del 2021, che richiama Cass. n. 20018/2020), prova che nel caso di specie difetta.
Per quanto attiene alle spese di lite dei giudizi riuniti, esse seguono la soccombenza, anche in relazione alle fasi di natura cautelare, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da parte attrice nei giudizi riuniti;
2. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda riconvenzionale, proposta nel giudizio R.G. 3171/2016;
3. rigetta le altre domande;
1. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che si liquidano per il giudizio R.G.
3171/2016 - in favore di ciascuna parte convenuta - in € 11.977,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, ed euro 4.031,00 per la fase cautelare, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, il tutto con attribuzione in favore dell'avv.
Franzese, dichiaratosi anticipatario;
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che si liquidano per il giudizio R.G.
1576/2017 - in favore di parte convenuta - in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre
15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, ed euro 7.006,00 per le fasi cautelari, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute;
3. pone in capo a parte attrice le spese di CTU, come liquidate con decreto del 15 gennaio 2021.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 13 novembre 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA, R.G. 3171/2016
Oggi 13/11/2025, alle ore 10:23, innanzi al Giudice, dott. Stefano Riccio, sono comparsi:
avv.ti Comeglio e Capo, per Attianese, si riportano ai propri atti e scritti difensivi e ne chiedono l'accoglimento; chiedono che la causa venga decisa;
avv.to Franzese, per ing. IT, il quale si riporta ai propri atti e scritti difensivi, e ne chiede l'accoglimento; si dichiara antistatario;
avv.to Manolo Iengo, per delega dell'avv. Ascolese, il quale si riporta ai propri atti e scritti difensivi, e ne chiede l'accoglimento;
tutte le parti chiedono la decisione in data odierna ed in subordine, concordemente, dichiarano di rinunciare ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. al fine di trattenere la causa in decisione in data odierna;
Il Giudice, preso atto, si ritira in camera di consiglio;
all'esito, decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3171/2016, riunita al giudizio R.G. 1576/2017, avente ad oggetto: risoluzione contrattuale
TRA
ora in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappr. t.p. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ascolese, in virtù di procura in atti;
PARTE ATTRICE
R.G. 3171/2016 ed R.G. 1576/2017
in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e difesa dagli Parte_3
avv.ti. Giovanni Capo, Aniello Cosimato e Gianluigi Comeglio, in virtù di procura in atti;
PARTE CONVENUTA
R.G. 3171/2016 ed R.G. 1576/2017
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Franzese, in virtù di procura in Parte_4
atti;
PARTE CONVENUTA R.G. 3171/2016
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che il fascicolo è stato assegnato a questo Giudice con provvedimento del 27 maggio 2021 e che la presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Con atto di citazione parte attrice esponeva che, in data 05.2.2015, la e la Parte_2 Parte_3
sottoscrivevano un contratto di compravendita di n. 2 generatori marca Guascor portata 419 kw;
parte attrice sosteneva, tuttavia, che i beni erano mancanti di parti essenziali al funzionamento ed il relativo costo di mercato sarebbe stato superiore allo stesso prezzo di compravendita;
il contratto di vendita dei due macchinari sarebbe, dunque, affetto da nullità insanabile, ex art 1418 Cod. Civ.; veniva proposito un ricorso ex art 669 e 669 bis C.P.C., incardinato al R.G. n. 3850/2015, per il quale veniva nominato C.T.U. e custode giudiziario dei macchinari l'ing. , la cui condotta sarebbe Parte_4
stata improntata a colpa grave e negligenza;
parte attrice concludeva al fine di (nei confronti della società dichiarare il grave inadempimento dell' in relazione agli Parte_3 Parte_3
obblighi assunti nel contratto sottoscritto il 05/02/2105, con risoluzione del contratto, condanna al pagamento del doppio della caparra pari ad €. 427.438,00*, restituzione del documento cartaceo inglobante il titolo di credito di € 219.600,00*, risarcimento dei danni;
