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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 18603/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18603/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BERGAMINI PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 27/03/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 99 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: , l'11.01.2006 e il 28.01.2010. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 4.04.2018.
Con ricorso depositato il 29/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in via di affidamento Persona_2 condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso la madre, in Torino
Corso G. Sommeiller n.
4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
PRENDE ATTO che la casa coniugale sita in Torino, via Ormea n. 57, di proprietà esclusiva del sig.
, resta nella disponibilità dello stesso. Parte_2
DISPONE che il padre sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_2
liberamente e sulla base degli accordi presi tra le parti nel rispetto degli impegni e delle Per_2 esigenze del figlio minore e, in ogni caso, a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola (se non vi è scuola in ogni caso dalle ore 16,00) sino alla domenica sera dopo cena fino alle ore 21,00, oltre a due pomeriggi infrasettimanali con possibilità di cenare e pernottare con il minore. Durante le vacanze natalizie e pasquali starà con entrambi i genitori per pari tempo secondo gli accordi Per_2 dagli stessi presi, assicurando l'alternanza rispetto alla permanenza con un genitore e l'altro nei giorni della Vigilia di Natale/Natale e di Pasqua/Lunedì dell'Angelo. Anche per le altre festività e ponti starà con i genitori secondo gli accordi dagli stessi presi, assicurando il rispetto del principio Per_2 di pari permanenza e dell'alternanza. Il figlio minore starà inoltre con ognuno dei genitori per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori parteciperanno entrambi alle feste di compleanno del figlio e potranno stare con lo stesso nei giorni dei rispettivi compleanni.
DISPONE che il sig. al fine di realizzare il principio di proporzionalità, versi Parte_2 alla GN , entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno perequativo di concorso al Parte_1 mantenimento del figlio minore e della figlia quest'ultima maggiorenne ma non Per_2 Per_1 economicamente indipendente, pari all'importo mensile di € 800,00 (€ 400,00 per figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti pattuiscono sin d'ora che il sopra indicato assegno perequativo sarà versato dal sig. direttamente ai figli e Parte_2 Per_1
qualora gli stessi, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, si trasferiscano Per_2 stabilmente per motivi di studio o per altri motivi presso un'abitazione diversa da quella materna. Per
“stabilmente” si intende che i figli vivano e pernottino effettivamente presso tale diversa abitazione in via prevalente, secondo un criterio temporale, facendo rientro solo sporadicamente presso l'abitazione materna o paterna.
DISPONE che le spese straordinarie per i figli, sia per che per quest'ultima Per_2 Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, saranno suddivise tra i genitori nella misura del
70% in capo al padre sig. e nella misura del 30% in capo alla madre GN Parte_2
Tali spese sono individuate secondo le linee guida del protocollo d'intesa del Parte_1 Tribunale di Torino di seguito riportate: “- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al percorso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasposto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre- scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo o gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.” Gli oneri di concertazione, documentazione nonché le modalità e termini di corresponsione tra le parti delle spese straordinarie sono parimenti disciplinati dal protocollo d'intesa del Tribunale di Torino, qui espressamente richiamato e allegato (doc. 16).
PRENDE ATTO che le parti pattuiscono che l'indennità di frequenza per il figlio erogata Per_2 mensilmente dall'INPS per i mesi ottobre - maggio di ogni anno, attualmente pari a € 343,66 mensili, sarà percepita integralmente dalla madre GN per essere utilizzata per le esigenze Parte_1 del minore medesimo secondo le specifiche finalità dell'erogazione.
PRENDE ATTO che le parti pattuiscono che l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico erogato mensilmente dall'INPS (ultima mensilità pari a € 427,30) sarà percepito integralmente dalla madre GN . Parte_1 PRENDE ATTO che il sig. si impegna a prestare ogni dovuta collaborazione Parte_2 ai fini della presentazione delle pratiche relative alle sopra indicate erogazioni dell'INPS.
PRENDE ATTO che la GN si impegna a versare, come già previsto in sede di Parte_1 separazione e fino a quando la stessa percepirà direttamente l'assegno perequativo per i figli, l'importo mensile di € 100,00 sul conto di risparmio presso la Banca del Piemonte n. [...] intestato ai figli e a titolo di investimento e Per_1 Per_2 risparmio per il futuro degli stessi.
PRENDE ATTO che entrambi i genitori si impegnano a prestare il proprio consenso al rilascio del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio a favore dei figli minori.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e non viene pertanto reciprocamente previsto alcun assegno divorzile.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di aver definito ogni altro rapporto economico tra loro intercorrente e di non aver nulla a che pretendere l'una dall'altra.
PONE le spese di lite a carico del sig. Parte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18603/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BERGAMINI PAOLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TORINO il 27/03/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 99 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati i figli: , l'11.01.2006 e il 28.01.2010. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 4.04.2018.
Con ricorso depositato il 29/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Parte_2
Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in via di affidamento Persona_2 condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica dello stesso presso la madre, in Torino
Corso G. Sommeiller n.
4. La responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
PRENDE ATTO che la casa coniugale sita in Torino, via Ormea n. 57, di proprietà esclusiva del sig.
, resta nella disponibilità dello stesso. Parte_2
DISPONE che il padre sig. potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Parte_2
liberamente e sulla base degli accordi presi tra le parti nel rispetto degli impegni e delle Per_2 esigenze del figlio minore e, in ogni caso, a weekend alternati dal venerdì dall'uscita da scuola (se non vi è scuola in ogni caso dalle ore 16,00) sino alla domenica sera dopo cena fino alle ore 21,00, oltre a due pomeriggi infrasettimanali con possibilità di cenare e pernottare con il minore. Durante le vacanze natalizie e pasquali starà con entrambi i genitori per pari tempo secondo gli accordi Per_2 dagli stessi presi, assicurando l'alternanza rispetto alla permanenza con un genitore e l'altro nei giorni della Vigilia di Natale/Natale e di Pasqua/Lunedì dell'Angelo. Anche per le altre festività e ponti starà con i genitori secondo gli accordi dagli stessi presi, assicurando il rispetto del principio Per_2 di pari permanenza e dell'alternanza. Il figlio minore starà inoltre con ognuno dei genitori per tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori parteciperanno entrambi alle feste di compleanno del figlio e potranno stare con lo stesso nei giorni dei rispettivi compleanni.
DISPONE che il sig. al fine di realizzare il principio di proporzionalità, versi Parte_2 alla GN , entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno perequativo di concorso al Parte_1 mantenimento del figlio minore e della figlia quest'ultima maggiorenne ma non Per_2 Per_1 economicamente indipendente, pari all'importo mensile di € 800,00 (€ 400,00 per figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Le parti pattuiscono sin d'ora che il sopra indicato assegno perequativo sarà versato dal sig. direttamente ai figli e Parte_2 Per_1
qualora gli stessi, maggiorenni ma non economicamente indipendenti, si trasferiscano Per_2 stabilmente per motivi di studio o per altri motivi presso un'abitazione diversa da quella materna. Per
“stabilmente” si intende che i figli vivano e pernottino effettivamente presso tale diversa abitazione in via prevalente, secondo un criterio temporale, facendo rientro solo sporadicamente presso l'abitazione materna o paterna.
DISPONE che le spese straordinarie per i figli, sia per che per quest'ultima Per_2 Per_1 maggiorenne ma non economicamente indipendente, saranno suddivise tra i genitori nella misura del
70% in capo al padre sig. e nella misura del 30% in capo alla madre GN Parte_2
Tali spese sono individuate secondo le linee guida del protocollo d'intesa del Parte_1 Tribunale di Torino di seguito riportate: “- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferito al percorso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasposto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre- scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi;
d) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo o gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
- spese medico-sanitarie: tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte.” Gli oneri di concertazione, documentazione nonché le modalità e termini di corresponsione tra le parti delle spese straordinarie sono parimenti disciplinati dal protocollo d'intesa del Tribunale di Torino, qui espressamente richiamato e allegato (doc. 16).
PRENDE ATTO che le parti pattuiscono che l'indennità di frequenza per il figlio erogata Per_2 mensilmente dall'INPS per i mesi ottobre - maggio di ogni anno, attualmente pari a € 343,66 mensili, sarà percepita integralmente dalla madre GN per essere utilizzata per le esigenze Parte_1 del minore medesimo secondo le specifiche finalità dell'erogazione.
PRENDE ATTO che le parti pattuiscono che l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico erogato mensilmente dall'INPS (ultima mensilità pari a € 427,30) sarà percepito integralmente dalla madre GN . Parte_1 PRENDE ATTO che il sig. si impegna a prestare ogni dovuta collaborazione Parte_2 ai fini della presentazione delle pratiche relative alle sopra indicate erogazioni dell'INPS.
PRENDE ATTO che la GN si impegna a versare, come già previsto in sede di Parte_1 separazione e fino a quando la stessa percepirà direttamente l'assegno perequativo per i figli, l'importo mensile di € 100,00 sul conto di risparmio presso la Banca del Piemonte n. [...] intestato ai figli e a titolo di investimento e Per_1 Per_2 risparmio per il futuro degli stessi.
PRENDE ATTO che entrambi i genitori si impegnano a prestare il proprio consenso al rilascio del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio a favore dei figli minori.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e non viene pertanto reciprocamente previsto alcun assegno divorzile.
PRENDE ATTO che le parti dichiarano di aver definito ogni altro rapporto economico tra loro intercorrente e di non aver nulla a che pretendere l'una dall'altra.
PONE le spese di lite a carico del sig. Parte_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06/06/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.