nei confronti dell'ing. IT, condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito ed a causa di quanto esposto in C.T.U., con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la la quale rilevava di aver venduto alla società PRT Controparte_1 due generatori usati, prodotti dalla società “Guascor”, per il corrispettivo di euro 219.600,00 iva compresa;
tali beni erano stati acquistati dalla procedura fallimentare n. 5/2013, nel cui ambito erano stati stimati anche i due generatori per cui è causa da parte del professionista nominato;
la valutazione dei beni era stata effettuata tenendo conto della necessità di dotare gli stessi beni di alcuni pezzi mancanti per il loro funzionamento;
con scrittura privata del 05.2.25 la società Attianese aveva venduto alla PRT i suddetti generatori ad un prezzo inferiore a quello oggetto della stima fallimentare, sul presupposto che per la messa in funzione degli stessi occorresse procedere ad una serie di attività tecniche realizzabili da parte di operatori specializzati del settore;
il negozio prevedeva espressamente che tutte le attività necessarie al montaggio ed alla messa in funzione degli stessi generatori ricadevano in capo all'acquirente PRT e che nessun onere sarebbe gravato a tale titolo in capo alla società Attianese;
la mancata messa in funzionamento dei generatori andava ascritta alla condotta inerte della società PRT, che non avrebbe posto in essere alcuna attività per consentire la messa in funzione dei generatori;
evidenziava che tra le parti non era in alcun modo pattuito che le spese per il funzionamento dei generatori non dovessero superare un determinato importo;
rilevava, ad ogni modo, che l'azione di merito risultava assoggettata ai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1497 c.c. (richiama al disposto art. 1495 c.c.); concludeva per il rigetto della domanda;
in via riconvenzionale, condannare la società PRT a corrispondere l'importo di euro 219.600,00 oltre agli interessi di mora a far data dal 5.8.2015 al soddisfo ed alla rivalutazione monetaria, con condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 c.p.c. nonché al pagamento, in favore della società convenuta, di una somma equitativamente determinata anche ex art. 1226 c.c., con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l'Ing. , con comparsa di costituzione nella quale chiedeva Parte_4
il rigetto delle domande proposte da parte attrice.
Veniva disposta la riunione al fascicolo rg. n. 1576/2017, avente ad oggetto il giudizio di merito ex art. 700 c.p.c.; si domandava dichiararsi l'inesistenza della pronuncia emessa dal Collegio, con risoluzione del contratto di compravendita del 5/2/15, restituzione della somma incassata a seguito di provvedimenti non definitivi di € 250.000,00 oltre le spese.
Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'avversa domanda. Parte_3
Le domande avanzate da parte attrice in entrambi i giudizi riuniti non possono trovare accoglimento.
In relazione alla domanda di risoluzione contrattuale, dal contratto in atti, stipulato in data 05.02.2015, emerge che “La vende alla n. 2 generatori marca Guascor portata 419 kw Parte_3 CP_2 ciascuno al prezzo complessivo di € 180.000,00 più iva (totale € 219.600,00)”.
Si aggiunga che il testo contrattuale prevede, altresì, che “La PRT si occuperà del ritiro presso gli stabilimenti della , dei macchinari sopra indicati, del relativo montaggio e messa in Parte_3 funzione presso i suoi stabilimenti impegnandosi a sostenere tutte le spese inerenti dette attività”, senza alcuna limitazione di spesa prevista;
sicchè, il negozio prevedeva, in capo alla parte attrice,
l'onere di attivarsi – sostenendo le relative spese - al fine di poter mettere in funzione i beni acquistati
(“montaggio e messa in funzione”), clausola contrattuale, peraltro, che conferma l'acquisto di beni allo stato non pienamente funzionanti (nello stesso senso anche le successive clausole secondo le quali “La Parti ribadiscono e sottolineano che nessuna spesa sarà addebitata alla per Parte_3 le attività sopra indicate”; “Il titolo verrà incassato dalla solo dopo la regolare ed Parte_3 effettiva messa in funzione dei generatori”).
A fronte del peculiare stato dei beni al momento dell'acquisto e di quanto previsto dal contratto in atti – elementi corroborati dall'ATP acquisita - risulta evidente che la ulteriore clausola (“In caso di mancato funzionamento, la si occuperà della riconsegna, sempre a sue spese, dei CP_2
macchinari e la riconsegnerà il titolo esecutivo rilasciato precedentemente in suo Parte_3
favore”) presuppone il mancato funzionamento dei generatori nonostante ed in seguito all'attivazione, da parte della P.R.T., delle necessarie attività di montaggio e messa in funzione, con relative spese sostenute.
Posto che, dunque, l'incolpevole infruttuosità della avvenuta ed effettiva attività di montaggio e messa in funzione da parte della società attrice costituisce il presupposto per poter invocare un malfunzionamento tale da incidere sul sinallagma contrattuale, non emerge alcuna concreta prova in tal senso, nè a sostegno delle deduzioni di parte attrice, nemmeno in relazione all'operato del CTU, ing. IT;
invero, non emerge che parte attrice si sia in alcun modo attivata al fine di consentire il concreto funzionamento dei beni acquistati, pertanto, le domande dalla stessa proposte nei due giudizi riuniti – anche a titolo risarcitorio - non possono trovare accoglimento in relazione a nessuno dei convenuti.
Deve, viceversa, trovare accoglimento la domanda riconvenzionale, posto che – a fronte della consegna dei beni – parte attrice è tenuta a corrispondere l'importo pattuito;
va rilevato, in proposito, che parte convenuta evidenzia l'avvenuto incasso (“del tutto lecito l'avvenuto incasso dell'assegno bancario in pagamento dei generatori per cui è causa”, pagg. 5 e 6, memoria del 07.11.2025), senza riproporre la domanda riconvenzionale nelle conclusioni formulate nella memoria citata (pag. 7), sicchè in merito risulta cessata la materia del contendere.
Alcuna ulteriore somma risarcitoria può essere riconosciuta, non essendovi una concreta prova in proposito;
né, ad abundantiam, si potrebbe richiamare il criterio della liquidazione equitativa da parte del giudice, per eludere tale onere della prova (in proposito, difatti, la liquidazione equitativa
“richiede comunque la prova, anche presuntiva, circa la certezza della sua reale esistenza, prova in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale”, si veda Cass., sent.
n. 11203 del 2019).
Infine, non può trovare accoglimento la domanda formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In proposito, la condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria presuppone, in primo luogo, la totale soccombenza della parte in relazione all'esito del singolo grado di giudizio, aggiungendosi essa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 1, alla condanna alle spese, la quale è, invece, correlata all'esito finale della lite (Cass., sent n. 11917 del 2002; Cass., sent.
n. 19583 del 2013). In secondo luogo, “oltre alla soccombenza totale e non parziale, la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass., sentenza n. 4443 del 2015).
Nel caso di specie, difetta la prova necessaria - secondo l'orientamento appena richiamato della giurisprudenza di legittimità - per accogliere la domanda proposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Né sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., che prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale, la cui applicazione presuppone una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Cass., ord.n. 3830 del 2021, che richiama Cass. n. 20018/2020), prova che nel caso di specie difetta.
Per quanto attiene alle spese di lite dei giudizi riuniti, esse seguono la soccombenza, anche in relazione alle fasi di natura cautelare, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, nella persona del G.M. dott. Stefano
Riccio, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da parte attrice nei giudizi riuniti;
2. dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla domanda riconvenzionale, proposta nel giudizio R.G. 3171/2016;
3. rigetta le altre domande;
1. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che si liquidano per il giudizio R.G.
3171/2016 - in favore di ciascuna parte convenuta - in € 11.977,00 per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, ed euro 4.031,00 per la fase cautelare, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, il tutto con attribuzione in favore dell'avv.
Franzese, dichiaratosi anticipatario;
2. condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che si liquidano per il giudizio R.G.
1576/2017 - in favore di parte convenuta - in € 9.142,00 per compenso professionale, oltre
15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, ed euro 7.006,00 per le fasi cautelari, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute;
3. pone in capo a parte attrice le spese di CTU, come liquidate con decreto del 15 gennaio 2021.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 13 novembre 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio